Ordinanza n. 93 del 2015

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ORDINANZA N. 93

ANNO 2015

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Alessandro             CRISCUOLO                                     Presidente

-    Giuseppe                FRIGO                                                  Giudice

-    Paolo                      GROSSI                                                     ”

-    Giorgio                   LATTANZI                                                ”

-    Aldo                       CAROSI                                                     ”

-    Marta                     CARTABIA                                               ”

-    Mario Rosario        MORELLI                                                  ”

-    Giancarlo               CORAGGIO                                              ”

-    Giuliano                 AMATO                                                     ”

-    Silvana                   SCIARRA                                                  ”

-    Daria                      de PRETIS                                                 ”

-    Nicolò                    ZANON                                                     ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013, n. 19 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 –Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica – e altre disposizioni normative), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20-23 settembre 2013, depositato nella cancelleria della Corte il 30 settembre 2013 ed iscritto al n. 88 del registro ricorsi 2013.

Visto l’atto di costituzione della Regione Abruzzo;

udito nella camera di consiglio del 29 aprile 2015 il Giudice relatore Giuliano Amato.

Ritenuto che con ricorso spedito per la notifica il 20 settembre 2013, ricevuto dalla resistente il successivo 23 settembre, e depositato nella cancelleria di questa Corte il 30 settembre 2013 (reg. ric. n. 88 del 2013), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013, n. 19 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 – Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica – e altre disposizioni normative);

che tale disposizione dispone che, ai fini della realizzazione degli impianti idroelettrici di potenza nominale fino a 1500 Kw, ricadenti in aree protette o posti su rami di corsi d’acqua interclusi tra aree protette, cessino i motivi di preclusione previsti dallo «Studio a supporto della programmazione regionale in materia di risorse idriche», approvato dalla Giunta regionale (d’ora in avanti Studio);

che in tal modo, secondo il ricorrente, verrebbe di fatto vanificato l’art. 8 della legge regionale 25 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici), nella parte in cui limita la realizzazione di impianti idroelettrici su rami di corsi d’acqua regionali alle ipotesi contemplate dallo Studio;

che scopo fondamentale dello Studio sarebbe quello di fornire gli elementi di conoscenza necessari al rilascio delle nuove concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, individuando i tratti fluviali per i quali la realizzazione di derivazioni determinerebbe evidenti violazioni di taluni requisiti stabiliti per legge, quali la salvaguardia delle aree protette e il rispetto del deflusso minimo vitale;

che, pertanto, la disapplicazione delle risultanze dello Studio determinerebbe la cessazione di ogni garanzia che i procedimenti di rilascio di nuove concessioni idroelettriche vengano istruiti e conclusi con modalità scientificamente fondate;

che in particolare, ad avviso del ricorrente, l’art. 5, comma 1, lettera b), consentirebbe la realizzazione di impianti idroelettrici di potenza nominale fino a 1500 Kw anche in quei tratti fluviali per i quali lo Studio nega espressamente qualsiasi intervento di derivazione di acque e di realizzazione di impianti;

che, inoltre, la particolare indeterminatezza della norma impugnata consentirebbe la realizzazione di derivazioni a scopo idroelettrico anche in aree protette, ponendo come unica condizione che l’acqua prelevata venga restituita in alveo in sito limitrofo al prelievo;

che, con atto depositato il 4 novembre 2013, si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che, ad avviso della Regione, la ratio della disposizione impugnata sarebbe quella di limitare le autorizzazioni per la realizzazione degli impianti idroelettrici ai casi di effettiva disponibilità delle acque;

che, in ogni caso, la disapplicazione dello Studio in riferimento alle fattispecie previste dalla norma impugnata, non comporterebbe affatto la cessazione della garanzia che i procedimenti di rilascio delle concessioni idroelettriche siano fondati su criteri scientifici e siano esenti da discrezionalità, in quanto tali fattispecie continuerebbero ad essere sottoposte alle attività di programmazione e di tutela previste dalla disciplina statale;

che, successivamente all’instaurazione del presente giudizio, è intervenuta la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 58 (Modifica alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 recante “Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo” e modifiche alla legge regionale n. 10/2004, alla legge regionale n. 42/2011 e alla legge regionale n. 19/2013), la quale, all’art. 6, ha modificato la disposizione impugnata nel senso di prevedere espressamente che il rilascio delle concessioni per gli impianti di potenza nominale fino a 1500 Kw sia assoggettato ai requisiti di tutela ambientale richiesti dalla normativa statale di riferimento;

che, con memoria depositata l’11 aprile 2014, la Regione Abruzzo ha chiesto alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere per ius superveniens;

che, con memoria depositata il 15 aprile 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri ha insistito nelle conclusioni già rassegnate nel ricorso;

che, con successivo atto depositato il 5 agosto 2014, l’Avvocatura generale dello Stato ha dichiarato di rinunciare all’impugnativa, in quanto la nuova formulazione della norma ha fatto venire meno le ragioni per proseguire il giudizio;

che, con atto depositato il 28 gennaio 2015, la Regione Abruzzo ha accettato la rinuncia al ricorso.

Considerato che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, «la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti, estingue il processo».

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’estinzione del processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2015.