Ordinanza n. 226 del 2020

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ORDINANZA N. 226

 

ANNO 2020

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori: Presidente: Mario Rosario MORELLI

 

Giudici : Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 1, 2, 5 e 6, 11, comma 1, 12, comma 2, 13, comma 1, e 14 della legge della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 39 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 14-24 settembre 2018, depositato in cancelleria il 19 settembre 2018, iscritto al n. 64 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2018.

 

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 2020 il Giudice relatore Daria de Pretis;

 

deliberato nella camera di consiglio del 7 ottobre 2020.

 

Ritenuto che con ricorso notificato il 14-24 settembre 2018, depositato in cancelleria il 19 settembre 2018 e iscritto al n. 64 del registro ricorsi 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato diverse disposizioni della legge della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 39 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente);

 

che, secondo il ricorrente, gli artt. 5, commi 1, 2, 5 e 6, 11, comma 1, 13, comma 1, e 14 della citata legge reg. Puglia n. 39 del 2018 avrebbero violato la competenza esclusiva statale nella «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, per contrasto con l’art. 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), mentre l’art. 12, comma 2, della medesima legge regionale avrebbe violato la competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., per contrasto con l’art. 3, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);

 

che nella pendenza del giudizio, in cui la Regione Puglia non si è costituita, è entrata in vigore la legge della Regione Puglia 5 luglio 2019, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2018, n. 39 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente)», che ha inciso sulle disposizioni impugnate;

 

che, in prossimità dell’udienza pubblica dell’8 ottobre 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato in cancelleria istanza di rinvio della trattazione delle questioni, al fine di valutare, alla luce delle sopravvenute modifiche normative, l’esistenza dei presupposti per la rinuncia al ricorso.

 

Considerato che, dopo il rinvio a nuovo ruolo del ricorso disposto dal Presidente della Corte con decreto del 26 settembre 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 giugno 2020, ha rinunciato al ricorso con atto spedito per la notificazione il 1° luglio 2020 e depositato in cancelleria il 6 luglio 2020, sul presupposto che lo ius superveniens ha modificato le norme impugnate «in coerenza con i rilievi formulati» e che le stesse norme non hanno trovato applicazione medio tempore, come comunicato dalla Regione Puglia;

 

che, pertanto, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della resistente, comporta l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 244, n. 60 e n. 55 del 2018, n. 223, n. 146, n. 112 e n. 100 del 2017).

 

Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara estinto il processo.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2020.

 

F.to:

 

Mario Rosario MORELLI, Presidente

 

Daria de PRETIS, Redattore

 

Roberto MILANA, Cancelliere

 

Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2020.