Sentenza n. 100 del 2022

SENTENZA N. 100

ANNO 2022

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giuliano AMATO;

Giudici: Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13, secondo comma, lettera b, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272, come sostituito dall’art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nel testo riformulato dall’art. 22 della legge n. 903 del 1965, promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, nel procedimento vertente tra A. D.V., nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul figlio minore R. P., e il Ministero della difesa e altri, con ordinanza del 22 giugno 2020, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2021.

Visti gli atti di costituzione di A. D.V., nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul figlio minore R. P., e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 23 febbraio 2022 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio;

uditi gli avvocati Grazia Maria Mantelli per A. D.V., nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul figlio minore R. P., Antonella Patteri per l’INPS e l’avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza iscritta al n. 62 del 2021 del relativo registro, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, secondo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale) – recte: dell’art. 13, secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272, come sostituito dall’art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nel testo riformulato dall’art. 22 della legge n. 903 del 1965.

Il giudice rimettente deduce che la richiamata disposizione sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 30, commi primo e terzo, della Costituzione, «nella parte in cui al figlio minorenne che sia nato da due persone non unite tra loro da vincolo coniugale prevede l’attribuzione di una quota della pensione privilegiata indiretta identica a quella del figlio che riguardo a tale pensione concorra insieme all’altro suo genitore superstite, anziché della maggior quota del 70% spettante (ai sensi dell’art. 1, comma 41, della legge n° 335/1995) al minore che abbia perduto entrambi i suoi genitori».

In via «scaturente» dall’eventuale accoglimento della questione, inoltre, il medesimo rimettente ha sollevato un’ulteriore questione di legittimità costituzionale, questa volta avente ad oggetto il combinato disposto dei commi secondo e quarto del medesimo art. 22 della legge n. 903 del 1965 (recte: dei commi secondo e quarto dell’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, come sostituiti dall’art. 2 della legge n. 218 del 1952, nel testo riformulato dall’art. 22 della legge n. 903 del 1965), «nella parte in cui non prevedono che le quote di pensione del 70% e del 60% rispettivamente spettanti al predetto figlio minorenne ed al coniuge superstite (che non sia genitore di quel minore) vadano ricondotte entro il complessivo limite del 100% riducendo proporzionalmente ambedue tali quote».

In punto di fatto, il giudice rimettente riferisce di dover decidere un ricorso presentato da A.D.V., nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul figlio minore R.P., nato «una ventina di giorni dopo» la morte del padre, P.P. Quest’ultimo, deceduto in data 10 giugno 2008, è stato riconosciuto, in via giudiziale – dopo la sua morte –, quale padre del minore R.P.: a seguito del riconoscimento, al minore è stata attribuita la pensione indiretta in qualità di superstite di P.P.

Tuttavia, la pensione indiretta è stata riconosciuta anche a C.D.M., nella veste di coniuge separato di P.P., «la quale in virtù della separazione stessa vantava il diritto ad un assegno di mantenimento mensile».

Il trattamento pensionistico di cui si tratta è stato attribuito ai due superstiti secondo le quote percentuali stabilite dall’art. 22 della legge n. 903 del 1965, calcolate rispetto al trattamento che sarebbe spettato all’assicurato. A regime, pertanto, è stata riconosciuta una quota pari al 60 per cento, in favore del coniuge separato, e una quota pari al 20 per cento, in favore del figlio minore. Dette quote, per il primo triennio, sono state proporzionalmente innalzate (rispettivamente, al 75 per cento e al 25 per cento) in virtù del trattamento speciale spettante all’assicurato, a mente di quanto previsto dall’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

Il ricorso presentato da A.D.V. – osserva il rimettente – è volto a contestare «la legittimità sostanziale» di tale riparto, in quanto la quota così riconosciuta al figlio minore non gli garantirebbe «quel sufficiente sostentamento economico a cui risulta preordinata la pensione ai superstiti». Nel giudizio a quo, pertanto, la ricorrente ha domandato la rideterminazione in melius della quota di pensione da attribuire al minore R.P., con correlativo abbattimento di quella spettante alla resistente C.D.M.

Riferisce il rimettente che nel giudizio a quo si sono costituiti sia l’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), che ha rivendicato di aver correttamente applicato le norme vigenti, sia il Ministero della Difesa (anch’esso, ad opponendum rispetto alla domanda avanzata dalla ricorrente), sia infine la controinteressata C.D.M.

Sulla premessa, incontroversa, che il minore R.P. non è figlio della «convenuta» C.D.M., e che, purtuttavia, la pensione indiretta è stata loro attribuita «nella medesima rispettiva misura prevista per il caso in cui quel rapporto di filiazione fosse sussistito», il rimettente reputa che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, secondo comma, lettera b), del r.d.l. n. 636 del 1939, che stabilisce la quota del 20 per cento in favore del figlio minore superstite, non sia manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 30, commi primo e terzo, Cost.

Viene richiamato, a sostegno, il precedente di cui alla sentenza di questa Corte n. 86 del 2009, con cui fu dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 85, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), «nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell’assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, esclude che essa spetti nella stessa misura anche all’orfano di un solo genitore naturale». La motivazione di quella pronuncia, avendo riguardo alla situazione del figlio minore, nato fuori dal matrimonio, il cui genitore abbia patito un infortunio mortale, rinvenne il contrasto della menzionata disposizione con gli artt. 3 e 30 Cost., osservando che il mancato riconoscimento, a favore del genitore superstite, di «alcun beneficio economico, neppure indiretto, […] in quanto non coniugato» con la vittima di un infortunio mortale, pone il minore, che sia figlio di quella medesima vittima e del predetto genitore superstite, «in una condizione analoga a quella di chi ha perso entrambi i genitori».

Il principio così affermato da questa Corte, a giudizio del rimettente, dovrebbe «logicamente permane[re] fermo anche in un caso come quello di specie», nel quale, comunque, seppur esistente, il coniuge superstite del de cuius non è il genitore del minore. Al contrario, la lettera b) del secondo comma dell’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939 (nella formulazione da ultimo introdotta con l’art. 22 della legge n. 903 del 1965) non attribuisce alcun rilievo alla circostanza che il minore sia, o meno, figlio del coniuge superstite al quale viene riconosciuta la quota del 60 per cento e fissa, nei suoi confronti, comunque e in ogni caso, la quota del solo 20 per cento. In tal modo, secondo il rimettente, verrebbero trattate «in maniera identica situazioni sostanziali che, invece, con la sentenza n° 86/2009 il giudice delle leggi ha reputato nitidamente diverse».

La questione che viene sollevata, pertanto, dovrebbe essere giudicata fondata sulla base di «quei medesimi parametri» cui ha avuto riguardo la sentenza n. 86 del 2009.

A completamento della propria ricostruzione, il rimettente richiama l’art. 1, comma 41, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), che dispone quanto segue: «In caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili, l’aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge».

La rilevanza della questione così prospettata, peraltro, sarebbe «palese». «[L]’indefettibile presupposto logico», atto a poter condurre il giudicante ad una pronuncia di accoglimento, seppur parziale, della domanda avanzata dalla ricorrente, sarebbe proprio costituito dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che circoscrive al 20 per cento la quota di pensione indiretta anche nell’ipotesi in cui il minore non è figlio del coniuge superstite concorrente nel diritto alla pensione stessa.

Una volta accolta la questione così prospettata, il rimettente osserva, altresì, che si aprirebbe «un ulteriore profilo di doglianza», concernente il riparto della pensione tra il coniuge superstite ed il minore. La fissazione della quota al 70 per cento, in favore di quest’ultimo (derivante dalla invocata sentenza additiva di questa Corte, e rinveniente il proprio fondamento nella previsione dell’art. 1, comma 41, secondo periodo, della legge n. 335 del 1995), aggiungendosi alla quota del 60 per cento che continua ad essere stabilita, in favore del coniuge, dalla lettera a) del secondo comma dell’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, comporterebbe infatti il travalicamento della quota del 100 per cento: esito, questo, non permesso dall’art. 13, quarto comma, del r.d.l. n. 636 del 1939, come da ultimo sostituito dall’art. 22 della legge n. 903 del 1965, a norma del quale «[l]a pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente […] superiore all’intero ammontare della pensione calcolata a norma dell’art. 12».

Nel ricordare che la misura del 100 per cento, secondo la legge, non è superabile neppure nel caso in cui con il coniuge superstite concorrano più di due figli, e nemmeno nel caso in cui la pensione di reversibilità spetti esclusivamente ai figli in numero superiore a tre, il rimettente ritiene che «l’opzione più equa e ragionevole» sia quella che conduca ad una «decurtazione proporzionale» delle due quote del 70 per cento e del 60 per cento, «fino a ricondurne la somma alla misura del 100%». Il che, quindi, equivarrebbe al 53,85 per cento circa in favore del figlio minore e ad uno speculare 46,15 per cento in favore del coniuge superstite. Tuttavia, simile calcolo proporzionale non sarebbe consentito dalla normativa vigente, nemmeno se corretta con la dichiarazione di illegittimità costituzionale prima propugnata: ne deriverebbe che il riparto proporzionale dovrebbe essere introdotto con un’apposita ed ulteriore declaratoria di illegittimità costituzionale, tale da non penalizzare né l’uno né l’altro dei due interessati.

In quanto precede, peraltro, risiederebbe anche la rilevanza della ulteriore questione di legittimità costituzionale così prospettata.

2.– Si è costituito in giudizio l’INPS, deducendo la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale.

Quanto alla prima delle due questioni, costituirebbe aspetto dirimente, ai fini del rigetto, la distinzione sostanziale tra l’istituto della rendita corrisposta dall’Istituto nazionale infortuni sul lavoro (INAIL), che ha formato oggetto dell’invocato precedente di questa Corte, di cui alla sentenza n. 86 del 2009, e l’istituto della pensione di reversibilità in favore dei superstiti, distinzione che risulterebbe affermata anche dalla giurisprudenza di legittimità. Mentre la rendita INAIL costituisce «un trattamento economico che soddisfa la medesima perdita al cui ristoro è volta la disciplina del danno civilistico» – tanto che gli importi corrisposti a titolo di rendita, a favore del danneggiato, vanno detratti dal risarcimento complessivo dovuto dal terzo danneggiante, ai sensi dell’art. 1905 del codice civile, utilizzando lo «strumento del defalco» –, la pensione di reversibilità «trae il suo fondamento nel vincolo solidaristico e non nella necessità di rimuovere le conseguenze dannose prodotte dal fatto illecito del terzo». Di conseguenza, le conclusioni cui è giunta questa Corte con la sentenza n. 86 del 2009 non potrebbero essere trasposte al diverso istituto che oggi viene in considerazione.

Peraltro, l’estensione di quelle motivazioni al caso odierno determinerebbe, secondo la difesa dell’INPS, la configurazione di «una sorta di vincolo di destinazione a favore dei figli», risultando invece «pacifico» che il genitore «resta libero di destinare o non destinare la rendita al mantenimento dei figli». La valorizzazione del dato patrimoniale, pertanto, non potrebbe comportare «un giudizio di diseguaglianza di trattamento tra soggetti che non siano destinatari di tale rendita e perciò stesso tra loro non comparabili». Diversamente ragionando, la discriminazione affermata dalla sentenza n. 86 del 2009 «potrebbe estendersi a qualsiasi creditore, essendo fin troppo ovvio che la maggiore o minore consistenza patrimoniale del debitore non è mai indifferente per il creditore (art. 2740, comma 1, c.c.)».

La discriminazione tra «figli legittimi» e «figli naturali» non potrebbe invero fondarsi sulla diversa consistenza patrimoniale dei genitori, ma – a giudizio dell’INPS – andrebbe apprezzata «con esclusivo riferimento alla condizione dei figli stessi» (viene citata la sentenza n. 360 del 1985 di questa Corte).

In definitiva, secondo l’INPS, non si porrebbe alcuna discriminazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio, posto che ad entrambi è attribuita dalla legge la medesima quota di pensione (il 20 per cento), laddove il quantum «è rapportato non alla situazione economica dei beneficiari ma alla misura della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato».

Un’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale, nei sensi indicati dal rimettente, recherebbe anzi con sé il rischio di una «discriminazione tra figli naturali e figli legittimi a danno di questi ultimi, i quali, infatti, finirebbero per ricevere una quota del trattamento pari al settanta per cento solo se orfani di entrambi i genitori diversamente dai primi ai quali spetterebbe la stessa percentuale anche quando sopravviva uno dei genitori che ha proceduto al loro riconoscimento».

Inoltre, l’INPS osserva che nella medesima situazione sottoposta al giudice rimettente potrebbe venirsi a trovare «anche un figlio legittimo, nato da precedente matrimonio del dante causa, nell’ipotesi in cui risulti contitolare del trattamento ai superstiti unitamente al nuovo coniuge del defunto genitore». Le violazioni censurate, che il rimettente riferisce al canone dell’eguaglianza e all’art. 30 Cost., quindi, non sussisterebbero: «come spetta al figlio legittimo la quota del venti per cento in concomitanza con il genitore superstite, parimenti spetta il venti per cento al figlio naturale, che, in ogni modo, ha un genitore che l’ha riconosciuto ed è tenuto al rispetto dei doveri familiari a termini dell’art. 30 suddetto».

Non fondata sarebbe, peraltro, anche la seconda questione sollevata dal rimettente. La ripartizione del trattamento – non modificabile neppure secondo il prudente apprezzamento del giudice – risponderebbe, infatti, «a logiche di discrezionalità di esclusiva pertinenza del Legislatore» il quale, con le norme attualmente vigenti, avrebbe comunque assicurato «un nucleo di diritto intangibile ed essenziale, riconosciuto iure proprio, a soggetti legati in modo qualificato al dante causa». Le quote così individuate rappresenterebbero «il contenuto di un diritto indisponibile financo dallo stesso titolare del trattamento diretto». In definitiva, non vi sarebbe «alcun margine di discrezionalità giudiziaria nella modulazione delle dette quote», la cui individuazione costituirebbe il frutto di «un’insindacabile […] discrezionalità politica e legislativa».

3.– Nel giudizio dinnanzi a questa Corte si è costituita anche A.D.V., nella qualità di unica esercente la responsabilità genitoriale sul minore R. P., concludendo per l’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale.

La parte privata ricorda che con la legge di riforma n. 335 del 1995 la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti del pensionato o dell’assicurato – già in vigore nel regime obbligatorio gestito dall’INPS – è stata estesa a tutte le forme di previdenza esclusive e sostitutive di tale assicurazione, «abrogando di fatto, in molte parti, la normativa, precedentemente prevista per i soli pubblici dipendenti di cui agli artt. 81 e seguenti del testo unico DPR n. 1092/73».

Nel caso di specie – riferisce la parte privata – P. P., padre del minore R. P., militare in servizio con il grado di maresciallo capo dell’Esercito italiano, è deceduto in data 10 giugno 2008, quando ancora risultava coniugato con C.D.M., dalla quale si era separato nell’anno 1998 senza aver avuto figli. Quest’ultima, in quanto titolare di un assegno di mantenimento mensile, è risultata titolare del diritto alla pensione di reversibilità, insieme al minore R. P.

Essendo stata riconosciuta la causa di servizio del decesso del maresciallo capo P.P., ai due beneficiari è stato liquidato il trattamento speciale di cui all’art. 93 del d.P.R. n. 1092 del 1973, così innalzandosi le quote della pensione di reversibilità, per i primi tre anni, rispettivamente al 75 per cento (in favore dell’ex coniuge) e al 25 per cento (in favore del figlio minore); ciò, fermo restando che, a regime, dette quote saranno, rispettivamente, pari al 60 per cento e al 20 per cento.

In diritto, la parte privata osserva che la normativa in materia di pensione indiretta (o di reversibilità), promulgata nell’anno 1965, è antecedente alla legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), che ha fatto venir meno il principio dell’indissolubilità del matrimonio. Quella normativa, pertanto, ha avuto (ed ha ancora) come unico presupposto «l’ipotesi che il figlio o i figli del de cuius […] fossero necessariamente anche il figlio od i figli della coniuge superstite». Da qui, la previsione che il coniuge superstite (già titolare di una quota pari al 60 per cento) benefici di una «integrazione in proprio favore nella misura del 20% (in caso di un solo figlio) o del 40% in caso di due o più figli», integrazione volta a «soddisfare l’esigenza di dare una maggiore disponibilità alla moglie/madre per sopperire ai bisogni del figlio/figli». Tanto è vero che, qualora siano solo i figli ad aver diritto alla pensione, l’aliquota in loro favore è più alta, prevedendosi la quota del 70 per cento in presenza di un solo figlio, ovvero – precisa la parte privata – dell’80 per cento se i figli sono due, o addirittura del 100 per cento sei i figli sono tre o più (viene richiamato l’art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995): ciò, «proprio in virtù del fatto che [i figli] non possono contare sul contributo indiretto che riceverebbero dalla pensione indiretta o di reversibilità riconosciuta alla loro madre, solo in quanto coniuge».

La legge n. 898 del 1970 ha disciplinato la fattispecie in cui concorrano, come titolari della pensione indiretta, sia l’ex coniuge titolare dell’assegno di mantenimento, sia il nuovo coniuge del de cuius. In tale situazione (art. 9, comma 3), la legge ha rimesso al giudice il potere di determinare il riparto della pensione, tenendo conto della durata dei rispettivi rapporti di coniugio. La successiva giurisprudenza «consolidatasi in materia», prendendo spunto da questa previsione, ha quindi riconosciuto al giudice del merito «anche la possibilità di applicare dei correttivi di tipo equitativo», come la durata della convivenza prematrimoniale, le condizioni economiche delle parti, la conservazione dei reciproci tenori di vita, eccetera. Ciò, al fine di assicurare, conformemente alla normativa, «una ripartizione tra gli aventi diritto, conforme ai principi etici e solidaristici».

Nessuna novità normativa – precisa la parte privata – è invece intervenuta per regolamentare la situazione dei figli, «nel caso in cui questi ultimi non fossero i figli» del coniuge avente diritto alla quota, nemmeno dopo che – con le ulteriori novità introdotte dal legislatore – è stata ormai eliminata qualsiasi residua discriminazione tra figli nati nel e fuori del matrimonio.

In tal modo, la norma censurata dal rimettente non garantirebbe l’attuazione del principio di uguaglianza, «nel momento in cui, non attribuendo alcun rilievo alla circostanza che il minore sia o meno figlio del coniuge superstite, non tiene conto del fatto che il secondo non gode di quella parte di aliquota che seppur spettante alla moglie, se la stessa [gli] fosse anche madre, necessariamente la metterebbe a sua disposizione».

Anche la parte privata richiama la sentenza di questa Corte n. 86 del 2009, il cui principio di fondo andrebbe «traslato alla normativa in questione». Ciò, al fine di superare il dato normativo attualmente vigente, che comprime unicamente il diritto del figlio «il quale, in assenza del coniuge si vedrebbe riconosciuta una aliquota pari al 70% (o 80% o 100% se due o tre e più figli)», laddove invece «in presenza di quest’ultimo si vedrebbe notevolmente ridotta la propria aliquota al 20% (o al 40% da dividersi con gli altri figli), senza che venga operata alcuna differenza tra l’ipotesi che il coniuge superstite sia anche il genitore del figlio superstite e quella che non lo sia». In sostanza, limitare la quota del figlio al solo 20 per cento equivarrebbe a privarlo «di quella parte di aliquota che la madre necessariamente metterebbe a sua disposizione», con ciò tradendo la ratio dell’istituto previdenziale de quo, volto alla liberazione dal bisogno e alla garanzia di minime condizioni economiche che consentano l’effettivo godimento dei diritti civili e politici (specialmente nell’ipotesi in cui l’altro genitore «non sia produttore di reddito»).

Ne deriverebbe la lamentata disparità di trattamento e il contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 30 Cost., anche sotto il profilo della «diseguaglianza di fatto» e della violazione del principio di ragionevolezza che costituisce «un naturale corollario del principio di uguaglianza». Di conseguenza al figlio superstite, il quale non sia figlio del coniuge superstite, andrebbe «riconosciuta quella quota di pensione aggiuntiva che, nell’ipotesi in cui fosse nato in una famiglia giuridicamente riconosciuta», risulterebbe «conglobata nella pensione complessivamente destinata al coniuge nella sua qualità di superstite amministratore del menage familiare». La violazione dell’art. 30 Cost., dunque, sussisterebbe – a giudizio della parte privata – «sia sotto il profilo del diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio, sia sotto il profilo dell’obbligo per il legislatore di assicurare a questi ultimi ogni tutela giuridica e sociale».

Riguardo poi, all’ulteriore questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice rimettente, la parte privata osserva che l’auspicato riconoscimento della quota del 70 per cento in favore del figlio superstite, comportando il superamento della quota dell’intero – in quanto affiancata alla quota per l’ex coniuge, pari pur sempre al 60 per cento –, imporrebbe l’ulteriore correzione consistente nel «calcolo proporzionale», così come suggerito dall’ordinanza di rimessione. Tale correzione, fa peraltro notare la parte, risulterebbe «sancita nella legge sul divorzio con riguardo appunto alla presenza di un ex coniuge e di un coniuge superstite».

4.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità o la non fondatezza delle questioni sollevate.

La difesa erariale – nel confermare, in quanto «incontroversi», tutti i fatti di causa riportati dal giudice a quo – solleva anzitutto dubbi sull’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale. Per un verso, l’intervento domandato a questa Corte sarebbe «senz’altro creativo ed eccedente rispetto ai poteri della Corte, implicando scelte affidate alle valutazioni del legislatore»; per altro verso, il potere discrezionale del legislatore sarebbe suscettibile di sindacato della Corte «solo laddove il suo esercizio travalichi il canone della ragionevolezza che deve presiedere alle scelte normative», situazione non ravvisabile nella specie.

Nel merito, sulla premessa che la pensione ai superstiti costituisce un «istituto posto a tutela del nucleo familiare in caso di morte del lavoratore o del pensionato, al fine di compensare in favore dei superstiti la privazione definitiva di una fonte di reddito indispensabile per il soddisfacimento dei propri bisogni», la difesa erariale ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, si tratta «di diritto spettante “iure proprio” ai superstiti», in ragione dei loro rapporti con il defunto e della situazione in cui essi si trovano al momento della sua morte. Tuttavia, l’esigenza di assicurare piena tutela al figlio minore del de cuius non potrebbe «andare a comprimere (se non attraverso un intervento creativo) la quota ex lege predeterminata in favore del coniuge (o dell’ex coniuge)». L’ordinamento, nell’attuale quadro di piena parificazione tra figli nati nel e fuori del matrimonio (ai sensi di quanto prevede il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, recante «Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219»), avrebbe già stabilito un contemperamento tra i diritti del figlio minore e quelli in capo all’ex coniuge.

Qualora, tuttavia, si ritenessero estensibili al caso in esame i principi già espressi da questa Corte con l’invocata sentenza n. 86 del 2009, ciò – secondo il Presidente del Consiglio dei ministri – renderebbe «ancora più evidente la indispensabilità […] di un intervento del legislatore e non certo una pronuncia della Corte».

Considerato in diritto

1.– La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, secondo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale) – recte: dell’art. 13, secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272, come sostituito dall’art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nel testo riformulato dall’art. 22 della legge n. 903 del 1965 – per contrasto con gli artt. 3 e 30, commi primo e terzo, della Costituzione, «nella parte in cui al figlio minorenne che sia nato da due persone non unite tra loro da vincolo coniugale prevede l’attribuzione di una quota della pensione privilegiata indiretta identica a quella del figlio che riguardo a tale pensione concorra insieme all’altro suo genitore superstite, anziché della maggior quota del 70% spettante (ai sensi dell’art. 1 comma 41 della legge n° 335/1995) al minore che abbia perduto entrambi i suoi genitori».

Il secondo comma dell’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939 stabilisce le aliquote percentuali della pensione che, nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria, spettano in favore dei superstiti in caso di morte del pensionato o dell’assicurato. Tali aliquote, calcolate rispetto alla pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato, sono fissate nella misura del 60 per cento in favore del coniuge (lettera a) e del 20 per cento in favore di ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure del 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli (lettera b).

Nella fattispecie sottoposta al giudizio del rimettente, l’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) ha applicato dette aliquote ai fini della liquidazione della pensione indiretta spettante, rispettivamente, all’ex coniuge superstite (legalmente separato e avente diritto al mantenimento) e al figlio minore superstite di un maresciallo capo dell’Esercito italiano, deceduto in servizio nell’anno 2008. Il figlio minore, tuttavia, è nato fuori dal matrimonio, da una relazione intercorsa tra il de cuius e la ricorrente del giudizio a quo. Quest’ultima – non destinataria di alcuna quota di pensione indiretta, in quanto non legata da vincolo matrimoniale con l’assicurato – ha domandato al giudice la rideterminazione in melius della quota spettante al minore, con correlativo abbattimento di quella riconosciuta all’ex coniuge superstite: ciò, sulla scorta della sostanziale ingiustizia che si anniderebbe nel riconoscimento della sola quota del 20 per cento al minore, il quale non può beneficiare, neppure indirettamente, della quota del 60 per cento riconosciuta all’ex coniuge che, in questa fattispecie, non è sua madre.

Il giudice rimettente, nel concordare con la prospettazione della ricorrente, ha dunque fatto propri i dubbi di legittimità costituzionale sulla normativa appena richiamata, sollecitando questa Corte ad adottare una pronuncia di accoglimento additiva che riconosca al minore superstite, figlio del dante causa ma non del coniuge superstite di quest’ultimo, beneficiario della quota del 60 per cento, la stessa che la legge riconosce al figlio orfano di entrambi i genitori (ossia, attualmente, la quota del 70 per cento, prevista dall’art. 1, comma 41, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»). Ciò, sulla scorta dello specifico precedente – caratterizzato, secondo il rimettente, da una «comunanza» di «situazione sostanziale sottesa», rispetto all’odierna fattispecie – costituito dalla sentenza n. 86 del 2009 di questa Corte, con la quale fu dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 85, primo comma, numero 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell’assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spettasse il quaranta per cento della rendita, escludeva che essa competesse nella stessa misura anche all’orfano di un solo genitore naturale.

1.1.– Il rimettente, inoltre, assume che l’auspicato accoglimento della questione, nei termini appena descritti, aprirebbe «un ulteriore profilo di doglianza» riguardante, questa volta, lo specifico tema del riparto delle quote della pensione indiretta tra l’ex coniuge, che non è genitore del figlio superstite, e il minore stesso.

Qualora fosse riconosciuta, a favore di quest’ultimo, la quota attualmente stabilita dalla legge per il figlio orfano di entrambi i genitori – ossia, per l’appunto, quella del 70 per cento – il contemporaneo riconoscimento della quota del 60 per cento al coniuge superstite, quale derivante dalla lettera b) del secondo comma dell’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939 (nella formulazione, da ultimo, introdotta dall’art. 22 della legge n. 903 del 1965), farebbe travalicare la quota del 100 per cento. Siffatto esito, tuttavia, non è consentito dalla previsione di cui al quarto comma dello stesso art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, a norma del quale «[l]a pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente […] superiore all’intero ammontare della pensione […]».

In via «scaturente» dall’accoglimento della prima questione, pertanto, la Corte dei conti rimettente solleva un’ulteriore questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto, questa volta, il combinato disposto del secondo e del quarto comma dell’art. 22 della legge n. 903 del 1965 (recte: del secondo e del quarto comma dell’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, nella formulazione da ultimo introdotta a seguito dell’art. 22 della legge n. 903 del 1965), «nella parte in cui non prevedono che le quote di pensione del 70% e del 60% rispettivamente spettanti al predetto figlio minorenne ed al coniuge superstite (che non sia genitore di quel minore) vadano ricondotte entro il complessivo limite del 100% riducendo proporzionalmente ambedue tali quote».

Nel dettaglio, a giudizio del rimettente, l’opzione «più equa e ragionevole», che questa Corte è sollecitata a far propria con un’ulteriore sentenza di accoglimento additiva, sarebbe quella secondo la quale «quella quota del 70% e l’ulteriore quota del 60% spettante al coniuge superstite debbano soffrire una decurtazione proporzionale, fino a ricondurne la somma alla misura del 100%: il che equivarrebbe al 53,85% circa per il figlio minore e ad uno speculare 46,15% circa per il coniuge superstite, appunto con arrotondamento al secondo decimale».

2.– Rispetto a entrambe le questioni sollevate dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti, il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio per mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito l’inammissibilità, sostenendo che l’intervento sollecitato «appare senz’altro creativo ed eccedente rispetto ai poteri della Corte, implicando scelte affidate alle valutazioni del legislatore».

2.1.– La disamina dell’eccezione richiede alcune preliminari considerazioni.

Vale anzitutto precisare che, dal punto di vista dell’eccepita inammissibilità, le due questioni sollevate dalla Corte dei conti devono essere trattate congiuntamente.

Per un verso, infatti, si apprezza un nesso di pregiudizialità che lega la seconda con la prima: qualora fosse esatta la prospettazione dell’Avvocatura dello Stato, nel senso della esclusione della possibilità per questa Corte di sostituirsi al legislatore nell’opera di riequilibrio delle quote, la conseguente declaratoria di inammissibilità travolgerebbe non solo la seconda questione (volta proprio a determinare le quote), ma anche inevitabilmente la prima, in quanto non sarebbe praticabile l’addizione nel senso auspicato dal rimettente.

Non potrebbe infatti statuirsi che il figlio superstite, nella fattispecie de qua, abbia diritto al medesimo trattamento che la legge riserva al figlio orfano di entrambi i genitori, qualora dovesse negarsi che la quota del 70 per cento, insieme a quella del 60 per cento spettante al coniuge, possa da questa Corte essere riproporzionata nei sensi auspicati dal rimettente, in modo cioè da non superare l’intero ammontare della pensione, come previsto dall’art. 13, quarto comma, del r.d.l. n. 636 del 1939. Del resto, l’invalicabilità di questo tetto non è posta in discussione dal rimettente e non rientra, pertanto, nell’odierno thema decidendum.

2.2.– Per altro verso, la disamina dell’eccezione di inammissibilità comporta, per sua stessa natura, l’anticipazione di taluni aspetti afferenti, più propriamente, al merito della prima delle due questioni sollevate. E infatti, in tanto può porsi un problema di riequilibrio delle quote da riconoscersi ai superstiti aventi diritto, in quanto si riconosca preliminarmente che l’attuale sistema di riparto – quale delineato dal censurato art. 13, secondo comma, del r.d.l. n. 636 del 1939, nella formulazione da ultimo introdotta attraverso l’art. 22 della legge n. 903 del 1965 – non è idoneo a fornire risposte costituzionalmente adeguate alle esigenze emergenti dalla fattispecie sottoposta al giudizio del rimettente.

Quella fattispecie, invero, reclama un riallineamento del sistema delle quote che sia conforme agli artt. 3 e 30 Cost., in termini non dissimili da quelli già precisati da questa Corte nell’invocata sentenza n. 86 del 2009 – avente ad oggetto l’istituto della cosiddetta rendita infortunistica corrisposta dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), di cui all’art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965 –, il cui contenuto di principio, sia pure adattato alla fattispecie che viene in considerazione nel giudizio a quo, merita in questa sede di essere pienamente confermato.

2.3.– Sul presupposto che, riguardo ad una famiglia di fatto, il convivente more uxorio non debba essere ricompreso tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità (in quanto, come affermato da questa Corte, tale esclusione «trova una sua non irragionevole giustificazione nella circostanza che il suddetto trattamento si collega geneticamente ad un preesistente rapporto giuridico che, nel caso considerato, manca»), la sentenza n. 86 del 2009 ebbe a considerare la situazione peculiare che si veniva a determinare in capo al figlio della coppia, unico beneficiario – quale figlio superstite del lavoratore deceduto – della rendita di reversibilità prevista dall’art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965.

Tale situazione faceva emergere «una discriminazione fra figli naturali e figli legittimi che si pone in contrasto con gli artt. 3 e 30 Cost.». E infatti, qualora il figlio superstite sia nato all’interno di un matrimonio, egli, oltre alla quota del 20 per cento (prevista in suo favore dall’art. 85, primo comma, numero 2), del d.P.R. n. 1124 del 1965), può sempre contare, indirettamente, anche sulla quota del 50 per cento che (a norma dello stesso art. 85, primo comma, numero 1), spetta al coniuge superstite, genitore di quel figlio. Invece, al figlio superstite nato fuori dal matrimonio la legge attribuiva solo la quota del 20 per cento, senza che egli potesse beneficiare, neanche in modo indiretto, di quel «plus di assistenza» proveniente dall’altro genitore (al quale, in quanto non coniugato, non spetta alcuna quota). Fu, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 85, primo comma, numero 2), del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell’assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spettava il quaranta per cento della rendita, escludeva che essa spettasse nella stessa misura anche all’orfano di un solo genitore naturale.

In sostanza, questa Corte equiparò la posizione del figlio superstite nato fuori del matrimonio, il quale non può godere, neppure in via indiretta, di altra quota, per il fatto che l’altro suo genitore ancora in vita non è titolare del diritto alla reversibilità, alla posizione del figlio superstite orfano di entrambi i genitori, il quale – parimenti – non può contare su nessun’altra quota di reversibilità. Il riequilibrio della discriminazione (tra figli nati nel e fuori del matrimonio) fu, quindi, recuperato mediante l’estensione della disciplina prevista in favore del figlio orfano di entrambi i genitori, ossia con il riconoscimento della quota del quaranta per cento.

2.4.– Una situazione sostanzialmente analoga ricorre nel caso oggi all’esame della Corte.

Nella disciplina delle quote della pensione indiretta o di reversibilità, di cui all’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, è invero apprezzabile, negli stessi termini di cui alla sentenza n. 86 del 2009, una discriminazione tra figli nati fuori dal matrimonio e figli nati nel matrimonio.

Per un verso, se il figlio superstite è nato nel matrimonio, egli, oltre alla propria quota del 20 per cento (quale stabilita dall’art. 13, secondo comma, lettera b), del r.d.l. n. 636 del 1939), può sempre contare, indirettamente, anche su un plus di assistenza derivante dalla quota del 60 per cento che per legge (art. 13, secondo comma, lettera a) spetta al coniuge superstite suo genitore.

Per altro verso, se il figlio superstite è invece nato fuori dal matrimonio, egli può contare solo sulla quota del 20 per cento a lui direttamente attribuita. È evidente che, nei casi come quello in esame, e a differenza del caso sotteso alla pronunzia di questa Corte del 2009, vi è bensì un altro avente diritto alla quota di reversibilità – l’ex coniuge superstite –, ma costui non è genitore di quel figlio: la mancanza del rapporto di filiazione fa, quindi, presumere che quest’ultimo non potrà beneficiare, neppure indirettamente, di tale quota.

La condizione del figlio nato fuori dal matrimonio, dunque, ai fini che qui interessano, è comparabile a quella del figlio orfano di entrambi i genitori. Come nel caso deciso nel 2009, dunque, anche nella presente fattispecie c’è una diseguaglianza sostanziale che è necessario riequilibrare.

2.5.– Non sono condivisibili, del resto, gli argomenti spesi dall’INPS nel presente giudizio, volti a sollecitare questa Corte a un revirement rispetto al precedente del 2009.

Anzitutto, non assume alcun peso, ai fini che rilevano nel presente giudizio, la distinzione tra l’istituto della rendita INAIL (oggetto di quel precedente), che ha natura indennitaria, e la reversibilità della pensione ai superstiti, che sorge dal vincolo di solidarietà e ha natura previdenziale. È pur vero – come osservato dall’INPS – che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la rendita prevista dal d.P.R. n. 1124 del 1965 costituisce una prestazione economica a carattere indennitario, avente funzione di copertura del pregiudizio patrimoniale subito (da ultimo, si veda Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 18 ottobre 2019, n. 26647): caratteristiche che, invece, non si rinvengono nella pensione indiretta, la quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, mutua la natura di retribuzione differita dalle proprie connotazioni previdenziali (ex plurimis, sentenza n. 174 del 2016). Tuttavia, il principio che ha ispirato la sentenza n. 86 del 2009, ossia l’uguaglianza tra figli nati nel e fuori del matrimonio, va rispettato anche nella fattispecie in esame.

Non è condivisibile nemmeno l’ulteriore argomento difensivo utilizzato dall’INPS, facente leva su una presunta discriminazione che, in caso di estensione della quota del 70 per cento nei sensi auspicati dal rimettente, si determinerebbe tra figlio nato nel matrimonio (che beneficerebbe di tale quota in caso di morte di entrambi i genitori) e figlio nato fuori del matrimonio (che conseguirebbe la medesima quota pur quando sopravviva l’altro suo genitore, che contribuisce al suo sostentamento). Questa obiezione non tiene conto del fatto che il principio affermato dalla sentenza n. 86 del 2009 va inteso entro la cornice in cui opera l’istituto della pensione di reversibilità (o della pensione indiretta), che è quella – come costantemente affermato da questa Corte – volta a preservare il vincolo di solidarietà che lega il dante causa ai suoi familiari, proiettandone la forza cogente anche nel tempo successivo alla morte (sentenza n. 174 del 2016; in precedenza, anche sentenze n. 419, n. 180 e n. 70 del 1999). Tale obiettivo deve, evidentemente, essere riferito in egual misura sia al figlio nato nel matrimonio, sia a quello nato fuori del matrimonio. Sotto questa prospettiva, non rilevano le condizioni soggettive del figlio, ossia il fatto che egli possa contare, o meno, sull’altro genitore ancora in vita (così come su qualsiasi altra provvidenza, anche indiretta, che possa derivargli da terzi).

Né, infine, può sostenersi che il principio sotteso alla sentenza di questa Corte n. 86 del 2009 configurerebbe una sorta di “vincolo di destinazione”, a favore dei figli, della quota di spettanza del genitore superstite. La ratio di quella decisione, estensibile anche alla fattispecie oggetto dell’odierno giudizio, risiede nella situazione di fatto oggettivamente più favorevole per il figlio che abbia un genitore titolare di quota rispetto a quella del figlio che non lo abbia. Ciò, sulla base della presunzione che il dovere di mantenimento dei figli sarebbe, nel primo caso, agevolato dalla reversibilità della pensione spettante al genitore defunto. Nessun “vincolo di destinazione”, giuridicamente rilevante, può farsi cioè discendere dalla sentenza n. 86 del 2009, ma solo la necessità di riequilibrare una diseguaglianza “di fatto” che si traduce nel vulnus ai principi di solidarietà sottesi all’istituto della reversibilità.

3.– La sussistenza, in astratto, di validi argomenti a sostegno della fondatezza, nel merito, della prima questione sollevata dalla Corte dei conti rimettente rende attuale il problema veicolato dalla seconda questione, concernente il necessario riequilibrio delle quote spettanti agli aventi diritto al fine di non valicare il limite del 100 per cento, previsto dall’art. 13, quarto comma, del r.d.l. n. 636 del 1939: questione che si pone nei casi, come quello che ha dato origine al giudizio a quo, in cui una quota della pensione di reversibilità spetti al figlio nato fuori dal matrimonio ed altra al coniuge superstite, non genitore del primo.

Il rimettente, come visto, propone di risolvere tale problema mediante una sentenza additiva di questa Corte che, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dei commi secondo e quarto dell’art. 13, introduca un meccanismo di ricalcolo “proporzionale” delle quote previste dalla legge, così da ricondurne la somma entro il limite suddetto. In tal modo, pur a fronte di un limitato sacrificio per entrambi gli aventi diritto (i quali si vedrebbero decurtate le quote di rispettiva spettanza), verrebbero soddisfatte, a suo dire, esigenze di equità e di ragionevolezza, mantenendosi fermo il tetto fissato dal legislatore.

È a questo riguardo che assume portata dirimente l’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale, eccezione che è fondata e va accolta.

Pur a fronte dell’inadeguatezza del sistema attualmente vigente – che, come visto, confina all’oblìo le ragioni di bisogno del figlio superstite che concorre nella reversibilità con altro avente diritto non legato a lui da rapporto di filiazione – non può, però, chiedersi a questa Corte una diretta e autonoma rideterminazione delle quote. Si tratterebbe, infatti, di un intervento all’evidenza manipolativo, tale da invadere l’ambito di discrezionalità riservata al legislatore.

Nella fattispecie in esame non è anzitutto ravvisabile una conclusione costituzionalmente obbligata (ex plurimis, sentenze n. 152 del 2020, n. 248 del 2014 e n. 23 del 2013), palesandosi, piuttosto, una pluralità di criteri risolutivi che, in astratto, si possono tutti prospettare come praticabili. La scelta tra di essi, ovvero – in ipotesi – la scelta di un criterio ancora diverso, non può che spettare al legislatore, il quale, del resto, non ha mancato di cimentarsi, in passato, con le più varie soluzioni, afferenti al medesimo istituto della reversibilità ovvero ad istituti analoghi o finanche diversi: e si tratta di soluzioni che sono state messe in campo anche per far fronte ad istanze sovrapponibili, in misura più o meno ampia, a quella che ha mosso l’odierna questione di legittimità costituzionale.

Tali soluzioni, proprio per la loro varietà, non possono essere assunte come grandezza o misura di riferimento da parte di questa Corte, neppure ai fini di una sentenza additiva volta a introdurre una soluzione costituzionalmente adeguata, ispirata – ai fini di assicurare una tutela effettiva a diritti fondamentali – alla ratio sottesa ai suddetti interventi (ex plurimis, sentenze n. 62 e n. 28 del 2022, n. 63 del 2021, n. 252 e n. 224 del 2020, n. 99 e n. 40 del 2019).

4.– Pertanto, entrambe le questioni sollevate dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, devono essere dichiarate inammissibili, in ragione del doveroso rispetto della prioritaria valutazione del legislatore circa l’individuazione dei mezzi più idonei al conseguimento di un fine costituzionalmente necessario (da ultimo, sentenza n. 151 del 2021).

Tuttavia, questa Corte non può esimersi dal segnalare la necessità di un tempestivo intervento del legislatore, atto a colmare la lacuna che – per le ragioni dianzi poste in evidenza – compromette i valori costituzionali sottesi all’istituto della reversibilità, impedendo la piena soddisfazione del diritto a veder salvaguardata la forza cogente del vincolo di solidarietà familiare.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272, come sostituito dall’art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nel testo riformulato dall’art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 30, commi primo e terzo, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2022.