Sentenza n. 180 del 2019

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SENTENZA N. 180

ANNO 2019

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 1 e 2, lettere b), c), d), e), h) ed i); 6, comma 1, lettera a), numero 1), lettera b), numeri 1) e 3), lettera d), numeri 1) e 3); 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e f); 10, commi 1 e 2; 14, comma 2, lettere a), b) ed e), della legge della Regione Abruzzo 27 dicembre 2016, n. 42, recante «Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano», e dell’art. 1, comma 17, lettere a) e c), della legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 2017, n. 4 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorsi notificati il 25-28 febbraio e il 14-15 marzo 2017, depositati in cancelleria rispettivamente il 7 e il 17 marzo 2017, iscritti ai numeri 27 e 32 del registro ricorsi 2017 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 18 e 20, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visti gli atti di costituzione delle Regione Abruzzo;

udito nella udienza pubblica del 4 giugno 2019 il Giudice relatore Franco Modugno;

uditi l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Alessia Frattale per la Regione Abruzzo.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 25-28 febbraio 2017 e depositato il successivo 7 marzo 2017 (registro ricorsi n. 27 del 2017), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, ai sensi dell’art. 127 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 1 e 2, lettere b), c), d), e), h) ed i); 6, comma 1, lettera a), numero 1), lettera b), numeri 1) e 3), lettera d), numeri 1) e 3); 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e f); 10, commi 1 e 2; 14, comma 2, lettere a), b) ed e), della legge della Regione Abruzzo 27 dicembre 2016, n. 42, recante «Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano», in riferimento, nel complesso, all’art. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, e all’art. 118, primo e secondo comma, Cost.

1.1.– L’Avvocatura generale dello Stato premette che la impugnata legge regionale, interessando tutto il territorio regionale, è applicabile – e in ciò si sostanzierebbe l’incostituzionalità – anche alle porzioni di territorio regionale ricadenti nei parchi nazionali e nelle aree protette. La disciplina di queste ultime è dettata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) (da ora in poi: legge quadro), la quale, per costante giurisprudenza di questa Corte, deve considerarsi espressione dell’esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Tale legge – afferma la difesa statale – detta i principi fondamentali ai quali è chiamata ad adeguarsi la legislazione regionale in materia, essendo consentito a quest’ultima soltanto di determinare livelli di maggior tutela. In questo senso, la legislazione nazionale rappresenterebbe il nucleo minimo di salvaguardia del patrimonio naturale, la cui finalità di protezione speciale è perseguita mediante: a) la regolamentazione sostanziale delle attività che possono essere svolte in quelle aree; b) la predisposizione di strumenti programmatici e gestionali.

1.2.– Ciò premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta l’illegittimità dell’impugnato art. 5, commi 1 e 2, lettere, b), d), e) ed i), nella parte in cui non prevede che le funzioni disciplinate dalla legge regionale (di promozione e di aggiornamento, di approvazione del programma triennale degli interventi, di promozione della formazione e coordinamento della rete delle strutture ricettive e di predisposizione di programmi di gestione della rete escursionistica) vengano esercitate, nelle aree il cui territorio rientri nel perimetro dei parchi nazionali, in conformità a quanto previsto dal regolamento e dal piano di ciascun parco.

Tale previsione, violando gli artt. 8, 11 e 12 della legge n. 394 del 1991 – i quali disciplinano rispettivamente: l’istituzione delle aree naturali protette nazionali, il regolamento del parco e il piano per il parco – contrasterebbe con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., poiché incidente sul nucleo di salvaguardia predisposto dalla legge statale nella materia «tutela dell’ambiente» e «dell’ecosistema».

Tali disposizioni, inoltre, contrasterebbero, da un lato, con l’art. 117, sesto comma, Cost., in quanto integrerebbero una lesione della potestà regolamentare in una materia di competenza esclusiva statale (destinata ad essere esercitata, in base all’art. 11 della citata legge quadro, dagli Enti parco), e, dall’altro, con l’art. 118, primo e secondo comma, Cost., poiché la possibilità che l’attività gestionale e organizzatoria regionale si esplichi in difformità dal piano per il parco pregiudicherebbe una «funzione amministrativa di tipo programmatorio affidata dalla legge statale in una materia di propria competenza, ad un ente pubblico nazionale».

1.2.1.– Il ricorrente lamenta l’incostituzionalità dell’art. 5, comma 2, lettere b), d), e), h) ed i), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, anche sotto un diverso profilo. Dette disposizioni, legittimando interventi di diversi soggetti all’interno dei territori dei parchi nazionali senza il nulla osta dell’Ente parco, anche ove ritenuto necessario dalla citata legge n. 394 del 1991, risulterebbero lesive di un importante standard ambientale stabilito dalla legge statale e, di conseguenza, sarebbero in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Viene altresì ribadito, per le medesime ragioni già esposte, il contrasto con gli artt. 117, sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.

1.2.2.– L’art. 5, commi 1 e 2, lettere c), d), e), h) ed i), è stato impugnato anche nella parte in cui prevede che le attività gestorie – ovvero di pianificazione, promozione e realizzazione di interventi – possono spiegare effetti anche sui territori dei parchi nazionali, così risultando idonee a pregiudicare le funzioni degli Enti parco, cui la legge statale affida sia la gestione, sia il controllo sulla conformità delle attività realizzate all’interno delle aree protette speciali. La normativa impugnata sarebbe, pertanto, in contrasto sia con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., perché in violazione di quanto disposto dalla legge n. 394 del 1991, sia con l’art. 118, primo e secondo comma, Cost., poiché «si tratta di funzioni affidate – da parte del legislatore competente per materia – in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ivi contenuti».

Sotto tale profilo, il Presidente del Consiglio dei ministri rileva che, al fine di superare i vizi di legittimità costituzionale, non sarebbe sufficiente prevedere, come fatto dall’impugnato art. 5, che tali attività si svolgano con la collaborazione degli Enti parco, poiché ciò pur sempre consentirebbe interventi sui quali questi ultimi non hanno espresso il proprio consenso. Pertanto, solo la sostituzione della mera collaborazione con l’intesa potrebbe garantire le prerogative dell’Ente parco.

1.3.– È stato impugnato anche l’art. 6, comma 1, lettera a), numero 1), lettera b), numeri 1) e 3), lettera d), numeri 1) e 3), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui affiderebbe a soggetti espressamente indicati (CAI Abruzzo, Collegio delle guide alpine Abruzzo, Collegio delle guide speleologiche Abruzzo) una serie di funzioni e compiti considerati «specificamente e immediatamente» gestorii (su percorsi, sentieri e segnaletica), spettanti agli Enti parco in base agli artt. 1, comma 4, 9 e 12 della legge n. 394 del 1991. Di qui il contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto si determinerebbe la lesione di un importante standard ambientale stabilito dalla legge statale, nonché con l’art. 118, primo e secondo comma, Cost., poiché verrebbe pregiudicata «una funzione amministrativa legittimamente assegnata dallo Stato in una materia di propria competenza esclusiva».

1.4.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato anche l’art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e f) della medesima legge regionale, che sarebbe costituzionalmente illegittimo per ragioni analoghe a quelle già fatte valere in relazione alle altre disposizioni impugnate.

In particolare, le citate disposizioni affiderebbero ai Comuni e all’Amministrazione separata dei beni di uso civico (da ora in poi: ASBUC) una serie di funzioni di tipo gestorio (fra cui: gestire la porzione di REASTA afferente al proprio territorio, presiedere all’ordinaria manutenzione di percorsi e sentieri, predisporre e approvare i programmi annuali di manutenzione ordinaria e stipulare convenzioni con forze dell’ordine e associazioni preposte per l’attività di controllo e gestione) anche con riferimento a porzioni del territorio regionale ricadenti all’interno del perimetro di parchi nazionali e, pertanto, di spettanza dei soggetti gestori di questi ultimi. Di qui il contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto lesive di un importante standard ambientale stabilito dalla legge n. 394 del 1991 e, altresì, con l’art. 118, primo e secondo comma, Cost., poiché pregiudicherebbe «una funzione amministrativa legittimamente assegnata dallo Stato in una materia di propria competenza esclusiva».

1.5.– È altresì impugnato l’art. 10, comma 1, delle citata legge regionale, nella parte in cui prevede che «la Regione Abruzzo approva ogni tre anni il programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA […] previa acquisizione delle proposte dei Comuni e degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali». Anche in questo caso – secondo il Presidente del Consiglio dei ministri – la legge regionale affiderebbe «all’amministrazione regionale una rilevantissima funzione programmatoria e gestoria», anche su porzioni del territorio regionale ricadenti all’interno del perimetro di parchi nazionali e, pertanto, «senz’altro di spettanza degli Enti Parco». In particolare, la disposizione censurata ammetterebbe anche forme di intervento su cui l’Ente parco non ha prestato il proprio consenso, così risultando lesiva dello standard di tutela ambientale predisposto dall’art. 2, comma 1, della legge n. 394 del 1991, il quale affida agli Enti parco la tutela dei diversi valori presenti nel parco nazionale.

A tale riguardo, la compatibilità con gli artt. 117, secondo comma, lettera s) e 118, primo e secondo comma, Cost. sarebbe garantita solo ove fosse previsto che il suddetto programma triennale dovesse essere approvato – per la parte in cui interessa il territorio dei parchi nazionali – «previa intesa» con gli Enti parco specificamente interessati.

1.5.1.– Il medesimo art. 10, comma 1, è ritenuto altresì in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, Cost., nella parte in cui non prevede che il programma triennale, per la parte in cui interessa il territorio regionale ricompreso nei parchi nazionali, debba necessariamente rispettare il regolamento e il piano per il parco. Gli artt. 11, comma 1, e 12 della legge n. 394 del 1991, infatti, prevedono, rispettivamente, che il regolamento del parco disciplini «l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco» e che «la tutela dei valori naturali ed ambientali» del parco sia a carico del piano per il parco.

La mancata previsione della conformità al regolamento e al piano per il parco implicherebbe, altresì, la violazione, da un lato, dell’art. 117, sesto comma, Cost., poiché lesivo della potestà regolamentare in una materia di competenza esclusiva statale, affidata agli Enti parco dall’art. 11 della legge quadro, e, dall’altro, dell’art. 118, primo e secondo comma, Cost., poiché consentirebbe che l’attività gestionale e organizzatoria regionale si esplichi in difformità dal piano per il Parco, pregiudicando «una funzione amministrativa di tipo programmatorio» che la legge statale affida a tali enti.

1.5.2.– È impugnato, inoltre, l’art. 10, commi 1 e 2, nella parte in cui prevede che gli interventi del piano triennale possano essere realizzati in assenza del nulla osta dell’Ente parco, anche quando, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 394 del 1991, questo risulti invece necessario. Di qui, per le medesime ragioni già illustrate in relazione ad altre disposizioni impugnate, la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.

1.6.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, poi, anche l’art. 14, comma 2, lettere a), b) ed e), nella parte in cui affida al regolamento attuativo ivi previsto il compito di stabilire la definizione delle caratteristiche tecniche della segnaletica della REASTA, dei criteri e delle prescrizioni per la progettazione e la realizzazione degli itinerari rientranti nella REASTA, nonché dei criteri generali di manutenzione dei percorsi della REASTA.

Gli artt. 11 e 12 della legge n. 394 del 1991, infatti, attribuiscono al regolamento e al piano per il parco il compito di disciplinare l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e la pianificazione di quest’ultimo, di modo che le disposizioni impugnate affidano al regolamento attuativo settori riservati dalla legislazione statale all’attività regolatoria degli Enti parco. Ancora una volta – e per le ragioni già illustrate – il ricorrente, richiamando sul punto anche i principi affermati da questa Corte nelle sentenze n. 108 del 2005 e n. 70 del 2011, rileva pertanto il contrasto delle disposizioni impugnate con l’art. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, Cost.

1.7.– Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta che tutte le richiamate disposizioni regionali siano costituzionalmente illegittime anche nella parte in cui la loro applicazione sia «destinata a coinvolgere porzioni del territorio incluse nel perimetro di riserve naturali statali e aree protette regionali».

La legge n. 394 del 1991, infatti, prevede espressamente che anche le riserve statali devono essere sottoposte ad uno «speciale regime» che coinvolge tanto la loro tutela quanto la loro gestione (art. 1), dovendo il loro decreto istitutivo stabilirne i confini, l’organismo di gestione nonché i criteri cui il piano di gestione e il regolamento attuativo devono conformarsi (art. 17). Pertanto, seppure meno dettagliatamente, anche per le riserve naturali statali la legge n. 394 del 1991 pone vincoli organizzativi e funzionali analoghi a quelli caratterizzanti i parchi nazionali.

Con riferimento, invece, alle aree protette regionali, il ricorrente rileva che è consolidato l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale la relativa disciplina, di competenza esclusiva statale nella materia «tutela dell’ambiente», detta «norme fondamentali del settore cui la legislazione regionale deve uniformarsi anche con riferimento alle aree protette regionali». In particolare, tale disciplina prevede l’esistenza di un soggetto gestore dell’area protetta regionale, che non può essere spogliato delle competenze sugli interventi nella medesima (artt. 1, comma 4, e 23); l’adozione di un regolamento dell’area protetta (art. 22, comma 1, lettera d) e di un piano del parco regionale (art. 23), cui sono affidati compiti analoghi agli omologhi strumenti previsti per gli enti parco statali; l’affidamento all’organismo di gestione dell’area naturale protetta di importanti «poteri di controllo circa la conformità delle attività realizzate nell’area rispetto al regolamento, al Piano e al nulla osta».

2.– Con atto depositato il 5 aprile 2017 si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo, chiedendo che siano dichiarate non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2.1.– La difesa regionale richiama, innanzitutto, le finalità della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, il cui art. 1, che le elenca espressamente, stabilisce che esse sono perseguite «nel rispetto dei principi generali e degli indirizzi definiti dalla legislazione europea e nazionale e in applicazione del principio di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali».

Il legislatore regionale, pertanto, non avrebbe inteso affatto «interferire nell’attività di gestione dei parchi nazionali e delle aree protette regionali», che resta affidata agli Enti parco e ai soggetti gestori delle aree protette, né tantomeno «ridurre il livello di tutela ambientale in dette aree». Al contrario, la legge in questione si limiterebbe ad introdurre «norme per la promozione di uno sviluppo turistico del medesimo territorio montano, basato su forme qualificate di fruizione, compatibili con la natura e le risorse ambientali». A detta finalità risponderebbe la REASTA, con l’istituzione della quale la Regione non ha inteso affidare arbitrariamente le funzioni concernenti la materia in esame, né, tantomeno, stabilire in merito ad attribuzioni arbitrariamente riconosciute alla stessa Regione o ad altri enti, ma soltanto prevedere che determinati soggetti, in ragione delle loro specifiche competenze, collaborino alla tenuta e alla organizzazione della REASTA medesima.

In forza di ciò, le disposizioni regionali impugnate non lederebbero alcuna prerogativa spettante agli Enti parco o ai soggetti gestori delle aree protette, perché si limiterebbero a disciplinare lo «svolgimento, in collaborazione organizzativa, di attività di mera promozione ed incentivazione, in quanto tali inidonee a sostanziare un contrasto con la disciplina statale vigente in subiecta materia».

2.2.– In ordine alle diverse censure mosse all’art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, la difesa regionale osserva come esse si fondino «sull’erroneo presupposto» della natura gestoria delle funzioni ivi previste – dalla quale deriverebbe il pregiudizio per le prerogative spettanti agli Enti parco e ai soggetti gestori delle aree protette – quando invece l’istituzione, la gestione e l’aggiornamento dell’archivio dei REASTA costituirebbero, al contrario, «attività di mera promozione e incentivazione», senz’altro non lesive delle competenze spettanti agli Enti parco in base alla normativa statale.

Le uniche funzioni di carattere gestorio, attinenti alla gestione e all’aggiornamento dell’archivio REASTA, si sostanzierebbero – rileva la Regione – «nell’attività di censimento e ricognizione dell’insieme dei sentieri e percorsi che costituiscono la REASTA» e non invece nell’attività di gestione ed utilizzo del territorio, attività, questa, che rimane di esclusiva competenza degli Enti preposti. Tale attività di censimento, ricognizione e aggiornamento della rete escursionistica regionale, peraltro comune anche ad altre Regioni, sarebbe tuttavia finalizzata alla conoscenza del territorio e delle potenzialità che la Regione Abruzzo può offrire nel turismo montano, senza compromettere o ledere le funzioni di gestione del territorio affidate agli Enti parco e ai soggetti gestori delle aree protette.

2.3.– Per quanto concerne le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle varie disposizioni contenute nell’art. 6, la difesa regionale osserva come esse attribuiscano a soggetti espressamente individuati attività che risulterebbero, «per gran parte, già nella titolarità dei medesimi soggetti, in forza di leggi statali», quali la legge 26 gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club alpino italiano) e la legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina). Tali leggi, infatti, affidano, rispettivamente, al Club alpino italiano e ai collegi regionali delle guide alpine funzioni, in particolare, di tracciamento, realizzazione e manutenzione di sentieri, opere alpine, attrezzature alpinistiche, rifugi e bivacchi, nonché di tutela dell’ambiente naturale montano.

La Regione, inoltre, rileva che l’art. 1, comma 17, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 2017, n. 4 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti) ha introdotto nell’impugnato art. 6 due commi – l’1-bis e l’1-ter – con il «precipuo scopo di chiarire ulteriormente la dimensione collaborativa che vede tutti i soggetti che operano sul territorio montano concorrere, per i profili di rispettiva competenza, alla tutela dell’ambiente naturale», specificando in particolare che l’attribuzione delle funzioni in contestazione deve avvenire attraverso «le necessarie convenzioni» con gli enti gestori dei parchi e delle aree protette. La resistente osserva, poi, che la legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017 è stata sì impugnata dallo Stato, ma senza che nessuna censura sia stata mossa al citato art. 1, comma 17, lettera b).

2.4.– Quanto all’impugnazione dell’art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), la difesa della Regione rileva che le attività ivi attribuite ai Comuni e all’ASBUC sono «inidonee ad alterare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche presenti nel territorio regionale e perfettamente compatibili e sovrapponibili a quelle di gestione diretta del territorio di spettanza dei soggetti gestori dei parchi nazionali (enti parco) e delle aree protette regionali (Comuni)».

Con riguardo alla specifica attività di «presiedere all’ordinaria manutenzione dei percorsi e sentieri», per la quale potrebbero ipotizzarsi «sul piano meramente dispositivo» interferenze con le funzioni degli Enti parco, laddove svolta all’interno dei parchi, si pone in evidenza che essa viene di fatto svolta dai Comuni «in collaborazione e raccordo con gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali» e, dunque, nel rispetto della normativa che detto territorio disciplina. D’altra parte, tale attività non potrebbe certo consentire interventi che siano vietati all’interno dei parchi e delle aree protette.

2.5.– La Regione Abruzzo ritiene non fondate anche le questioni di legittimità costituzionale concernenti l’art. 10, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016. Osserva la resistente, infatti, che la previsione del programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA «si sostanzia in una programmazione a medio termine di progetti e iniziative, oggetto di appositi finanziamenti regionali annuali», avente unicamente portata di promozione, pubblicizzazione, incentivazione e sostegno del turismo montano e delle attività connesse, che in quanto tali «non potrebbero in alcun modo interferire con la gestione dei parchi e delle aree protette o con la disciplina delle attività consentite al loro interno», ma che, viceversa, costituirebbero uno «strumento di aiuto concreto» a tutti i soggetti che operano in ambito montano, compresi gli Enti parco.

Anche sotto il profilo procedimentale, sono costantemente assicurate la partecipazione e il coinvolgimento dei soggetti gestori degli enti parco e delle aree protette a tutte le iniziative promosse dalla legge stessa, in ragione del fatto che il programma triennale, per un verso, è predisposto con il supporto del Comitato tecnico regionale – del quale fanno parte, tra gli altri, un componente designato dagli enti gestori dei parchi nazionali e un componente designato dalle aree protette regionali – e, per un altro, è approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione delle proposte dei Comuni e degli enti gestori dei parchi e delle aree protette (art. 10, comma 1).

2.6.– In ordine, infine, all’impugnazione dell’art. 14, comma 2, lettere a), b) ed e) la difesa regionale rileva che non vi sarebbe alcuna lesione di ambiti riservati alla competenza dei soggetti gestori dei parchi e delle aree protette, poiché dette disposizioni detterebbero norme di coordinamento e uniformazione, sul territorio regionale e dunque in ambito di competenza della Regione, circa la segnaletica e la catalogazione dei percorsi della REASTA.

Peraltro, tali norme sarebbero sostanzialmente analoghe ad altre norme regionali non impugnate davanti a questa Corte (il riferimento è all’art. 6 della legge della Regione Toscana 20 marzo 1998, n. 17, recante «Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche», e all’art. 16 della legge della Regione Campania 20 gennaio 2017, n. 2, recante «Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore»).

2.7.– La Regione Abruzzo rileva, più in generale, che altre legislazioni regionali, puntualmente elencate, sono intervenute in materia di rete escursionistica regionale con contenuto normativo analogo a quello dell’impugnata legge abruzzese. La resistente porta ad esempio la legge della Regione Liguria 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria); la legge della Regione Veneto 14 giugno 2013, n. 11 (Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto); la legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate); infine, la già citata legge reg. Campania n. 2 del 2017.

2.8.– Conclusivamente, la difesa regionale ribadisce che, anche in considerazione della finalità di promozione e incentivazione del turismo montano e delle attività ad esso connesse, la legge regionale impugnata non si pone in contrasto con la legge n. 394 del 1991. Ciò, in particolare, perché tutte le previsioni impugnate, da un lato, non afferiscono alla gestione del territorio e alla relativa disciplina di utilizzo e, dall’altro, finiscono «per rafforzare la tutela ambientale e la salvaguardia delle caratteristiche naturali presenti nei sentieri e percorsi che costituiscono la REASTA».

3.– Con altro ricorso, notificato il 14-15 marzo 2017 e depositato il successivo 17 marzo 2017 (registro ricorsi n. 32 del 2017), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, ai sensi dell’art. 127 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 17, lettere a) e c), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo e secondo comma, Cost.

La disposizione impugnata è intervenuta sugli artt. 5 e 10 della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, già impugnata con il ricorso iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2017.

A parere del Presidente del Consiglio dei ministri, le nuove norme regionali «invadono ulteriormente la competenza legislativa esclusiva riservata allo Stato in materia di "tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” e presentano vizi di legittimità costituzionale analoghi a quelli denunziati» con il citato ricorso.

3.1.– Dopo aver ricordato le censure esposte nel ricorso n. 27 del 2017, l’Avvocatura generale dello Stato censura, in primo luogo, l’art. 1, comma 17, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017, il quale, mediante l’inserimento del comma 2-bis, ha modificato l’art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016. Tale disposizione ha statuito che «[c]on atto del Dirigente della Struttura regionale di cui al comma 1 viene stabilito, fra le attività elencate al comma 2, quali siano quelle da ritenersi prioritarie nell’ambito dell’attivazione e gestione della REASTA, provvedendo ad individuare altresì, tra i soggetti indicati sempre al comma 1, quali siano quelli di cui avvalersi nonché determinare l’importo per la copertura delle eventuali spese».

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la novella finirebbe per radicare in capo all’amministrazione regionale la competenza al compimento di «specifici atti di programmazione gestoria», i quali troverebbero applicazione anche all’interno dei parchi e delle riserve naturali statali, «senza alcuna previa intesa con gli enti preposti alla gestione delle aree naturali protette». La norma regionale contrasterebbe, pertanto, con la legge n. 349 del 1991 e, specificamente, con gli artt. 1, commi 3 e 4, 2, comma 1, 9 e 12, i quali affidano agli Enti parco e ai soggetti gestori delle aree protette l’attività di gestione dei territori ricompresi al loro interno, nonché «l’autorizzazione all’esecuzione di interventi destinati ad essere realizzati nei relativi ambiti territoriali».

Poiché la REASTA interessa porzioni di territorio comprese sia all’interno sia all’esterno dei parchi nazionali, la possibilità che la Regione Abruzzo programmi o realizzi interventi all’interno delle aree protette, senza la previa intesa, sarebbe lesiva delle prerogative degli enti e degli organismi statali e dei relativi interessi affidati alle loro cure, non essendo sufficiente la mera collaborazione o un potere di proposta, per di più, non vincolante.

La norma impugnata consentirebbe, infatti, alla Regione di realizzare anche gli interventi in relazione ai quali gli Enti parco e gli organismi di gestione possono «non aver prestato il proprio consenso o, addirittura, avere manifestato il loro dissenso». Ciò si tradurrebbe nella lesione dello standard di tutela ambientale, il quale, viceversa, potrebbe essere salvaguardato «solo se alla mera "collaborazione” fosse sostituita la previsione di una necessaria, previa "intesa” con i soggetti gestori delle aree naturali».

3.1.1.– L’Avvocatura generale dello Stato precisa, poi, che «le considerazioni e i rilievi che precedono valgono non soltanto per i parchi nazionali, ma anche per le riserve naturali statali e, più in generale, per le aree naturali protette regionali».

I soggetti ai quali è affidata la gestione di tali aree non possono, pertanto, essere spogliati delle competenze che dispongono per gli interventi da attuarsi all’interno di queste; anche per tali organismi, infatti, le norme di principio statali prevedono strumenti di pianificazione e di regolamentazione analoghi a quelli previsti per gli enti parco statali.

3.1.2.– Da ultimo, il ricorrente lamenta il contrasto dell’art. 1, comma 17, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017 anche con l’art. 118, primo e secondo comma, Cost., in relazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza «nella misura in cui dispone (anche) di funzioni (già) affidate – dal legislatore statale esclusivamente competente per materia – ad altro soggetto pubblico», ossia agli enti parco o all’organismo di gestione.

3.2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri censura altresì l’art. 1, comma 17, lettera c), della medesima legge regionale n. 4 del 2017, il quale ha sostituito l’art. 10, comma 4, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016.

Quest’ultimo, nella sua formulazione originaria, demandava ad un’autorizzazione della Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione dei contributi, previsti dal comma 3 del medesimo articolo, destinati alla realizzazione delle attività di cui al comma 2.

Con la nuova formulazione, invece, il legislatore regionale ha demandato ad un atto dirigenziale, in fase di prima attuazione e nelle more dell’adozione del programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA, l’indicazione delle attività da ritenersi prioritarie tra quelle elencate al comma 2 del medesimo articolo e l’individuazione dei soggetti cui affidare la relativa attuazione, nonché la determinazione dell’importo dei contributi da erogare entro il 31 dicembre del 2016.

Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, in tal modo verrebbe del tutto illegittimamente attribuito all’Amministrazione regionale «il potere di porre in essere, senza alcuna previa intesa con gli enti e gli organismi gestori di aree naturali protette di pertinenza statale e regionale, atti di natura squisitamente programmatoria e gestoria», anche su porzioni di territorio ricadenti nel perimetro di parchi nazionali, riserve naturali statali e altre aree naturali protette. La normativa regionale censurata sarebbe pertanto in contrasto con la legge quadro e, in particolar modo, con gli artt. 1, commi 3 e 4, 2, comma 1, 9, 12 e 29, che affidano agli Enti parco e agli altri organismi gestori delle aree naturali protette l’attività di programmazione e di gestione di tutti gli interventi «in qualunque modo e in qualunque forma destinati ad interessare i rispettivi territori». Da ciò il contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Per le stesse ragioni la norma impugnata contrasterebbe anche con l’art. 118, primo e secondo comma, Cost., poiché, nello specifico, disciplinerebbe funzioni pianificatorie, regolamentari e gestorie, che il legislatore statale – esclusivamente competente in materia – avrebbe già affidato ad un ente pubblico in forza dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

4.– Con atto depositato il 19 aprile 2017 si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo, chiedendo che siano dichiarate non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale.

4.1.– La difesa regionale preliminarmente riassume i termini del giudizio instaurato con il ricorso iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2017, per ribadire che la normativa oggetto di impugnazione, mediante l’istituzione della REASTA, non ha affatto contenuto programmatorio e gestorio, ma semplici finalità promozionali dello sviluppo turistico montano, le quali – per espressa previsione dell’art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016 – sarebbero perseguite nel rispetto dei principi generali e degli indirizzi definiti dalla legislazione europea e nazionale. Ciò sarebbe confermato dalla circostanza che le disposizioni regionali censurate avrebbero previsto «forme di collaborazione per la tenuta e per l’organizzazione della REASTA tra associazioni, enti ed istituzioni interessate, proprio in ragione delle specifiche competenze di cui queste sono titolari e delle funzioni a ciascuna affidate».

4.2.– In ordine alle diverse censure mosse all’art. 1, comma 17, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017, la difesa regionale ribadisce l’erroneità dei presupposti sui quali si fonderebbe l’impianto argomentativo del ricorrente: le norme avrebbero «natura meramente promozionale e finalità incentivante» e, pertanto, non potrebbero in alcun modo «risultare lesive delle competenze spettanti agli Enti parco in base alla disciplina statale in materia di aree protette».

Le uniche funzioni di carattere propriamente gestorio – così continua la resistente – sarebbero quelle rivolte alla gestione e all’aggiornamento della REASTA, che si sostanzierebbe nel censimento e nella ricognizione dell’insieme dei sentieri e dei percorsi e non già nella gestione ed utilizzo del territorio, che, al contrario, rimarrebbe «ovviamente di esclusiva pertinenza degli enti preposti», le cui funzioni non sarebbero state «disconosciute dalla normativa impugnata». Quest’ultima, peraltro, avendo ad oggetto attività di censimento ricognizione e aggiornamento della rete escursionistica non potrebbe neppure incidere su di esse.

4.3.– Quanto all’impugnazione dell’art. 1, comma 17, lettera c), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017, la difesa regionale, richiamando le considerazioni svolte nell’atto di costituzione nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2017, ribadisce che le attività da esso previste non potrebbero in alcun modo interferire con la gestione dei parchi e delle aree protette o con la disciplina delle attività consentite al loro interno.

Alla luce di ciò, anche la disciplina del novellato comma 4 dell’art. 10, così come risultante dalla modifica introdotta dalla impugnata legge regionale, non atterebbe a profili di programmazione e di gestione diretta del territorio, in quanto non contemplerebbe la realizzazione di interventi diretti né di azioni da intendersi in senso stretto pianificatorie, bensì «azioni mirate a sostenere ed incentivare attività ed iniziative di natura promozionale».

A ciò la resistente aggiunge che, «sotto il profilo procedimentale», nella predisposizione del programma triennale degli interventi verrebbe assicurata la partecipazione e il coinvolgimento dei soggetti gestori degli enti parco e delle aree protette.

5.– In data 14 maggio 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria, con la quale insiste per l’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sottoposte a questa Corte con i ricorsi iscritti ai numeri 27 e 32 del registro ricorsi 2017.

5.1.– La difesa dello Stato, dopo aver brevemente richiamato i motivi di doglianza presentati nei due precedenti ricorsi, ricorda che il legislatore regionale è intervenuto novamente sulla materia con la legge della Regione Abruzzo 25 maggio 2017, n. 33, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 23 dicembre 2016, n. 41 (Concorso della Regione Abruzzo alla riduzione strutturale della spesa pubblica) e 27 dicembre 2016, n. 42 (Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano)». Tale legge, entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (avvenuta il 7 giugno del 2017), ha modificato gli artt. 1, 5, 6, 7, 10 e 14 della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Successivamente a tale ulteriore intervento normativo, il Presidente del Consiglio dei ministri rammenta di aver chiesto il differimento dell’udienza di trattazione, al fine di verificare sia la permanenza dell’interesse dello Stato alla trattazione dei ricorsi, sia se medio tempore le disposizioni impugnate avessero trovato applicazione.

5.2.– A seguito dei «contatti e delle interlocuzioni» con la Regione Abruzzo, secondo la difesa statale non vi sarebbero i presupposti per notificare atto di rinuncia alle impugnazioni, poiché le leggi reg. Abruzzo n. 42 del 2016 e n. 4 del 2017 avrebbero avuto esecuzione fino alla data di entrata in vigore della legge reg. Abruzzo n. 33 del 2017.

5.3.– In aggiunta a ciò, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che le modifiche introdotte non potrebbero ritenersi neppure interamente satisfattive, poiché non contemplerebbero «espressamente» le riserve naturali statali e le aree naturali protette regionali, nonché i relativi strumenti pianificatori, regolatori e regolamentari.

In particolare, la difesa dello Stato si concentra sulla sola modifica introdotta dall’art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 33 del 2017, il quale, inserendo il comma 1-bis all’interno dell’art. 10 della impugnata legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, ha previsto che «limitatamente alle porzioni di territorio regionale ricadenti nei parchi, gli interventi e le azioni da inserire nel programma triennale sono proposti dagli enti parco o concordati con gli stessi». A parere dell’Avvocatura dello Stato, tale intervento non garantirebbe «una funzione amministrativa che è declinata dalla legislazione statale in forma di "nulla osta”», anche quando quest’ultimo è richiesto ai sensi dell’art. 13 della legge quadro. In forza del dettato normativo, infatti, la proposta dell’Ente parco, ove non condivisa, potrebbe essere unilateralmente superata dalla Regione in fase di adozione del programma. Ciò, peraltro, si evincerebbe dall’uso della particella disgiuntiva "o” nel testo della legge.

Per tali ragioni, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che le modifiche normative introdotte con la legge reg. Abruzzo n. 33 del 2017, da un lato, non farebbero venir meno l’interesse all’impugnazione anche in considerazione del fatto che le disposizioni regionali impugnate avrebbero avuto medio tempore attuazione; dall’altro, dimostrerebbero la fondatezza dei motivi di impugnazione articolati nei precedenti ricorsi.

Considerato in diritto

1.– Con ricorso iscritto al n. 27 del registro ricorsi del 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 5, commi 1 e 2, lettere b), c), d), e), h) ed i); 6, comma 1, lettera a), numero 1), lettera b), numeri 1) e 3), lettera d), numeri 1) e 3); 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e f); 10, commi 1 e 2; 14, comma 2, lettere a), b) ed e), della legge della Regione Abruzzo 27 dicembre 2016, n. 42, recante «Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano», in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, e all’art. 118, primo e secondo comma, della Costituzione.

Con successivo ricorso iscritto al n. 32 del registro ricorsi del 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 17, lettere a) e c), della legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 2017, n. 4 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti), il quale ha modificato rispettivamente gli artt. 5 e 10 della legge regionale n. 42 del 2016, già oggetto di impugnazione con il primo degli odierni ricorsi, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo e secondo comma, Cost.

2.– In considerazione dell’evidente connessione dei ricorsi, i giudizi devono essere riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia.

3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., poiché le varie disposizioni impugnate trovano tutte applicazione anche in relazione alle aree naturali protette, siano esse nazionali o regionali. L’istituita Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (da ora in poi: REASTA), infatti, interesserebbe tutto il territorio regionale, compresi i parchi nazionali oltre che le riserve naturali statali e i parchi regionali, la cui tutela è però disciplinata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) (da ora in poi: legge quadro). Tale legge, secondo la giurisprudenza di questa Corte, deve ricondursi alla competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», di modo che le Regioni possono, al riguardo, determinare maggiori livelli di tutela, ma non derogare in peius alla legislazione statale. Le norme censurate, invece, presenterebbero – secondo il ricorrente – profili di contrasto con la normativa statale, tali da renderle costituzionalmente illegittime per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

In relazione ad alcune delle disposizioni censurate, il ricorrente lamenta, inoltre, la violazione degli artt. 117, sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost. Per un verso, infatti, la mancata previsione di conformità al regolamento del parco delle attività volta a volta previste dalle norme censurate determinerebbe una lesione della potestà regolamentare statale, nella specie affidata, dalla legge quadro, a tale regolamento; per un altro, la mancata partecipazione degli Enti parco alla gestione e organizzazione della REASTA, per la parte in cui questa si sviluppa all’interno delle aree protette, pregiudicherebbe le funzioni amministrative che lo Stato, in materia di propria competenza, ha loro affidato.

La Regione Abruzzo si è costituita in entrambi i giudizi chiedendo il rigetto di ambedue i ricorsi.

4.– Questa Corte, quando è stata chiamata a valutare la compatibilità costituzionale della normativa regionale istitutiva della rete sentieristica, pur avendo riconosciuto che tale normativa interessa ambiti riconducibili alla potestà legislativa residuale delle Regioni in materia di turismo, ha affermato che la vocazione turistica (pur se univoca ed esclusiva) della legge regionale debba necessariamente essere «correlata (e subordinata) alle esigenze di tutela dell’ambiente» (così sentenza n. 121 del 2018).

La legislazione regionale, infatti, qualora incida sulle aree protette (siano esse nazionali o regionali) deve conformarsi ai principi fondamentali contenuti nella legge quadro, la quale – costantemente ricondotta dalla giurisprudenza di questa Corte alla materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» (da ultimo, sentenze n. 121 del 2018 e n. 74 del 2017) – detta gli standard minimi uniformi di tutela, «che le Regioni possono accompagnare con un surplus di tutela, ma non derogare in peius» (sentenza n. 121 del 2018).

In precedenti occasioni questa Corte ha già avuto modo di precisare come lo standard minimo uniforme di tutela, riguardante le aree naturali protette, si estrinsechi nella predisposizione da parte degli enti gestori di tali aree «di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività svolte nei parchi alle esigenze di protezione» dell’ambiente e dell’ecosistema (sentenza n. 171 del 2012; nello stesso senso, le sentenze n. 121 del 2018, n. 74 del 2017, n. 263 e n. 44 del 2011).

Tale modello di tutela, imperniato appunto sull’istituzione di un ente gestore dell’area protetta, sulla predisposizione di strumenti programmatici e gestionali, è sostanzialmente replicato dalla normativa statale tanto per le riserve naturali statali quanto per le aree protette regionali, seppur per queste ultime la legislazione statale abbia predisposto un quadro normativo meno dettagliato.

È dunque necessario, ai fini della risoluzione delle odierne questioni di costituzionalità, verificare se le disposizioni regionali impugnate siano conformi ai principi fondamentali posti dalla legge quadro, poiché solo in tal caso il legittimo obiettivo di promozione del turismo potrà dirsi perseguito nel rispetto delle esigenze di tutela dell’ambiente.

5.– Prima di passare all’esame delle singole questioni, occorre rilevare che tutte le disposizioni censurate sono state modificate dalla legge della Regione Abruzzo 25 maggio 2017, n. 33, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 23 dicembre 2016, n. 41 (Concorso della Regione Abruzzo alla riduzione strutturale della spesa pubblica) e 27 dicembre 2016, n. 42 (Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano)». Deve, quindi, essere preliminarmente valutata l’incidenza dello ius superveniens sulle questioni in esame.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la modifica della norma oggetto di questione di legittimità costituzionale in via principale, intervenuta in pendenza di giudizio, determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni: occorre, per un verso, che lo ius superveniens sia satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e, per un altro, che le norme impugnate, poi abrogate o modificate, non abbiano ricevuto applicazione medio tempore (ex plurimis, sentenza n. 238 del 2018).

Nel caso di specie non si può escludere che le disposizioni censurate abbiano avuto medio tempore applicazione (ex plurimis, sentenze n. 185, n. 44 e n. 5 del 2018, n. 191, n. 170, n. 59 e n. 8 del 2017). L’assenza di qualsiasi indicazione da parte della Regione Abruzzo – la quale non ha depositato memorie in prossimità dell’udienza pubblica e, in tale sede, non ha neppure fornito alcun chiarimento – induce a ritenere non provata, infatti, la mancata applicazione delle norme censurate, anche in considerazione del loro tempo di vigenza. Non sussiste, pertanto, un presupposto imprescindibile per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

Tanto premesso, possono ora prendersi in esame le singole questioni di legittimità costituzionale.

6.– L’art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016 disciplina la gestione e l’organizzazione del patrimonio escursionistico regionale, a traverso lo svolgimento di una serie di funzioni fra cui: la promozione dell’attività di validazione di nuovi sentieri e percorsi escursionistici; la formazione e il coordinamento della rete delle strutture ricettive; la predisposizione dei programmi di gestione della rete escursionistica, anche afferenti a percorsi a valenza regionale e al coordinamento e collegamento con reti escursionistiche nazionali; infine, l’approvazione del programma triennale degli interventi straordinari di cui all’art. 10 della stessa legge.

Su tale art. 5 il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso plurime questioni di legittimità costituzionale, in riferimento, nel complesso, agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.

6.1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha censurato, innanzitutto, i commi 1 e 2, lettere b), d), e) ed i), in quanto li ritiene invasivi della competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», perché – non prevedendo che le funzioni di organizzazione e gestione da tali lettere disciplinate debbano essere esercitate, nei casi in cui interessino aree rientranti in parchi nazionali, in conformità al piano del parco ed al regolamento del parco, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo – si pongono in contrasto con gli artt. 8, 11 e 12 della legge n. 394 del 1991.

La questione è fondata.

Questa Corte ha già posto in evidenza come «lo standard minimo uniforme di tutela nazionale si articola nella previsione di strumenti regolatori delle attività esercitabili» all’interno delle aree protette (così da ultimo, la sentenza n. 74 del 2017; nello stesso senso, la sentenza n. 121 del 2018). Sono dunque il regolamento e il piano del parco (rispettivamente previsti agli artt. 11 e 12 della legge quadro) nonché le misure di salvaguardia dettate dal provvedimento istitutivo (art. 6 della legge quadro) a valutare la rispondenza delle attività svolte nei parchi alle esigenze di tutela ambientale (sentenze n. 121 del 2018, n. 171 del 2012, n. 263 del 2011, n. 44 del 2011).

L’art. 5, commi 1 e 2, lettere b), d), e), ed i), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che le funzioni di gestione e organizzazione della REASTA debbano essere esercitate, nei casi in cui interessino aree rientranti in parchi nazionali, in conformità al piano del parco ed al regolamento del parco, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo, si pone dunque in contrasto con quanto stabilito dalla legge quadro.

6.1.1.– Le medesime disposizioni sono altresì censurate nella parte in cui non prevedono che la gestione e l’organizzazione della REASTA, anche quando questa si sviluppi all’interno di riserve naturali e aree protette regionali, sia conforme a quanto stabilito dai relativi strumenti gestori.

Anche tale questione è fondata.

La legge quadro, come si è visto, impone anche per le riserve naturali e le aree protette regionali un regolamento e un piano, cui devono conformarsi le attività che si svolgono all’interno di tali aree: di qui l’illegittimità delle norme impugnate, nella parte in cui non prevedono che la gestione e l’organizzazione della REASTA sia conforme a tali strumenti.

6.2.– L’art. 5, comma 2, lettere b), d), e), h) ed i), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016 è censurato dal Presidente del Consiglio dei ministri, novamente perché invasivo della competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», in quanto legittimerebbe interventi di tipo gestorio di diversi soggetti all’interno dei territori dei parchi nazionali senza il nulla osta dell’Ente parco, anche ove ritenuto necessario dall’art. 13 della legge quadro.

La questione è fondata.

Il nulla osta, al quale è subordinato il rilascio di concessioni o autorizzazioni di interventi, impianti ed opere all’interno del parco, è lo strumento nelle mani dell’Ente parco, per mezzo del quale questo può controllare che le attività siano conformi alle norme del piano e del regolamento del parco medesimo.

In forza della norma statale, l’Ente parco deve poter verificare che gli interventi che si intendono porre in essere sul territorio del parco siano conformi agli standard di tutela stabiliti dalla legge quadro, ossia alle norme del piano e del regolamento del parco.

Le disposizioni impugnate, nella parte in cui non prevedono che gli interventi di tipo gestorio all’interno dei territori dei parchi nazionali devono essere subordinati al nulla osta dell’Ente parco, si pongono pertanto in contrasto con quanto stabilito dalla legge quadro.

6.2.1.– Le medesime disposizioni sono altresì censurate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono che la pianificazione e la gestione della REASTA, anche quando questa si sviluppi all’interno di riserve naturali statali e aree protette regionali, sia subordinata al previo nulla osta degli enti gestori.

Le questioni sono inammissibili.

Il nulla osta, contrariamente al piano e al regolamento, non è espressamente previsto dalla legge quadro lì dove disciplina gli strumenti di tutela delle riserve naturali statali e delle aree protette regionali, sicché il ricorrente avrebbe dovuto specificamente argomentare sull’estensione di tale istituto anche a tali aree protette. In linea con la costante giurisprudenza di questa Corte devono, pertanto, dichiararsi inammissibili le relative questioni, poiché sono del tutto carenti «del supporto argomentativo minimo che deve connotare il ricorso in via principale» (ex multis, sentenza n. 261 del 2017).

6.3.– L’art. 5, commi 1 e 2, lettere c), d), e), h) ed i), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016 è, da ultimo, censurato dal Presidente del Consiglio dei ministri, poiché consente alle attività gestorie ivi disciplinate – ovverosia di pianificazione, promozione e realizzazione di interventi – di spiegare effetti anche sui territori delle aree naturali protette, così risultando idonee a pregiudicare le funzioni degli enti gestori di tali aree, cui la legge statale affida sia la gestione sia il controllo sulla conformità delle attività realizzate all’interno di queste ultime. Di qui la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo e secondo comma, Cost., poiché le disposizioni impugnate, da un lato, sarebbero invasive della competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» e, dall’altro, pregiudicherebbero una funzione amministrativa affidata dallo Stato, in una materia di propria competenza esclusiva, agli enti gestori delle aree protette.

Le questioni non sono fondate.

L’accoglimento delle precedenti questioni, aventi ad oggetto l’art. 5 della legge regionale e dianzi esaminate, esclude che i programmi e gli interventi posti in essere da soggetti diversi dagli enti gestori possano valere all’interno delle aree protette ove non conformi al regolamento e al piano di dette aree. A seguito di tali declaratorie di illegittimità costituzionale, le funzioni che la legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016 affida all’amministrazione regionale non possono che svolgersi, pertanto, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge quadro. Vengono in tal modo salvaguardate le funzioni che la normativa statale affida agli enti gestori di tali aree.

6.4.– L’accoglimento delle questioni aventi ad oggetto l’art. 5, commi 1 e 2, lettere b), d), e), h) ed i), della citata legge regionale, determina l’assorbimento delle ulteriori censure proposte in riferimento agli artt. 117, sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.

7.– L’art. 6, comma 1, lettere a), numero 1), b), numeri 1) e 3), e d), numeri 1) e 3), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016 affida al Club alpino italiano (CAI) Abruzzo, al Collegio delle guide alpine Abruzzo e al Collegio delle guide speleologiche Abruzzo una serie di funzioni e compiti di gestione dei percorsi, dei sentieri e della segnaletica, fra i quali: il controllo, l’indicazione e il monitoraggio della segnaletica, l’attribuzione del numero identificativo sulle vie escursionistiche ovvero all’ingresso di cavità e torrenti, la manutenzione dei percorsi inseriti nella REASTA.

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni attribuite ai soggetti indicati avrebbero natura «specificamente e immediatamente» gestoria, motivo per cui le norme contrasterebbero con la legge quadro, nella parte in cui trovano applicazione anche in riferimento ai parchi nazionali e alle altre aree protette, tanto statali quanto regionali, con la conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Le questioni sono fondate.

Come ripetutamente rilevato, deve ribadirsi che le funzioni disciplinate dalle disposizioni impugnate sono attribuite dalla legge quadro in via esclusiva agli enti gestori delle aree protette, cui è inderogabilmente affidata dalla legge statale la tutela dei valori ambientali in dette aree a traverso l’approvazione del regolamento e del piano. Funzioni quali quelle disciplinate dalle norme censurate possono, in tutta evidenza, «avere non poco impatto sui valori ambientali e naturalistici che la legge quadro intende proteggere, affidando agli strumenti del regolamento e del piano per il parco la tutela di detti valori» (così sentenza n. 121 del 2018). Di qui l’incostituzionalità delle norme impugnate, nella parte in cui risultano applicabili anche all’interno delle aree naturali protette.

7.1.– Restano assorbite le questioni aventi ad oggetto il medesimo art. 6, comma 1, lettere a), numero 1), b), numeri 1) e 3), e d), numeri 1) e 3), riferite all’art. 118, primo e secondo comma, Cost.

8.– L’art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016 affida ai Comuni e all’Amministrazione separata dei beni di uso civico (ASBUC) una serie di funzioni di gestione della REASTA (fra cui: gestire la porzione di REASTA afferente al proprio territorio, presiedere all’ordinaria manutenzione di percorsi e sentieri, predisporre e approvare i programmi annuali di manutenzione ordinaria e stipulare convenzioni con forze dell’ordine e associazioni preposte all’attività di controllo e vigilanza).

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, le norme sarebbero illegittime, nella parte in cui affidano una serie di funzioni di gestione diretta ai Comuni e alle ASBUC anche su porzioni del territorio regionale ricadenti all’interno del perimetro delle aree naturali protette e, pertanto, di spettanza dei soggetti gestori di queste ultime. Di qui il contrasto con la legge quadro e la conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Le questioni sono fondate.

Come agevolmente si ricava dalla lettera delle disposizioni censurate, la legge regionale affida funzioni di gestione ai Comuni e alle ASBUC con riferimento ai territori rientranti nelle aree naturali protette: da un lato, è expressis verbis affidata la gestione della REASTA a tali soggetti e, dall’altro, è previsto che essi predispongano un programma di manutenzione ordinaria dei percorsi, ossia un programma volto a conservare la funzionalità e l’efficienza della REASTA, che deve essere necessariamente attuato mediante interventi sul territorio.

Da ciò, e per le ragioni ripetutamente esposte, deriva l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate, nella parte in cui trovano applicazione anche all’interno delle aree naturali protette.

8.1.– Restano assorbite le questioni aventi per oggetto l’art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, riferite all’art. 118, primo e secondo comma, Cost.

9.– L’art. 10 della impugnata legge regionale n. 42 del 2016, al comma 1, prevede che la Regione Abruzzo approvi ogni tre anni il programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA, previa acquisizione delle proposte dei Comuni e degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali, mentre, al comma 2, stabilisce i fini cui tale programma deve tendere.

Anche su tale articolo sono state promosse plurime questioni di legittimità costituzionale, in riferimento, nel complesso, agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost. Le relative doglianze hanno contenuto analogo a quelle mosse contro l’art. 5 della medesima legge, di modo che la ratio decidendi, sottesa alla soluzione delle questioni di legittimità costituzionale concernenti quest’ultimo, può essere riferita anche alla decisione delle questioni ora in esame.

10.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene l’art. 10, comma 1, invasivo della competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», perché, nella parte in cui trova applicazione alle porzioni di territorio regionale ricomprese nel perimetro delle aree naturali protette, non prevede che il programma triennale degli interventi straordinari, dallo stesso disciplinato, sia rispettoso del regolamento e del piano, così incidendo sul nucleo di salvaguardia predisposto dagli artt. 11 e 12 della legge quadro.

Le questioni sono fondate.

Si è già più volte posto in evidenza quanto siano centrali, secondo la legge quadro, gli strumenti del regolamento e del piano per la tutela delle aree protette; la norma regionale, nella parte in cui non prevede che il programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA, ove rivolto alle porzioni di territorio ricomprese nel perimetro delle aree naturali protette, sia conforme al piano ed al regolamento, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo, si pone, dunque, in contrasto con quanto stabilito dalla legge quadro.

11.– Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, altresì, l’art. 10, commi 1 e 2, nella parte in cui prevede che gli interventi del piano triennale possano essere realizzati in assenza del nulla osta dell’Ente parco, benché, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 394 del 1991, questo risulti invece necessario. La norma ricavabile dal combinato disposto dei commi 1 e 2 violerebbe, pertanto, l’articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost.

La questione è fondata.

In forza degli argomenti già spesi con riguardo all’analoga censura mossa all’art. 5 della stessa legge regionale, la norma in esame, nella parte in cui non prevede che gli interventi all’interno dei territori dei parchi devono essere subordinati al nulla osta dell’Ente parco, si pone in contrasto con quanto stabilito dalla legge quadro.

11.1– L’art. 10, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016 è altresì censurato, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che la pianificazione e la gestione della REASTA, anche quando questa si sviluppi all’interno di riserve naturali statali e aree protette regionali, sia subordinata al previo nulla osta degli enti gestori.

Le questioni sono inammissibili, poiché, parimente a quanto rilevato riguardo all’analoga censura mossa contro l’art. 5 della legge regionale, sono del tutto carenti del supporto argomentativo minimo che deve connotare il ricorso in via principale.

12.– L’art. 10, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016 è altresì censurato perché, mediante la previsione del programma triennale degli interventi straordinari, la legge regionale affiderebbe «all’amministrazione regionale una rilevantissima funzione programmatoria e gestoria» anche su porzioni del territorio regionale ricadenti all’interno del perimetro delle aree naturali protette, siano esse parchi nazionali, riserve naturali statali o aree protette regionali. La norma sarebbe, pertanto, idonea a pregiudicare le funzioni degli enti gestori di tali aree, cui la legge statale affida sia la gestione sia il controllo sulla conformità delle attività realizzate all’interno delle aree protette. Di qui la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo e secondo comma, Cost., poiché la disposizione impugnata, da un lato, sarebbe invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» e, dall’altro, pregiudicherebbe una funzione amministrativa affidata dallo Stato, in una materia di propria competenza esclusiva, agli enti gestori delle aree protette.

Le questioni non sono fondate, in riferimento tanto ai parchi nazionali quanto alle altre aree naturali protette, per le medesime ragioni esposte in relazione alle analoghe questioni che investono l’art. 5 della medesima legge regionale.

L’accoglimento delle precedenti questioni, aventi ad oggetto l’art. 10, commi 1 e 2, della citata legge regionale e dianzi esaminate, escludendo che il programma triennale degli interventi straordinari possa trovare applicazione anche all’interno di tali aree protette ove non sia conforme al regolamento e al piano, consente di salvaguardare le funzioni che la normativa statale affida agli enti gestori di tali aree.

12.1.– L’accoglimento delle questioni aventi ad oggetto l’art. 10, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, determina l’assorbimento delle ulteriori censure riferite agli artt. 117, sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.

13.– L’art. 14, comma 2, lettere a), b) ed e), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016 prevede che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approvi, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della medesima legge regionale, il relativo regolamento attuativo.

Il Presidente del Consiglio dei ministri reputa la norma invasiva della competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», poiché affida al regolamento regionale la disciplina di diversi oggetti che, con riferimento al territorio delle aree protette, sono di competenza del regolamento e del piano del parco. Per analoghe ragioni, esse sarebbero costituzionalmente illegittime anche nella la parte in cui si rivolgono a porzioni di territorio incluse nel perimetro di riserve naturali statali e aree protette regionali.

Le questioni sono fondate.

Gli oggetti su cui, secondo le disposizioni in esame, il regolamento attuativo dovrebbe statuire (dalle caratteristiche della segnaletica ai criteri per la progettazione e la realizzazione di sentieri, ai criteri generali di manutenzione dei percorsi della REASTA) rientrano in attività che, come si è invero già visto, spetta al regolamento e al piano delle aree protette disciplinare.

13.1.– Restano assorbite le ulteriori questioni aventi ad oggetto l’art. 14, comma 2, lettere a), b), ed e), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, riferite all’art. 117, sesto comma, Cost.

14.– Devono ora essere scrutinate le questioni concernenti l’art. 1, comma 17, lettere a) e c), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017, proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2017.

15.– L’art. 1, comma 17, lettera a), della citata legge regionale ha modificato l’art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, inserendo il comma 2-bis. La norma censurata statuisce che il dirigente della struttura regionale competente in materia può stabilire quali, fra le attività previste dallo stesso art. 5, siano da ritenere prioritarie nell’ambito dell’attivazione e gestione della REASTA, «provvedendo ad individuare altresì, tra i soggetti indicati sempre al comma 1, quali siano quelli di cui avvalersi nonché determinare l’importo per la copertura delle eventuali spese».

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione finirebbe per radicare in capo all’amministrazione regionale la competenza al compimento di «specifici atti di programmazione gestoria», i quali troverebbero applicazione anche all’interno dei parchi, delle riserve naturali statali e delle aree protette regionali, «senza alcuna "previa intesa” con gli enti preposti alla gestione delle aree naturali protette». La norma regionale contrasterebbe, pertanto, con la legge n. 394 del 1991 e, specificamente, con gli artt. 1, commi 3 e 4, 2, comma 1, 9 e 12, della citata legge, i quali affidano agli enti parco ed ai soggetti gestori delle aree protette l’attività di gestione dei territori ricompresi al loro interno, nonché «l’autorizzazione all’esecuzione degli interventi destinati ad essere realizzati nei relativi ambiti territoriali». Con ciò ponendosi in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Le questioni sono fondate.

In forza di quanto previsto dalla normativa quadro statale, devono essere gli enti gestori delle aree protette, a traverso gli strumenti regolatori (regolamento e piano), a stabilire non solo quali attività possono compiersi, ma altresì i tempi e i modi di svolgimento di queste, all’interno delle aree protette.

15.1.– Restano assorbite le ulteriori questioni aventi per oggetto l’art. 1, comma 17, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017, riferite all’art. 118, primo e secondo comma, Cost.

16.– L’art. 1, comma 17, lettera c), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017 ha modificato l’art. 10 della legge regionale n. 42 del 2016, sostituendo il comma 4.

Con tale modifica, il legislatore regionale ha demandato ad un atto dirigenziale, in fase di prima attuazione e nelle more dell’adozione del programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA, l’indicazione delle attività da ritenere prioritarie tra quelle elencate al comma 2 del medesimo articolo e l’individuazione dei soggetti cui affidare la relativa attuazione, nonché la determinazione dell’importo dei contributi da erogare entro il 31 dicembre 2016.

Similmente a quanto rilevato per la modifica apportata all’art. 5 della legge regionale n. 42 del 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta che in tal modo si sarebbe radicata in capo all’amministrazione regionale la competenza al compimento di «specifici atti di programmazione gestoria», i quali troverebbero applicazione anche all’interno delle aree protette, «senza alcuna previa intesa con gli enti preposti alla gestione delle aree naturali protette».

Le questioni sono fondate per le medesime ragioni esposte riguardo all’analoga questione concernente il comma 2-bis dell’art. 5: è agli enti gestori delle aree protette che la normativa statale riconosce la competenza a individuare le modalità di svolgimento delle attività che possono compiersi all’interno di tali aree.

16.1.– Restano assorbite le ulteriori questioni aventi per oggetto l’art. 1, comma 17, lettera c), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017, riferite all’art. 118, primo e secondo comma, Cost.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1 e 2, lettere b), d), e) ed i), della legge della Regione Abruzzo 27 dicembre 2016, n. 42, recante «Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano», nella parte in cui non prevede che le funzioni di gestione e organizzazione della REASTA devono essere esercitate, all’interno delle aree naturali protette, in conformità al loro regolamento e al rispettivo piano, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, lettere b), d), e), h) ed i), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che gli interventi di tipo gestorio all’interno dei territori dei parchi nazionali devono essere subordinati al nulla osta dell’Ente parco;

3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettere a), numero 1), b), numeri 1) e 3), e d), numeri 1) e 3), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui la disciplina ivi prevista trova applicazione anche all’interno delle aree naturali protette;

4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui trova applicazione anche all’interno delle aree naturali protette;

5) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che il programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA, ove rivolto alle porzioni di territorio ricomprese nel perimetro delle aree naturali protette, deve rispettare il loro regolamento e il rispettivo piano, nonché le misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo;

6) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che gli interventi disciplinati dal programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA all’interno dei territori dei parchi nazionali devono essere subordinati al nulla osta dell’Ente parco;

7) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, lettere a), b) ed e), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui affida al regolamento attuativo, adottato dal Consiglio regionale, la disciplina degli oggetti ivi previsti anche con riferimento al territorio delle aree naturali protette;

8) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 17, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 2017, n. 4 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti), che ha inserito il comma 2-bis all’art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui trova applicazione anche all’interno delle aree naturali protette;

9) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 17, lettera c), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017, che ha sostituito il comma 4 dell’art. 10 della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui trova applicazione anche all’interno delle aree naturali protette;

10) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, lettere b), d), e), h) ed i), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte relativa alle riserve naturali statali e alle aree protette regionali, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

11) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, in relazione alle riserve naturali statali e alle aree protette regionali, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

12) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1 e 2, lettere c), d), e), h) ed i), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo e secondo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

13) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo e secondo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2019.