ORDINANZA N. 186
ANNO 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Giorgio LATTANZI Giudice
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 431 a 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)», promosso dalla Regione Veneto, con ricorso notificato il 25 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 4 marzo 2015 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2015.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2017 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 25 febbraio 2015 e depositato in cancelleria il 4 marzo 2015, la Regione Veneto ha impugnato, fra gli altri, i commi 431, 432, 433 e 434 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)», in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione;
che con le disposizioni impugnate si prevede la predisposizione e si disciplinano i meccanismi di funzionamento e finanziamento di un piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate;
che ad avviso della ricorrente, la predisposizione del piano non prevede alcuna forma di intesa preventiva con le Regioni, presupposto indefettibile, in casi, quale quello di specie, di funzioni amministrative attratte in sussidiarietà dall’amministrazione centrale legate a competenze legislative diverse, concorrenti o residuali, con conseguente violazione del principio di leale collaborazione;
che, sotto altro profilo, il fondo previsto dal comma 434 dell’impugnato art. 1 della legge n. 190 del 2014 dà corpo ad un trasferimento finanziario a destinazione vincolata in materie di competenza concorrente e residuale delle Regioni senza che ricorrano i presupposti legittimanti sanciti dal quinto comma dell’art. 119 Cost. e, in ogni caso, senza prevedere il coinvolgimento delle Regioni in sede di programmazione e riparto dei relativi fondi da erogare;
che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, adducendo l’infondatezza delle censure e concludendo per la reiezione del ricorso;
che successivamente alla proposizione del ricorso, con l’art. 9, comma 7, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è stato modificato il disposto dell’impugnato comma 431 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, prevedendo che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri considerato dalla disposizione oggetto di modifica debba essere emanato «[…] previa intesa con la Conferenza unificata […]», intesa poi raggiunta in data 1° ottobre 2015;
che, con atto depositato il 13 gennaio 2017, la ricorrente, vista la delibera del 30 dicembre 2016 della Giunta della Regione Veneto, ha dichiarato di rinunciare al ricorso relativamente ai commi 431, 432, 433 e 434 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, con la motivazione della intervenuta intesa in linea con quanto previsto dal comma 431 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, così come novellato dopo la proposizione del ricorso;
che con atto depositato il 30 gennaio 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, ha dichiarato di accettare la rinuncia parziale al ricorso.
Considerato che l’esame di questa Corte è qui limitato alla questione relativa ai commi 431, 432, 433 e 434 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)», restando riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalla ricorrente;
che nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale la rinuncia al ricorso, accettata dalla resistente costituita, determina l’estinzione dei processi ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 82 e n. 77 del 2015; ordinanze n. 49 e n. 3 del 2017, n. 93, n. 79 e n. 73 del 2015).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo, relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 431 a 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2017.