ORDINANZA N. 134
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Marta CARTABIA Presidente
-- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 e da 15 a 24 della legge della Regione autonoma Sardegna 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 7-9 ottobre 2014, depositato in cancelleria il 14 ottobre 2014 ed iscritto al n. 74 del registro ricorsi 2014.
Uditi nell’udienza pubblica del 26 maggio 2015 il Presidente Marta Cartabia e il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.
Ritenuto che, con ricorso spedito per la notificazione il 7 ottobre 2014, ricevuto il successivo 9 ottobre e depositato il 14 ottobre 2014 (reg. ric. n. 74 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 della legge della Regione autonoma Sardegna 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti), in riferimento agli artt. 117, primo comma e secondo comma, lettera r), e 120, primo comma, della Costituzione, nonché all’art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna);
che il ricorrente ritiene che le norme impugnate non rientrino nella sfera di competenza legislativa primaria della Regione in materia di agricoltura e foreste, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), della legge cost. n. 3 del 1948, ponendosi in contrasto con gli obblighi internazionali cui la Repubblica, e comunque la Regione, è vincolata ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost. e dello statuto di autonomia;
che le disposizioni censurate istituiscono un contrassegno (art. 11) ed un marchio collettivo di qualità (art. 16), al fine di promuovere il settore agroalimentare regionale (art. 15) e con l’effetto, a parere dell’Avvocatura, di identificare come prodotti di qualità quelli agroalimentari del territorio regionale;
che il marchio è rilasciato dalla Regione alle sole imprese aventi sede legale in Sardegna (art. 18, comma 2) e, in taluni casi, si accompagna, nell’etichetta, alla dicitura «Prodotto in Sardegna» (art. 22, comma 3);
che il ricorrente richiama a tale proposito la giurisprudenza, sia della Corte di giustizia dell’Unione europea, sia di questa Corte, secondo la quale sarebbe precluso a un’autorità pubblica nazionale o regionale la previsione di “misure di marcatura” che comportino una “presunzione di qualità legata alla localizzazione” territoriale del prodotto, poiché esse hanno effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci nel territorio dell’Unione, e sono perciò in contrasto con gli artt. 34 e 35 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
che tale effetto, a parere dell’Avvocatura, incidendo sulla libera circolazione delle merci, determinerebbe anche un contrasto con l’art. 120, primo comma, Cost.;
che, con specifico riferimento al regime delle sanzioni amministrative previsto dall’art. 24 impugnato, il ricorrente aggiunge che la disposizione violerebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di opere dell’ingegno (art. 117, secondo comma, lettera r, Cost.), materia in cui rientrerebbero i marchi e i segni distintivi;
che, nelle more del giudizio, la legge della Regione autonoma Sardegna 4 dicembre 2014, n. 30, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti)», ha modificato la normativa impugnata, abrogando gli artt. 11, 22, comma 3, e 24 e sopprimendo il riferimento al carattere regionale del settore alimentare contenuto nell’art. 15, nonchè la limitazione del marchio alle sole imprese aventi sede legale in Sardegna, prevista dall’art. 18, comma 2;
che, in seguito a tali modifiche normative, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 della legge della Regione autonoma Sardegna 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti), in riferimento agli artt. 117, primo comma e secondo comma, lettera r), e 120, primo comma, della Costituzione, nonché all’art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna);
che la Regione autonoma Sardegna non si è costituita;
che, nelle more del giudizio, la legge della Regione autonoma Sardegna 4 dicembre 2014, n. 30, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti)», ha modificato in plurimi punti la normativa impugnata;
che, previa delibera del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2015, il ricorrente ha rinunciato al ricorso;
che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l’intervenuta rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (da ultimo, ordinanza n. 9 del 2015).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2015.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2015.