SENTENZA N. 81
ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Silvana SCIARRA;
Giudici: Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Molise 25 marzo 2022, n. 2, recante «Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1° giugno 2022, depositato in cancelleria il 1° giugno 2022, iscritto al n. 36 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2022.
Visti l’atto di costituzione della Regione Molise;
udito nell’udienza pubblica del 21 marzo 2023 il Giudice relatore Angelo Buscema;
uditi l’avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Claudia Angiolini per la Regione Molise;
Ritenuto in fatto
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con il ricorso indicato in epigrafe (registro ricorsi n. 36 del 2022), ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Molise 25 marzo 2022, n. 2, recante «Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni» per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva statale la materia dell’armonizzazione dei bilanci pubblici.
La disposizione regionale impugnata, rubricata «Copertura finanziaria», così stabilisce: «1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in complessivi euro 50.565,92, per l’anno 2021, si provvede mediante variazione compensativa di spesa anno 2021, in competenza ed in cassa dal programma 1 – missione 20 - titolo 1 - macroaggregato 110 - capitolo 80003 – Accantonamento annuale per il fondo rischi legali (fondo rischi da contenzioso) (-euro 50.565,92) ai capitoli di spesa: programma 1 - missione 13 - titolo 1 - macroaggregato 101 - capitolo 34167 - Finanziamenti vincolati FSN - L. 662/96 - collaborazioni coordinate a progetto (euro 43.402,71); programma 1 - missione 13 - titolo 1 - macroaggregato 101 - capitolo 34172 - Finanziamenti vincolati FSN - L. 662/96 - altri contributi sociali effettivi N.A.C. (euro 5.219,17); programma 1 - missione 13 - titolo 1 - macroaggregato 102 - capitolo 34168 Finanziamenti vincolati FSN - L. 662/96 - imposta regionale sulle attività produttive IRAP (euro 1.944,04). 2. A seguito dell’attuazione dei profili finanziari della presente legge, le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’articolo 1».
Secondo il ricorrente, la norma in esame individuerebbe la copertura degli oneri relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti dall’art. 1 della medesima legge regionale, derivanti da sentenze esecutive rese dalla Corte d’Appello di Campobasso, nelle risorse del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, pur essendo tale esercizio ormai decorso.
Tale disposizione, quindi, individuando la copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2022 con la legge in esame attraverso la variazione delle poste contabili dell’esercizio 2021 ormai concluso, sarebbe in contrasto con l’art. 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che esige il rispetto sia del principio contabile generale dell’annualità del bilancio espresso nell’Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011, paragrafo 1, sia del principio contabile applicato contenuto nell’Allegato 4/2 allo stesso decreto legislativo, paragrafo 9.1, secondo cui «la spesa è impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto», e violerebbe pertanto l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
Riferisce il ricorrente che, con la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2021, n. 406 è stata disposta la variazione di bilancio mediante l’utilizzo dell’accantonamento annuale per il fondo rischi legali e che, con deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2021, n. 479 è stato proposto il riconoscimento del debito fuori bilancio, successivamente approvato dal Consiglio regionale con la legge reg. Molise n. 2 del 2022.
Tuttavia, sebbene il comma 4 dell’art. 73 del d.lgs. n. 118 del 2011 consenta il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio sia al Consiglio regionale sia alla Giunta regionale, la Regione Molise, con la legge impugnata, ha attribuito tale competenza al Consiglio regionale, che l’ha esercitata solo con la legge reg. Molise n. 2 del 2022, il cui art. 1 recita: «1. […] con la presente legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Molise, derivanti da sentenze esecutive, per il valore complessivo di euro 50.565,92, elencati nella tabella A allegata alla presente legge».
Secondo il ricorrente, occorre allora richiamare quanto prevede il già citato principio contabile applicato di cui all’Allegato 4/2 al d.lgs. 118 del 2011, paragrafo 9.1, in materia di debiti fuori bilancio: l’anzidetta disposizione statale prevede che «[l]’emersione di debiti, assunti dall’ente e non registrati quando l’obbligazione è sorta, comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare le spese con imputazione all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell’obbligazione, la spesa è impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto». La Regione Molise, quindi, non avrebbe potuto impegnare le risorse prima del riconoscimento del debito fuori bilancio, avvenuto solo con la legge regionale impugnata.
Una volta provvedutosi al riconoscimento del debito fuori bilancio solo nell’esercizio 2022, l’intera operazione avrebbe dovuto essere imputata al medesimo esercizio e non a quello del 2021.
2.– Si è costituita in giudizio la Regione Molise chiedendo il rigetto del ricorso.
Rileva la difesa regionale che la legge impugnata scaturisce dalla procedura di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio attivata, ex art. 73 del d.lgs. n. 118 del 2011, ai fini dell’esecuzione delle sentenze rese dalla Corte d’Appello di Campobasso n. 210 e n. 139 del 2019 (in forza delle quali i creditori erano in procinto di attivare le azioni esecutive, con rischio di ulteriori esborsi a carico del già deficitario bilancio regionale), su proposta dell’esecutivo regionale di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 479 del 2021, attingendo le necessarie risorse dal capitolo di spesa relativo all’accantonamento al fondo rischi previsto nel bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021.
Precedentemente, con deliberazione di Giunta regionale n. 406 del 2021, era stata effettuata la variazione di bilancio, su richiesta formulata in data 23 novembre 2021 dal servizio competente per materia, mediante utilizzo dell’accantonamento annuale per il fondo rischi legali e contestuale incremento dei capitoli di bilancio (34167, 34168 e 34172).
Dette operazioni amministrativo-contabili si sarebbero rese necessarie al fine di garantire la relativa copertura finanziaria, che verrebbe a mancare nel caso si seguisse l’indirizzo suggerito nel ricorso governativo (ossia imputando l’intera operazione all’esercizio finanziario 2022).
Dunque, considerata la natura dei fondi necessari alla copertura finanziaria (accantonamento fondo rischi legali per esercizio 2021), nonché la natura del debito (derivante da sentenze esecutive), la Regione Molise avrebbe provveduto alla registrazione dell’impegno di spesa nel 2021, comunque vincolando il pagamento all’avvenuta approvazione della legge di riconoscimento della legittimità del debito da parte del Consiglio regionale.
D’altra parte, osserva la Regione, se la registrazione di un impegno di spesa può avvenire soltanto dal momento in cui l’obbligazione a carico dell’ente è giuridicamente perfezionata (paragrafo 5.1 del principio contabile applicato di cui all’Allegato 4/2), non potrebbe rilevarsi un’anomalia nella registrazione dell’impegno a seguito dell’obbligazione giuridica sorta e perfezionata per effetto di un provvedimento del giudice, ormai definitivo, in forza del quale il creditore è in procinto di attivare l’azione esecutiva.
Tale risultato interpretativo, quindi, non avrebbe determinato un’esautorazione di poteri degli organi deliberativi dell’ente territoriale, al cui esame sarebbe stato comunque sottoposto il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, atteso che la successiva liquidazione e il conseguente effettivo pagamento sarebbero comunque potuti intervenire ad avvenuta approvazione, da parte del Consiglio regionale, della proposta di legge regionale.
Inoltre, la possibilità di imputare contabilmente alla competenza dell’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili e quella di registrare l’impegno di spesa prima del formale riconoscimento emergerebbero dallo stesso paragrafo 9.1 (e non solo e non tanto dal citato paragrafo 5.1): infatti, la testuale formulazione della norma consentirebbe, se non addirittura imporrebbe, l’«immediato accertamento ed impegno» contabile alla competenza dell’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili.
Ritiene, inoltre, la Regione Molise che sia applicabile alla fattispecie il principio contabile generale di cui al paragrafo 18 dell’Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011, ossia quello della prevalenza della sostanza sulla forma, in base al quale «se l’informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l’esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale. La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l’elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio». Dunque, l’operazione contabile derivante dal riconoscimento della legittimità dei debiti (e conseguente pagamento) di cui alla legge regionale in contestazione sarebbe stata rilevata contabilmente secondo la natura finanziaria, economica e patrimoniale dei debiti stessi e in conformità alla loro sostanza effettiva, tenendo conto della realtà che li ha generati.
3.– Con memoria depositata in data 28 febbraio 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri ribadisce che, pur essendo l’iter approvativo della legge reg. Molise n. 2 del 2022 oggetto del procedimento iniziato nel 2021, tale legge è stata approvata dal Consiglio regionale nel 2022; pertanto, incidendo la copertura finanziaria sulle risorse del bilancio del 2021, violerebbe il principio contabile generale dell’annualità del bilancio espresso nell’Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011, paragrafo 1, nonché il principio contabile applicato di cui al paragrafo 9.l dell’Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo secondo il quale la Regione non avrebbe dovuto impegnare le risorse prima del riconoscimento del debito fuori bilancio. L’impegno, infatti, deve essere successivo al riconoscimento e, conseguentemente, l’intera operazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio avrebbe dovuto essere imputata al 2022, attribuendo tanto gli oneri quanto le rispettive variazioni di bilancio (e relativi impegni di spesa) all’esercizio in cui i debiti sono stati riconosciuti con la legge regionale in esame, provvedendo alla cancellazione degli impegni già registrati nell’esercizio 2021 e utilizzando gli accantonamenti che vi avevano fornito copertura per le variazioni relative al 2022.
4.– Con memoria in data 28 febbraio 2023 la difesa regionale evidenzia che la legge reg. Molise n. 2 del 2022 scaturisce dal procedimento di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio attivata, ex art. 73 del citato d.lgs. n. 118 del 2011, ai fini dell’esecuzione delle sentenze rese dalla Corte d’Appello di Campobasso n. 210 e n. 139 del 2019, attingendo le necessarie risorse dal capitolo di spesa relativo all’accantonamento al fondo rischi da contenzioso previsto nel bilancio di previsione 2021/2023 – esercizio 2021.
La Regione Molise afferma di aver provveduto alla registrazione dell’impegno di spesa nel 2021, comunque vincolando il pagamento all’avvenuta approvazione della legge regionale di riconoscimento della legittimità del debito da parte del Consiglio regionale.
Sostiene la Regione che a maggio 2022, all’esito del procedimento di riconoscimento, per scongiurare il rischio di attivazione di procedure esecutive che avrebbero aggravato l’esposizione debitoria regionale sono stati liquidati e pagati alle creditrici gli importi di cui alle citate sentenze della Corte d’Appello di Campobasso.
Inoltre, la riferibilità all’esercizio 2021 della copertura finanziaria della legge regionale impugnata non altererebbe i saldi complessivi, né le risultanze finali del conto: in merito all’operazione in specie, nessun rilievo, né dal ricorrente, né dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in sede di parificazione del rendiconto 2021, sarebbe stato manifestato in ordine a una possibile compromissione degli equilibri finanziari. Nel contempo, tale operazione garantirebbe il rispetto complessivo dell’equilibrio gestionale del bilancio, soprattutto in termini di “cassa”, e rispetterebbe i principi contabili dell’integrità, della veridicità, dell’attendibilità, della correttezza, della coerenza i quali, al contrario, non sarebbero rispettati ove gli impegni si dovessero assumere in una annualità per la quale non fossero rinvenibili le necessarie coperture finanziarie; le conseguenze deleterie sarebbero facilmente ipotizzabili e ciò non corrisponderebbe ai canoni di una corretta e sana gestione amministrativa dell’attività dell’ente.
Considerato in diritto
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato (registro ricorsi n. 36 del 2022) l’art. 2 della legge reg. Molise n. 2 del 2022 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva statale la materia «armonizzazione dei bilanci pubblici».
La disposizione impugnata, infatti, individuando la copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2022 con la legge regionale in esame mediante una variazione delle poste contabili dell’esercizio 2021 ormai concluso, sarebbe in contrasto con i principi contabili di cui al d.lgs. n. 118 del 2011, e, in particolare, con quello dell’annualità del bilancio di cui all’Allegato 1, paragrafo 1, e inoltre con quanto espresso nell’Allegato 4/2 allo stesso decreto legislativo, paragrafo 9.1, in ragione del quale «la spesa è impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto».
La Regione, infatti, avendo provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio solo nell’esercizio 2022, avrebbe dovuto, secondo il ricorrente, imputare l’intera operazione al medesimo anno 2022 e non, come invece è avvenuto, al 2021, così determinando la lesione dei richiamati principi contabili.
Afferma il ricorrente che, quantunque il comma 4 dell’art. 73 del d.lgs. n. 118 del 2011 consenta il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, derivanti, come nella specie, da sentenze esecutive, sia da parte della Giunta regionale, sia del Consiglio regionale, la Regione Molise ha deciso di attribuire tale competenza a quest’ultimo, che l’ha esercitata solo con la legge reg. Molise n. 2 del 2022, nonostante la procedura di riconoscimento del debito fosse iniziata l’anno precedente.
2.– La Regione Molise si è costituita in giudizio evidenziando che la legge impugnata scaturisce dalla procedura di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio attivata a seguito di sentenze della Corte d’Appello di Campobasso in forza delle quali vi era il rischio che i creditori potessero procedere con azioni esecutive che avrebbero accentuato le conseguenze negative in termini economici delle sentenze stesse; le necessarie risorse sono state individuate nel capitolo di spesa relativo all’accantonamento per fondo rischi legali previsto nel bilancio di previsione 2021-2023 – esercizio 2021.
L’iter procedimentale di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio è stato avviato già nel 2021 per garantirne la copertura finanziaria in quell’esercizio, mentre detta copertura non vi sarebbe ove tale spesa fosse imputata all’esercizio finanziario 2022.
D’altra parte, sostiene la Regione, la registrazione dell’impegno di spesa è stata effettuata solo dopo che l’obbligazione si è giuridicamente perfezionata, ossia in presenza di un provvedimento giurisdizionale definitivo.
Inoltre, la possibilità di imputare contabilmente alla competenza dell’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili e quella di registrare l’impegno di spesa prima del formale riconoscimento del debito emergerebbero dallo stesso principio contabile applicato di cui al paragrafo 9.1 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011.
Secondo la Regione, inoltre, sarebbe applicabile alla fattispecie in esame il principio contabile generale di cui al paragrafo 18 dell’Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011, ossia quello della prevalenza della sostanza sulla forma; difatti, la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche di gestione costituirebbe l’elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti di bilancio.
La difesa regionale, con successiva memoria, nel ripercorrere le predette argomentazioni difensive, afferma di aver liquidato e corrisposto, nel maggio 2022, alle parti creditrici, gli importi di cui alle già ricordate sentenze esecutive, oggetto del riconoscimento del suddetto debito fuori bilancio.
3.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge reg. Molise n. 2 del 2022 – promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. per violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici in relazione al principio contabile generale dell’annualità del bilancio espresso nell’Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011, paragrafo 1, e al principio contabile applicato contenuto nell’Allegato 4/2 allo stesso decreto legislativo, paragrafo 9.1, secondo cui «la spesa è impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto» – è fondata.
3.1.– Preliminarmente questa Corte richiama il proprio costante orientamento secondo cui i principi contabili statali contenuti nel citato d.lgs. n. 118 del 2011 costituiscono espressione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, e gli enti territoriali sono tenuti ad attenersi a essi (ex multis, sentenze n. 268 del 2022 e n. 184 del 2016).
L’armonizzazione dei bilanci pubblici è finalizzata a rendere i documenti contabili delle amministrazioni pubbliche omogenei e confrontabili, assumendo gradualmente una fisionomia più ampia e rigorosa, in particolare per quel che riguarda gli enti territoriali, per mezzo dei principi contabili espressi dal d.lgs. n. 118 del 2011 (sentenza n. 184 del 2016).
Si è infatti evidenziato come, per un verso, solo il rispetto di un linguaggio contabile comune impedisce a un sistema ispirato al pluralismo istituzionale di degenerare in un’ingestibile moltitudine di monadi contabili (sentenza n. 168 del 2022) e come, per altro verso, l’uniformità delle regole, per quanto connotate da un alto livello di tecnicità, sia «funzionale all’indispensabile finalità di garantire “l’omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie, la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci” (sentenza n. 184 del 2016)» (sentenza n. 168 del 2022).
Pertanto, le norme statali dettate in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici vincolano tutti gli enti territoriali poiché «funzionali a preservare l’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l’unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea» (sentenze n. 44 del 2021 e n. 130 del 2020).
I principi contabili invocati dal ricorrente nel presente giudizio rappresentano, dunque, norme interposte rispetto all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. cosicché la previsione regionale impugnata si pone effettivamente in contrasto con il d.lgs. n. 118 del 2011, in quanto vi è stata una illegittima applicazione da parte della Regione Molise dei predetti principi.
Infatti, «[l]a legge regionale di riconoscimento di un debito fuori bilancio deve, ai sensi del comma 3 dell’art. 73 del d.lgs. n. 118 del 2011, contestualmente individuare nel bilancio “le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti” a tale riconoscimento. Le risorse occorrenti, quindi, non possono che essere rinvenute nel bilancio di previsione che gestisce l’esercizio in cui la spesa è introdotta» (sentenza n. 51 del 2023).
3.2.– La norma impugnata, invece, ha imputato un debito all’esercizio di bilancio 2021 anziché al 2022, nonostante il relativo riconoscimento sia avvenuto solo nel marzo 2022. La previsione regionale collide, quindi, con l’evocato parametro interposto rappresentato dal principio contabile generale dell’annualità del bilancio espresso nell’Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011, paragrafo 1, in ragione del quale il bilancio è predisposto con cadenza annuale secondo periodi di gestione coincidenti con l’anno solare.
La difforme previsione risultante dalla norma impugnata realizza pertanto il denunciato contrasto con quella interposta e, per l’effetto, con l’evocato parametro costituzionale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. con violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
4.– L’accoglimento della questione con riferimento al suddetto principio dell’annualità del bilancio permette di considerare assorbita la questione promossa in relazione alla seconda norma interposta evocata, ossia quella di cui all’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, paragrafo 9.1.
5.– L’illegittimità costituzionale dell’impugnato art. 2 della legge reg. Molise n. 2 del 2022 determina, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), quella dell’intera legge regionale (ex multis, sentenza n. 209 del 2022).
5.1.– L’art. 1 della legge reg. Molise n. 2 del 2022, che riconosce i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, è costituzionalmente illegittimo in quanto esiste una «stretta connessione funzionale» tra la norma che disciplina il riconoscimento del debito fuori bilancio e la relativa norma di copertura.
L’illegittimità costituzionale in via consequenziale va dichiarata anche con riguardo all’art. 3 – che disciplina l’entrata in vigore della legge reg. Molise n. 2 del 2022, e quindi ha ragion d’essere solo in quanto vi siano altre norme al suo interno – e alla Tabella A) allegata alla suddetta legge regionale, trattandosi quest’ultima di disposizione meramente descrittiva che si limita a evidenziare i debiti riconosciuti dall’art. 1 (ex multis, sentenze n. 200 del 2022, n. 217 del 2015 e n. 68 del 2014).
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Molise 25 marzo 2022, n. 2 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni);
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Molise n. 2 del 2022;
3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge reg. Molise n. 2 del 2022;
4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale della Tabella A) allegata alla legge reg. Molise n. 2 del 2022.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 2 maggio 2023.