Sentenza n. 131 del 2018

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SENTENZA N. 131

ANNO 2018

 

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Giorgio                       LATTANZI                                        Presidente

-      Aldo                           CAROSI                                             Giudice

-      Marta                          CARTABIA                                               ”

-      Mario Rosario            MORELLI                                                  ”

-      Giancarlo                   CORAGGIO                                               ”

-      Silvana                       SCIARRA                                                  ”

-      Daria                          de PRETIS                                                 ”

-      Franco                        MODUGNO                                               ”

-      Augusto Antonio        BARBERA                                                 ”

-      Giulio                         PROSPERETTI                                          ”

-      Giovanni                    AMOROSO                                               ”

-      Francesco                   VIGANÒ                                                    ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

el giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, promosso dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con ordinanza del 3 gennaio 2017, nel procedimento vertente tra A. D.B. e il Ministero della giustizia e altri, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visti l’atto di costituzione di A. D.B., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 9 maggio 2018 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi l’avvocato Mario Cicala per A. D.B. e l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 3 gennaio 2017, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 38 della Costituzione.

1.1.– Il giudice rimettente premette di essere stato adito per ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, degli atti di collocamento a riposo di un consigliere della Corte di cassazione, posti in essere dal Ministero della giustizia e dal Consiglio superiore della magistratura in applicazione del citato d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 114 del 2014.

Il TAR Lazio precisa che il ricorrente era stato nominato consigliere di cassazione per meriti insigni, ai sensi della legge 5 agosto 1998, n. 303 (Nomina di professori universitari e di avvocati all’ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell’articolo 106, terzo comma, della Costituzione), in quanto avvocato con non meno di quindici (nella specie, sedici) anni di anzianità, iscritto negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. Il citato consigliere – ricorda ancora il rimettente –, sebbene avesse chiesto e ottenuto, in corso di rapporto, un provvedimento datato 2 novembre 2011, di trattenimento in servizio fino all’età di 75 anni o, comunque, per il minor tempo sufficiente a conseguire il diritto a pensione (23 settembre 2017), in applicazione di quanto previsto dall’art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), era stato collocato a riposo a partire dal 1° gennaio 2016, con un successivo provvedimento adottato in conseguenza dell’abrogazione dell’istituto del trattenimento in servizio, disposta dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014 e della disciplina transitoria introdotta dal medesimo art. 1.

Il giudice rimettente riferisce, inoltre, che il ricorrente nel giudizio a quo si duole della circostanza che, per effetto del provvedimento di collocamento a riposo a far data dal 1° gennaio 2016, provvedimento oggetto di impugnativa, non sarebbe posto nelle condizioni di raggiungere il diritto al minimo della pensione, pur avendo acquisito il diritto e la legittima aspettativa a restare in servizio fino a quella data.

Dopo aver affermato che i provvedimenti impugnati con il ricorso trovano un’indefettibile base normativa nel citato art. 1 del d. l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 114 del 2014, che impedirebbe di far salvo il provvedimento di trattenimento in servizio, oltre il 31 dicembre 2015, il TAR Lazio solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, del citato d.l. n. 90 del 2014, nella parte in cui: dispone l’abrogazione delle norme relative al trattenimento in servizio (comma 1); fa salvi i trattenimenti in essere fino alla scadenza del 31 ottobre 2014 (comma 2); proroga i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, fino alla data del 31 dicembre 2015 «per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti», ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, «[a]l fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari» (comma 3); infine sostituisce l’art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 113, disponendo che non si applichi «al personale della magistratura» la previsione secondo cui le pubbliche amministrazioni «possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento […] risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale» (comma 5).

1.2.– In particolare, il TAR Lazio ravvisa la violazione degli artt. 2, 4 e 38 Cost. in quanto ritiene che l'applicazione della normativa transitoria di cui all’art. 1 del d.l. n. 90 del 2014 conduca a risultati analoghi a quelli di disposizioni di legge simili, già dichiarate incostituzionali, nella parte in cui non consentivano «al personale ivi contemplato, che al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo non avesse compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima» (sentenza n. 33 del 2013).

La lesione dei richiamati parametri si determinerebbe anche perché il citato art. 1, – là dove, al comma 5, sostituisce l’art. 72 del d.l. n. 112 del 1998 ed esclude il personale della magistratura dall’applicazione del principio secondo cui le pubbliche amministrazioni possono recedere anticipatamente dal rapporto di pubblico impiego solo all’avvenuta maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento dei pubblici dipendenti – , recherebbe un vulnus al diritto dei magistrati a maturare i requisiti minimi per la pensione.

Un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale è, poi, identificato dal medesimo TAR con riferimento all’art. 3 Cost., in quanto l’esclusione del personale della magistratura dal campo di applicazione della disciplina recata dall’art. 72 del decreto- legge n. 112 del 2008 – come modificato dall'art. 1, comma 5, del d.l. n. 90 del 2014 – determinerebbe una irrazionale disparità di trattamento in danno dei magistrati, alla luce della circostanza che «l'esigenza di raggiungere un numero di anni di lavoro sufficiente per ottenere il minimo della pensione è un interesse di tutti i lavoratori» (sentenza n. 444 del 1990).

2.– Nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che sia dichiarata manifestamente inammissibile e/o infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio.

In linea preliminare le questioni sarebbero inammissibili per la mancata valutazione, da parte del giudice a quo, dell’attualità dell’interesse a ricorrere. Secondo l’Avvocatura generale dello Stato il rimettente non avrebbe chiarito se e come il ricorrente nel giudizio principale avrebbe potuto giovarsi del trattenimento in servizio dal 1° gennaio 2016 al 23 settembre 2017.

Nel merito le questioni sarebbero comunque prive di fondamento.

Non sarebbe stato violato il diritto alla pensione minima, posto che (come precisato nella circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica del 19 febbraio 2015, n. 2, inerente all’interpretazione e applicazione del censurato art. 1 del d.l. n. 90 del 2014) una delle ipotesi in cui l’amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente e tale prosecuzione non costituisce un trattenimento vietato dalla legge è proprio quella in cui il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento dell’età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Tuttavia, ai fini della sussistenza del requisito contributivo minimo per il diritto a pensione, deve essere considerato il rapporto in essere con la pubblica amministrazione e gli eventuali precedenti rapporti cui corrispondano contributi versati presso diverse gestioni previdenziali, con conseguente possibilità per il dipendente di accedere all’istituto gratuito della totalizzazione di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi) o a quello del cumulo contributivo di cui all’art. 1, commi da 238 a 248 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2013), per conseguire il requisito minimo contributivo. Nella specie, l’Avvocatura sottolinea che al ricorrente nel giudizio principale, nominato consigliere di cassazione per meriti insigni in qualità di avvocato con più di quindici anni di esercizio, si applica l’art. 6, comma 2, della legge n. 303 del 1998, secondo il quale nel «caso di pregresso esercizio dell’attività forense si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45» (comma 2), in tema di ricongiunzione di tutti i periodi previdenziali presso diverse gestioni previdenziali. Il richiamo operato dalla legge n. 303 del 1998 alla legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), sarebbe proprio finalizzato a disciplinare, sul piano del trattamento previdenziale, una condizione comune a tutti gli avvocati chiamati all’ufficio di consiglieri della Corte di cassazione per meriti insigni, fisiologicamente titolari, all’atto della nomina, di un periodo di contribuzione previdenziale presso la Cassa forense di almeno quindici anni.

Anche la dedotta censura di violazione dell’art. 3 Cost. sarebbe priva di fondamento, dato che il legislatore, con il censurato art. 1, avrebbe realizzato un bilanciamento tra il perseguimento dell’obiettivo del ricambio generazionale con l’esigenza, riconducibile all’art. 97 Cost., di mantenere in servizio, per un congruo lasso di tempo, magistrati in grado di dare un positivo contributo per la particolare esperienza professionale acquisita ed in funzione dell’efficiente andamento del servizio giustizia.

3.– Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito il ricorrente nel giudizio principale e ha chiesto che la Corte accolga la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio, sulla base degli argomenti svolti nell’ordinanza di rimessione.

Nella memoria depositata nell’imminenza dell’udienza, la difesa della parte ritiene, inoltre, che sia priva di fondamento l’eccezione di inammissibilità per carenza di attualità dell’interesse a ricorrere sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato.

La difesa della parte precisa che, nella specie, è in discussione il diritto al minimo pensionistico che, per i magistrati, sarebbe fissato in venti anni. Pertanto, sarebbe stato decisivo, a fini della maturazione del diritto al minimo pensionistico, l’ulteriore periodo di lavoro compreso fra il 1° gennaio 2016 ed il 23 settembre 2017, tenuto anche conto del periodo di quattro anni, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, di cui era stato chiesto il riscatto.

4.– All’udienza pubblica il Presidente del Consiglio dei ministri e la parte costituita hanno ribadito le conclusioni e le argomentazioni svolte negli scritti difensivi.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 38 della Costituzione.

1.1.– Anzitutto, il giudice rimettente ritiene che l’applicazione della normativa transitoria, connessa all’abolizione dell’istituto del trattenimento in servizio, di cui all’art. 1 del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 114 del 2014, conduca a risultati analoghi a quelli relativi all’attuazione di disposizioni di legge simili, già dichiarate costituzionalmente illegittime, nella parte in cui non consentivano «al personale ivi contemplato, che al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo non avesse compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima» (sentenza n. 33 del 2013).

Il denunciato art. 1 del d.l. n. 90 del 2014, come convertito in legge, violerebbe il diritto dei magistrati (tra cui il ricorrente nel giudizio a quo) a maturare i requisiti minimi per la pensione, tutelato dagli artt. 2, 4 e 38 Cost., sarebbe, inoltre, determinata dal citato art. 1 del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 114 del 2014, in particolare là dove, al comma 5, sostituisce l'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 113, e esclude il personale della magistratura dall’applicazione del principio secondo cui le pubbliche amministrazioni possono recedere anticipatamente dal rapporto di pubblico impiego solo all’avvenuta maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento dei pubblici dipendenti.

La normativa denunciata sarebbe, poi, anche lesiva dell’art. 3 Cost. poiché l’esclusione del personale della magistratura dal campo di applicazione della disciplina recata dall’art. 72 del d.l. n. 112 del 2008 – come modificato dall'art. 1, comma 5, del d. l. n. 90 del 2014 – determinerebbe una irrazionale disparità di trattamento in danno dei magistrati, alla luce della circostanza che «l’esigenza di raggiungere un numero di anni di lavoro sufficiente per ottenere il minimo della pensione è un interesse di tutti i lavoratori» (sentenza n. 444 del 1990).

2.– In linea preliminare, l’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità delle questioni per difetto di motivazione sull’interesse a ricorrere. La difesa statale, in particolare, ritiene che il giudice rimettente non abbia chiarito se e come il ricorrente nel giudizio principale avrebbe potuto giovarsi del trattenimento in servizio al fine di poter conseguire la pensione minima, tenuto conto che l’anzianità minima per il conseguimento del trattamento pensionistico per i magistrati è pari a 42 anni di contribuzione.

2.1.– Tale eccezione è priva di fondamento.

Com’è noto, secondo la giurisprudenza costituzionale costante, «la valutazione […] dell’interesse a ricorrere e degli altri presupposti concernenti la legittima instaurazione del giudizio a quo è riservata al giudice rimettente, mentre la verifica della Corte costituzionale è meramente esterna e strumentale al riscontro della rilevanza della questione di legittimità costituzionale con la conseguenza che la motivazione su tali presupposti può essere sindacata solo laddove implausibile» (sentenza n. 245 del 2016). Nel caso in esame, la fattispecie concreta è puntualmente descritta nell’ordinanza di rimessione, che tratteggia la situazione in cui si trova il ricorrente nel giudizio principale, nominato consigliere di cassazione all’età di 57 anni, ai sensi della legge 5 agosto 1998, n. 303 (Nomina di professori universitari e di avvocati all’ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell’articolo 106, terzo comma, della Costituzione), con d.P.R. 27 gennaio 2000, come avvocato con non meno di quindici anni di anzianità, iscritto negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, originariamente destinatario di un provvedimento di trattenimento in servizio fino all’età di 75 anni, poi revocato per effetto dell’entrata in vigore del citato art. 1 del d.l. n. 90 del 2014, cui ha fatto seguito il provvedimento di collocamento a riposo, impugnato nel giudizio principale. Tale precisa ricostruzione dei fatti, unitamente alla considerazione del regime stabilito dall’art. 24, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, che consente l’accesso alla pensione di vecchiaia ai magistrati con venti anni di anzianità contributiva e con più di 66 anni di età, confortano circa la non implausibilità della ritenuta esistenza dell’interesse ad agire del ricorrente.

3.– Devono, invece, dichiararsi inammissibili le questioni sollevate nei confronti del comma 5 dell’art. 1 del citato d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 114 del 2014, in riferimento agli artt. 2, 4 e 38 Cost., nonché all’art. 3 Cost., per difetto di rilevanza.

3.1.– Nell’ordinanza di rimessione, alcune delle censure di illegittimità costituzionale, riferite agli artt. 2, 4 e 38, nonché all’art. 3 Cost., sono genericamente rivolte ai commi 1, 2, 3 e 5 dell’art. 1, congiuntamente considerati, ma sono motivate con esclusivo riguardo al comma 5, nella parte in cui sostituisce il comma 11 dell’art. 72 del d.l. n. 112 del 2008 ed esclude l’applicazione al personale della magistratura del principio secondo cui le pubbliche amministrazioni possono recedere anticipatamente dal rapporto di pubblico impiego all’avvenuta maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento dei pubblici dipendenti. Una simile previsione – secondo il giudice rimettente – violerebbe il diritto dei magistrati a maturare i requisiti minimi per la pensione e determinerebbe una irrazionale disparità di trattamento in loro danno.

Occorre, tuttavia, precisare che l’art. 1 del citato d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 114 del 2014, ha un contenuto non unitario, ma eterogeneo. I commi 1, 2 e 3 del citato art. 1 dispongono la soppressione dell’istituto del trattenimento in servizio di cui all’art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante «Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» (comma 1) e prevedono la necessaria normativa transitoria, di carattere generale (al comma 2), per i trattenimenti in essere di tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e “speciale” per i magistrati (comma 3), definendo, quindi, la disciplina della risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro pubblico, connessa al raggiungimento del limite di età ordinamentale.

Il comma 5 del medesimo art. 1 provvede, invece, a modificare il comma 11 dell’art. 72 del d.l. n. 112 del 2008, che incide sul diverso istituto della risoluzione facoltativa del rapporto di lavoro pubblico, rimessa alla determinazione dell’amministrazione. Tale istituto, introdotto con il richiamato d.l. n. 112 del 2008, nell’ambito di una serie di misure intese alla stabilizzazione della finanza pubblica, alla riorganizzazione e razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché alla progressiva riduzione del numero dei dipendenti pubblici, più volte modificato, si risolve nella facoltà, riconosciuta alle pubbliche amministrazioni, di anticipare ulteriormente la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro rispetto ai limiti ordinamentali, qualora ciò risponda a specifiche esigenze interne dell’ente pubblico e a condizione che sia maturato il requisito dell’anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento.

Sin dall’introduzione di tale istituto, peraltro, si è sempre escluso che esso potesse operare nei confronti dei magistrati, a fini di garanzia dell’indipendenza di questi ultimi e, in specie, a tutela della funzione loro affidata.

È, pertanto, evidente che si tratta di normativa estranea alla controversia di cui al giudizio principale, nel quale è in discussione un provvedimento di collocamento a riposo, adottato per effetto del superamento del limite di età ordinamentale e in conseguenza della soppressione dell’istituto del trattenimento in servizio, nonché in applicazione della connessa normativa transitoria (art.1, commi 1, 2 e 3 del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 114 del 2014).

4.– Deve, invece, essere scrutinata nel merito la questione inerente alla normativa transitoria dettata per i magistrati in conseguenza dell’abolizione dell’istituto del trattenimento in servizio (art. 1, commi 1, 2 e 3 del citato d. l. n. 90 del 2014). Il TAR Lazio sostiene che essa – che è espressamente contenuta nel comma 3, ma inscindibilmente connessa alla previsione dell’abolizione del trattenimento in servizio, di cui al comma 1, e costituisce “specificazione” della normativa transitoria generale di cui al comma 2 – vìoli il diritto dei magistrati a maturare i requisiti minimi per la pensione, tutelato dagli artt. 2, 4 e 38 Cost., «come si desumerebbe dalla valutazione espressa da questa Corte su» disposizioni di legge simili, dichiarate costituzionalmente illegittime, nella parte in cui non consentivano «al personale ivi contemplato, che al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo non avesse compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima» (sentenza n. 33 del 2013).

4.1.– Tale questione è priva di fondamento, perché basata su un erroneo presupposto interpretativo.

Come di recente affermato da questa Corte, l’art. 1 del d.l. n. 90 del 2014 ha disposto l’abolizione dell’istituto del trattenimento in servizio, che già in precedenza si era trasformato in una mera eccezione rispetto alla regola del collocamento a riposo al raggiungimento del limite di età ordinamentale. In tal modo l’art. 1 ha portato «a compimento un percorso già avviato, per agevolare, nel tempo, il ricambio generazionale e consentire un risparmio di spesa», peraltro «senza alcuna lesione dell’affidamento, in linea con l’evoluzione normativa e con la giurisprudenza della Corte di giustizia» (sentenze n. 444 del 1990, n. 461 del 1989 e, nello stesso senso, sentenza n. 133 del 2016).

Tale abolizione è configurata come una risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro per chi abbia maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia ovvero il diritto alla pensione anticipata, avendo raggiunto l’età limite ordinamentale. Una simile previsione deve, pertanto, essere letta alla luce della giurisprudenza costituzionale che, ripetutamente, ha riconosciuto la necessità di tutelare «l’interesse del lavoratore ad essere trattenuto in servizio per il tempo necessario al conseguimento della pensione normale», «nella prospettiva di una più ampia attuazione del diritto garantito dall'art. 38, secondo comma, Cost.» (sentenza n. 461 del 1989 e, nello stesso senso, n. 238 del 1988).

Questa Corte ha espressamente affermato che, sebbene il problema della tutela del conseguimento del minimo pensionistico sia strettamente connesso a quello dei limiti di età, la cui previsione è rimessa al legislatore nella sua più ampia discrezionalità, «quest’ultima può incontrare vincoli – sotto il profilo costituzionale – solo in relazione all’obiettivo di conseguire il minimo della pensione, attraverso lo strumento della deroga ai limiti di età ordinari previsti per ciascuna categoria di dipendente pubblico» (sentenza n. 33 del 2013).

Una simile deroga, che «incontra a sua volta dei limiti fisiologici», connessi all’«energia compatibile con la prosecuzione del rapporto» (sentenza n. 33 del 2013), può, tuttavia, delinearsi «soltanto per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'anzianità minima per il diritto a pensione» (sentenza n. 282 del 1991) e comunque esclusivamente in relazione a coloro che non abbiano la possibilità di ottenere la pensione minima in base alla legislazione vigente (sentenza n. 227 del 1997).

Tale evenienza non si delinea, pertanto, allorquando – come nel caso di specie – il rapporto di lavoro in essere con l’amministrazione sia stato preceduto da altri rapporti di lavoro, cui corrispondano contributi versati presso le diverse gestioni previdenziali. In tali casi, infatti, l’accesso al trattamento di pensione (come espressamente riconosciuto già nella circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 19 febbraio 2015, n. 2, avente ad oggetto la «Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro – Interpretazione e applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114») è garantito dalla possibilità di sommare le anzianità contributive versate presso le diverse gestioni previdenziali, in particolare mediante gli istituti della totalizzazione, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi) e del cumulo gratuito, di cui all’art. 1, commi da 238 a 248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)», esteso ai liberi professionisti dall’art. 1, commi da 195 a 198, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).

Nella specie, l’art. 6 della legge 5 agosto 1998, n. 303 (Nomina di professori universitari e di avvocati all’ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell’articolo 106, terzo comma, della Costituzione) dispone che «[a]l consigliere di cassazione nominato ai sensi della presente legge», fra gli avvocati con almeno quindici anni d’esercizio, iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, «è attribuito il trattamento previdenziale ed assistenziale dei magistrati ordinari» (comma 1), e precisa altresì, al comma 2, che «[n]el caso di pregresso esercizio dell’attività forense si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45», recante «Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti». Quest’ultima legge consente – «ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione» – «al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti», di «chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo» (art. 1, comma 1).

Sul riconoscimento di tale facoltà “onerosa”, originariamente configurata come l’unica possibilità di sommare le anzianità contributive versate presso le diverse gestioni previdenziali al fine di ottenere una pensione, questa Corte si è già pronunciata in passato e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990, proprio nella parte in cui non prevedevano, «in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione [onerosa], il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi […] (attraverso la totalizzazione dei contributi)» (sentenza n. 61 del 1999).

Sin da allora si è, dunque, riconosciuto che «[i] principi costituzionali impongono la previsione di un’alternativa alla ricongiunzione che risulti onerosa in misura tale da esporre l’assicurato al rischio di rimanere sprovvisto di qualsiasi tutela previdenziale» (sentenza n. 61 del 1999). E ciò in un’ottica di «una più ampia attuazione del diritto garantito dall'art. 38, secondo comma, Cost.» (sentenza n. 461 del 1989 e, nello stesso senso, n. 238 del 1988).

In questa linea si collocano, pertanto, i successivi interventi del legislatore volti a dare seguito alle indicazioni di questa Corte, dapprima con la disciplina della totalizzazione, introdotta, come già anticipato, con il d.lgs. n. 42 del 2006, poi con l’istituto del cumulo gratuito, regolato dall’art. 1, commi da 238 a 248, della legge n. 228 del 2012, solo successivamente esteso ai liberi professionisti, con l’art. 1, commi da 195 a 198, della legge n. 232 del 2016, entrambi volti a consentire il cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione, in assenza dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico.

È, dunque, evidente, alla luce delle richiamate considerazioni, l’erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il rimettente. Quest’ultimo censura la normativa transitoria connessa all’abolizione dell’istituto del trattenimento in servizio, in quanto desume erroneamente la lesione del diritto alla pensione minima dall’impossibilità, per i consiglieri di cassazione nominati per meriti insigni fra gli avvocati con almeno quindici anni d’esercizio, iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, in base alla legge n. 303 del 1998, di raggiungere il numero di anni necessari per ottenere la pensione previsto per i magistrati, derivante dall’applicazione della predetta normativa. Tale diritto è, invece, garantito proprio dall’impiego dei già richiamati istituti volti ad assicurare, in varie forme e modalità, la possibilità di sommare le anzianità contributive versate presso le diverse gestioni previdenziali, al precipuo scopo di accedere alla pensione.

La questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell’art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 90 del 2014, convertito, come modificazioni, nella legge n. 114 del 2014, deve, pertanto, essere dichiarata non fondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 114 del 2014, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 4 e 38 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2018.