Ordinanza n. 154 del 2024

ORDINANZA N. 154

ANNO 2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Augusto Antonio BARBERA;

Giudici: Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera b), della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato e depositato in cancelleria il 22 dicembre 2023, iscritto al n. 35 del registro ricorsi 2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2024.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma della Sardegna;

udita nell’udienza pubblica dell’8 maggio 2024 la Giudice relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi;

uditi l’avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giovanni Parisi, Roberto Silvio Murroni e Mattia Pani per la Regione autonoma della Sardegna;

deliberato nella camera di consiglio dell’8 maggio 2024.


Ritenuto che, con ricorso depositato il 22 dicembre 2023 (iscritto al n. 35 del registro ricorsi 2023), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, tra gli altri, l’art. 34, comma 1, lettere a), numero 2), e b), della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie);

che detto articolo, al comma 1, lettera a), numero 2), ha sostituito il comma 6 dell’art. 3 della legge della Regione Sardegna 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore), con il seguente: «6. Contestualmente all’istituzione di ARES, l’ATS è posta in liquidazione. La gestione liquidatoria di ATS è competente per la liquidazione di tutte le posizioni attive e passive e di tutte le cause pendenti, dalla data della sua costituzione e di quelle facenti in precedenza capo alle soppresse aree socio-sanitarie locali e alle soppresse aziende sanitarie. Per l’espletamento di tutte le attività la gestione liquidatoria di ATS si avvale, di norma, del personale di ARES e, ove necessario, di ulteriori figure attraverso la stipula di apposite convenzioni. Il Commissario liquidatore di ATS è nominato dalla Giunta regionale. Agli oneri relativi all’attività liquidatoria di ATS si fa fronte con risorse ulteriori rispetto a quanto previsto, con riferimento alla Regione Sardegna, dall’intesa Stato-regioni concernente il riparto del fabbisogno sanitario standard»;

che, ad avviso del ricorrente, tale disposizione, nella parte in cui prevede che il Commissario liquidatore dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) sia nominato dalla Giunta regionale, si porrebbe in contrasto, per il tramite delle norme interposte contenute negli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante «Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria», con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, per violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute (sono richiamate a tal riguardo le sentenze di questa Corte n. 192 del 2017, n. 54 del 2015, n. 207 del 2010, n. 181 del 2006 e n. 270 del 2005);

che la procedura di nomina del Commissario liquidatore dell’azienda regionale, assimilato al direttore generale di una ASL in ragione dell’identità delle funzioni svolte, non potrebbe pertanto prescindere dai principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale in materia di nomina dei direttori generali, quali: la formazione di una rosa di candidati all’esito di una specifica procedura selettiva; la necessità di procedere a una nuova nomina previo espletamento della procedura selettiva, in caso di scadenza o decadenza dall’incarico; l’eccezionalità delle ipotesi di ricorso agli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati; la conclusione della procedura di nomina con un provvedimento motivato e pubblicato sul sito internet regionale, cui fa seguito la conclusione del contratto con l’indicazione degli obiettivi da raggiungere (vengono citate le sentenze n. 87 del 2019, n. 159 del 2018, n. 190 del 2017, n. 124 del 2015, n. 295 del 2009, n. 449 del 2006 e l’ordinanza n. 422 del 2005 di questa Corte);

che l’impugnata previsione regionale non troverebbe copertura normativa nemmeno nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) il cui art. 4, comma primo, annovera, tra le materie di competenza legislativa regionale, quella della «assistenza e beneficenza pubblica» (lettera h) e quella relativa alla «igiene e sanità pubblica» (lettera i), dovendo applicarsi, secondo il ricorrente, la clausola di maggior favore contenuta nell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), in base alla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 162 del 2007, n. 134 del 2006, n. 270 del 2005 e n. 282 del 2002);

che, conseguentemente, anche per la Regione autonoma della Sardegna il regime della competenza legislativa nella materia de qua dovrebbe essere quello fissato dall’art. 117, terzo comma, Cost., in tema di tutela della salute;

che l’art. 34, comma 1, lettera b), pure impugnato, ha poi aggiunto, all’art. 13 della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020, il comma 5-bis che recita «[i]n attesa dell’espletamento delle procedure di cui al comma 2, i direttori sanitari e amministrativi di ARES, di AREUS, delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie sono nominati nel rispetto di quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del comma 2. Ai dirigenti così individuati spetta la retribuzione prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 51/31 del 30 dicembre 2021, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 9/23 del 24 marzo 2022»;

che anche tale disposizione, là dove prevede che, nelle more dell’aggiornamento degli elenchi regionali degli idonei, l’incarico di direttore sanitario e di direttore amministrativo sia affidato con nomina diretta senza alcuna procedura selettiva, sia pure tra soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 13, comma 2, lettere a), b) e c), della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020, si porrebbe in contrasto, secondo il ricorrente, con l’art. 117, terzo comma, Cost., per il tramite delle norme interposte di cui agli artt. 3 e 5 del d.lgs. n. 171 del 2016, costituenti norme di principio in materia di tutela della salute (è citata la sentenza n. 155 del 2022 di questa Corte);

che, come già osservato per la precedente disposizione, la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 282 del 2002) ha affermato, con riferimento alle autonomie speciali, che in ambito sanitario non vengono in rilievo norme dello statuto speciale, bensì l’art. 117, terzo comma, Cost., trovando applicazione la clausola di maggior favore di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001;

che la Regione autonoma della Sardegna si è costituita in giudizio, con atto depositato il 30 gennaio 2024;

che la resistente ha evidenziato l’intervenuta abrogazione dell’impugnato art. 34, comma 1, lettera a), numero 2) a opera dell’art. 5, comma 32, lettera a), della legge della Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie», a decorrere dal 20 dicembre 2023, rappresentando inoltre, relativamente alla lettera b) del comma 1 del medesimo art. 34, «che la Direzione Generale della Sanità dell’omologo Assessorato regionale ha proposto l’abrogazione della norma il cui relativo iter è in fase avanzata, ma allo stato non risulta ancora completato».

Considerato che, con atto depositato il 17 aprile 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme delibera del Consiglio dei ministri del 15 aprile 2024, ha rinunciato parzialmente al ricorso, limitatamente alle disposizioni sopra dette, sul presupposto della loro intervenuta abrogazione a opera dell’art. 5, commi 32, lettera a), e 50, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, senza che le stesse abbiano avuto medio tempore alcuna applicazione;

che non è pervenuta l’accettazione della rinuncia da parte della Regione autonoma della Sardegna;

che in base alla costante giurisprudenza di questa Corte (ex multis, sentenza n. 68 del 2024 e ordinanza n. 20 del 2024), la dichiarazione di rinuncia, pur non accettata formalmente dalla parte resistente, comporta la cessazione della materia del contendere ove, anche alla luce della condotta delle parti, non emerga alcun interesse a che la questione sia decisa;

che, dunque, va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alle questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri sull’art. 34, comma 1, lettere a), numero 2), e b), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1, lettere a), numero 2), e b), della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), promosse, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 maggio 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2024