ORDINANZA N. 63
ANNO 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Alessandro CRISCUOLO Giudice
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma 2, e 6, comma 1, della legge della Regione Toscana 27 gennaio 2016, n. 5 (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 5-8 aprile 2016, depositato in cancelleria il 7 aprile 2016 ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2016.
Udito nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2017 il Presidente Paolo Grossi in luogo e con l’assenso del Giudice relatore Franco Modugno e sentito l’avvocato dello Stato Marina Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 5-8 aprile 2016 e depositato il 7 aprile 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma 2, e 6, comma 1, della legge della Regione Toscana 27 gennaio 2016, n. 5 (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali), in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione, rispettivamente, alla direttiva del Consiglio europeo 21 maggio 1991, n. 271, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e agli artt. 74, comma 1, lettera n), e 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
che, osserva il ricorrente, le disposizioni regionali impugnate prevedono il rilascio di un’autorizzazione provvisoria agli scarichi idrici «non solo per il tempo strettamente necessario all’adeguamento degli impianti di depurazione e di collettamento ad impianti di depurazione delle acque reflue, ma anche per la loro realizzazione»;
che, in tal modo, la disciplina censurata si porrebbe in contrasto con le evocate disposizioni parametro.
Considerato che, con atto notificato il 6 febbraio 2017 e depositato il successivo 7 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri, conformemente alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 2 febbraio 2017, ha presentato rinuncia al ricorso, in ragione delle modifiche apportate dalla legge della Regione Toscana 9 agosto 2016, n. 58 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2016), la quale ha fatto «venire meno i motivi» dell’impugnazione;
che, rileva il ricorrente, la Regione Toscana «ha altresì fornito rassicurazioni circa la non applicazione medio tempore delle norme impugnate»;
che la Regione Toscana non si è costituita nel presente giudizio;
che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l’intervenuta rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (tra le più recenti, ordinanze n. 235, n. 137 e n. 27 del 2016).
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2017.