Ordinanza n. 277 del 2020

CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N. 277

 

ANNO 2020

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente: Giancarlo CORAGGIO;

 

Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 29 agosto 2019, depositato in cancelleria il 4 settembre 2019 ed iscritto al n. 97 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2019.

 

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 2020 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

 

deliberato nella camera di consiglio del 3 dicembre 2020.

 

Ritenuto che, con ricorso notificato il 29 agosto 2019, depositato il successivo 4 settembre 2019 (r.r. n. 97 del 2019), la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato il comma 4-bis dell’art. 11 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, per violazione degli artt. 3, 5, 77, 116 e 117, terzo comma, della Costituzione, e dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione), in relazione agli artt. 4, 5, 7, 48 e 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);

 

che, ad avviso della Regione autonoma ricorrente, l’impugnata disposizione – secondo cui «[l]e disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle regioni e alle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato» – diversificherebbe irragionevolmente il trattamento delle Regioni speciali (che provvedono integralmente al finanziamento del proprio sistema sanitario) rispetto alle Regioni ordinarie, consentendo solo a queste ultime una maggiore spesa per il personale del servizio sanitario regionale;

 

che vi sarebbe una lesione delle attribuzioni della ricorrente, nella misura in cui i limiti posti alla dotazione del personale inciderebbero, anche indirettamente, sulle sue competenze in materia sanitaria;

 

che sarebbero altresì violati i presupposti che rendono costituzionalmente ammissibile la decretazione di urgenza, essendovi una contraddizione tra l’obiettivo perseguito e il mezzo utilizzato;

 

che, nella pendenza del giudizio, in cui lo Stato non si è costituito, la disposizione impugnata è stata abrogata dall’art. 1, comma 269, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);

 

che, in prossimità dell’udienza pubblica, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso.

 

Considerato che, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, n. 1727 del 20 novembre 2020, ha rinunciato al ricorso con atto spedito per la notificazione e depositato il successivo 27 novembre 2020, sul presupposto che lo ius superveniens ha abrogato la disposizione impugnata, venendo meno «l’interesse alla coltivazione del giudizio»;

 

che, pertanto, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della resistente, comporta l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 226 del 2020, n. 244, n. 60 e n. 55 del 2018, n. 223, n. 146, n. 112 e n. 100 del 2017).

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara estinto il processo.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2020.

 

F.to:

 

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

 

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

 

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

 

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2020.