Ordinanza n. 3 del 2017

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ORDINANZA N. 3

ANNO 2017

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo                           GROSSI                                           Presidente

-           Giorgio                        LATTANZI                                        Giudice

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

-           Giuliano                       AMATO                                                   ”

-           Silvana                         SCIARRA                                                ”

-           Daria                            de PRETIS                                               ”

-           Nicolò                          ZANON                                                   ”

-           Augusto Antonio        BARBERA                                              ”

-           Giulio                          PROSPERETTI                                        ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 4, e 8 della legge della Regione autonoma Sardegna 5 agosto 2015, n. 20, recante «Trasformazione in agenzia del Consorzio per l’assistenza alle piccole e medie imprese “Sardegna ricerche”, istituito con la legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (Istituzione di un fondo per l’assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell’articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7-9 ottobre 2015, depositato in cancelleria il 13 ottobre 2015 ed iscritto al n. 92 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 7-9 ottobre 2015 e depositato in cancelleria il 13 ottobre (reg. ric. n. 92 del 2015), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 7, comma 4, e 8 della legge della Regione autonoma Sardegna 5 agosto 2015, n. 20, recante «Trasformazione in agenzia del Consorzio per l’assistenza alle piccole e medie imprese “Sardegna ricerche”, istituito con la legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (Istituzione di un fondo per l’assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell’articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268)», in relazione all’art. 3, primo comma, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché agli artt. 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, e 119 della Costituzione;

che, in particolare, l’art. 7, comma 4, della predetta legge regionale n. 20 del 2015 stabilisce: «Limitatamente all’attuazione dei progetti di ricerca e innovazione, ai soggetti di cui al comma 1 si applicano i vincoli alla spesa previsti dalla normativa nazionale per gli enti di ricerca pubblici»;

che l’art. 8 della medesima legge regionale dispone: «Il personale di ruolo del consorzio per l’assistenza alle piccole e medie imprese “Sardegna ricerche” è assegnato all’agenzia “Sardegna ricerche” e incluso nei suoi ruoli organici, mantenendo l’anzianità di servizio maturata senza soluzione di continuità ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e il trattamento contrattuale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge»;

che, con atto depositato il 18 novembre 2015, si è costituita in giudizio la Regione autonoma Sardegna, chiedendo, sulla base di diffuse argomentazioni, che il ricorso introduttivo del presente giudizio fosse dichiarato inammissibile e, in subordine, infondato.

Considerato che, con atto notificato alla Regione resistente il 22 aprile e depositato il 26 aprile 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, premesso che l’art. 11 della legge della Regione autonoma Sardegna 23 dicembre 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie), ha, tra l’altro, soppresso il comma 4 dell’art. 7 della legge reg. Sardegna n. 20 del 2015 e che, relativamente all’art. 8 della medesima legge regionale, il Presidente della Regione autonoma Sardegna ha trasmesso una relazione contenente elementi che consentono di superare le censure governative, ha dichiarato, in conformità alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 15 aprile 2016, di rinunciare al ricorso;

che, con atto in data 15 luglio 2016, depositato il 5 ottobre 2016, la Regione autonoma Sardegna ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso;

che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla parte costituita, determina l’estinzione del processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2017.