SENTENZA N. 449
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZAnel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 19 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 novembre 2005, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali nei settori lavoro, urbanistica, assistenza, sanità, mobilità, foreste e demanio e altre disposizioni), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 19 gennaio 2006, depositato in cancelleria il successivo 28 gennaio ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 2006.
Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
udito nell’udienza pubblica del 5 dicembre 2006 il Giudice relatore Paolo Maddalena;
udito l’avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano.
Ritenuto in fatto1. ¾ Con ricorso notificato il 19 gennaio 2006 e depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 28 gennaio 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale degli articoli 17 e 19 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 novembre 2005, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali nei settori lavoro, urbanistica, assistenza, sanità, mobilità, foreste e demanio e altre disposizioni), assumendone il contrasto con gli articoli 117, terzo comma, della Costituzione, e 9, primo comma, numero 10), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché con i principi fondamentali della legislazione statale.
Ad avviso del ricorrente, le norme impugnate eccedono dalla competenza concorrente attribuita alla Provincia in materia di sanità dall’art. 9, primo comma, numero 10), dello statuto speciale e, per altro verso, dalla competenza concorrente in materia di professioni, prevista per le Regioni ordinarie dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione, ed estesa, ai sensi dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, quale forma di autonomia più ampia, alla Provincia autonoma, in assenza di specifica attribuzione statutaria.
In particolare, il denunciato art. 17, nel novellare il comma 7 dell’art. 12-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, fisserebbe requisiti di accesso alle qualifiche di direttore tecnico-assistenziale e di dirigente infermieristico (frequenza di un corso organizzato dalla stessa Provincia ovvero da un istituto pubblico o privato riconosciuto in Italia o all’estero; possesso, per l’incarico di dirigente infermieristico, di una comprovata esperienza professionale di almeno sei anni nella medesima funzione, nonché di un’esperienza professionale di coordinamento almeno biennale per l’incarico di direttore tecnico-assistenziale) diversi ed ulteriori rispetto a quelli predeterminati a livello nazionale.
Esso si porrebbe pertanto in contrasto con i principi fondamentali ricavabili dalla normativa statale vigente nella materia sopra indicata, di cui all’art. 15-septies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e agli artt. 5 e 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251. La suddetta normativa di principio prevede infatti che ai ruoli del Servizio sanitario nazionale possano accedere i candidati in possesso di predefiniti requisiti di esperienza e qualificazione professionale ovvero di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria. Ne deriverebbe, ad avviso dell’Avvocatura erariale, che la disposizione impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima, perché attribuirebbe, in maniera arbitraria, il diritto al conferimento degli incarichi dirigenziali in questione a soggetti privi dei requisiti stabiliti dalla normativa statale.
Costituzionalmente illegittimo sarebbe altresì l’art. 19 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 2005.
La norma denunciata, nell’aggiungere l’art. 73-ter alla legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, istituisce il profilo professionale sanitario del massaggiatore/massofisioterapista, rimettendo ad una determinazione della Giunta provinciale la definizione dei contenuti e della durata della relativa formazione e riconoscendo l’equipollenza tra il titolo di massaggiatore/massofisioterapista ed altri titoli acquisiti in Italia o all’estero.
Secondo il ricorrente, tale disposizione eccederebbe i limiti della competenza attribuita, per estensione, dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione alla Provincia autonoma nella materia concorrente delle professioni, ed in particolare delle professioni sanitarie.
Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte – in particolare, le sentenze n. 353 del 2003, n. 319, n. 355, n. 405 e n. 424 del 2005 – che ha affermato la riserva in capo allo Stato dell’individuazione delle figure professionali e dei relativi profili ed ordinamenti didattici. Tale principio, osserva l’Avvocatura, si applicherebbe anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, là dove le stesse, come è il caso della Provincia autonoma di Bolzano, non abbiano riconosciute dallo statuto di autonomia competenze legislative più ampie di quelle previste dal novellato art. 117 della Costituzione.
In assenza della previa individuazione, da parte dello Stato, della figura professionale di massaggiatore/massofisioterapista e della definizione dei contenuti e dei requisiti culturali e tecnico-professionali afferenti la qualifica, sarebbe precluso alla Provincia ogni potere in ordine all’organizzazione ed alla tenuta dei corsi di formazione professionale, previsti dal comma 2 del citato art. 73-ter, introdotto dall’impugnato art. 19 della legge provinciale. Né varrebbe considerare che la materia della formazione professionale è di competenza esclusiva della Provincia ai sensi dell’art. 8, primo comma, numero 29), dello statuto speciale, in quanto tale attività formativa sarebbe finalizzata all’acquisizione di una qualifica, quella appunto di massaggiatore/massofisioterapista, non prevista dallo Stato. Del resto, il successivo comma 3 del medesimo art. 73-ter fa espresso riferimento al rilascio di diplomi o attestati di qualifica di massaggiatore/massofisioterapista (e non già di semplici attestati di frequenza) rilevanti «ai fini dell’esercizio professionale nelle strutture sanitarie e limitatamente all’ambito del territorio provinciale».
In particolare – rileva l’Avvocatura – la disposizione contenuta nel comma 3 dell’art. 73-ter, nel riconoscere l’equipollenza tra il titolo di massaggiatore/massofisioterapista ed i titoli analoghi acquisiti dal 1° gennaio 1996 in Italia o all’estero, conferirebbe alla Provincia una prerogativa che invece l’ordinamento giuridico attribuisce in via esclusiva allo Stato, da un lato prevedendo che l’istituzione di nuovi titoli professionali e l’eventuale equipollenza degli stessi avvenga in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e, dall’altro, attribuendo al Ministero della salute la competenza circa il riconoscimento dei titoli di formazione professionale sanitaria acquisiti nella Comunità europea (art. 11 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 115, e art. 13 del d.lgs. 2 maggio 1994, n. 319). Inoltre la disposizione denunciata, nel sancire la validità dei titoli acquisiti al termine dei corsi provinciali iniziati a partire dal 1° gennaio 1996 in Italia, violerebbe il principio fondamentale dettato in materia dall’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, il quale, nel prevedere che la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avvenga esclusivamente con corsi di livello universitario e con tirocinio pratico da svolgersi in sede ospedaliera, determinerebbe la soppressione dei corsi di formazione destinati alle figure professionali non ancora individuate dal Ministero della salute.
2. ¾ Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo che il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri sia respinto, con dichiarazione di inammissibilità o di non fondatezza delle questioni.
In ordine alla questione avente ad oggetto l’art. 17 della legge provinciale n. 10 del 2005, la resistente ricorda che, in base allo statuto speciale, la Provincia autonoma ha competenza legislativa esclusiva in materia di “ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto” (art. 8, primo comma, numero 1) e di “addestramento e formazione professionale” (art. 8, primo comma, numero 29), ed ha competenza legislativa concorrente in materia di “igiene e sanità, ivi compresa l’assistenza sanitaria ed ospedaliera” (art. 9, primo comma, numero 10). Inoltre la Regione Trentino-Alto Adige ha competenza primaria in materia di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri, competenza che la Regione stessa ha delegato, per il rispettivo ambito territoriale, alle Province di Trento e di Bolzano. Sempre in base allo statuto (art. 16), la Provincia autonoma di Bolzano è titolare anche delle corrispondenti competenze amministrative.
Le suddette competenze – osserva la resistente – sono nella piena disponibilità della Provincia autonoma anche in virtù dell’intervenuta emanazione delle relative norme di attuazione statutaria, onde già da molti anni la Provincia ha potuto istituire ed organicamente disciplinare i relativi servizi, ed in particolare un efficiente Servizio sanitario provinciale. Tra tali norme di attuazione, nella memoria di costituzione si ricordano: gli artt. 1, 2, 5 e 6 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689, in tema di addestramento e formazione professionale; gli artt. 2 e 5 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (e successive modificazioni), e gli artt. 5 e 6 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, in materia di igiene e sanità; infine, l’art. 4, comma 1, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.
La resistente fa presente che alla Provincia autonoma di Bolzano spetta disciplinare e organizzare in via autonoma i corsi per il personale sanitario. Tale principio è stato affermato dalla sentenza n. 316 del 1993, con la quale è stato dichiarato che la competenza della Provincia abbraccia anche la formazione professionale dei medici (nel caso di specie dichiarando che spetta ad essa, e non allo Stato, disciplinare per la Provincia autonoma di Bolzano i corsi biennali di formazione specifica in medicina generale), e successivamente ribadito dalla sentenza n. 406 del 1991. La sentenza n. 352 del 1998, in particolare, ha affermato che non spetta al Ministro della sanità disciplinare con proprio regolamento gli esami di idoneità del personale sanitario direttivo organizzati nella Provincia autonoma di Bolzano, essendo ciò di competenza provinciale.
La norma impugnata concerne corsi ed esami nella materia del personale direttivo sanitario (nella specie direttore tecnico-assistenziale e dirigente infermieristico). La Provincia autonoma di Bolzano – si sostiene – è competente ad organizzare in tale materia corsi di formazione anche con esame finale. Pertanto la resistente afferma di non comprendere in che cosa consista il contrasto con la legislazione statale, la quale prevede appunto che tali incarichi debbano essere ricoperti da persone di particolare specializzazione professionale. Il fatto di organizzare corsi per preparare il personale alle attività dirigenziali rientrerebbe da sempre nelle competenze provinciali.
Non varrebbe, quindi, fare riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001, la quale, tutt’al contrario, all’art. 10, precisa che, sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della legge costituzionale si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
Quanto alla censura avente ad oggetto l’art. 19 della legge provinciale n. 10 del 2005, per la resistente non rileverebbe il dictum della sentenza n. 353 del 2003, in quanto tale sentenza riguarda una legge di una Regione a statuto ordinario e non di una Provincia ad autonomia differenziata. Alla Provincia autonoma di Bolzano – si sostiene – non si applica l’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, perché qui si versa in materia di competenza provinciale e quindi, ai sensi dell’art. 19 dello stesso d.lgs. n. 502 del 1992, la Provincia autonoma di Bolzano non deve osservare i principi in esso contenuti. L’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 prevede, infatti, una serie di regolamenti ministeriali per disciplinare la formazione del personale sanitario, i quali non sarebbero ammissibili di fronte alle competenze provinciali in materia (sentenze n. 352 del 1998 e n. 204 del 1991).
Né varrebbe sostenere che alla Provincia autonoma di Bolzano sarebbe precluso istituire dei corsi per conseguire il diploma di massaggiatore/massofisioterapista per il solo fatto che tale figura professionale non è prevista dallo Stato. Alla Provincia autonoma non potrebbe essere negata la competenza a legiferare in tale materia. Lo Stato potrebbe semmai affermare che la normativa provinciale è in contrasto con i principi fondamentali desumibili dalla propria legislazione; ma non potrebbe riservare a se stesso una parte della materia come appunto l’istituzione di nuove figure professionali. In tale materia, nulla è lasciato alla legislazione esclusiva dello Stato: quindi alla Provincia autonoma di Bolzano spetta la competenza di legiferare in ogni ambito della materia “professioni”, anche in quella dell’istituzione di nuove figure professionali, non essendo tale materia riservata allo Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, della Costituzione. In altri termini, l’art. 19 della legge impugnata non potrebbe essere ritenuto costituzionalmente illegittimo per il solo fatto che lo Stato non avrebbe previsto alcun albo per i massaggiatori/massofisioterapisti.
In secondo luogo, i principi fondamentali non potrebbero essere desunti dall’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, che non si applica alla Provincia autonoma di Bolzano in forza dell’art. 19 dello stesso decreto legislativo. In materia di principi fondamentali vige la riserva di legge: pertanto non sarebbe lecito desumere la violazione di principi fondamentali qualora la legge rinvii a regolamenti, come fa l’art. 3-octies del d.lgs. n. 502 del 1992, che affida a regolamenti ministeriali l’individuazione dei profili professionali dell’area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, in quanto in materia di competenza concorrente lo Stato è sprovvisto di potestà regolamentare.
Né varrebbe sostenere che l’individuazione della figura del massaggiatore/massofisioterapista sarebbe di competenza esclusiva dello Stato, essendo pacifico che tale attività viene esercitata sia in Italia che all’estero e che esistono dappertutto, sia in Italia che all’estero, corsi di estetica e corsi di formazione di massaggiatori/massofisioterapisti, tanto più che la Provincia autonoma ha competenza primaria in materia di formazione professionale e che, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 197 del 1980, spetta alla Provincia il potere non solo di organizzare i corsi, ma anche di rilasciare attestati di frequenza e titoli abilitativi, in particolare per le professioni sanitarie. Alla competenza in materia si ricollegherebbe pure la competenza circa il riconoscimento dei titoli di formazione professionale sanitaria acquisiti nella Comunità europea, attribuita alla Provincia specificatamente dall’art. 6 del d.P.R. n. 197 del 1980.
3. ¾ In prossimità dell’udienza, la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato una memoria illustrativa.
In ordine alla questione avente ad oggetto l’art. 17 della legge provinciale n. 10 del 2005, la resistente osserva che, successivamente alla proposizione del ricorso, la disposizione impugnata è stata interamente sostituita dall’art. 9, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 ottobre 2006, n. 9. Lo ius superveniens ha modificato interamente la materia: pertanto, dovrebbe essere dichiarata cessata la materia del contendere.
In subordine, nella memoria si ribadiscono le ragioni di infondatezza già enunciate nell’atto di costituzione. La Provincia autonoma ritiene di essere autorizzata ad organizzare un corso in tecniche organizzative e manageriali in ambito sanitario, con superamento di un esame finale che dà diritto a partecipare alla selezione del dirigente tecnico-assistenziale e del dirigente infermieristico, e ad ammettere alla selezione coloro che hanno frequentato un corso con superamento di esame finale organizzato da un istituto pubblico e privato riconosciuto in Italia o all’estero.
In particolare si fa presente che la disciplina di cui all’art. 5, terzo comma, del d.P.R. n. 689 del 1973, aggiunto dall’art. 3 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, avrebbe fornito un solido fondamento alla legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, istitutiva della Scuola superiore di sanità. Detta Scuola, deputata alla formazione infermieristica, ostetrica, sanitaria tecnica e di riabilitazione, è abilitata, in base all’art. 11-ter del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, a rilasciare diplomi equiparati ai diplomi universitari di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell’iscrizione negli albi professionali.
Osserva la Provincia autonoma che comunque il ricorso non chiarisce in che cosa consisterebbe il contrasto con la legislazione statale. La doglianza relativa all’asserita violazione di principi in tema di requisiti di esperienza e qualificazione professionale sarebbe del tutto generica, sia perché avanzata in riferimento ad articoli di legge e di decreto legislativo molto estesi e complessi, senza alcuna specificazione di principi, desumibili da tali articoli; sia perché nel ricorso non vi sarebbe traccia alcuna di una doverosa considerazione della normativa di attuazione statutaria, la quale disciplina ampiamente la materia dell’organizzazione sanitaria e della formazione sanitaria nella Provincia di Bolzano. Di qui l’inammissibilità, in questa parte, del ricorso, in quanto generico ed immotivato.
Anche con riferimento alla questione avente ad oggetto l’art. 19 della legge provinciale n. 10 del 2005, la Provincia ribadisce quanto affermato nell’atto di costituzione, sostenendo che – alla luce delle previsioni contenute nella normativa di attuazione statutaria – ad essa spetta il potere di istituire il profilo professionale sanitario del massaggiatore/massofisioterapista, di disciplinarne la formazione e di riconoscere equipollenti i diplomi o attestati di qualifiche professionali analoghe a quelle di massaggiatore/massofisioterapista acquisite in Italia o all’estero.
Considerato in diritto1. ¾ Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri investono l’art. 17 e l’art. 19 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 novembre 2005, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali nei settori lavoro, urbanistica, assistenza, sanità, mobilità, foreste e demanio e altre disposizioni).
1.1. ¾ L’art. 17 – nel sostituire il comma 7 dell’art. 12-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante il riordinamento del Servizio sanitario provinciale – concerne il conferimento dell’incarico di direttore tecnico-assistenziale e di dirigente infermieristico. Alla relativa selezione sono ammessi «coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e coloro che hanno frequentato un corso, organizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano o da un istituto pubblico o privato riconosciuto in Italia o all’estero, in tecniche organizzative e manageriali, con superamento di un esame finale. Alla prima selezione per il conferimento dell’incarico di dirigente infermieristico sono altresì ammessi coloro che possono dimostrare una comprovata esperienza professionale di almeno sei anni nella medesima funzione. Per l’accesso alla selezione per il conferimento dell’incarico di direttore tecnico-assistenziale è richiesta inoltre un’esperienza professionale di coordinamento almeno biennale».
Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene questa disposizione eccedente dalla competenza concorrente attribuita alla Provincia in materia di sanità dall’art. 9, primo comma, numero 10), dello statuto speciale, giacché fisserebbe requisiti di accesso alle qualifiche di direttore tecnico-assistenziale e di dirigente infermieristico (frequenza di un corso organizzato dalla stessa Provincia ovvero da un istituto pubblico o privato riconosciuto in Italia o all’estero; possesso, per l’incarico di dirigente infermieristico, di una comprovata esperienza professionale di almeno sei anni nella medesima funzione, nonché di un’esperienza professionale di coordinamento almeno biennale per l’incarico di direttore tecnico-assistenziale) diversi ed ulteriori rispetto a quelli predeterminati a livello nazionale. Pertanto, essa si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali ricavabili dall’art. 15-septies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e dagli artt. 5 e 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, in base ai quali l’accesso a tali incarichi sarebbe riservato a candidati in possesso di predefiniti requisiti di esperienza e qualificazione professionale ovvero di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria.
1.2. ¾ L’impugnato art. 19 della legge provinciale n. 10 del 2005, nell’inserire l’art. 73-ter della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, istituisce il profilo professionale sanitario del massaggiatore/massofisioterapista, rimette ad una deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, la disciplina dei contenuti e della durata della formazione di tale figura e, ai fini dell’esercizio professionale nelle strutture sanitarie e limitatamente all’ambito del territorio provinciale, considera equipollenti a quelli ottenuti in base alla nuova disciplina «i diplomi o attestati di qualifiche professionali analoghe a quelle di massaggiatore/massofisioterapista», acquisite a partire dal 1° gennaio 1996 in Italia o all’estero.
Ad avviso del ricorrente, la disposizione denunciata eccederebbe dalla competenza concorrente in materia di professioni, prevista per le Regioni ordinarie dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione, ed estesa, ai sensi dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, quale forma di autonomia più ampia, alla Provincia autonoma, in assenza di specifica attribuzione statutaria.
2. ¾ Successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale, l’art. 9, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 ottobre 2006, n. 9 (Modifiche del riordinamento del Servizio sanitario provinciale), ha sostituito l’art. 12-bis della legge provinciale n. 7 del 2001, il cui comma 7 era stato a sua volta sostituito dall’impugnato art. 17 della legge provinciale n. 10 del 2005.
Il nuovo art. 12-bis della legge provinciale n. 7 del 2001, come risultante a seguito della legge provinciale n. 9 del 2006, mentre per il direttore tecnico-assistenziale detta una disciplina diversa rispetto a quella oggetto di impugnativa (richiedendo, al comma 1, il possesso della laurea magistrale delle professioni sanitarie e un’esperienza professionale di almeno cinque anni), prevede, al comma 6, che «L’incarico di dirigente tecnico-assistenziale viene conferito in base a una pubblica selezione, alla quale sono ammessi sia coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla rispettiva normativa sia coloro che hanno frequentato un corso, organizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano o da un istituto pubblico o privato riconosciuto in Italia o all’estero, in tecniche organizzative e manageriali in ambito sanitario, con superamento di un esame finale».
Limitatamente alla figura del dirigente tecnico-assistenziale (il quale, avendo la funzione di organizzazione e gestione del personale infermieristico, nonché del personale tecnico-sanitario, riabilitativo, della prevenzione e del personale ausiliario e tecnico addetto all’assistenza, assume le stesse funzioni in precedenza devolute al dirigente infermieristico), la nuova disposizione sostituisce il denunciato art. 17, riproducendone tuttavia il testo, salvo lievi variazioni formali e l’esclusione di ogni disciplina della prima selezione per il conferimento dell’incarico.
Si impone, pertanto, in forza del principio di effettività della tutela delle parti nei giudizi in via di azione, il trasferimento della questione alla norma che, sebbene portata da un atto legislativo diverso da quello oggetto di impugnazione, sopravvive nel suo immutato contenuto precettivo (sentenze n. 533 del 2002 e n. 286 del 2004).
Nei limiti suindicati, non può pertanto accogliersi la richiesta della Provincia autonoma di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
2.1. ¾ Una volta chiarito che lo scrutinio di questa Corte deve avere ad oggetto l’art. 12-bis, comma 6, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 – nel testo risultante dalla sostituzione operata dall’art. 9, comma 1, della legge provinciale 2 ottobre 2006, n. 9 –, occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità, sollevata dalla resistente, in ragione della ritenuta genericità ed indeterminatezza delle norme interposte e dell’omessa considerazione della normativa di attuazione statutaria.
L’eccezione è infondata.
Il ricorrente, infatti, non si limita ad evocare, quale parametro interposto, gli artt. 15-septies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e 5 e 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, ma svolge anche argomentazioni a sostegno della doglianza ed individua il principio fondamentale dettato da tali disposizioni, del quale lamenta la violazione: principio consistente nella necessità di riservare l’accesso alla qualifica di dirigente nei ruoli del Servizio sanitario a candidati in possesso di predefiniti requisiti di esperienza e di specializzazione professionale, desumibili dalla formazione universitaria e post-universitaria.
Inoltre, il ricorso introduttivo prospetta l’incompetenza della Provincia autonoma in riferimento all’art. 9, primo comma, numero 10), dello statuto speciale: e tanto basta perché la questione abbia ingresso.
2.2. ¾ La risoluzione della questione come sopra individuata presuppone che, in via preliminare, si identifichi la materia nella quale la norma impugnata si colloca.
Tale materia deve essere individuata nella “sanità”, ai sensi dell’art. 9, primo comma, numero 10), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
Rileva, infatti, la stretta inerenza che la disciplina dell’accesso alla dirigenza professionale del Servizio sanitario provinciale presenta con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese agli utenti, essendo queste ultime dipendenti, sotto molteplici aspetti, dalla professionalità e dall’impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi, e segnatamente di coloro che rivestono una posizione apicale (si veda la sentenza n. 181 del 2006).
Deve pertanto escludersi che vengano in considerazione i titoli di legittimazione legislativa indicati dalla resistente, concernenti l’“ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri” (art. 4, primo comma, numero 7, dello statuto, in rapporto all’art. 16), l’“ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto” (art. 8, primo comma, numero 1) e l’“addestramento e formazione professionale” (art. 8, primo comma, numero 29).
2.3. ¾ La dirigenza delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica è disciplinata dalla legge statale 10 agosto 2000, n. 251. In particolare, l’art. 6 di quest’ultima legge – il quale reca una norma che enuncia un principio fondamentale della materia – prevede, a regime, che alla dirigenza infermieristica si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l’accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui all’art. 26 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (ora art. 26 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), ossia con il possesso del relativo diploma di laurea e di un’esperienza maturata in anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario o in altre pubbliche amministrazioni.
La norma provinciale viola l’indicato principio fondamentale.
Essa infatti consente l’accesso alla pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di dirigente tecnico-assistenziale anche a coloro che, privi di laurea e del requisito di esperienza professionale, hanno frequentato un corso, organizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano o da un istituto pubblico o privato riconosciuto in Italia o all’estero, in tecniche organizzative e manageriali in ambito sanitario, superando il relativo esame finale.
Né la deroga a quel principio può trovare fondamento giustificativo nella previsione – contenuta nel terzo comma dell’art. 5 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente addestramento e formazione professionale), aggiunto dall’art. 3 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 – che attribuisce alle Province la competenza ad attivare e gestire corsi di studio orientati al conseguimento della formazione richiesta da specifiche aree professionali, e a rilasciare, al termine di tali corsi, attestati (equiparati, per effetto dell’art. 11-ter del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, ai diplomi di cui all’art. 1, comma 1, lettera a, della legge 19 novembre 1990, n. 341) che abilitano all’esercizio di un’attività professionale in corrispondenza alle norme comunitarie. Difatti, la speciale competenza della Provincia autonoma ad attivare corsi e di rilasciare diplomi con effetto equipollente vale ai fini dell’iscrizione negli albi professionali (e non per l’accesso alla dirigenza nel Servizio sanitario provinciale) e limitatamente a quelle attività professionali per il cui esercizio l’ordinamento richiede il diploma universitario (non quando la legge – come nel caso del dirigente infermieristico – richiede il diploma di laurea).
Il comma 6 dell’art. 12-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7, deve, pertanto, in parte qua, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.
3. ¾ La questione relativa all’art. 19 della legge provinciale n. 10 del 2005 è fondata.
Detto articolo, che ha inserito l’art. 73-ter della legge provinciale n. 7 del 2001, istituisce il profilo professionale sanitario del massaggiatore/massofisioterapista, rimettendo ad una deliberazione della Giunta provinciale la disciplina dei contenuti e della durata della formazione di tale figura e stabilendo le equipollenze ai fini dell’esercizio di tale professione nelle strutture sanitarie e limitatamente all’ambito del territorio provinciale.
La norma denunciata disciplina una specifica figura professionale sanitaria, regolandone le modalità di accesso attraverso l’istituzione e l’organizzazione di appositi corsi o l’equipollenza di diplomi o attestati rilasciati per figure professionali analoghe e così incidendo sul relativo ordinamento didattico.
L’impianto generale, il contenuto e lo scopo del citato art. 19 inducono a ritenere che il suo oggetto debba essere ricondotto, non alla materia dell’ “addestramento e formazione professionale” – devoluta alla competenza legislativa primaria della Provincia autonoma ai sensi dell’art. 8, primo comma, numero 29), dello statuto speciale –, ma a quella delle “professioni”, ed in particolare delle professioni sanitarie.
L’art. 117, terzo comma, della Costituzione, include la materia delle professioni tra quelle oggetto di competenza legislativa concorrente. La stessa norma, prevedendo forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite dalla normativa statutaria, si applica anche alle Province autonome.
Questa Corte ha più volte affermato che, nella materia delle “professioni”, debbono ritenersi riservate allo Stato sia l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici (sentenze n. 40 del 2006, n. 424, n. 355 e n. 319 del 2005), sia la disciplina dei titoli necessari per l’esercizio delle professioni (sentenza n. 153 del 2006), sia l’istituzione di nuovi albi (sentenze n. 40 del 2006, n. 424 e n. 355 del 2005).
La norma impugnata – che tale limite non ha rispettato – deve perciò essere dichiarata costituzionalmente illegittima.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale:
1) dell’art. 12-bis, comma 6, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del Servizio sanitario provinciale) – nel testo sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 ottobre 2006, n. 9 (Modifiche del riordinamento del Servizio sanitario provinciale) –, nella parte in cui consente l’accesso alla pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di dirigente tecnico-assistenziale anche a coloro che hanno frequentato un corso, organizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano o da un istituto pubblico o privato riconosciuto in Italia o all’estero, in tecniche organizzative e manageriali in ambito sanitario, con superamento di un esame finale;
2) dell’art. 19 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 novembre 2005, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali nei settori lavoro, urbanistica, assistenza, sanità, mobilità, foreste e demanio e altre disposizioni).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2006.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2006.