ORDINANZA N. 27
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Marta CARTABIA Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 5, e 25, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 (Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-26 gennaio 2015, depositato in cancelleria il 27 gennaio 2015 ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2015.
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2016 il Giudice relatore Aldo Carosi.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 23-26 gennaio 2015 e depositato il 27 gennaio 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 5, e 25, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 (Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione ed in relazione all’art. 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e agli artt. 10, 11, 12 e 15 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183);
che l’art. 12, comma 5, della legge reg. Abruzzo n. 41 del 2014 estende ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale la normativa statale, che disciplina l’istituto dell’aspettativa dei professori universitari e prevede la possibilità, per i professori universitari, di essere collocati in aspettativa con assegni;
che, secondo il ricorrente, la citata disposizione avrebbe violato l’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica, in relazione all’art. 3-bis, comma 11, del d.lgs. n. 502 del 1992, il quale porrebbe un principio di coordinamento della finanza pubblica, prevedendo, per i direttori generali che non appartengano alla carriera universitaria, il collocamento in aspettativa senza assegni;
che l’art. 25, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 41 del 2014 prevede la permanenza del direttore generale fino alla scadenza naturale del suo contratto (che nel caso di specie avrà luogo il 31 luglio 2017);
che, sempre secondo il ricorrente, la citata disposizione avrebbe violato l’art. 117, terzo comma, Cost. in relazione agli artt. 10, 11, 12 e 15 del d.lgs. n. 106 del 2012, i quali stabilirebbero principi in materia di tutela della salute, stabilendo che le leggi regionali di adeguamento al d.lgs. n. 106 del 2012 debbono prevedere che gli organi dell’Istituto di riferimento, in carica alla data di entrata in vigore della legge stessa, continuino a svolgere le funzioni cui sono preposti fino all’insediamento dei nuovi organi;
che, a giudizio del ricorrente, l’art. 25, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 41 del 2014, nel derogare alle suddette disposizioni statali in materia di nomina di organi degli Istituti zooprofilattici, avrebbe violato inoltre il principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost., in quanto non consentirebbe la corretta attuazione del riassetto organizzativo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, nonché il principio di ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost., prevedendo una disciplina immotivatamente difforme da quella statale stabilita in via generale per la riorganizzazione del citato Istituto;
che la Regione Abruzzo non si è costituita in giudizio;
che, nelle more del giudizio, la legge della Regione Abruzzo 24 marzo 2015, n. 6 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2014, n. 41 «Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”») ha modificato la normativa impugnata, sopprimendo il riferimento al dipendente del Servizio sanitario nazionale nell’art. 12, comma 5, della legge reg. Abruzzo n. 41 del 2014 e sostituendo l’art. 25, comma 2, della medesima legge, prevedendo che gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuino ad espletare le proprie funzioni fino all’insediamento dei nuovi organi;
che, in seguito a tali modifiche normative, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 5, e 25, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 (Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione ed in relazione all’art. 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e agli artt. 10, 11, 12 e 15 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183);
che la Regione Abruzzo non si è costituita;
che, nelle more del giudizio, la legge della Regione Abruzzo 24 marzo 2015, n. 6 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2014, n. 41 «Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”») ha modificato la normativa impugnata;
che, previa delibera del Consiglio dei ministri dell’11 giugno 2015, il ricorrente ha rinunciato al ricorso;
che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l’intervenuta rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (da ultimo, ordinanza n. 134 del 2015).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2016.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2016.