Sentenza n. 40 del 2006

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SENTENZA N. 40

 

ANNO 2006

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai Signori:

 

-    Annibale                                      MARINI                                      Presidente

 

-    Franco                                         BILE                                              Giudice

 

-    Giovanni Maria                           FLICK                                                 "

 

-   Francesco                                     AMIRANTE                                       "

 

-   Ugo                                              DE SIERVO                                       "

 

-   Romano                                       VACCARELLA                                 "

 

-   Paolo                                            MADDALENA                                  "

 

-   Alfio                                            FINOCCHIARO                                "

 

-    Alfonso                                       Quaranta                                      "

 

-    Franco                                         GALLO                                               "

 

-    Luigi                                            MAZZELLA                                       "

 

-    Gaetano                                       SILVESTRI                                        "

 

-    Sabino                                         CASSESE                                           "

 

-    Maria Rita                                   SAULLE                                             "

 

-    Giuseppe                                     TESAURO                                          "

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge della Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18 (Norme regionali sulle discipline bionaturali per il benessere), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 13 gennaio 2005, depositato in cancelleria il successivo 20 gennaio  ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2005.

 

Udito nell’udienza pubblica del 10 gennaio 2005 il Giudice relatore Franco Bile;

 

udito l’avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. – Con ricorso notificato il 13 gennaio 2005 e depositato il successivo 20 gennaio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale, la legge della Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18 (Norme regionali sulle discipline bionaturali per il benessere), con la quale – definite tali discipline – è stato, tra l’altro, istituito il relativo Elenco regionale dei singoli operatori e delle organizzazioni con finalità didattiche, delle associazioni e delle scuole di formazione; ne sono stati disciplinati requisiti e modalità d’iscrizione; è stato istituito un Comitato regionale con funzioni di indirizzo sulla materia nel territorio regionale e poteri disciplinari.

 

In particolare le censure del ricorrente si rivolgono: a) all’art. 1, che attribuisce alla Regione il riconoscimento della qualifica di operatore in ciascuna delle discipline bio-naturali per il benessere di cui all’art. 2; b) all’art. 2, che individua come discipline bio-naturali lo shiatsu e il massaggio tradizionale e altre sei pratiche omologhe, demandando alla Giunta regionale l’individuazione di nuove discipline bio-naturali; c) all’art. 3, che istituisce presso la Giunta regionale l’elenco delle discipline bio-naturali; d) all’art. 6, che definisce il percorso formativo per il riconoscimento della qualifica di operatore in ciascuna delle singole discipline; d) agli artt. 7, 9, 10 e 11, che sono “funzionalmente collegati” ai precedenti e sono volti al raggiungimento dei fini della legge impugnata.

 

La difesa erariale deduce che la legge impugnata eccede le competenze regionali e si pone in contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto regolamenta figure professionali (delle quali alcune, peraltro, genericamente definite e non identificate) che sono da ascriversi nell’ambito delle professioni sanitarie, anche non convenzionali, la cui individuazione, con i relativi profili e ordinamenti didattici spetta allo Stato (come affermato da questa Corte con la sentenza n. 353 del 2003), secondo il principio fondamentale stabilito dall’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 (poi confermato dall’art. 124, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 1998 e dall’art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 1999).

 

 

Considerato in diritto

 

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la legge della Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18 (Norme regionali sulle discipline bionaturali per il benessere).

 

Secondo il ricorrente, gli artt. 1, 2, 3 e 6 ed i successivi artt. 7, 9, 10 e 11 (“funzionalmente collegati” ai precedenti) della predetta legge si pongono in contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto realizzano un intervento normativo regionale in materia di professioni sanitarie non convenzionali, la cui individuazione e regolamentazione, con i relativi profili e ordinamenti didattici, spetta invece allo Stato (come affermato da questa Corte nella sentenza n. 353 del 2003), secondo il principio fondamentale stabilito dall’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 (poi confermato dall’art. 124, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 112 del 1998 e dall’ art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 1999).

 

2. – La questione è fondata.

 

2.1. – Con la legge n. 18 del 2004 la Regione Liguria, «allo scopo di migliorare la qualità della vita e contribuire a realizzare il benessere dei propri cittadini» (art. 1, comma 1), pone una regolamentazione complessiva delle discipline bionaturali per il benessere, con «l’obiettivo di educare la persona a stili di vita salubri e rispettosi dell’ambiente» e di «prevenire gli stati di disagio fisici e psichici stimolando le risorse vitali proprie di ciascun individuo senza perseguire finalità terapeutiche o curative» (art. 1, comma 2).

 

In particolare, con le norme impugnate, la Regione: a) riconosce la qualifica di operatore (art. 1, comma 1) nelle seguenti discipline bio-naturali per il benessere: lo shiatsu, la riflessologia, lo watsu, la pranoterapia, la naturopatia, lo yoga, la kinesiologia ed il massaggio tradizionale (art. 2, comma 1); b) demanda alla Giunta regionale, sentito il competente Comitato regionale, la possibilità di iscrivere nuove discipline nell’istituito Elenco regionale per le discipline bio-naturali per il benessere (art. 2, comma 2, e art. 3, comma 1); c) prevede la suddivisione di tale Elenco in due sezioni: l’una riguardante le Organizzazioni con finalità didattiche, Associazioni e Scuole di formazione, come individuate nei successivi artt. 4 e 5 (art. 3, comma 2, lettera a); l’altra relativa ai singoli operatori delle discipline bio-naturali per benessere (art. 3, comma 2, lettera b); d) riconosce la qualifica di operatore in ciascuna delle singole discipline bio-naturali per il benessere a coloro che abbiano superato la prova di esami di specifici corsi teorico-pratici organizzati da associazioni o da imprese scritte nella prima sezione dell’Elenco regionale (art. 6, commi 1 e 2); e) attribuisce alla Giunta regionale di definire, per ogni singola disciplina, le materie oggetto del corso, la durata e le modalità del suo svolgimento e del relativo esame finale (art. 6, comma 3); f) prevede che l’esercizio nel territorio della Regione delle attività di operatore in ciascuna delle discipline bio-naturali per il benessere è subordinato alla preventiva iscrizione nella sezione seconda dell’Elenco regionale, disciplinata dal successivo art. 8 (art. 7); g) istituisce presso la Regione il Comitato regionale delle discipline bio-naturali per il benessere, stabilendone composizione e compiti (art. 9 e art. 10); h) commina sanzioni amministrative per coloro che esercitano l’attività di operatore in una delle discipline bio-naturali per il benessere senza essere iscritti nell’Elenco regionale (art. 11, comma 1), ovvero che esercitano una disciplina bio-naturale diversa da quella per la quale risultano iscritti nell’Elenco medesimo (art. 11, comma 2).

 

2.2. – Come già rilevato nella sentenza n. 424 del 2005 – a sostegno della dichiarata illegittimità costituzionale della analoga legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13, anch’essa emanata per la regolamentazione delle discipline bio-naturali – l’impianto complessivo, lo scopo ed il contenuto precipuo della legge oggi impugnata rendono palese che l’oggetto della normativa in esame (e conseguentemente della proposta questione di legittimità costituzionale) debba essere ricondotto propriamente alla materia concorrente delle «professioni». Rispetto ad essa, peraltro, non assume rilievo la circostanza che il ricorrente ne riconduca il contenuto precettivo all’ambito delle professioni sanitarie (anche non convenzionali), giacché l’individuazione di una specifica area caratterizzante la «professione» è ininfluente ai fini della regolamentazione delle competenze derivante dall’applicazione nella materia in esame del terzo comma dell’art. 117 Cost. (sentenze n. 424 e n. 355 del 2005).

 

2.3. – Pertanto anche la presente questione deve essere risolta alla stregua dei principi affermati in materia da questa Corte (sentenze n. 424, n. 355 e n. 319 del 2005 e n. 353 del 2003). In termini generali, è sufficiente ribadire che – spettando allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente previste dall’art. 117, terzo comma, Cost. – qualora non ne siano stati formulati di nuovi, la legislazione regionale deve svolgersi (ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131) nel rispetto di quelli comunque risultanti anche dalla normativa statale già in vigore. E da essa non si trae alcuno spunto che possa consentire iniziative legislative regionali nell’ambito cui si riferisce la legge impugnata (sentenza n. 424 del 2005).

 

Parimenti, va riaffermato che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle «professioni» deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l’istituzione di nuovi albi (sentenza n. 355 del 2005) è riservata allo Stato. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera di singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale (sentenze n. 424 e n. 319 del 2005).

 

Le norme impugnate devono quindi essere dichiarate incostituzionali, per violazione del parametro  evocato.

 

2.4. – L’intera legge regionale in esame è inscindibilmente connessa con le disposizioni specificamente censurate dal ricorrente, in quanto gli artt. 4, 5, 8, 12 e 13, non impugnati, sono palesemente funzionali al raggiungimento dello scopo della legge stessa. Pertanto, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la declaratoria di illegittimità costituzionale deve essere estesa, in via consequenziale, anche a tali disposizioni.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

              dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge della Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18 (Norme regionali sulle discipline bionaturali per il benessere);

 

              dichiara, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale in via consequenziale degli artt. 4, 5, 8, 12 e 13 della medesima legge regionale.

 

              Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2006.

 

F.to:

 

Annibale MARINI, Presidente

 

Franco BILE, Redattore

 

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

 

Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2006.