Sentenza n.360 del 1985

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SENTENZA N. 360

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 85 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1981 dal pretore di Salerno nel procedimento civile vertente tra Montefusco Armando e INAIL, iscritta al n. 146 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 dell'anno 1981.

Visto l'atto di costituzione dell'INAIL, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1985 il Giudice relatore Oronzo Reale;

uditi l'avv. Antonio Catania per l'INAIL e l'avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ordinanza emessa in data 27 gennaio 1981 (n. 146 del reg. ord. 1981) il pretore di Salerno ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 85 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui dispone la costituzione di una rendita pari al quaranta per cento della retribuzione per i figli divenuti orfani di entrambi i genitori al momento dell'infortunio-morte e non anche per i figli comunque divenuti privi di entrambi i genitori in conseguenza dello stesso evento, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Nel corso di un giudizio in cui un minore riconosciuto dalla sola madre, il quale era rimasto orfano a seguito di infortunio sul lavoro occorso alla donna, aveva richiesto che fosse liquidata a suo favore la rendita pari al quaranta per cento della retribuzione goduta dalla propria madre, a far tempo dall'infortunio, il giudice a quo osservava che il citato art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965 non consentirebbe di accogliere siffatta istanza. Ma tale norma si porrebbe perciò in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto verrebbe a discriminare tra figlio naturale, riconosciuto da un solo genitore che a seguito di infortunio viene a perdere l'unico genitore e il figlio che, con infortunio mortale, rimane orfano di entrambi i genitori.

Tale differenza sarebbe in palese contrasto con una situazione di fatto identica, a maggior ragione evidente ove si ponga mente alla ratio legis, che va ravvisata nel maggior bisogno del minore che venga a trovarsi privo di entrambi i genitori, e che il legislatore ha tenuto presente nel prevedere che in tal caso la rendita venga maggiorata in misura del doppio. Ad avviso del pretore, la locuzione "orfano" contenuta nella legge, devesi intendere atta ad indicare colui che ha perduto entrambi i genitori. L'art. 30 della Costituzione, che tutela i figli nati fuori dal matrimonio, e la legge 19 maggio 1975, n. 151, renderebbero ancora più evidente il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Si costituiva l'INAIL, chiedendo che la proposta questione fosse dichiarata manifestamente infondata.

Interveniva altresì il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, e chiedeva che la proposta questione fosse dichiarata infondata.

Secondo l'Avvocatura le due situazioni poste a confronto non sarebbero equiparabili: il legislatore, nella sua discrezionalità, avrebbe considerato che il minore il quale, avendo perduto entrambi i genitori, si trovi all'improvviso senza il sostegno di alcuno di essi, si troverebbe in una situazione diversa dal minore che, da sempre, sia stato mantenuto dal solo genitore che lo abbia riconosciuto.

Si osserva ancora che mentre la scomparsa di entrambi i genitori é fatto irrimediabile, sussiste pur sempre la possibilità, definita "non remota", che il genitore naturale che non abbia riconosciuto a suo tempo il proprio figlio, ciò faccia dopo la morte dell'altro genitore.

Sarebbe pertanto ragionevolmente spiegabile il diverso trattamento normativo delle due situazioni.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.P.R. 30 giugno 1975, n. 1124) all'art. 85 stabilisce fra l'altro che, in caso di infortunio mortale dell'assicurato, la rendita spettante ai superstiti é attribuita per il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo e invece "il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti".

Dovendo giudicare sulla domanda dell'attribuzione del quaranta per cento da parte di un minore riconosciuto dalla sola madre, rimasto orfano, per infortunio sul lavoro da essa subito, il pretore di Salerno chiama la Corte a giudicare se non sia illegittima la disposizione ricordata per la ingiusta discriminazione che essa opera tra figlio naturale il quale perde l'unico genitore che lo ha riconosciuto e figlio che, sempre a seguito di infortunio mortale, resta orfano di entrambi i genitori.

"Tale discriminazione - ritiene il giudice a quo - stride paradossalmente con una situazione di fatto identica, in cui entrambi i minori vengono a trovarsi", con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione, tanto più evidente in quanto lo stato di maggior bisogno, che costituisce la ratio della disposizione impugnata, é identico in entrambi i casi, e tanto più rilevante quando si consideri la tutela che l'art. 30 della Costituzione e la legge n. 151 del 1975 (Riforma del diritto di famiglia) accordano ai figli nati fuori dal matrimonio.

2. - La questione é fondata.

Per contestarne la fondatezza, la difesa dell'INAIL, pur dichiarando all'udienza di rendersi conto del risvolto umano della questione, esclude che esista l'identità di situazioni che renda legittimo il ricorso all'art. 3 della Costituzione: infatti il maggior bisogno che giustifica l'attribuzione del quaranta anziché del venti per cento della rendita, in un caso preesisteva tanto che il minore vi era "abituato", nell'altro caso, invece, é prodotto dall'infortunio mortale.

Pure l'Avvocatura dello Stato afferma che si tratta di situazioni diverse che escludono la violazione del principio di eguaglianza, anche in considerazione della possibilità, per quanto remota, che, a seguito della morte del genitore naturale che ha operato il riconoscimento del minore, questi venga riconosciuto dall'altro genitore naturale.

Ma queste obiezioni, a giudizio della Corte, non sono affatto convincenti e tanto meno decisive.

In primo luogo, l'ipotesi che la situazione dell'orfano muti per il successivo riconoscimento da parte dell'altro genitore naturale non ha alcun pregio non solo e non tanto per la sua mera e remota eventualità, quanto perché, verificandosi, essa importerebbe il passaggio della rendita dal quaranta al venti per cento.

Né può essere negata l'omogeneità delle situazioni poste a confronto. La Corte, chiamata a giudicare se fosse costituzionalmente legittimo che l'art. 85 del testo unico n. 1124 del 1965, secondo il giudice a quo, prevedesse l'attribuzione della rendita del quaranta per cento all'orfano di entrambi i genitori soltanto quando la detta condizione si realizzi con la morte del genitore assicurato e non quando essa si rilevi successivamente per l'avvenuta morte dell'altro genitore, ha deciso (sent. 186/1981) che la questione era infondata perché aveva per presupposto una errata interpretazione della norma, la quale, invece, correttamente interpretata, come aveva già fatto la Cassazione, si limitava a richiedere, per accordare la rendita del quaranta per cento, la sussistenza della condizione di orfano di entrambi i genitori senza fare riferimento al momento in cui tale condizione si fosse verificata.

Ora se la non piena identità delle questioni e la mancanza di un diritto vivente in tal senso, impediscono di superare anche la questione, oggi sottoposta alla Corte, con una interpretazione della norma impugnata diversa da quella presupposta dal giudice a quo, appare tuttavia evidente l'esigenza che anche in questo caso sia eliminata una discriminazione assolutamente ingiustificata di fronte all'identica situazione di abbandono e di bisogno in cui viene a trovarsi l'orfano sia nel caso che l'infortunio l'abbia privato di entrambi i genitori, sia nel caso che l'abbia privato dell'unico genitore naturale che lo aveva riconosciuto, cioé - anche in questo caso - dell'unico genitore al quale appartengono i doveri indicati nell'art. 30 della Costituzione.

Pertanto deve dichiararsi l'illegittimità della disposizione denunciata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 85 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, esclude che tale rendita spetti anche all'orfano dell'unico genitore naturale che lo ha riconosciuto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.

Livio PALADIN - Oronzo REALE

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 1985.