Ordinanza n. 112 del 2017

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ORDINANZA N. 112

ANNO 2017

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo                           GROSSI                                           Presidente

-           Giorgio                        LATTANZI                                        Giudice

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

-           Giuliano                       AMATO                                                   ”

-           Silvana                         SCIARRA                                                ”

-           Daria                            de PRETIS                                               ”

-           Nicolò                          ZANON                                                   ”

-           Franco                         MODUGNO                                            ”

-           Augusto Antonio       BARBERA                                              ”

-           Giulio                          PROSPERETTI                                        ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26, comma 1, 33, comma 3, 153, 154, commi 2 e 4, 211, 215, commi 3 e 5, 219, comma 2, 225, comma 1, e 239 della legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12-17 giugno 2015, depositato in cancelleria il 19 giugno 2015 ed iscritto al n. 68 del registro ricorsi 2015.

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2017 il Giudice relatore Silvana Sciarra.

Ritenuto che, con ricorso, notificato in data 12-17 giugno 2015, depositato il successivo 19 giugno e iscritto al registro ricorsi n. 68 del 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 26, comma 1, 33, comma 3, 153, 154, commi 2 e 4, 211, 215, commi 3 e 5, 219, comma 2, 225, comma 1, e 239, della legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), in riferimento agli artt. 97 e 117, primo e terzo comma, della Costituzione e in relazione alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987 (e ratificata e resa esecutiva con legge 4 novembre 2010, n. 201);

che il ricorrente impugna l’art. 26, comma 1, della citata legge regionale, nella parte in cui stabilisce che «Il Direttore generale delle aziende sanitarie regionali è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, tra soggetti che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età […]», per violazione dell’art.117, terzo comma, Cost., in quanto introdurrebbe, ai fini della nomina del direttore generale delle aziende sanitarie regionali, un requisito ulteriore rispetto a quelli previsti dal legislatore statale all’art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che costituiscono principi fondamentali in materia di tutela della salute;

che anche l’art. 33, comma 3, della medesima legge regionale è censurato in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, nella parte in cui prevede una composizione del collegio sindacale delle aziende ospedaliero-universitarie di cinque membri, più ampia di quella prevista dalle disposizioni statali di cui all’art. 3-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, violerebbe i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute, nonché in materia di coordinamento della finanza pubblica e si porrebbe altresì in contrasto con quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lettera g) [recte: lettera i)], del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, che, nell’ambito delle norme di riduzione dei costi della politica, prevede che venga data attuazione alle regole, riguardanti la riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, stabilite dall’art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122;

che è, inoltre, impugnato l’art. 153 della medesima legge regionale n. 11 del 2015, in quanto, nella parte in cui prevede l’istituzione, presso la Giunta regionale, della Consulta tecnico-scientifica per il sistema regionale del sangue, si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati) e, in particolare, con l’art. 6, comma 1, lettera c), che affida tutte le funzioni di coordinamento della rete trasfusionale regionale alle Strutture regionali di coordinamento, determinerebbe una duplicazione di organi e competenze, con conseguente violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e violerebbe i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122;

che ulteriori censure sono svolte nei confronti dell’art. 154, commi 2 e 4, della medesima legge regionale, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in considerazione del fatto che è prevista genericamente l’erogazione, da parte della Regione, di contributi all’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS) regionale e alle altre associazioni esistenti e costituite nella Regione, senza che sia quantificato il rimborso dei costi secondo la determinazione prevista nell’accordo attuativo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008, valido sul territorio nazionale, in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 219 del 2005;

che il ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 117, primo e terzo comma, Cost., anche l’art. 211 della legge regionale in esame, nella parte in cui dispone, in relazione all’istituzione dell’anagrafe degli animali da affezione, alla quale è collegata l’anagrafe dei cani, che il codice di riconoscimento dei cani «è impresso mediante tatuaggio o con altro metodo comunque indelebile e chiaramente leggibile», in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute (in specie, della sanità animale), oltre che con l’Accordo 6 febbraio 2003 (Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy), recepito con il d.P.C.m. 28 febbraio 2003, in adempimento della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. In particolare l’art. 4 dell’Accordo prevede l’impegno diretto delle Regioni ad adottare misure volte a ridurre il fenomeno del randagismo mediante l’introduzione del microchip, «come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a decorrere dal 1° gennaio 2005», e l’art. 1, comma 2, del d.P.C.m. stabilisce l’impegno, da parte del Governo e delle Regioni, ad adottare misure in grado di identificare gli animali mediante l’utilizzo di appositi microchips;

che analoghe censure di violazione dell’art. 117, primo e terzo comma Cost., per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute (in specie, della sanità animale), nonché con il richiamato Accordo 6 febbraio 2003, sono svolte sia nei confronti dell’art. 215, commi 3 e 5, della citata legge regionale, nella parte in cui, al comma 3, stabilisce che «I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, devono essere restituiti al proprietario», mentre, al comma 5, dispone che «I cani vaganti catturati non tatuati vanno sottoposti a tatuaggio […]», sia nei riguardi dell’art. 219, comma 2, della medesima legge, nella parte in cui prevede l’irrogazione di sanzioni solo per l’omesso tatuaggio (e non anche per l’omesso impianto microchip);

che viene, inoltre, denunciato l’art. 225, comma 1, della medesima legge regionale n. 11 del 2015, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui impone al medico veterinario di dare comunicazione, entro ventiquattro ore, alla polizia provinciale, all’Azienda USL competente per territorio e al Sindaco, dell’avvelenamento di specie animale domestica o selvatica, solo allorquando lo abbia accertato nell’esercizio delle proprie attività, in contrasto con il principio fondamentale in materia di tutela della salute di cui all’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Ministero della salute 10 febbraio 2012 (Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati) – adottata in attuazione del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 (Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi) – secondo cui il medico veterinario è obbligato a segnalare anche i casi di mero sospetto di avvelenamento;

che il ricorrente impugna, infine, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 239 della legge regionale n. 11 del 2015, nella parte in cui stabilisce che «La pianta organica delle farmacie è approvata dall’Assemblea Legislativa su proposta della Giunta regionale, nel rispetto dei parametri individuati dalla normativa nazionale», per ritenuto contrasto con i principi fondamentali fissati dall’art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall’art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), che affidano ai Comuni le funzioni amministrative inerenti all’individuazione delle sedi farmaceutiche, per assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, anche da parte dei cittadini residenti in aree scarsamente abitate, nonché per garantire un’equa distribuzione sul territorio delle sedi farmaceutiche;

che la Regione Umbria non si è costituita in giudizio;

che l’Avvocatura generale dello Stato, in data 18 novembre 2016, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con la corrispondente delibera adottata dal Consiglio dei ministri il 9 novembre 2016, sulla scorta della relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sul rilievo che le norme impugnate sono state modificate dalla legge regionale 17 agosto 2016, n. 10, recante «Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)».

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 26, comma 1, 33, comma 3, 153, 154, commi 2 e 4, 211, 215, commi 3 e 5, 219, comma 2, 225, comma 1, e 239, della legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), in riferimento agli artt. 97 e 117, primo e terzo comma, della Costituzione e in relazione alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva con legge 4 novembre 2010, n. 201;

che la Regione Umbria non si è costituita in giudizio;

che, conformemente alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 9 novembre 2016, il ricorrente ha rinunciato al ricorso;

che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l’intervenuta rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (da ultimo, ordinanze n. 63 del 2017, n. 235 e n. 137 del 2016).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2017.