Ordinanza n. 223 del 2017

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ORDINANZA N. 223

ANNO 2017

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo                             GROSSI                                             Presidente

-           Giorgio                          LATTANZI                                          Giudice

-           Aldo                              CAROSI                                                      ”

-           Marta                            CARTABIA                                                ”

-           Mario Rosario               MORELLI                                                   ”

-           Giancarlo                      CORAGGIO                                               ”

-           Giuliano                        AMATO                                                      ”

-           Silvana                          SCIARRA                                                   ”

-           Daria                             de PRETIS                                                  ”

-           Nicolò                           ZANON                                                      ”

-           Augusto Antonio          BARBERA                                                 ”

-           Giulio                            PROSPERETTI                                           ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 1 e 2, e 31, in relazione all’Allegato 2, della legge della Regione siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 14-16 luglio 2015, depositato in cancelleria il 21 luglio 2015 ed iscritto al n. 75 del registro ricorsi 2015.

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2017 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 14-16 luglio 2015 e depositato il 21 luglio 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 1 e 2, e 31 [recte: comma 1], anche in relazione all’Allegato 2, della legge della Regione siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale), in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché in relazione all’art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;

che, ad avviso del ricorrente, l’art. 5, comma 1, della legge impugnata, prevedendo una riduzione del concorso regionale alla finanza pubblica per il triennio 2015-2017 per 98,638 milioni di euro annui, si porrebbe anzitutto in contrasto con l’art. 81, terzo comma, Cost. per mancanza di adeguata copertura finanziaria, quantomeno per gli anni 2016 e 2017;

che inoltre, secondo il ricorrente, il successivo comma 2 del medesimo art. 5 violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto, destinando al concorso della Regione siciliana al risanamento della finanza pubblica per il triennio 2015-2017 la somma complessiva di 2.020,644 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, disporrebbe unilateralmente delle giacenze di detto Fondo, arrogandosi una competenza che non le spetterebbe, atteso che il relativo utilizzo sarebbe subordinato dall’art. 11, comma 8, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, all’accordo tra la Regione, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella specie non intervenuto e nemmeno sollecitato;

che la disposizione violerebbe altresì l’art. 81, terzo comma, Cost., in quanto le residue risorse del Fondo assegnate alla Regione siciliana per il periodo 2007-2013 non sarebbero sufficienti alla copertura dell’onere previsto dalla disposizione impugnata, mentre la dotazione per il periodo 2014-2020 non sarebbe stata ancora programmata, con la conseguenza che, allo stato, non sussisterebbero nemmeno ulteriori risorse del Fondo a cui la Regione siciliana possa attingere;

che, infine, il ricorrente ha impugnato l’art. 31, comma 1, della legge reg. Sicilia n. 9 del 2015, secondo cui, nelle more della definizione dell’accordo per il riconoscimento da parte dello Stato alla Regione delle ritenute sui redditi delle persone fisiche che hanno residenza fiscale nel territorio regionale per un importo stimato in 300 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2015 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017, somme equivalenti sono accantonate per ciascun esercizio finanziario in un apposito fondo in cui sono iscritte anche le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell’Allegato 2 della medesima legge, tra cui si annoverano anche riduzioni di spesa sanitaria;

che anzitutto, poiché lo Stato non avrebbe provveduto a riconoscere alla Regione somme a titolo di ritenute sui redditi delle persone fisiche che hanno residenza fiscale nel suo territorio, secondo il ricorrente «l’ipotizzata copertura finanziaria è, oltre che genericamente indicata, del tutto inesistente»;

che, in secondo luogo, la disposizione prevederebbe un minor finanziamento della spesa sanitaria da parte della Regione rispetto alla percentuale fissata a suo carico dall’art. 1, comma 830, della legge n. 296 del 2006, in contrasto con l’art. 81, terzo comma, Cost. – comportando indebiti oneri a carico della finanza pubblica, privi di copertura – e con l’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto spetterebbe alla legislazione statale determinare annualmente il livello complessivo del fabbisogno sanitario e stabilire la percentuale del relativo finanziamento a carico della Regione siciliana, che non potrebbe ridurla unilateralmente, altrimenti appropriandosi indirettamente di risorse statali, che sovvengono al residuo fabbisogno;

che la Regione siciliana non si è costituita;

che, come segnalato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella memoria illustrativa successivamente depositata, l’art. 9-septies, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ha ridotto il concorso della Regione siciliana alla finanza pubblica dell’importo indicato dall’art. 5, comma 1, della legge regionale impugnata e l’art. 2 della legge della Regione siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale), ha disposto che alla copertura dell’onere rappresentato dal citato concorso, così come rideterminato, si provveda, per gli anni 2016 e 2017, con risorse a carico del bilancio della Regione, limitando al solo esercizio 2015 l’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione previsto dall’impugnato art. 5, comma 2, della legge reg. Sicilia n. 9 del 2015;

che l’art. 11, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nelle more dell’approvazione delle modifiche da apportare alle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana ha assegnato alla Regione Siciliana, a titolo di acconto sulla compartecipazione spettante alla medesima Regione per l’anno 2016, un importo pari a 5,61 decimi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, al netto degli importi attribuiti per compartecipazioni al predetto gettito;

che l’art. 1, lettera a), del decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria»), sostituendo l’art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), ha attribuito alla Regione siciliana «i 5,61 decimi per l’anno 2016, i 6,74 decimi per l’anno 2017 e, a decorrere dall’anno 2018, i 7,10 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) afferente all’ambito regionale compresa quella affluita, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori del territorio della Regione […]»;

che, successivamente a tali interventi normativi, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 1 e 2, e 31 [recte: comma 1], anche in relazione all’Allegato 2, della legge della Regione siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale), in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché in relazione all’art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;

che la Regione siciliana non si è costituita;

che, successivamente alla proposizione del ricorso, l’art. 9-septies, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ha ridotto il concorso della Regione siciliana alla finanza pubblica dell’importo indicato dall’art. 5, comma 1, della legge regionale impugnata e l’art. 2 della legge della Regione siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale), ha disposto che alla copertura dell’onere rappresentato dal citato concorso, così come rideterminato, si provveda, per gli anni 2016 e 2017, con risorse a carico del bilancio della Regione, limitando al solo esercizio 2015 l’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione previsto dall’impugnato art. 5, comma 2, della legge reg. Sicilia n. 9 del 2015;

che l’art. 11, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nelle more dell’approvazione delle modifiche da apportare alle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana, ha assegnato alla Regione Siciliana, a titolo di acconto sulla compartecipazione spettante alla medesima Regione per l’anno 2016, un importo pari a 5,61 decimi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, al netto degli importi attribuiti per compartecipazioni al predetto gettito;

che l’art. 1, lettera a), del decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria»), sostituendo l’art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), ha attribuito alla Regione siciliana «i 5,61 decimi per l’anno 2016, i 6,74 decimi per l’anno 2017 e, a decorrere dall’anno 2018, i 7,10 decimi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) afferente all’ambito regionale compresa quella affluita, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori del territorio della Regione […]»;

che, previa deliberazione del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso;

che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l’intervenuta rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (da ultimo, ordinanza n. 112 del 2017).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2017.