SENTENZA N. 180
ANNO 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giorgio LATTANZI;
Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS,
Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
degli artt. 5, commi 1 e 2, lettere b), c), d), e), h) ed i); 6, comma 1,
lettera a), numero 1), lettera b), numeri 1) e 3), lettera d), numeri 1) e 3);
7, comma 1, lettere a), b), c), d) e f); 10, commi 1 e 2; 14, comma 2, lettere
a), b) ed e), della legge
della Regione Abruzzo 27 dicembre 2016, n. 42, recante «Istituzione Rete
Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica
Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane
e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano», e dell’art. 1, comma
17, lettere a) e c), della legge
della Regione Abruzzo 12 gennaio 2017, n. 4 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori
disposizioni urgenti), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri,
con ricorsi notificati il 25-28 febbraio e il 14-15 marzo 2017, depositati in
cancelleria rispettivamente il 7 e il 17 marzo 2017, iscritti ai numeri 27 e 32 del
registro ricorsi 2017 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica numeri 18 e 20, prima serie speciale, dell’anno 2017.
Visti gli atti di costituzione delle Regione Abruzzo;
udito nella udienza pubblica del 4 giugno 2019
il Giudice relatore Franco Modugno;
uditi l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri
per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Alessia Frattale per
la Regione Abruzzo.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato il 25-28 febbraio
2017 e depositato il successivo 7 marzo 2017 (registro ricorsi n. 27 del 2017),
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, ai sensi dell’art. 127 della
Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 1 e
2, lettere b), c), d), e), h) ed i); 6, comma 1, lettera a), numero 1), lettera
b), numeri 1) e 3), lettera d), numeri 1) e 3); 7, comma 1, lettere a), b), c),
d) e f); 10, commi 1 e 2; 14, comma 2, lettere a), b) ed e), della legge della
Regione Abruzzo 27 dicembre 2016, n. 42, recante «Istituzione Rete
Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica
Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane
e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano», in riferimento, nel
complesso, all’art.
117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, e all’art. 118, primo e
secondo comma, Cost.
1.1.– L’Avvocatura generale dello Stato
premette che la impugnata legge regionale, interessando tutto il territorio
regionale, è applicabile – e in ciò si sostanzierebbe l’incostituzionalità –
anche alle porzioni di territorio regionale ricadenti nei parchi nazionali e
nelle aree protette. La disciplina di queste ultime è dettata dalla legge 6
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) (da ora in poi: legge
quadro), la quale, per costante giurisprudenza di questa Corte, deve
considerarsi espressione dell’esercizio della competenza esclusiva in materia
di tutela dell’ambiente, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Tale legge – afferma la difesa statale – detta
i principi fondamentali ai quali è chiamata ad adeguarsi la legislazione
regionale in materia, essendo consentito a quest’ultima soltanto di determinare
livelli di maggior tutela. In questo senso, la legislazione nazionale
rappresenterebbe il nucleo minimo di salvaguardia del patrimonio naturale, la
cui finalità di protezione speciale è perseguita mediante: a) la
regolamentazione sostanziale delle attività che possono essere svolte in quelle
aree; b) la predisposizione di strumenti programmatici e gestionali.
1.2.– Ciò premesso, il Presidente del Consiglio
dei ministri lamenta l’illegittimità dell’impugnato art. 5, commi 1 e 2,
lettere, b), d), e) ed i), nella parte in cui non prevede che le funzioni
disciplinate dalla legge regionale (di promozione e di aggiornamento, di
approvazione del programma triennale degli interventi, di promozione della
formazione e coordinamento della rete delle strutture ricettive e di
predisposizione di programmi di gestione della rete escursionistica) vengano
esercitate, nelle aree il cui territorio rientri nel perimetro dei parchi
nazionali, in conformità a quanto previsto dal regolamento e dal piano di
ciascun parco.
Tale previsione, violando gli artt. 8, 11 e 12
della legge n. 394 del 1991 – i quali disciplinano rispettivamente:
l’istituzione delle aree naturali protette nazionali, il regolamento del parco
e il piano per il parco – contrasterebbe con l’art. 117, secondo comma, lettera
s), Cost., poiché incidente sul nucleo di
salvaguardia predisposto dalla legge statale nella materia «tutela
dell’ambiente» e «dell’ecosistema».
Tali disposizioni, inoltre, contrasterebbero,
da un lato, con l’art. 117, sesto comma, Cost., in
quanto integrerebbero una lesione della potestà regolamentare in una materia di
competenza esclusiva statale (destinata ad essere esercitata, in base all’art.
11 della citata legge quadro, dagli Enti parco), e, dall’altro, con l’art. 118,
primo e secondo comma, Cost., poiché la possibilità
che l’attività gestionale e organizzatoria regionale
si esplichi in difformità dal piano per il parco pregiudicherebbe una «funzione
amministrativa di tipo programmatorio affidata dalla legge statale in una
materia di propria competenza, ad un ente pubblico nazionale».
1.2.1.– Il ricorrente lamenta l’incostituzionalità
dell’art. 5, comma 2, lettere b), d), e), h) ed i), della legge reg. Abruzzo n.
42 del 2016, anche sotto un diverso profilo. Dette disposizioni, legittimando
interventi di diversi soggetti all’interno dei territori dei parchi nazionali
senza il nulla osta dell’Ente parco, anche ove ritenuto necessario dalla citata
legge n. 394 del 1991, risulterebbero lesive di un importante standard
ambientale stabilito dalla legge statale e, di conseguenza, sarebbero in
contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Viene altresì ribadito, per le medesime ragioni già esposte, il contrasto con
gli artt. 117, sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.
1.2.2.– L’art. 5, commi 1 e 2, lettere c), d),
e), h) ed i), è stato impugnato anche nella parte in cui prevede che le
attività gestorie – ovvero di pianificazione,
promozione e realizzazione di interventi – possono spiegare effetti anche sui
territori dei parchi nazionali, così risultando idonee a pregiudicare le
funzioni degli Enti parco, cui la legge statale affida sia la gestione, sia il
controllo sulla conformità delle attività realizzate all’interno delle aree
protette speciali. La normativa impugnata sarebbe, pertanto, in contrasto sia
con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.,
perché in violazione di quanto disposto dalla legge n. 394 del 1991, sia con
l’art. 118, primo e secondo comma, Cost., poiché «si
tratta di funzioni affidate – da parte del legislatore competente per materia –
in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ivi
contenuti».
Sotto tale profilo, il Presidente del Consiglio
dei ministri rileva che, al fine di superare i vizi di legittimità
costituzionale, non sarebbe sufficiente prevedere, come fatto dall’impugnato art.
5, che tali attività si svolgano con la collaborazione degli Enti parco, poiché
ciò pur sempre consentirebbe interventi sui quali questi ultimi non hanno
espresso il proprio consenso. Pertanto, solo la sostituzione della mera
collaborazione con l’intesa potrebbe garantire le prerogative dell’Ente parco.
1.3.– È stato impugnato anche l’art. 6, comma
1, lettera a), numero 1), lettera b), numeri 1) e 3), lettera d), numeri 1) e
3), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui affiderebbe a
soggetti espressamente indicati (CAI Abruzzo, Collegio delle guide alpine
Abruzzo, Collegio delle guide speleologiche Abruzzo) una serie di funzioni e
compiti considerati «specificamente e immediatamente» gestorii
(su percorsi, sentieri e segnaletica), spettanti agli Enti parco in base agli
artt. 1, comma 4, 9 e 12 della legge n. 394 del 1991. Di qui il contrasto con
l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in
quanto si determinerebbe la lesione di un importante standard ambientale
stabilito dalla legge statale, nonché con l’art. 118, primo e secondo comma, Cost., poiché verrebbe pregiudicata «una funzione
amministrativa legittimamente assegnata dallo Stato in una materia di propria
competenza esclusiva».
1.4.– Il Presidente del Consiglio dei ministri
ha impugnato anche l’art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e f) della
medesima legge regionale, che sarebbe costituzionalmente illegittimo per
ragioni analoghe a quelle già fatte valere in relazione alle altre disposizioni
impugnate.
In particolare, le citate disposizioni
affiderebbero ai Comuni e all’Amministrazione separata dei beni di uso civico
(da ora in poi: ASBUC) una serie di funzioni di tipo gestorio
(fra cui: gestire la porzione di REASTA afferente al proprio territorio,
presiedere all’ordinaria manutenzione di percorsi e sentieri, predisporre e
approvare i programmi annuali di manutenzione ordinaria e stipulare convenzioni
con forze dell’ordine e associazioni preposte per l’attività di controllo e
gestione) anche con riferimento a porzioni del territorio regionale ricadenti
all’interno del perimetro di parchi nazionali e, pertanto, di spettanza dei
soggetti gestori di questi ultimi. Di qui il contrasto con l’art. 117, secondo
comma, lettera s), Cost., in quanto lesive di un
importante standard ambientale stabilito dalla legge n. 394 del 1991 e,
altresì, con l’art. 118, primo e secondo comma, Cost.,
poiché pregiudicherebbe «una funzione amministrativa legittimamente assegnata
dallo Stato in una materia di propria competenza esclusiva».
1.5.– È altresì impugnato l’art. 10, comma 1,
delle citata legge regionale, nella parte in cui prevede che «la Regione
Abruzzo approva ogni tre anni il programma triennale degli interventi
straordinari sulla REASTA […] previa acquisizione delle proposte dei Comuni e
degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali». Anche
in questo caso – secondo il Presidente del Consiglio dei ministri – la legge
regionale affiderebbe «all’amministrazione regionale una rilevantissima
funzione programmatoria e gestoria», anche su
porzioni del territorio regionale ricadenti all’interno del perimetro di parchi
nazionali e, pertanto, «senz’altro di spettanza degli Enti Parco». In
particolare, la disposizione censurata ammetterebbe anche forme di intervento
su cui l’Ente parco non ha prestato il proprio consenso, così risultando lesiva
dello standard di tutela ambientale predisposto dall’art. 2, comma 1, della
legge n. 394 del 1991, il quale affida agli Enti parco la tutela dei diversi
valori presenti nel parco nazionale.
A tale riguardo, la compatibilità con gli artt.
117, secondo comma, lettera s) e 118, primo e secondo comma, Cost. sarebbe garantita solo ove fosse previsto che il
suddetto programma triennale dovesse essere approvato – per la parte in cui
interessa il territorio dei parchi nazionali – «previa intesa» con gli Enti
parco specificamente interessati.
1.5.1.– Il medesimo art. 10, comma 1, è
ritenuto altresì in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), e
sesto comma, Cost., nella parte in cui non prevede
che il programma triennale, per la parte in cui interessa il territorio
regionale ricompreso nei parchi nazionali, debba necessariamente rispettare il
regolamento e il piano per il parco. Gli artt. 11, comma 1, e 12 della legge n.
394 del 1991, infatti, prevedono, rispettivamente, che il regolamento del parco
disciplini «l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del
parco» e che «la tutela dei valori naturali ed ambientali» del parco sia a
carico del piano per il parco.
La mancata previsione della conformità al
regolamento e al piano per il parco implicherebbe, altresì, la violazione, da
un lato, dell’art. 117, sesto comma, Cost., poiché
lesivo della potestà regolamentare in una materia di competenza esclusiva
statale, affidata agli Enti parco dall’art. 11 della legge quadro, e,
dall’altro, dell’art. 118, primo e secondo comma, Cost.,
poiché consentirebbe che l’attività gestionale e organizzatoria
regionale si esplichi in difformità dal piano per il Parco, pregiudicando «una
funzione amministrativa di tipo programmatorio» che la legge statale affida a
tali enti.
1.5.2.– È impugnato, inoltre, l’art. 10, commi
1 e 2, nella parte in cui prevede che gli interventi del piano triennale
possano essere realizzati in assenza del nulla osta dell’Ente parco, anche
quando, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 394 del 1991, questo risulti
invece necessario. Di qui, per le medesime ragioni già illustrate in relazione
ad altre disposizioni impugnate, la violazione degli artt. 117, secondo comma,
lettera s), e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.
1.6.– Il Presidente del Consiglio dei ministri
impugna, poi, anche l’art. 14, comma 2, lettere a), b) ed e), nella parte in
cui affida al regolamento attuativo ivi previsto il compito di stabilire la
definizione delle caratteristiche tecniche della segnaletica della REASTA, dei
criteri e delle prescrizioni per la progettazione e la realizzazione degli
itinerari rientranti nella REASTA, nonché dei criteri generali di manutenzione
dei percorsi della REASTA.
Gli artt. 11 e 12 della legge n. 394 del 1991,
infatti, attribuiscono al regolamento e al piano per il parco il compito di
disciplinare l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del
parco e la pianificazione di quest’ultimo, di modo che le disposizioni
impugnate affidano al regolamento attuativo settori riservati dalla
legislazione statale all’attività regolatoria degli
Enti parco. Ancora una volta – e per le ragioni già illustrate – il ricorrente,
richiamando sul punto anche i principi affermati da questa Corte nelle sentenze
n. 108 del 2005 e n. 70 del 2011, rileva pertanto il contrasto delle
disposizioni impugnate con l’art. 117, secondo comma, lettera s), e sesto
comma, Cost.
1.7.– Infine, il Presidente del Consiglio dei
ministri lamenta che tutte le richiamate disposizioni regionali siano
costituzionalmente illegittime anche nella parte in cui la loro applicazione
sia «destinata a coinvolgere porzioni del territorio incluse nel perimetro di
riserve naturali statali e aree protette regionali».
La legge n. 394 del 1991, infatti, prevede
espressamente che anche le riserve statali devono essere sottoposte ad uno
«speciale regime» che coinvolge tanto la loro tutela quanto la loro gestione
(art. 1), dovendo il loro decreto istitutivo stabilirne i confini, l’organismo
di gestione nonché i criteri cui il piano di gestione e il regolamento
attuativo devono conformarsi (art. 17). Pertanto, seppure meno
dettagliatamente, anche per le riserve naturali statali la legge n. 394 del
1991 pone vincoli organizzativi e funzionali analoghi a quelli caratterizzanti
i parchi nazionali.
Con riferimento, invece, alle aree protette
regionali, il ricorrente rileva che è consolidato l’orientamento della
giurisprudenza di questa Corte secondo il quale la relativa disciplina, di
competenza esclusiva statale nella materia «tutela dell’ambiente», detta «norme
fondamentali del settore cui la legislazione regionale deve uniformarsi anche
con riferimento alle aree protette regionali». In particolare, tale disciplina
prevede l’esistenza di un soggetto gestore dell’area protetta regionale, che
non può essere spogliato delle competenze sugli interventi nella medesima
(artt. 1, comma 4, e 23); l’adozione di un regolamento dell’area protetta (art.
22, comma 1, lettera d) e di un piano del parco regionale (art. 23), cui sono
affidati compiti analoghi agli omologhi strumenti previsti per gli enti parco
statali; l’affidamento all’organismo di gestione dell’area naturale protetta di
importanti «poteri di controllo circa la conformità delle attività realizzate
nell’area rispetto al regolamento, al Piano e al nulla osta».
2.– Con atto depositato il 5 aprile 2017 si è
costituita in giudizio la Regione Abruzzo, chiedendo che siano dichiarate non
fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale promosse dal
Presidente del Consiglio dei ministri.
2.1.– La difesa regionale richiama,
innanzitutto, le finalità della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, il cui art.
1, che le elenca espressamente, stabilisce che esse sono perseguite «nel
rispetto dei principi generali e degli indirizzi definiti dalla legislazione
europea e nazionale e in applicazione del principio di sussidiarietà nei
rapporti con le autonomie territoriali».
Il legislatore regionale, pertanto, non avrebbe
inteso affatto «interferire nell’attività di gestione dei parchi nazionali e
delle aree protette regionali», che resta affidata agli Enti parco e ai
soggetti gestori delle aree protette, né tantomeno «ridurre il livello di
tutela ambientale in dette aree». Al contrario, la legge in questione si
limiterebbe ad introdurre «norme per la promozione di uno sviluppo turistico
del medesimo territorio montano, basato su forme qualificate di fruizione,
compatibili con la natura e le risorse ambientali». A detta finalità
risponderebbe la REASTA, con l’istituzione della quale la Regione non ha inteso
affidare arbitrariamente le funzioni concernenti la materia in esame, né,
tantomeno, stabilire in merito ad attribuzioni arbitrariamente riconosciute
alla stessa Regione o ad altri enti, ma soltanto prevedere che determinati
soggetti, in ragione delle loro specifiche competenze, collaborino alla tenuta
e alla organizzazione della REASTA medesima.
In forza di ciò, le disposizioni regionali
impugnate non lederebbero alcuna prerogativa spettante agli Enti parco o ai
soggetti gestori delle aree protette, perché si limiterebbero a disciplinare lo
«svolgimento, in collaborazione organizzativa, di attività di mera promozione
ed incentivazione, in quanto tali inidonee a sostanziare un contrasto con la
disciplina statale vigente in subiecta materia».
2.2.– In ordine alle diverse censure mosse
all’art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, la difesa regionale osserva
come esse si fondino «sull’erroneo presupposto» della natura gestoria delle funzioni ivi previste – dalla quale
deriverebbe il pregiudizio per le prerogative spettanti agli Enti parco e ai
soggetti gestori delle aree protette – quando invece l’istituzione, la gestione
e l’aggiornamento dell’archivio dei REASTA costituirebbero, al contrario,
«attività di mera promozione e incentivazione», senz’altro non lesive delle
competenze spettanti agli Enti parco in base alla normativa statale.
Le uniche funzioni di carattere gestorio, attinenti alla gestione e all’aggiornamento dell’archivio
REASTA, si sostanzierebbero – rileva la Regione – «nell’attività di censimento
e ricognizione dell’insieme dei sentieri e percorsi che costituiscono la
REASTA» e non invece nell’attività di gestione ed utilizzo del territorio,
attività, questa, che rimane di esclusiva competenza degli Enti preposti. Tale
attività di censimento, ricognizione e aggiornamento della rete escursionistica
regionale, peraltro comune anche ad altre Regioni, sarebbe tuttavia finalizzata
alla conoscenza del territorio e delle potenzialità che la Regione Abruzzo può
offrire nel turismo montano, senza compromettere o ledere le funzioni di
gestione del territorio affidate agli Enti parco e ai soggetti gestori delle
aree protette.
2.3.– Per quanto concerne le questioni di legittimità
costituzionale sollevate in relazione alle varie disposizioni contenute
nell’art. 6, la difesa regionale osserva come esse attribuiscano a soggetti
espressamente individuati attività che risulterebbero, «per gran parte, già
nella titolarità dei medesimi soggetti, in forza di leggi statali», quali la
legge 26 gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club alpino italiano) e la
legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina).
Tali leggi, infatti, affidano, rispettivamente, al Club alpino italiano e ai
collegi regionali delle guide alpine funzioni, in particolare, di tracciamento,
realizzazione e manutenzione di sentieri, opere alpine, attrezzature
alpinistiche, rifugi e bivacchi, nonché di tutela dell’ambiente naturale montano.
La Regione, inoltre, rileva che l’art. 1, comma
17, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 2017, n. 4
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in
materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti) ha introdotto
nell’impugnato art. 6 due commi – l’1-bis e l’1-ter – con il «precipuo scopo di
chiarire ulteriormente la dimensione collaborativa che vede tutti i soggetti
che operano sul territorio montano concorrere, per i profili di rispettiva
competenza, alla tutela dell’ambiente naturale», specificando in particolare
che l’attribuzione delle funzioni in contestazione deve avvenire attraverso «le
necessarie convenzioni» con gli enti gestori dei parchi e delle aree protette.
La resistente osserva, poi, che la legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017 è stata sì
impugnata dallo Stato, ma senza che nessuna censura sia stata mossa al citato
art. 1, comma 17, lettera b).
2.4.– Quanto all’impugnazione dell’art. 7,
comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), la difesa della Regione rileva che le
attività ivi attribuite ai Comuni e all’ASBUC sono «inidonee ad alterare le
caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche presenti nel territorio
regionale e perfettamente compatibili e sovrapponibili a quelle di gestione
diretta del territorio di spettanza dei soggetti gestori dei parchi nazionali
(enti parco) e delle aree protette regionali (Comuni)».
Con riguardo alla specifica attività di
«presiedere all’ordinaria manutenzione dei percorsi e sentieri», per la quale
potrebbero ipotizzarsi «sul piano meramente dispositivo» interferenze con le
funzioni degli Enti parco, laddove svolta all’interno dei parchi, si pone in
evidenza che essa viene di fatto svolta dai Comuni «in collaborazione e
raccordo con gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette
regionali» e, dunque, nel rispetto della normativa che detto territorio
disciplina. D’altra parte, tale attività non potrebbe certo consentire
interventi che siano vietati all’interno dei parchi e delle aree protette.
2.5.– La Regione Abruzzo ritiene non fondate
anche le questioni di legittimità costituzionale concernenti l’art. 10, commi 1
e 2, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016. Osserva la resistente, infatti,
che la previsione del programma triennale degli interventi straordinari sulla
REASTA «si sostanzia in una programmazione a medio termine di progetti e
iniziative, oggetto di appositi finanziamenti regionali annuali», avente
unicamente portata di promozione, pubblicizzazione, incentivazione e sostegno
del turismo montano e delle attività connesse, che in quanto tali «non
potrebbero in alcun modo interferire con la gestione dei parchi e delle aree
protette o con la disciplina delle attività consentite al loro interno», ma
che, viceversa, costituirebbero uno «strumento di aiuto concreto» a tutti i
soggetti che operano in ambito montano, compresi gli Enti parco.
Anche sotto il profilo procedimentale, sono
costantemente assicurate la partecipazione e il coinvolgimento dei soggetti
gestori degli enti parco e delle aree protette a tutte le iniziative promosse
dalla legge stessa, in ragione del fatto che il programma triennale, per un
verso, è predisposto con il supporto del Comitato tecnico regionale – del quale
fanno parte, tra gli altri, un componente designato dagli enti gestori dei
parchi nazionali e un componente designato dalle aree protette regionali – e,
per un altro, è approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione delle
proposte dei Comuni e degli enti gestori dei parchi e delle aree protette (art.
10, comma 1).
2.6.– In ordine, infine, all’impugnazione
dell’art. 14, comma 2, lettere a), b) ed e) la difesa regionale rileva che non
vi sarebbe alcuna lesione di ambiti riservati alla competenza dei soggetti
gestori dei parchi e delle aree protette, poiché dette disposizioni
detterebbero norme di coordinamento e uniformazione, sul territorio regionale e
dunque in ambito di competenza della Regione, circa la segnaletica e la
catalogazione dei percorsi della REASTA.
Peraltro, tali norme sarebbero sostanzialmente
analoghe ad altre norme regionali non impugnate davanti a questa Corte (il
riferimento è all’art. 6 della legge della Regione Toscana 20 marzo 1998, n.
17, recante «Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività
escursionistiche», e all’art. 16 della legge della Regione Campania 20 gennaio
2017, n. 2, recante «Norme per la valorizzazione della sentieristica e della
viabilità minore»).
2.7.– La Regione Abruzzo rileva, più in
generale, che altre legislazioni regionali, puntualmente elencate, sono
intervenute in materia di rete escursionistica regionale con contenuto
normativo analogo a quello dell’impugnata legge abruzzese. La resistente porta
ad esempio la legge della Regione Liguria 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di
fruizione escursionistica della Liguria); la legge della Regione Veneto 14
giugno 2013, n. 11 (Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto); la legge
della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio
e materie correlate); infine, la già citata legge reg. Campania n. 2 del 2017.
2.8.– Conclusivamente, la difesa regionale
ribadisce che, anche in considerazione della finalità di promozione e
incentivazione del turismo montano e delle attività ad esso connesse, la legge
regionale impugnata non si pone in contrasto con la legge n. 394 del 1991. Ciò,
in particolare, perché tutte le previsioni impugnate, da un lato, non
afferiscono alla gestione del territorio e alla relativa disciplina di utilizzo
e, dall’altro, finiscono «per rafforzare la tutela ambientale e la salvaguardia
delle caratteristiche naturali presenti nei sentieri e percorsi che
costituiscono la REASTA».
3.– Con altro ricorso, notificato il 14-15
marzo 2017 e depositato il successivo 17 marzo 2017 (registro ricorsi n. 32 del
2017), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, ai sensi dell’art. 127 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1,
comma 17, lettere a) e c), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017, in
riferimento agli artt.
117, secondo comma, lettera s), e 118, primo e secondo
comma, Cost.
La disposizione impugnata è intervenuta sugli
artt. 5 e 10 della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, già impugnata con il
ricorso iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2017.
A parere del Presidente del Consiglio dei
ministri, le nuove norme regionali «invadono ulteriormente la competenza
legislativa esclusiva riservata allo Stato in materia di "tutela dell’ambiente
e dell’ecosistema” e presentano vizi di legittimità costituzionale analoghi a
quelli denunziati» con il citato ricorso.
3.1.– Dopo aver ricordato le censure esposte
nel ricorso n. 27 del 2017, l’Avvocatura generale dello Stato censura, in primo
luogo, l’art. 1, comma 17, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017,
il quale, mediante l’inserimento del comma 2-bis, ha modificato l’art. 5 della legge
reg. Abruzzo n. 42 del 2016. Tale disposizione ha statuito che «[c]on atto del
Dirigente della Struttura regionale di cui al comma 1 viene stabilito, fra le
attività elencate al comma 2, quali siano quelle da ritenersi prioritarie
nell’ambito dell’attivazione e gestione della REASTA, provvedendo ad
individuare altresì, tra i soggetti indicati sempre al comma 1, quali siano
quelli di cui avvalersi nonché determinare l’importo per la copertura delle
eventuali spese».
Secondo il Presidente del Consiglio dei
ministri, la novella finirebbe per radicare in capo all’amministrazione
regionale la competenza al compimento di «specifici atti di programmazione gestoria», i quali troverebbero applicazione anche
all’interno dei parchi e delle riserve naturali statali, «senza alcuna previa
intesa con gli enti preposti alla gestione delle aree naturali protette». La
norma regionale contrasterebbe, pertanto, con la legge n. 349 del 1991 e,
specificamente, con gli artt. 1, commi 3 e 4, 2, comma 1, 9 e 12, i quali affidano
agli Enti parco e ai soggetti gestori delle aree protette l’attività di
gestione dei territori ricompresi al loro interno, nonché «l’autorizzazione
all’esecuzione di interventi destinati ad essere realizzati nei relativi ambiti
territoriali».
Poiché la REASTA interessa porzioni di
territorio comprese sia all’interno sia all’esterno dei parchi nazionali, la
possibilità che la Regione Abruzzo programmi o realizzi interventi all’interno
delle aree protette, senza la previa intesa, sarebbe lesiva delle prerogative
degli enti e degli organismi statali e dei relativi interessi affidati alle
loro cure, non essendo sufficiente la mera collaborazione o un potere di
proposta, per di più, non vincolante.
La norma impugnata consentirebbe, infatti, alla
Regione di realizzare anche gli interventi in relazione ai quali gli Enti parco
e gli organismi di gestione possono «non aver prestato il proprio consenso o,
addirittura, avere manifestato il loro dissenso». Ciò si tradurrebbe nella
lesione dello standard di tutela ambientale, il quale, viceversa, potrebbe
essere salvaguardato «solo se alla mera "collaborazione” fosse sostituita la
previsione di una necessaria, previa "intesa” con i soggetti gestori delle aree
naturali».
3.1.1.– L’Avvocatura generale dello Stato precisa,
poi, che «le considerazioni e i rilievi che precedono valgono non soltanto per
i parchi nazionali, ma anche per le riserve naturali statali e, più in
generale, per le aree naturali protette regionali».
I soggetti ai quali è affidata la gestione di
tali aree non possono, pertanto, essere spogliati delle competenze che
dispongono per gli interventi da attuarsi all’interno di queste; anche per tali
organismi, infatti, le norme di principio statali prevedono strumenti di
pianificazione e di regolamentazione analoghi a quelli previsti per gli enti
parco statali.
3.1.2.– Da ultimo, il ricorrente lamenta il
contrasto dell’art. 1, comma 17, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 4 del
2017 anche con l’art. 118, primo e secondo comma, Cost.,
in relazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza
«nella misura in cui dispone (anche) di funzioni (già) affidate – dal
legislatore statale esclusivamente competente per materia – ad altro soggetto
pubblico», ossia agli enti parco o all’organismo di gestione.
3.2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri
censura altresì l’art. 1, comma 17, lettera c), della medesima legge regionale
n. 4 del 2017, il quale ha sostituito l’art. 10, comma 4, della legge reg.
Abruzzo n. 42 del 2016.
Quest’ultimo, nella sua formulazione
originaria, demandava ad un’autorizzazione della Giunta regionale la
definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione dei contributi,
previsti dal comma 3 del medesimo articolo, destinati alla realizzazione delle
attività di cui al comma 2.
Con la nuova formulazione, invece, il
legislatore regionale ha demandato ad un atto dirigenziale, in fase di prima
attuazione e nelle more dell’adozione del programma triennale degli interventi
straordinari sulla REASTA, l’indicazione delle attività da ritenersi
prioritarie tra quelle elencate al comma 2 del medesimo articolo e
l’individuazione dei soggetti cui affidare la relativa attuazione, nonché la
determinazione dell’importo dei contributi da erogare entro il 31 dicembre del
2016.
Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, in
tal modo verrebbe del tutto illegittimamente attribuito all’Amministrazione
regionale «il potere di porre in essere, senza alcuna previa intesa con gli
enti e gli organismi gestori di aree naturali protette di pertinenza statale e
regionale, atti di natura squisitamente programmatoria e gestoria»,
anche su porzioni di territorio ricadenti nel perimetro di parchi nazionali,
riserve naturali statali e altre aree naturali protette. La normativa regionale
censurata sarebbe pertanto in contrasto con la legge quadro e, in particolar
modo, con gli artt. 1, commi 3 e 4, 2, comma 1, 9, 12 e 29, che affidano agli
Enti parco e agli altri organismi gestori delle aree naturali protette
l’attività di programmazione e di gestione di tutti gli interventi «in
qualunque modo e in qualunque forma destinati ad interessare i rispettivi
territori». Da ciò il contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Per le stesse ragioni la norma impugnata
contrasterebbe anche con l’art. 118, primo e secondo comma, Cost.,
poiché, nello specifico, disciplinerebbe funzioni pianificatorie,
regolamentari e gestorie, che il legislatore statale
– esclusivamente competente in materia – avrebbe già affidato ad un ente
pubblico in forza dei principi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza.
4.– Con atto depositato il 19 aprile 2017 si è
costituita in giudizio la Regione Abruzzo, chiedendo che siano dichiarate non
fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale.
4.1.– La difesa regionale preliminarmente
riassume i termini del giudizio instaurato con il ricorso iscritto al n. 27 del
registro ricorsi 2017, per ribadire che la normativa oggetto di impugnazione,
mediante l’istituzione della REASTA, non ha affatto contenuto programmatorio e gestorio, ma semplici finalità promozionali dello sviluppo
turistico montano, le quali – per espressa previsione dell’art. 1 della legge
reg. Abruzzo n. 42 del 2016 – sarebbero perseguite nel rispetto dei principi
generali e degli indirizzi definiti dalla legislazione europea e nazionale. Ciò
sarebbe confermato dalla circostanza che le disposizioni regionali censurate
avrebbero previsto «forme di collaborazione per la tenuta e per
l’organizzazione della REASTA tra associazioni, enti ed istituzioni interessate,
proprio in ragione delle specifiche competenze di cui queste sono titolari e
delle funzioni a ciascuna affidate».
4.2.– In ordine alle diverse censure mosse
all’art. 1, comma 17, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017, la
difesa regionale ribadisce l’erroneità dei presupposti sui quali si fonderebbe
l’impianto argomentativo del ricorrente: le norme avrebbero «natura meramente
promozionale e finalità incentivante» e, pertanto, non potrebbero in alcun modo
«risultare lesive delle competenze spettanti agli Enti parco in base alla
disciplina statale in materia di aree protette».
Le uniche funzioni di carattere propriamente gestorio – così continua la resistente – sarebbero quelle
rivolte alla gestione e all’aggiornamento della REASTA, che si sostanzierebbe
nel censimento e nella ricognizione dell’insieme dei sentieri e dei percorsi e
non già nella gestione ed utilizzo del territorio, che, al contrario,
rimarrebbe «ovviamente di esclusiva pertinenza degli enti preposti», le cui
funzioni non sarebbero state «disconosciute dalla normativa impugnata».
Quest’ultima, peraltro, avendo ad oggetto attività di censimento ricognizione e
aggiornamento della rete escursionistica non potrebbe neppure incidere su di
esse.
4.3.– Quanto all’impugnazione dell’art. 1,
comma 17, lettera c), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017, la difesa
regionale, richiamando le considerazioni svolte nell’atto di costituzione nel
giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2017,
ribadisce che le attività da esso previste non potrebbero in alcun modo
interferire con la gestione dei parchi e delle aree protette o con la
disciplina delle attività consentite al loro interno.
Alla luce di ciò, anche la disciplina del
novellato comma 4 dell’art. 10, così come risultante dalla modifica introdotta
dalla impugnata legge regionale, non atterebbe a profili di programmazione e di
gestione diretta del territorio, in quanto non contemplerebbe la realizzazione
di interventi diretti né di azioni da intendersi in senso stretto pianificatorie, bensì «azioni mirate a sostenere ed
incentivare attività ed iniziative di natura promozionale».
A ciò la resistente aggiunge che, «sotto il
profilo procedimentale», nella predisposizione del programma triennale degli
interventi verrebbe assicurata la partecipazione e il coinvolgimento dei
soggetti gestori degli enti parco e delle aree protette.
5.– In data 14 maggio 2019, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha depositato memoria, con la quale insiste per
l’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sottoposte a
questa Corte con i ricorsi iscritti ai numeri 27 e 32 del registro ricorsi
2017.
5.1.– La difesa dello Stato, dopo aver
brevemente richiamato i motivi di doglianza presentati nei due precedenti ricorsi,
ricorda che il legislatore regionale è intervenuto novamente
sulla materia con la legge della Regione Abruzzo 25 maggio 2017, n. 33, recante
«Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 23 dicembre 2016, n. 41
(Concorso della Regione Abruzzo alla riduzione strutturale della spesa
pubblica) e 27 dicembre 2016, n. 42 (Istituzione Rete Escursionistica
Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo
(REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove
norme per il Soccorso in ambiente montano)». Tale legge, entrata in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione (avvenuta il 7 giugno del 2017), ha
modificato gli artt. 1, 5, 6, 7, 10 e 14 della legge reg. Abruzzo n. 42 del
2016, impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Successivamente a tale ulteriore intervento
normativo, il Presidente del Consiglio dei ministri rammenta di aver chiesto il
differimento dell’udienza di trattazione, al fine di verificare sia la
permanenza dell’interesse dello Stato alla trattazione dei ricorsi, sia se
medio tempore le disposizioni impugnate avessero trovato applicazione.
5.2.– A seguito dei «contatti e delle
interlocuzioni» con la Regione Abruzzo, secondo la difesa statale non vi
sarebbero i presupposti per notificare atto di rinuncia alle impugnazioni,
poiché le leggi reg. Abruzzo n. 42 del 2016 e n. 4 del 2017 avrebbero avuto
esecuzione fino alla data di entrata in vigore della legge reg. Abruzzo n. 33
del 2017.
5.3.– In aggiunta a ciò, il Presidente del
Consiglio dei ministri ritiene che le modifiche introdotte non potrebbero
ritenersi neppure interamente satisfattive, poiché non contemplerebbero
«espressamente» le riserve naturali statali e le aree naturali protette
regionali, nonché i relativi strumenti pianificatori, regolatori e
regolamentari.
In particolare, la difesa dello Stato si
concentra sulla sola modifica introdotta dall’art. 5 della legge reg. Abruzzo
n. 33 del 2017, il quale, inserendo il comma 1-bis all’interno dell’art. 10
della impugnata legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, ha previsto che
«limitatamente alle porzioni di territorio regionale ricadenti nei parchi, gli
interventi e le azioni da inserire nel programma triennale sono proposti dagli
enti parco o concordati con gli stessi». A parere dell’Avvocatura dello Stato,
tale intervento non garantirebbe «una funzione amministrativa che è declinata
dalla legislazione statale in forma di "nulla osta”», anche quando quest’ultimo
è richiesto ai sensi dell’art. 13 della legge quadro. In forza del dettato normativo,
infatti, la proposta dell’Ente parco, ove non condivisa, potrebbe essere
unilateralmente superata dalla Regione in fase di adozione del programma. Ciò,
peraltro, si evincerebbe dall’uso della particella disgiuntiva "o” nel testo
della legge.
Per tali ragioni, il Presidente del Consiglio
dei ministri ritiene che le modifiche normative introdotte con la legge reg.
Abruzzo n. 33 del 2017, da un lato, non farebbero venir meno l’interesse
all’impugnazione anche in considerazione del fatto che le disposizioni
regionali impugnate avrebbero avuto medio tempore attuazione; dall’altro,
dimostrerebbero la fondatezza dei motivi di impugnazione articolati nei
precedenti ricorsi.
Considerato in diritto
1.– Con ricorso iscritto al n. 27 del registro
ricorsi del 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli
artt. 5, commi 1 e 2, lettere b), c), d), e), h) ed i); 6, comma 1, lettera a),
numero 1), lettera b), numeri 1) e 3), lettera d), numeri 1) e 3); 7, comma 1,
lettere a), b), c), d) e f); 10, commi 1 e 2; 14, comma 2, lettere a), b) ed
e), della legge della Regione Abruzzo 27 dicembre 2016, n. 42, recante
«Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica
Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane
e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano», in riferimento all’art.
117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, e all’art. 118, primo e secondo
comma, della Costituzione.
Con successivo ricorso iscritto al n. 32 del
registro ricorsi del 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
impugnato l’art. 1, comma 17, lettere a) e c), della legge della Regione
Abruzzo 12 gennaio 2017, n. 4 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni
urgenti), il quale ha modificato rispettivamente gli artt. 5 e 10 della legge
regionale n. 42 del 2016, già oggetto di impugnazione con il primo degli
odierni ricorsi, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e
118, primo e secondo comma, Cost.
2.– In considerazione dell’evidente connessione
dei ricorsi, i giudizi devono essere riuniti per essere decisi con un’unica
pronuncia.
3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri
lamenta la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., poiché le varie disposizioni impugnate trovano tutte
applicazione anche in relazione alle aree naturali protette, siano esse
nazionali o regionali. L’istituita Rete Escursionistica Alpinistica
Speleologica Torrentistica Abruzzo (da ora in poi:
REASTA), infatti, interesserebbe tutto il territorio regionale, compresi i
parchi nazionali oltre che le riserve naturali statali e i parchi regionali, la
cui tutela è però disciplinata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge
quadro sulle aree protette) (da ora in poi: legge quadro). Tale legge, secondo
la giurisprudenza di questa Corte, deve ricondursi alla competenza esclusiva
statale in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», di modo che le
Regioni possono, al riguardo, determinare maggiori livelli di tutela, ma non
derogare in peius alla legislazione statale. Le norme
censurate, invece, presenterebbero – secondo il ricorrente – profili di
contrasto con la normativa statale, tali da renderle costituzionalmente
illegittime per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
In relazione ad alcune delle disposizioni
censurate, il ricorrente lamenta, inoltre, la violazione degli artt. 117, sesto
comma, e 118, primo e secondo comma, Cost. Per un
verso, infatti, la mancata previsione di conformità al regolamento del parco
delle attività volta a volta previste dalle norme censurate determinerebbe una
lesione della potestà regolamentare statale, nella specie affidata, dalla legge
quadro, a tale regolamento; per un altro, la mancata partecipazione degli Enti
parco alla gestione e organizzazione della REASTA, per la parte in cui questa
si sviluppa all’interno delle aree protette, pregiudicherebbe le funzioni
amministrative che lo Stato, in materia di propria competenza, ha loro affidato.
La Regione Abruzzo si è costituita in entrambi
i giudizi chiedendo il rigetto di ambedue i ricorsi.
4.– Questa Corte, quando è stata chiamata a
valutare la compatibilità costituzionale della normativa regionale istitutiva
della rete sentieristica, pur avendo riconosciuto che tale normativa interessa
ambiti riconducibili alla potestà legislativa residuale delle Regioni in
materia di turismo, ha affermato che la vocazione turistica (pur se univoca ed
esclusiva) della legge regionale debba necessariamente essere «correlata (e
subordinata) alle esigenze di tutela dell’ambiente» (così sentenza n. 121 del
2018).
La legislazione regionale, infatti, qualora
incida sulle aree protette (siano esse nazionali o regionali) deve conformarsi
ai principi fondamentali contenuti nella legge quadro, la quale – costantemente
ricondotta dalla giurisprudenza di questa Corte alla materia «tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema» (da ultimo, sentenze n. 121 del
2018 e n. 74
del 2017) – detta gli standard minimi uniformi di tutela, «che le Regioni
possono accompagnare con un surplus di tutela, ma non derogare in peius» (sentenza n. 121 del
2018).
In precedenti occasioni questa Corte ha già
avuto modo di precisare come lo standard minimo uniforme di tutela, riguardante
le aree naturali protette, si estrinsechi nella predisposizione da parte degli
enti gestori di tali aree «di strumenti programmatici e gestionali per la
valutazione di rispondenza delle attività svolte nei parchi alle esigenze di
protezione» dell’ambiente e dell’ecosistema (sentenza n. 171 del
2012; nello stesso senso, le sentenze n. 121 del
2018, n. 74
del 2017, n.
263 e n. 44
del 2011).
Tale modello di tutela, imperniato appunto
sull’istituzione di un ente gestore dell’area protetta, sulla predisposizione
di strumenti programmatici e gestionali, è sostanzialmente replicato dalla
normativa statale tanto per le riserve naturali statali quanto per le aree
protette regionali, seppur per queste ultime la legislazione statale abbia
predisposto un quadro normativo meno dettagliato.
È dunque necessario, ai fini della risoluzione
delle odierne questioni di costituzionalità, verificare se le disposizioni
regionali impugnate siano conformi ai principi fondamentali posti dalla legge
quadro, poiché solo in tal caso il legittimo obiettivo di promozione del
turismo potrà dirsi perseguito nel rispetto delle esigenze di tutela
dell’ambiente.
5.– Prima di passare all’esame delle singole
questioni, occorre rilevare che tutte le disposizioni censurate sono state
modificate dalla legge della Regione Abruzzo 25 maggio 2017, n. 33, recante
«Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 23 dicembre 2016, n. 41 (Concorso
della Regione Abruzzo alla riduzione strutturale della spesa pubblica) e 27
dicembre 2016, n. 42 (Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica
Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo
sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in
ambiente montano)». Deve, quindi, essere preliminarmente valutata l’incidenza
dello ius superveniens
sulle questioni in esame.
Secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, la modifica della norma oggetto di questione di legittimità
costituzionale in via principale, intervenuta in pendenza di giudizio,
determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono
simultaneamente le seguenti condizioni: occorre, per un verso, che lo ius superveniens sia satisfattivo
delle pretese avanzate con il ricorso e, per un altro, che le norme impugnate,
poi abrogate o modificate, non abbiano ricevuto applicazione medio tempore (ex plurimis, sentenza n. 238 del
2018).
Nel caso di specie non si può escludere che le
disposizioni censurate abbiano avuto medio tempore applicazione (ex plurimis, sentenze n. 185,
n. 44 e n. 5 del 2018, n. 191, n. 170, n. 59 e n. 8 del 2017).
L’assenza di qualsiasi indicazione da parte della Regione Abruzzo – la quale
non ha depositato memorie in prossimità dell’udienza pubblica e, in tale sede,
non ha neppure fornito alcun chiarimento – induce a ritenere non provata,
infatti, la mancata applicazione delle norme censurate, anche in considerazione
del loro tempo di vigenza. Non sussiste, pertanto, un presupposto
imprescindibile per la dichiarazione della cessazione della materia del
contendere.
Tanto premesso, possono ora prendersi in esame
le singole questioni di legittimità costituzionale.
6.– L’art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 42 del
2016 disciplina la gestione e l’organizzazione del patrimonio escursionistico
regionale, a traverso lo svolgimento di una serie di funzioni fra cui: la
promozione dell’attività di validazione di nuovi sentieri e percorsi escursionistici;
la formazione e il coordinamento della rete delle strutture ricettive; la
predisposizione dei programmi di gestione della rete escursionistica, anche
afferenti a percorsi a valenza regionale e al coordinamento e collegamento con
reti escursionistiche nazionali; infine, l’approvazione del programma triennale
degli interventi straordinari di cui all’art. 10 della stessa legge.
Su tale art. 5 il Presidente del Consiglio dei
ministri ha promosso plurime questioni di legittimità costituzionale, in riferimento,
nel complesso, agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, e 118,
primo e secondo comma, Cost.
6.1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri
ha censurato, innanzitutto, i commi 1 e 2, lettere b), d), e) ed i), in quanto
li ritiene invasivi della competenza esclusiva statale in materia di «tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema», perché – non prevedendo che le funzioni di
organizzazione e gestione da tali lettere disciplinate debbano essere
esercitate, nei casi in cui interessino aree rientranti in parchi nazionali, in
conformità al piano del parco ed al regolamento del parco, nonché alle misure
di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo – si pongono
in contrasto con gli artt. 8, 11 e 12 della legge n. 394 del 1991.
La questione è fondata.
Questa Corte ha già posto in evidenza come «lo
standard minimo uniforme di tutela nazionale si articola nella previsione di
strumenti regolatori delle attività esercitabili» all’interno delle aree
protette (così da ultimo, la sentenza n. 74 del
2017; nello stesso senso, la sentenza n. 121 del
2018). Sono dunque il regolamento e il piano del parco (rispettivamente
previsti agli artt. 11 e 12 della legge quadro) nonché le misure di
salvaguardia dettate dal provvedimento istitutivo (art. 6 della legge quadro) a
valutare la rispondenza delle attività svolte nei parchi alle esigenze di
tutela ambientale (sentenze n. 121 del
2018, n. 171
del 2012, n.
263 del 2011, n.
44 del 2011).
L’art. 5, commi 1 e 2, lettere b), d), e), ed
i), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che
le funzioni di gestione e organizzazione della REASTA debbano essere
esercitate, nei casi in cui interessino aree rientranti in parchi nazionali, in
conformità al piano del parco ed al regolamento del parco, nonché alle misure
di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo, si pone
dunque in contrasto con quanto stabilito dalla legge quadro.
6.1.1.– Le medesime disposizioni sono altresì
censurate nella parte in cui non prevedono che la gestione e l’organizzazione
della REASTA, anche quando questa si sviluppi all’interno di riserve naturali e
aree protette regionali, sia conforme a quanto stabilito dai relativi strumenti
gestori.
Anche tale questione è fondata.
La legge quadro, come si è visto, impone anche per
le riserve naturali e le aree protette regionali un regolamento e un piano, cui
devono conformarsi le attività che si svolgono all’interno di tali aree: di qui
l’illegittimità delle norme impugnate, nella parte in cui non prevedono che la
gestione e l’organizzazione della REASTA sia conforme a tali strumenti.
6.2.– L’art. 5, comma 2, lettere b), d), e), h)
ed i), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016 è censurato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, novamente perché invasivo
della competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema», in quanto legittimerebbe interventi di tipo gestorio di diversi soggetti all’interno dei territori dei
parchi nazionali senza il nulla osta dell’Ente parco, anche ove ritenuto
necessario dall’art. 13 della legge quadro.
La questione è fondata.
Il nulla osta, al quale è subordinato il
rilascio di concessioni o autorizzazioni di interventi, impianti ed opere
all’interno del parco, è lo strumento nelle mani dell’Ente parco, per mezzo del
quale questo può controllare che le attività siano conformi alle norme del
piano e del regolamento del parco medesimo.
In forza della norma statale, l’Ente parco deve
poter verificare che gli interventi che si intendono porre in essere sul
territorio del parco siano conformi agli standard di tutela stabiliti dalla
legge quadro, ossia alle norme del piano e del regolamento del parco.
Le disposizioni impugnate, nella parte in cui
non prevedono che gli interventi di tipo gestorio
all’interno dei territori dei parchi nazionali devono essere subordinati al
nulla osta dell’Ente parco, si pongono pertanto in contrasto con quanto
stabilito dalla legge quadro.
6.2.1.– Le medesime disposizioni sono altresì
censurate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e sesto
comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nella
parte in cui non prevedono che la pianificazione e la gestione della REASTA,
anche quando questa si sviluppi all’interno di riserve naturali statali e aree
protette regionali, sia subordinata al previo nulla osta degli enti gestori.
Le questioni sono inammissibili.
Il nulla osta, contrariamente al piano e al
regolamento, non è espressamente previsto dalla legge quadro lì dove disciplina
gli strumenti di tutela delle riserve naturali statali e delle aree protette
regionali, sicché il ricorrente avrebbe dovuto specificamente argomentare
sull’estensione di tale istituto anche a tali aree protette. In linea con la
costante giurisprudenza di questa Corte devono, pertanto, dichiararsi inammissibili
le relative questioni, poiché sono del tutto carenti «del supporto
argomentativo minimo che deve connotare il ricorso in via principale» (ex multis, sentenza n. 261 del
2017).
6.3.– L’art. 5, commi 1 e 2, lettere c), d),
e), h) ed i), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016 è, da ultimo, censurato
dal Presidente del Consiglio dei ministri, poiché consente alle attività gestorie ivi disciplinate – ovverosia di pianificazione,
promozione e realizzazione di interventi – di spiegare effetti anche sui
territori delle aree naturali protette, così risultando idonee a pregiudicare
le funzioni degli enti gestori di tali aree, cui la legge statale affida sia la
gestione sia il controllo sulla conformità delle attività realizzate
all’interno di queste ultime. Di qui la violazione degli artt. 117, secondo
comma, lettera s), e 118, primo e secondo comma, Cost.,
poiché le disposizioni impugnate, da un lato, sarebbero invasive della
competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema» e, dall’altro, pregiudicherebbero una funzione amministrativa
affidata dallo Stato, in una materia di propria competenza esclusiva, agli enti
gestori delle aree protette.
Le questioni non sono fondate.
L’accoglimento delle precedenti questioni,
aventi ad oggetto l’art. 5 della legge regionale e dianzi esaminate, esclude
che i programmi e gli interventi posti in essere da soggetti diversi dagli enti
gestori possano valere all’interno delle aree protette ove non conformi al
regolamento e al piano di dette aree. A seguito di tali declaratorie di
illegittimità costituzionale, le funzioni che la legge reg. Abruzzo n. 42 del
2016 affida all’amministrazione regionale non possono che svolgersi, pertanto,
nel rispetto di quanto stabilito dalla legge quadro. Vengono in tal modo
salvaguardate le funzioni che la normativa statale affida agli enti gestori di
tali aree.
6.4.– L’accoglimento delle questioni aventi ad
oggetto l’art. 5, commi 1 e 2, lettere b), d), e), h) ed i), della citata legge
regionale, determina l’assorbimento delle ulteriori censure proposte in
riferimento agli artt. 117, sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.
7.– L’art. 6, comma 1, lettere a), numero 1),
b), numeri 1) e 3), e d), numeri 1) e 3), della legge reg. Abruzzo n. 42 del
2016 affida al Club alpino italiano (CAI) Abruzzo, al Collegio delle guide
alpine Abruzzo e al Collegio delle guide speleologiche Abruzzo una serie di
funzioni e compiti di gestione dei percorsi, dei sentieri e della segnaletica,
fra i quali: il controllo, l’indicazione e il monitoraggio della segnaletica,
l’attribuzione del numero identificativo sulle vie escursionistiche ovvero
all’ingresso di cavità e torrenti, la manutenzione dei percorsi inseriti nella
REASTA.
Secondo il Presidente del Consiglio dei
ministri le funzioni attribuite ai soggetti indicati avrebbero natura
«specificamente e immediatamente» gestoria, motivo
per cui le norme contrasterebbero con la legge quadro, nella parte in cui trovano
applicazione anche in riferimento ai parchi nazionali e alle altre aree
protette, tanto statali quanto regionali, con la conseguente violazione
dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Le questioni sono fondate.
Come ripetutamente rilevato, deve ribadirsi che
le funzioni disciplinate dalle disposizioni impugnate sono attribuite dalla
legge quadro in via esclusiva agli enti gestori delle aree protette, cui è
inderogabilmente affidata dalla legge statale la tutela dei valori ambientali
in dette aree a traverso l’approvazione del regolamento e del piano. Funzioni
quali quelle disciplinate dalle norme censurate possono, in tutta evidenza,
«avere non poco impatto sui valori ambientali e naturalistici che la legge
quadro intende proteggere, affidando agli strumenti del regolamento e del piano
per il parco la tutela di detti valori» (così sentenza n. 121 del
2018). Di qui l’incostituzionalità delle norme impugnate, nella parte in cui
risultano applicabili anche all’interno delle aree naturali protette.
7.1.– Restano assorbite le questioni aventi ad
oggetto il medesimo art. 6, comma 1, lettere a), numero 1), b), numeri 1) e 3),
e d), numeri 1) e 3), riferite all’art. 118, primo e secondo comma, Cost.
8.– L’art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e
f), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016 affida ai Comuni e
all’Amministrazione separata dei beni di uso civico (ASBUC) una serie di
funzioni di gestione della REASTA (fra cui: gestire la porzione di REASTA
afferente al proprio territorio, presiedere all’ordinaria manutenzione di
percorsi e sentieri, predisporre e approvare i programmi annuali di
manutenzione ordinaria e stipulare convenzioni con forze dell’ordine e
associazioni preposte all’attività di controllo e vigilanza).
Secondo il Presidente del Consiglio dei
ministri, le norme sarebbero illegittime, nella parte in cui affidano una serie
di funzioni di gestione diretta ai Comuni e alle ASBUC anche su porzioni del
territorio regionale ricadenti all’interno del perimetro delle aree naturali
protette e, pertanto, di spettanza dei soggetti gestori di queste ultime. Di
qui il contrasto con la legge quadro e la conseguente violazione dell’art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost.
Le questioni sono fondate.
Come agevolmente si ricava dalla lettera delle
disposizioni censurate, la legge regionale affida funzioni di gestione ai
Comuni e alle ASBUC con riferimento ai territori rientranti nelle aree naturali
protette: da un lato, è expressis verbis
affidata la gestione della REASTA a tali soggetti e, dall’altro, è previsto che
essi predispongano un programma di manutenzione ordinaria dei percorsi, ossia
un programma volto a conservare la funzionalità e l’efficienza della REASTA,
che deve essere necessariamente attuato mediante interventi sul territorio.
Da ciò, e per le ragioni ripetutamente esposte,
deriva l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate, nella parte in cui
trovano applicazione anche all’interno delle aree naturali protette.
8.1.– Restano assorbite le questioni aventi per
oggetto l’art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), della legge reg.
Abruzzo n. 42 del 2016, riferite all’art. 118, primo e secondo comma, Cost.
9.– L’art. 10 della impugnata legge regionale
n. 42 del 2016, al comma 1, prevede che la Regione Abruzzo approvi ogni tre
anni il programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA, previa
acquisizione delle proposte dei Comuni e degli enti gestori dei parchi
nazionali e delle aree protette regionali, mentre, al comma 2, stabilisce i
fini cui tale programma deve tendere.
Anche su tale articolo sono state promosse
plurime questioni di legittimità costituzionale, in riferimento, nel complesso,
agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, e 118, primo e
secondo comma, Cost. Le relative doglianze hanno
contenuto analogo a quelle mosse contro l’art. 5 della medesima legge, di modo
che la ratio decidendi, sottesa alla soluzione delle
questioni di legittimità costituzionale concernenti quest’ultimo, può essere
riferita anche alla decisione delle questioni ora in esame.
10.– Il Presidente del Consiglio dei ministri
ritiene l’art. 10, comma 1, invasivo della competenza esclusiva statale in
materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», perché, nella parte in cui
trova applicazione alle porzioni di territorio regionale ricomprese nel
perimetro delle aree naturali protette, non prevede che il programma triennale
degli interventi straordinari, dallo stesso disciplinato, sia rispettoso del regolamento
e del piano, così incidendo sul nucleo di salvaguardia predisposto dagli artt.
11 e 12 della legge quadro.
Le questioni sono fondate.
Si è già più volte posto in evidenza quanto siano
centrali, secondo la legge quadro, gli strumenti del regolamento e del piano
per la tutela delle aree protette; la norma regionale, nella parte in cui non
prevede che il programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA,
ove rivolto alle porzioni di territorio ricomprese nel perimetro delle aree
naturali protette, sia conforme al piano ed al regolamento, nonché alle misure
di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo, si pone,
dunque, in contrasto con quanto stabilito dalla legge quadro.
11.– Il Presidente del Consiglio dei ministri
censura, altresì, l’art. 10, commi 1 e 2, nella parte in cui prevede che gli
interventi del piano triennale possano essere realizzati in assenza del nulla
osta dell’Ente parco, benché, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 394 del
1991, questo risulti invece necessario. La norma ricavabile dal combinato
disposto dei commi 1 e 2 violerebbe, pertanto, l’articolo 117, secondo comma,
lettera s), Cost.
La questione è fondata.
In forza degli argomenti già spesi con riguardo
all’analoga censura mossa all’art. 5 della stessa legge regionale, la norma in
esame, nella parte in cui non prevede che gli interventi all’interno dei
territori dei parchi devono essere subordinati al nulla osta dell’Ente parco,
si pone in contrasto con quanto stabilito dalla legge quadro.
11.1– L’art. 10, commi 1 e 2, della legge reg.
Abruzzo n. 42 del 2016 è altresì censurato, in riferimento agli artt. 117,
secondo comma, lettera s), e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che la pianificazione
e la gestione della REASTA, anche quando questa si sviluppi all’interno di
riserve naturali statali e aree protette regionali, sia subordinata al previo
nulla osta degli enti gestori.
Le questioni sono inammissibili, poiché,
parimente a quanto rilevato riguardo all’analoga censura mossa contro l’art. 5
della legge regionale, sono del tutto carenti del supporto argomentativo minimo
che deve connotare il ricorso in via principale.
12.– L’art. 10, comma 1, della legge reg.
Abruzzo n. 42 del 2016 è altresì censurato perché, mediante la previsione del
programma triennale degli interventi straordinari, la legge regionale
affiderebbe «all’amministrazione regionale una rilevantissima funzione programmatoria
e gestoria» anche su porzioni del territorio
regionale ricadenti all’interno del perimetro delle aree naturali protette,
siano esse parchi nazionali, riserve naturali statali o aree protette
regionali. La norma sarebbe, pertanto, idonea a pregiudicare le funzioni degli
enti gestori di tali aree, cui la legge statale affida sia la gestione sia il
controllo sulla conformità delle attività realizzate all’interno delle aree
protette. Di qui la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118,
primo e secondo comma, Cost., poiché la disposizione
impugnata, da un lato, sarebbe invasiva della competenza esclusiva dello Stato
in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» e, dall’altro,
pregiudicherebbe una funzione amministrativa affidata dallo Stato, in una
materia di propria competenza esclusiva, agli enti gestori delle aree protette.
Le questioni non sono fondate, in riferimento
tanto ai parchi nazionali quanto alle altre aree naturali protette, per le
medesime ragioni esposte in relazione alle analoghe questioni che investono
l’art. 5 della medesima legge regionale.
L’accoglimento delle precedenti questioni,
aventi ad oggetto l’art. 10, commi 1 e 2, della citata legge regionale e dianzi
esaminate, escludendo che il programma triennale degli interventi straordinari
possa trovare applicazione anche all’interno di tali aree protette ove non sia
conforme al regolamento e al piano, consente di salvaguardare le funzioni che
la normativa statale affida agli enti gestori di tali aree.
12.1.– L’accoglimento delle questioni aventi ad
oggetto l’art. 10, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016,
determina l’assorbimento delle ulteriori censure riferite agli artt. 117, sesto
comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.
13.– L’art. 14, comma 2, lettere a), b) ed e),
della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016 prevede che il Consiglio regionale, su
proposta della Giunta regionale, approvi, entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della medesima legge regionale, il relativo regolamento attuativo.
Il Presidente del Consiglio dei ministri reputa
la norma invasiva della competenza esclusiva statale in materia di «tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema», poiché affida al regolamento regionale la
disciplina di diversi oggetti che, con riferimento al territorio delle aree
protette, sono di competenza del regolamento e del piano del parco. Per
analoghe ragioni, esse sarebbero costituzionalmente illegittime anche nella la
parte in cui si rivolgono a porzioni di territorio incluse nel perimetro di riserve
naturali statali e aree protette regionali.
Le questioni sono fondate.
Gli oggetti su cui, secondo le disposizioni in
esame, il regolamento attuativo dovrebbe statuire (dalle caratteristiche della
segnaletica ai criteri per la progettazione e la realizzazione di sentieri, ai
criteri generali di manutenzione dei percorsi della REASTA) rientrano in
attività che, come si è invero già visto, spetta al regolamento e al piano
delle aree protette disciplinare.
13.1.– Restano assorbite le ulteriori questioni
aventi ad oggetto l’art. 14, comma 2, lettere a), b), ed e), della legge reg.
Abruzzo n. 42 del 2016, riferite all’art. 117, sesto comma, Cost.
14.– Devono ora essere scrutinate le questioni
concernenti l’art. 1, comma 17, lettere a) e c), della legge reg. Abruzzo n. 4
del 2017, proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2017.
15.– L’art. 1, comma 17, lettera a), della
citata legge regionale ha modificato l’art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 42
del 2016, inserendo il comma 2-bis. La norma censurata statuisce che il
dirigente della struttura regionale competente in materia può stabilire quali,
fra le attività previste dallo stesso art. 5, siano da ritenere prioritarie
nell’ambito dell’attivazione e gestione della REASTA, «provvedendo ad
individuare altresì, tra i soggetti indicati sempre al comma 1, quali siano
quelli di cui avvalersi nonché determinare l’importo per la copertura delle
eventuali spese».
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri,
la disposizione finirebbe per radicare in capo all’amministrazione regionale la
competenza al compimento di «specifici atti di programmazione gestoria», i quali troverebbero applicazione anche
all’interno dei parchi, delle riserve naturali statali e delle aree protette
regionali, «senza alcuna "previa intesa” con gli enti preposti alla gestione
delle aree naturali protette». La norma regionale contrasterebbe, pertanto, con
la legge n. 394 del 1991 e, specificamente, con gli artt. 1, commi 3 e 4, 2, comma
1, 9 e 12, della citata legge, i quali affidano agli enti parco ed ai soggetti
gestori delle aree protette l’attività di gestione dei territori ricompresi al
loro interno, nonché «l’autorizzazione all’esecuzione degli interventi
destinati ad essere realizzati nei relativi ambiti territoriali». Con ciò
ponendosi in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Le questioni sono fondate.
In forza di quanto previsto dalla normativa
quadro statale, devono essere gli enti gestori delle aree protette, a traverso
gli strumenti regolatori (regolamento e piano), a stabilire non solo quali
attività possono compiersi, ma altresì i tempi e i modi di svolgimento di
queste, all’interno delle aree protette.
15.1.– Restano assorbite le ulteriori questioni
aventi per oggetto l’art. 1, comma 17, lettera a), della legge reg. Abruzzo n.
4 del 2017, riferite all’art. 118, primo e secondo comma, Cost.
16.– L’art. 1, comma 17, lettera c), della
legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017 ha modificato l’art. 10 della legge regionale
n. 42 del 2016, sostituendo il comma 4.
Con tale modifica, il legislatore regionale ha
demandato ad un atto dirigenziale, in fase di prima attuazione e nelle more
dell’adozione del programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA,
l’indicazione delle attività da ritenere prioritarie tra quelle elencate al
comma 2 del medesimo articolo e l’individuazione dei soggetti cui affidare la
relativa attuazione, nonché la determinazione dell’importo dei contributi da
erogare entro il 31 dicembre 2016.
Similmente a quanto rilevato per la modifica
apportata all’art. 5 della legge regionale n. 42 del 2016, il Presidente del
Consiglio dei ministri lamenta che in tal modo si sarebbe radicata in capo
all’amministrazione regionale la competenza al compimento di «specifici atti di
programmazione gestoria», i quali troverebbero
applicazione anche all’interno delle aree protette, «senza alcuna previa intesa
con gli enti preposti alla gestione delle aree naturali protette».
Le questioni sono fondate per le medesime
ragioni esposte riguardo all’analoga questione concernente il comma 2-bis
dell’art. 5: è agli enti gestori delle aree protette che la normativa statale
riconosce la competenza a individuare le modalità di svolgimento delle attività
che possono compiersi all’interno di tali aree.
16.1.– Restano assorbite le ulteriori questioni
aventi per oggetto l’art. 1, comma 17, lettera c), della legge reg. Abruzzo n.
4 del 2017, riferite all’art. 118, primo e secondo comma, Cost.
per questi
motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1 e 2, lettere b), d), e)
ed i), della legge della Regione Abruzzo 27 dicembre 2016, n. 42, recante
«Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica
Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane
e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano», nella parte in cui non
prevede che le funzioni di gestione e organizzazione della REASTA devono essere
esercitate, all’interno delle aree naturali protette, in conformità al loro
regolamento e al rispettivo piano, nonché alle misure di salvaguardia
eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo;
2) dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, lettere b), d), e), h) ed
i), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che
gli interventi di tipo gestorio all’interno dei
territori dei parchi nazionali devono essere subordinati al nulla osta
dell’Ente parco;
3) dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettere a), numero 1), b),
numeri 1) e 3), e d), numeri 1) e 3), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016,
nella parte in cui la disciplina ivi prevista trova applicazione anche
all’interno delle aree naturali protette;
4) dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e
f), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui trova
applicazione anche all’interno delle aree naturali protette;
5) dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge reg.
Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che il programma
triennale degli interventi straordinari sulla REASTA, ove rivolto alle porzioni
di territorio ricomprese nel perimetro delle aree naturali protette, deve
rispettare il loro regolamento e il rispettivo piano, nonché le misure di
salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo;
6) dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, commi 1 e 2, della legge reg.
Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che gli interventi
disciplinati dal programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA
all’interno dei territori dei parchi nazionali devono essere subordinati al
nulla osta dell’Ente parco;
7) dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, lettere a), b) ed e),
della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui affida al
regolamento attuativo, adottato dal Consiglio regionale, la disciplina degli oggetti
ivi previsti anche con riferimento al territorio delle aree naturali protette;
8) dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 17, lettera a), della legge
della Regione Abruzzo 12 gennaio 2017, n. 4 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori
disposizioni urgenti), che ha inserito il comma 2-bis all’art. 5 della legge
reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui trova applicazione anche
all’interno delle aree naturali protette;
9) dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 17, lettera c), della legge
reg. Abruzzo n. 4 del 2017, che ha sostituito il comma 4 dell’art. 10 della
legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui trova applicazione anche
all’interno delle aree naturali protette;
10) dichiara
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2,
lettere b), d), e), h) ed i), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella
parte relativa alle riserve naturali statali e alle aree protette regionali,
promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e sesto
comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
11) dichiara
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, commi 1
e 2, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, in relazione alle riserve
naturali statali e alle aree protette regionali, promosse, in riferimento agli
artt. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, e 118, primo e secondo
comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei
ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
12) dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1 e
2, lettere c), d), e), h) ed i), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016,
promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118,
primo e secondo comma, Cost., dal Presidente del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
13) dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma
1, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, promosse, in riferimento agli artt.
117, secondo comma, lettera s), e 118, primo e secondo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il
ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2019.