SENTENZA N. 212
ANNO 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giancarlo CORAGGIO
Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5, 3 e 8 della legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-24 settembre 2020, depositato in cancelleria il 22 settembre 2020, iscritto al n. 88 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2020.
Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;
udito nell’udienza pubblica del 22 giugno 2021 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;
uditi l’avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021 e l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana;
deliberato nella camera di consiglio del 20 luglio 2021.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato il 21-24 settembre 2020 e depositato il 22 settembre 2020 (reg. ric. n. 88 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, e dell’art. 8 della legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011), in riferimento agli artt. 3, 81, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione agli artt. 1, 2 e 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e all’art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni); con lo stesso ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge reg. Toscana n. 69 del 2020, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., in relazione all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».
2.– L’art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, e l’art. 8 della legge reg. Toscana n. 69 del 2020 sono impugnati in quanto disciplinano il trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici in luogo della contrattazione collettiva, così invadendo la sfera di competenza esclusiva del legislatore statale e determinando, a detta del ricorrente, un illegittimo aumento della spesa pubblica.
Il Presidente del Consiglio dei ministri rappresenta, infatti, che gli artt. 1, commi 1 e 2, e 8 della legge reg. Toscana n. 69 del 2020 prevedono l’inquadramento del personale giornalista del ruolo unico regionale, in servizio a tempo indeterminato presso l’Agenzia di informazione degli organi di governo della Regione e presso l’Ufficio stampa del Consiglio regionale, nella categoria D del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Funzioni locali e dispongono l’attribuzione a tale personale di un assegno ad personam riassorbibile, per la remunerazione delle differenze retributive con il trattamento economico più favorevole attualmente in godimento; inoltre, l’art. 1, comma 3, demanda ad una deliberazione della Giunta regionale l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, compresa la definizione delle tabelle di equiparazione, e l’art. 1, comma 5, limita nel tempo l’efficacia dello stesso art. 1, fino alla sottoscrizione del contratto integrativo successivo al CCNL del comparto Funzioni locali per il triennio 2016-2018.
2.1.– Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri le suddette disposizioni sarebbero in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che attribuisce al legislatore statale la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, sia in relazione agli artt. 1, 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, che riservano alla contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico e giuridico del personale pubblico e la definizione delle tabelle di equiparazione, sia in relazione all’art. 9 della legge n. 150 del 2000, che affida ad una speciale area di contrattazione, con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti, l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali del personale pubblico addetto agli uffici stampa istituzionali.
2.2.– Inoltre, la disciplina recata dalla norma regionale impugnata sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza, che impone l’uniformità del trattamento dei dipendenti pubblici su tutto il territorio nazionale, in ragione del differente trattamento giuridico ed economico derivante ai dipendenti della Regione Toscana dall’applicazione delle tabelle di equiparazione definite dalla Giunta, in luogo di quelle rimesse alla contrattazione collettiva.
L’effetto della violazione non sarebbe eliminato dalla clausola di cedevolezza e dal fatto che le disposizioni impugnate hanno effetto fino alla sottoscrizione del contratto integrativo successivo al CCNL del comparto Funzioni locali 2016-2018.
2.3.– Peraltro, prosegue il Presidente del Consiglio dei ministri, l’illegittimità delle disposizioni impugnate non potrebbe ritenersi sanata dall’art. 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) – che ha aggiunto il comma 5-bis all’art. 9 della legge n. 150 del 2000 – adottato dal legislatore statale dopo le pronunce della Corte costituzionale con cui si è dichiarata l’illegittimità costituzionale delle norme regionali che prevedevano l’applicazione del contratto giornalistico, non negoziato dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), agli addetti agli uffici stampa regionali.
Invero, per effetto di tali pronunce, agli addetti agli uffici stampa istituzionali dipendenti pubblici, a cui era applicato il contratto giornalistico, viene ora applicato il CCNL del comparto Funzioni locali 2016-2018 che è meno favorevole, pertanto l’art. 1, comma 160, della legge n. 160 del 2019 ha consentito di conservare a tali lavoratori il trattamento economico in godimento mediante riconoscimento di un assegno ad personam riassorbibile.
Tale previsione però non avrebbe autorizzato le Regioni ad intervenire con proprie norme sia perché la materia rientrerebbe nell’ordinamento civile, la cui competenza spetta al legislatore statale in base all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., sia perché l’intervento normativo regionale avrebbe evidenti riflessi sulle poste attive di bilancio, comportando un illegittimo aumento di spesa, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost.
3.– Con lo stesso ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato anche l’art. 3 della legge reg. Toscana n. 69 del 2020, che prevede che il limite delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 è stabilmente incrementato, ai sensi dell’art. 67, comma 2, lettera d), del CCNL del comparto Funzioni locali 2016-2018, per effetto dei risparmi che conseguono al progressivo riassorbimento dell’assegno “ad personam” di cui all’art. 1, comma 2, della legge regionale impugnata.
3.1.– Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri la disposizione sarebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. poiché, regolando il riassorbimento degli assegni ad personam degli addetti agli uffici stampa regionali, interverrebbe in una materia riservata alla contrattazione collettiva e disciplinata dall’art. 67 del CCNL del comparto Funzioni locali 2016-2018.
3.2.– Inoltre, essendo i risparmi destinati ad incrementare il limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, che integra un principio di coordinamento della finanza pubblica, la norma violerebbe anche gli artt. 81, 97, primo comma, e 117, terzo comma, Cost.
4.– La Regione Toscana, con atto depositato il 29 ottobre 2020, si è costituita in giudizio rappresentando di aver adottato la legge regionale impugnata in esito alle osservazioni con cui la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, in sede di parifica del rendiconto regionale per l’esercizio finanziario 2019, aveva sollevato dubbi di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione) e della legge della Regione Toscana 9 marzo 2011, n. 9, recante «Istituzione dell’ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione) e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale)», che applicavano il contratto giornalistico al personale che svolgeva le attività di informazione del Consiglio e della Giunta regionale.
4.1.– La Corte dei conti, prosegue la Regione Toscana, avrebbe prospettato la necessità di un intervento correttivo anche in ragione delle decisioni della Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di norme regionali analoghe alle leggi reg. Toscana n. 43 del 2006 e n. 9 del 2011 che avevano previsto l’applicazione del contratto giornalistico, dovendo, invece, applicarsi il CCNL del comparto Funzioni locali 2016-2018 che, all’art 18-bis, ha istituito nuovi profili professionali per le attività di comunicazione e informazione all’interno della pubblica amministrazione.
4.2.– Secondo la Regione Toscana, l’assenza di una specifica contrattazione sul punto avrebbe reso difficile l’inquadramento del nuovo personale e il mantenimento del trattamento economico di maggior favore in godimento per effetto dell’applicazione del contratto giornalistico, sebbene tale mantenimento sia stato autorizzato dall’art. 1, comma 160, della legge n. 160 del 2019 mediante l’attribuzione di un assegno ad personam, riassorbibile con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro.
Pertanto, gli artt. 1 e 8 della legge reg. Toscana n. 69 del 2020 avrebbero posto rimedio a tale situazione, eliminando le disposizioni illegittime e dando attuazione all’art. 18-bis del CCNL del comparto Funzioni locali 2016-2018 e all’art. 1, comma 160, della legge n. 160 del 2019.
5.– Sempre in quest’ottica, prosegue la resistente, andrebbe valutato l’art. 3 della legge reg. Toscana n. 69 del 2020, che avrebbe solo il fine di mantenere inalterato il trattamento economico del personale giornalista che transita nel comparto funzioni locali per effetto dell’art. 1 della legge regionale impugnata, assicurando la continuità di un trattamento economico e giuridico già attualmente in godimento e incidendo su singole posizioni individuali in esaurimento.
6.– In data 27 novembre 2020 la Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI) e l’Associazione stampa toscana (AST) hanno presentato un’opinione scritta ai sensi dell’art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nell’ambito della quale è stato fatto un breve excursus della normativa e della giurisprudenza costituzionale relativa agli addetti agli uffici stampa istituzionali, ricordando come questa Corte ha escluso l’applicabilità, ai giornalisti dipendenti pubblici, del contratto collettivo nazionale dei giornalisti, in quanto non negoziato dall’ARAN, e ha affermato la necessità di dare applicazione all’art. 18-bis del CCNL del comparto Funzioni locali 2016-2018, che ha istituito nuovi profili professionali per le attività di comunicazione e informazione all’interno della pubblica amministrazione.
6.1.– Inoltre, nell’ambito dell’opinione scritta è stato ricordato quanto già precisato dalla Regione Toscana ovvero che, all’esito delle pronunce della Corte costituzionale e nelle more dell’adozione di una contrattazione specifica di raccordo per l’applicazione del CCNL del comparto Funzioni locali al personale al quale sia stato applicato il contratto dei giornalisti, è intervenuto l’art. 1, comma 160, della legge n. 160 del 2019, che consente il riconoscimento in favore degli addetti agli uffici stampa di un assegno ad personam riassorbibile.
6.2.– Pertanto, gli amici curiae ritengono che la legge della Regione Toscana oggetto di impugnazione abbia dato attuazione alla suddetta legge n. 160 del 2019, garantendo la salvaguardia retributiva dei lavoratori, con effetto fino all’attuazione dell’art. 18-bis del CCNL del comparto Funzioni locali 2016-2018, mediante l’adozione di una contrattazione collettiva di raccordo per applicare il CCNL del comparto Funzioni locali al personale che godeva del trattamento economico e giuridico dei giornalisti.
Il Presidente della Corte costituzionale, rilevata la conformità dell’opinione ai criteri previsti dal citato art. 4-ter delle Norme integrative, l’ha ammessa con decreto del 26 aprile 2021.
7.– Con successiva memoria la Regione Toscana ha fatto presente che, con delibera della Giunta regionale 2 novembre 2020, n. 1348 e con decreto della Direzione organizzazione e sistemi informativi 19 novembre 2020, n. 19053, sono state dettate le modalità attuative della legge regionale impugnata ed è stata sospesa l’applicazione dell’art. 3 della legge reg. Toscana n. 69 del 2020, rinviando ad un momento successivo alla definizione delle questioni di legittimità costituzionale la quantificazione delle risorse del Fondo per il trattamento accessorio del personale, anche in vista del consuntivo per l’anno 2020 delle risorse della contrattazione integrativa del personale non dirigente del comparto Funzioni locali.
In ogni caso, la Regione ha riaffermato che l’impugnato art. 3 è volto a garantire la copertura del trattamento economico accessorio dei dipendenti giornalisti, senza incremento di spesa e nel rispetto dei limiti di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 di invarianza della spesa per il trattamento accessorio.
7.1.– Inoltre, dopo aver riferito le vicende della contrattazione collettiva in atto, la Regione ha ribadito gli argomenti spesi nella memoria di costituzione, precisando che le norme impugnate sono state determinate da esigenze di natura organizzativa, per garantire l’ordinata prosecuzione delle attività istituzionali degli uffici stampa, in attuazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. e, a supporto delle proprie argomentazioni, ha citato la sentenza della Corte costituzionale n. 128 del 2020 e il principio del divieto di reformatio in peius del diritto quesito del lavoratore alla percezione del trattamento economico.
8.– Con ulteriore memoria anche la difesa dello Stato ha ribadito le proprie argomentazioni, sottolineando che la Regione ha introdotto un’autonoma ed esaustiva disciplina dell’inquadramento e del trattamento economico del personale giornalistico, così sostituendosi, seppure in via transitoria, alla fonte negoziale, in deroga al principio di riserva della contrattazione collettiva.
Infatti, l’art. 1, comma 160, della legge n. 160 del 2019 sarebbe finalizzato solo a fornire indicazioni per il mantenimento del trattamento economico in godimento, ove più favorevole, per mezzo del riconoscimento di un assegno ad personam al personale giornalista, fermo restando il rinvio alla disciplina contrattuale per definire le modalità del suo riassorbimento.
9.– Quanto al secondo motivo di impugnazione, la difesa statale insiste per il suo accoglimento poiché la Regione Toscana oltre ad aver determinato, in luogo della contrattazione collettiva, le modalità di costituzione e appostamento delle risorse nel Fondo risorse decentrate, avrebbe esorbitato dai limiti di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.
Considerato in diritto
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5; 3; e 8 della legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011), in riferimento agli artt. 3, 81 e 97, primo comma, Cost. e all’art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, in relazione agli artt. 1, 2 e 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), all’art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), e all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».
1.1.– Gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5, e 8 della legge regionale impugnata prevedono l’inquadramento del personale giornalista del ruolo unico regionale, in servizio a tempo indeterminato presso l’Agenzia di informazione degli organi di governo della Regione e presso l’Ufficio stampa del Consiglio regionale, nella categoria D del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Funzioni locali e attribuiscono a tale personale un assegno ad personam riassorbibile per la remunerazione delle differenze retributive con il trattamento economico più favorevole attualmente in godimento; le suddette disposizioni rinviano ad una apposita deliberazione della Giunta regionale per la loro attuazione, compresa la definizione delle tabelle di equiparazione e limitano la loro efficacia fino alla sottoscrizione del contratto integrativo successivo al CCNL del comparto Funzioni locali per il triennio 2016-2018.
1.2.– Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri con la legge regionale impugnata la Regione Toscana avrebbe invaso la sfera di competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e avrebbe violato la riserva di contrattazione collettiva per la disciplina del trattamento economico e giuridico del personale pubblico e il suo inquadramento, posta dal d.lgs. n. 165 del 2001, con ciò determinando sia la disparità di trattamento degli addetti stampa agli uffici istituzionali della Regione Toscana, rispetto al restante personale pubblico, sia un illegittimo aumento della spesa pubblica.
2.– La difesa regionale ha evidenziato l’urgenza di colmare il vuoto normativo conseguente all’indifferibile abrogazione della legge regionale che prevedeva l’applicazione del contratto collettivo giornalistico e la necessità di una normativa regionale che recepisse quanto disposto dalla legge statale e dalla contrattazione collettiva nell’ambito del proprio ordinamento.
2.1.– In particolare, la resistente ha segnalato come, all’esito delle sentenze di questa Corte con cui si è dichiarata l’illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano l’applicazione del contratto collettivo del lavoro giornalistico ai dipendenti degli uffici stampa delle Regioni, fosse necessario applicare a tale personale il CCNL per il comparto Funzioni locali 2016-2018 e, conseguentemente, inquadrarlo nella categoria D.
Inoltre, poiché il contratto del comparto enti locali prevede un trattamento economico meno favorevole di quello dei giornalisti e il legislatore statale – con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), che ha aggiunto il comma 5-bis all’art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) – ha consentito il mantenimento del trattamento economico più favorevole in godimento mediante attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, la Regione ha rappresentato di essere intervenuta con le norme impugnate per assicurare la continuità retributiva del personale reinquadrato.
3.– La questione non è fondata.
3.1.– Come si è detto, il vulnus di legittimità costituzionale che si assume arrecato dagli artt. 1 e 8 della legge regionale impugnata è, in primo luogo, riferito alla violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), Cost. in relazione agli artt. 1, 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001.
4.– La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere violata la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile da parte di leggi regionali che disciplinano materie riservate alla contrattazione collettiva relativa all’impiego pubblico privatizzato.
5.– In questo contesto si inscrive la normativa impugnata che peraltro non contraddice e non innova la legislazione nazionale, sotto il profilo della riserva di contrattazione collettiva.
Le disposizioni in questione si limitano infatti a disporre l’attuazione delle previsioni della contrattazione collettiva nell’ambito della competenza regionale in materia di organizzazione degli uffici.
In particolare la norma regionale dispone l’applicazione del comma 5-bis dell’art. 9 della legge n. 150 del 2000, introdotto dalla legge n. 160 del 2019, che ha previsto il mantenimento con assegno ad personam del complessivo trattamento goduto in base al contratto giornalistico, lasciando fermo l’inquadramento nella categoria D del personale giornalistico degli uffici stampa regionali previsto dalla contrattazione collettiva.
L’intervento normativo regionale è stato determinato dalla necessità di corrispondere alle osservazioni della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, che, in sede di parifica del rendiconto regionale per l’esercizio finanziario 2019, aveva evidenziato l’illegittimità dell’aumento di spesa per il personale derivante dall’applicazione, prevista dalle leggi reg. della Toscana n. 43 del 2006 e n. 9 del 2011, del contratto giornalistico agli addetti agli uffici stampa istituzionali, in difformità con quanto statuito da questa Corte che, in riferimento a leggi regionali analoghe, ha escluso l’applicabilità al personale pubblico di contratti collettivi non negoziati dall’Aran, (sentenza n. 10 del 2019 e in senso conforme sentenze n. 81 del 2019, nn.112, 174 e 200 del 2020).
Invero, la particolare area di contrattazione prevista dal d.lgs. n. 150 del 2000 non è stata mai attuata dalla contrattazione collettiva, tuttavia, in applicazione dell’art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 che prevede che “nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità”, la posizione degli addetti agli uffici stampa regionali è stata definita dall’art. 18 – bis del contratto collettivo relativo al personale del Comparto Funzioni locali 2016-2018, che ha previsto specifici profili professionali per le attività di informazione e comunicazione svolte dalle pubbliche amministrazioni, collocando il personale in categoria D.
Tuttavia, le parti contrattuali hanno convenuto, con dichiarazione congiunta n. 8 allegata al contratto, “sull’opportunità di definire, in un’apposita sequenza contrattuale, una specifica regolazione di raccordo, anche ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che provveda a disciplinare l'applicazione della citata disposizione contrattuale nei confronti del personale al quale, in forza di specifiche, vigenti norme di legge regionale in materia, sia stata applicata una diversa disciplina contrattuale nazionale, seppure in via transitoria”.
Nelle more di tale intervento contrattuale, il legislatore statale è intervenuto per consentire il mantenimento dello stesso trattamento economico in godimento in favore di coloro che, retribuiti in base alle previsioni del CCNL dei giornalisti più favorevole, si erano trovati decurtati di una quota di retribuzione per effetto dell’applicazione del CCNL comparto Funzioni locali 2016-2018.
A tal fine, l’art. 1, comma 160, della legge n. 160 del 2019, ha aggiunto il comma 5-bis all’art. 9 della legge n 150 del 2000, prevedendo, per la differenza retributiva, la possibilità di attribuire al personale in discussione un assegno ad personam riassorbibile.
E’ in tale ambito che si muove la disposizione regionale oggetto di impugnativa che, in assenza di una specifica contrattazione collettiva sul punto e della conseguente difficoltà di inquadramento del personale in discussione e in ragione dell’esigenza di interventi normativi correttivi sollecitati dalla Corte dei Conti, sezione di controllo regionale, ha richiamato le disposizioni statali, nel rispetto delle statuizioni della contrattazione collettiva già assunte, per dare chiarezza al quadro normativo di riferimento.
Pertanto, nella legge della Regione Toscana, oggetto di impugnazione, non si rinvengono profili di violazione dell’art. 3 e dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., né dei principi fondamentali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 con riferimento alla contrattazione collettiva, giacché l’attribuzione dell’assegno ad personam rappresenta soltanto un diverso titolo di erogazione del trattamento già in godimento (riferito al contratto collettivo giornalistico), conformemente a quanto previsto dalla legge statale, con l’esclusione anche del paventato illegittimo aumento della spesa pubblica in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost.
6.– È altresì impugnato l’art. 3 della legge reg. Toscana n. 69 del 2020 che destina al fondo per il trattamento accessorio dei dipendenti pubblici di cui all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 i risparmi derivanti dal progressivo riassorbimento dell’assegno attribuito al personale giornalista.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene la disposizione invasiva della competenza statale in materia di ordinamento civile, poiché la Regione avrebbe determinato, in luogo della contrattazione collettiva, le modalità di costituzione e appostamento delle risorse nel “Fondo risorse decentrate”. La disposizione sarebbe inoltre in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica, poiché l’incremento del fondo avverrebbe senza il rispetto del limite alle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio stabilito dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.
7.– La questione è fondata.
7.1.– L’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 prevede un limite alle risorse destinate ai trattamenti accessori del personale pubblico e pertanto è evidente il contrasto della norma regionale impugnata laddove prevede espressamente che i risparmi derivati dal riassorbimento degli assegni ad personam, erogati agli addetti agli uffici stampa istituzionali ai sensi dell’art. 9, comma 5-bis, della legge n. 150 del 2000, vadano ad incrementare il fondo per il trattamento accessorio in misura anche superiore al limite previsto dalla normativa statale, individuato nell’importo determinato per l’anno 2016.
7.2.– La norma è destinata ad avere una sua applicazione solo in futuro quando, a fronte dei nuovi contratti collettivi, si avvereranno le condizioni per il riassorbimento degli assegni ad personam e la Regione ha, comunque, dichiarato di non avervi ancora dato attuazione, poiché, con delibera 2 novembre 2020, n. 1348, ha sospeso, in pendenza del ricorso di legittimità costituzionale, l’applicazione di quanto previsto dall’art. 3 della legge regionale impugnata.
7.3.– In ogni caso, la fondatezza della questione deriva dal fatto che il ricordato art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, quale norma che pone un limite generale al trattamento economico del personale pubblico, va riconosciuto come principio di coordinamento della finanza pubblica, non derogabile dal legislatore regionale, poiché incide su un rilevante aggregato della spesa corrente, costituito da una delle due componenti della retribuzione dei pubblici dipendenti, con l’obiettivo di contenerla entro limiti prefissati, essendo tale spesa una delle più frequenti e rilevanti cause di disavanzo pubblico (in tal senso, sentenze n. 20 del 2021, n. 191 del 2017, n. 218 del 2015 e n. 215 del 2012).
Pertanto, i risparmi che deriveranno dal riassorbimento degli assegni erogati agli addetti agli uffici stampa istituzionali, se possono legittimamente incrementare il fondo del trattamento accessorio, non possono però superare il limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, violando altrimenti l’art. 117, terzo comma, Cost.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011), nella parte in cui prevede che i risparmi che conseguono al progressivo riassorbimento dell’assegno ad personam di cui all’art. 1, comma 2, conferiti al fondo per il trattamento accessorio del personale, possano concorrere a superare il limite di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5, e 8 della legge reg. Toscana n. 69 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione agli artt. 1, 2 e 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e all’art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2021.