ORDINANZA N. 235
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Alessandro CRISCUOLO Giudice
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 15, della legge della Regione siciliana 10 luglio 2015, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e di surrogazione dei consiglieri comunali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 15-18 settembre 2015, depositato in cancelleria il 21 settembre 2015 ed iscritto al n. 86 del registro ricorsi 2015.
Udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2016 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 15, della legge della Regione siciliana 10 luglio 2015, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e di surrogazione dei consiglieri comunali), nella parte in cui prevede che il personale medico, che a seguito di verbale definitivo della Commissione medica del Ministero dell’economia e finanze per l’accertamento delle invalidità civili sia stato assegnato a servizi propri del Servizio sanitario regionale, è collocato, previo svolgimento di procedura selettiva, nell’organico dell’azienda presso cui presta servizio, con conseguente riclassificazione del rapporto di lavoro da convenzionale a dipendente;
che, in via consequenziale, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 85 della legge della Regione siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale);
che entrambe le norme violerebbero gli artt. 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma della Costituzione; gli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, con riferimento agli artt. 8, comma 1, prima parte, e 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria);
che, in particolare, secondo il ricorrente, dette disposizioni recherebbero un vulnus al principio fondamentale in materia sanitaria stabilito dall’art. 8, comma 1, prima parte, del decreto legislativo n. 502 del 1992, per cui, il rapporto tra il Servizio sanitario regionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, rientra nella «medicina convenzionata» e non in un rapporto di dipendenza con l’Amministrazione pubblica, violando così l’art. 117, terzo comma, Cost.;
che le disposizioni censurate, nella parte in cui non identificano il tipo di procedura selettiva cui il personale è sottoposto, si porrebbero altresì in contrasto con il principio del concorso pubblico, previsto dall’art. 15, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992;
che la trasformazione del rapporto di lavoro da convenzionale a dipendente inciderebbe sulla normativa contrattuale del comparto degli enti del Servizio sanitario nazionale, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;
Considerato che il 26 aprile 2016 l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso evidenziando che, nelle more del giudizio, l’art. 2 della legge della Regione siciliana 1° ottobre 2015, n. 23, recante «Razionalizzazione della spesa per incarichi. Abrogazione di norme. Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.)», ha abrogato la norma oggetto di censura e sono, pertanto, venute meno le ragioni per proseguire il giudizio di costituzionalità;
che la Regione siciliana non si è costituita nel presente giudizio;
che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l’intervenuta rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (tra le più recenti: ordinanze n. 137 e n. 27 del 2016).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2016.