Ordinanza letta all'udienza del 22 maggio 2024 e allegata alla sentenza n. 140 del 2024
ORDINANZA
Visti gli atti relativi ai giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza quater, con ordinanze iscritte ai numeri 165 e 167 del registro ordinanze 2023 e ai numeri 38, 39 e 41 del registro ordinanze 2024, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, numeri 2, 3 e 12 del 2024.
Rilevato che sono intervenute, ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, FRL Medical Service srl (n. 165 reg. ord. 2023), Med-El Elektromedizinische Geraete Gmbh - Unità Locale Italiana (n. 167 reg. ord. 2023), Buhlmann Italia srl (n. 38 reg. ord. 2024), Medtronic Italia spa e Instrumentation Laboratory spa (n. 41 reg. ord. 2024);
che le predette società riferiscono di essere aggiudicatarie di appalti pubblici, indetti da numerose aziende sanitarie in tutto il territorio nazionale, aventi ad oggetto la fornitura di dispositivi medici, e sostengono, conseguentemente, di essere portatrici di un interesse inerente all'oggetto delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio, in quanto destinate a subire effetti immediati e diretti derivanti dalla pronuncia di questa Corte;
che riferiscono, altresì, di aver presentato autonomi ricorsi innanzi allo stesso Tribunale, avverso i medesimi atti amministrativi da cui originano i giudizi a quibus, e di aver formulato in quella sede analoghe censure di illegittimità costituzionale nei riguardi della disposizione di legge che forma oggetto dei presenti giudizi;
che si sono costituite, nel giudizio iscritto al n. 167 reg. ord. 2023, Integra LifeSciences Italy srl, Crossmed spa, ICU Medical Europe srl, ICU Medical Italia srl e Smiths Medical Italia srl e, nel giudizio iscritto al n. 39 reg. ord. 2024, Alcon Italia spa;
che le società si definiscono parti controinteressate e litisconsorti necessarie nel giudizio a quo, in quanto destinatarie dell'ordinanza del TAR Lazio, sezione terza quater, 7 giugno 2023, n. 2903, che ha disposto la notificazione per pubblici proclami «a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche [...] dispositivi medici negli anni di riferimento»;
che le medesime società aggiungono di avere presentato autonomi ricorsi innanzi al TAR Lazio contro i provvedimenti di ripiano adottati in applicazione della disposizione censurata.
Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale «i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione, oltre che il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale» (tra le tante, sentenza n. 119 del 2020 e ordinanza n. 14 del 2022);
che, come emerge dagli atti processuali allegati alle ordinanze di rimessione, al momento del promovimento delle questioni di legittimità costituzionale nessuna delle società sopra richiamate era parte originaria nei giudizi a quibus, né vi ha spiegato intervento;
che non sono conferenti, in proposito, l'ordinanza di questa Corte n. 13 del 2006, né la sentenza n. 74 del 2023, dal momento che tutte le predette società hanno riferito di aver presentato innanzi al TAR Lazio autonomi ricorsi contro i rispettivi provvedimenti di ripiano, risultando così parti di quei diversi procedimenti;
che, pertanto, le predette società non rivestono la qualità di parte nei giudizi a quibus;
che, quanto alla posizione delle società che assumono di avere un interesse ad intervenire, ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative, va rammentato che l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile solo per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (tra le tante, sentenza n. 206 del 2019, con allegata ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019);
che, nella specie, le società indicate non sono titolari di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensì di un mero interesse riflesso all'accoglimento della questione, in quanto assoggettate alla disposizione censurata;
che nemmeno rileva, per costante giurisprudenza di questa Corte, la circostanza che le predette società abbiano presentato, innanzi al medesimo TAR rimettente, autonomi ricorsi in cui sono state prospettate questioni di legittimità costituzionale di identico tenore rispetto a quelle relative agli odierni giudizi incidentali «poiché, ove si ritenesse altrimenti, verrebbe sostanzialmente soppresso il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale [...] e non sarebbe consentito alla Corte di verificare la rilevanza della questione» (ordinanza n. 202 del 2020);
che, infine, la mancata rimessione a questa Corte degli analoghi giudizi pendenti è frutto di una decisione assunta dal TAR Lazio, nelle more del presente giudizio di costituzionalità (cfr., al riguardo, ordinanza n. 202 del 2020, nonché, di recente, Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 4 del 2024);
che, per le considerazioni sopra esposte, devono essere dichiarati non ammissibili sia gli interventi di FRL Medical Service srl, Med-El Elektromedizinische Geraete Gmbh - Unità Locale Italiana, Buhlmann Italia srl, Medtronic Italia spa e Instrumentation Laboratory spa, sia le costituzioni in giudizio di Integra LifeSciences Italy srl, Crossmed spa, ICU Medical Europe srl, ICU Medical Italia srl, Smiths Medical Italia srl e Alcon Italia spa.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non ammissibili gli interventi spiegati da FRL Medical Service srl, Med-El Elektromedizinische Geraete Gmbh - Unità Locale Italiana, Buhlmann Italia srl, Medtronic Italia spa e Instrumentation Laboratory spa;
2) dichiara non ammissibili le costituzioni in giudizio di Integra LifeSciences Italy srl, Crossmed spa, ICU Medical Europe srl, ICU Medical Italia srl, Smiths Medical Italia srl e Alcon Italia spa.
F.to: Augusto Antonio Barbera, Presidente