Ordinanza dibattimentale 23 giugno 2021 (sent. n. 180/2021)

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Allegata alla sentenza n. 180 del 2021

 

ORDINANZA

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

residente: Giancarlo CORAGGIO

Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), promosso con ordinanza della Corte d'appello di Roma, sezione lavoro, del 9 novembre 2020 (r. o. n. 191 del 2020).

Rilevato che nel giudizio sono intervenuti ad adiuvandum, con distinti atti, da un lato, Nicolina La Femina e, dall'altro lato, Maria Teresa Pepe e altri;

che gli intervenienti espongono di essere docenti di ruolo della scuola statale e di avere prestato servizio come insegnanti non di ruolo presso scuole e istituti paritari, prima dell'assunzione a tempo indeterminato da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (oggi: Ministero dell'istruzione); per tale ragione, essi assumono di essere legittimati ad intervenire, in quanto portatori di un interesse immediato e diretto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

Considerato che l'art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale stabilisce che «[n]ei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio»; e che tale disposizione recepisce la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 98 del 2019 e n. 237 del 2013; ordinanze allegate alle sentenze n. 206 del 2019, n. 158 del 2018, n. 16 del 2017, n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001), secondo cui la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative);

che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente deve derivare non già, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia di questa Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che detta pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo (ex multis, sentenze n. 46 del 2021, n. 98 del 2019 e n. 345 del 2005);

che, nel caso in esame, gli intervenienti non sono titolari di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensì di un interesse riflesso all'accoglimento della questione, in quanto assoggettato alla disposizione censurata;

che, pertanto, gli interventi di Nicolina La Femina e di Maria Teresa Pepe e altri devono essere dichiarati inammissibili.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi di Nicolina La Femina e di Maria Teresa Pepe e altri.

F.to: Giancarlo Coraggio, Presidente