SENTENZA N. 52
ANNO 2017
Commenti alla decisione di
I. Sandro de Goetzen, Funzioni tecniche di attuazione dell’indirizzo politico e sottrazione del dirigente al regime dello spoils system, per g.c. del Forum di Quaderni Costituzionali
II. Pietro Racca, Spoils system e dirigenza pubblica (nota a sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2017), per g.c. dell’Osservatorio AIC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Alessandro CRISCUOLO Giudice
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2-bis, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), promosso dal Tribunale ordinario di Aosta nel procedimento vertente tra S.C. e la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, con ordinanza del 2 maggio 2016, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2016*.
Visti gli atti di costituzione di S.C. e della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;
udito nell’udienza pubblica del 21 febbraio 2017 il Giudice relatore Nicolò Zanon;
uditi gli avvocati Federico Mavilla per S.C. e Paolo Tosi per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 2 maggio 2016 (reg. ord. n. 121 del 2016), il Tribunale ordinario di Aosta ha sollevato, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e 97 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2-bis, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), introdotto dall’art. 17 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 13 febbraio 2012, n. 3, recante «Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l’organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste), e alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale)».
Il giudice rimettente censura il comma 2-bis dell’art. 11 della legge reg. Valle d’Aosta n. 22 del 2010, in relazione all’art. 10, comma 1, della medesima legge, «nella parte in cui si prevede che l’incarico di Comandante dei Vigili del Fuoco è revocabile in qualsiasi momento su richiesta del Presidente della Regione ed è, in ogni caso, correlato alla durata in carica di quest’ultimo». Lamenta, dunque, l’estensione al Comandante regionale dei vigili del fuoco del particolare regime stabilito dal citato art. 10, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 22 del 2010 per incarichi di diretta collaborazione con l’organo di governo (Segretario generale, Capo di Gabinetto e Vice Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione).
1.1.– Le questioni di legittimità costituzionale sono sollevate nell’ambito di un giudizio civile promosso da C. S., a seguito della comunicazione di revoca dell’incarico (che egli ha ricoperto dal 2000 e, in via fiduciaria, dal 2012, a seguito dell’entrata in vigore della norma censurata) intervenuta l’11 settembre del 2015, con contestuale attribuzione dell’incarico di Vice Comandante regionale dei vigili del fuoco. Il ricorrente mira ad ottenere la riassegnazione dell’incarico di Comandante o «quanto meno, in via subordinata», a vedersi riconoscere il mantenimento dell’incarico per il periodo residuo, «fino a raggiungere la durata minima triennale» di cui all’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), disciplina statale che il rimettente ritiene applicabile alla fattispecie.
1.2.– In punto di rilevanza, il giudice remittente sottolinea che se le questioni non fossero accolte «il ricorso andrebbe necessariamente rigettato, poiché la revoca dell’incarico è avvenuta sulla base di un disposto di legge che consente al Presidente della Giunta regionale della Valle d’Aosta di provvedervi a propria discrezione». In caso contrario, «andrebbe accolta quanto meno la domanda subordinata, diretta ad ottenere che venga dichiarato il diritto del ricorrente ad esercitare le proprie funzioni per il periodo residuo fino a raggiungere la durata minima triennale» di cui all’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.
1.3.– In punto di non manifesta infondatezza, secondo il giudice a quo – che riporta estesamente la giurisprudenza costituzionale in materia (sono richiamate, in particolare, le sentenze n. 180 del 2015 e n. 151 del 2010) – la norma censurata violerebbe l’ambito di competenza legislativa esclusiva riservata allo Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, comma secondo, lettera l, Cost.), alla luce dell’intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, anche regionali.
La norma censurata, inoltre, violerebbe l’art. 97 Cost., con riferimento ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, come interpretati dalla sentenza n. 224 del 2010 della Corte costituzionale, della quale, anche in tal caso, vengono richiamati ampi passaggi. Essa, infatti, introdurrebbe un’ipotesi di revoca del tutto discrezionale dell’incarico e un meccanismo di spoils system, senza che l’incarico di Comandante regionale dei vigili del fuoco sia tuttavia definibile come apicale, alla luce non solo delle ridotte dimensioni territoriali della Regione Valle d’Aosta, ma anche dei requisiti tecnici e professionali richiesti e delle funzioni attribuite, nonché dell’inquadramento ad esso riservato.
2.– Con atto depositato in data 8 luglio 2016 si è costituita in giudizio la Regione Valle d’Aosta, parte nel giudizio a quo, concludendo per «l’inammissibilità e/o l’infondatezza» delle questioni di legittimità costituzionale.
2.1.– La difesa regionale eccepisce, in primo luogo, l’inammissibilità della questione sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., per omessa indicazione, da parte del rimettente, dei parametri statutari che attribuiscono competenza legislativa esclusiva alla Regione in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione, oltre che di stato giuridico ed economico del personale, e in materia di servizi antincendi (art. 2, lettere a e z, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante «Statuto speciale per la Valle d’Aosta»).
In secondo luogo, in relazione allo stesso parametro costituzionale, essa eccepisce l’inammissibilità della questione, poiché il giudice rimettente avrebbe dovuto, in realtà, censurare l’intera normativa «in quanto emessa senza potestà legislativa». La questione di legittimità costituzionale sarebbe inammissibile per contraddittorietà anche rispetto all’art. 97 Cost., poiché il giudice remittente avrebbe dovuto censurare la norma nella parte in cui assegna natura fiduciaria all’incarico di Comandante regionale dei vigili del fuoco. In questo modo, infatti, ad avviso della difesa regionale, la norma «ne riconosce, a prescindere da una espressa previsione normativa, tanto la revocabilità ad nutum quanto la correlazione al mandato presidenziale».
La difesa regionale eccepisce ulteriormente l’inammissibilità delle questioni per carenza di rilevanza, poiché l’accoglimento delle stesse non permetterebbe al giudice di applicare il d.lgs. n. 165 del 2001 al rapporto di lavoro del ricorrente. In particolare, vengono richiamati gli artt. 1, comma 3, e 70, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 che, secondo il rimettente, farebbero salva la competenza delle Regioni a statuto speciale in materia. Inoltre, neppure potrebbe applicarsi la normativa regionale conseguente all’accoglimento delle questioni sollevate, poiché essa «non prevedrebbe alcunché circa la durata dell’incarico di Comandante dei vigili del fuoco».
2.2.– Le questioni, ad avviso della difesa regionale, sarebbero in ogni caso non fondate in relazione all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché la disciplina censurata non riguarda il rapporto di lavoro, ma «la natura, il conferimento e la durata dell’incarico di vertice» di Comandante regionale dei vigili del fuoco, rientrando quindi nella materia attribuita dallo statuto speciale alla competenza legislativa esclusiva della Regione.
La questione non sarebbe fondata neppure rispetto all’art. 97 Cost., perché il giudice a quo non ha censurato il combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 11, comma 2-bis, della legge reg. Valle d’Aosta n. 22 del 2010, con specifico riguardo alla qualificazione come fiduciario dell’incarico di Comandante regionale dei vigili del fuoco e alla previsione della sua nomina da parte del Presidente della Regione. In particolare, secondo la difesa regionale la «natura fiduciaria di un incarico direttamente conferito dal vertice politico ne rende di per sé legittim[e] sia la correlazione tra la durata dell’incarico e la scadenza del mandato dell’organo politico sia la revoca ad nutum da parte del medesimo».
La difesa della Regione Valle d’Aosta, inoltre, ritiene che vi sia una «correlazione funzionale» fra Corpo nazionale e Corpo regionale dei vigili del fuoco, così come fra il relativo Comandante nazionale e quello regionale, a tal punto da far ritenere che anche l’incarico regionale in questione sia di natura apicale, in ragione della «responsabilità operativa ed amministrativa di un settore nevralgico come quello dei servizi antincendi» e del «rapporto immediato e diretto con l’organo di vertice politico che, in quel settore, assume decisioni di rilievo politico con immediati risvolti operativi».
3.– Si è costituita anche la parte privata del giudizio principale, con atto depositato in data 11 luglio 2016, chiedendo l’accoglimento delle questioni sollevate, rispetto a entrambi i parametri costituzionali evocati dall’ordinanza di rimessione e prospettando altresì la violazione dell’art. 98 Cost.
4.– Con memoria depositata il 31 gennaio 2017, il ricorrente nel giudizio principale ha ribadito le conclusioni già rassegnate con l’atto di costituzione, svolgendo ulteriori osservazioni di replica alle deduzioni e alle eccezioni sollevate dalla difesa regionale.
5.– Anche la Regione Valle d’Aosta, in pari data, ha depositato una memoria integrativa, in cui sono riproposte considerazioni già svolte nell’atto di costituzione e sono illustrate repliche a quanto dedotto dalla parte privata nel suo atto di costituzione.
Considerato in diritto
1.– Il Tribunale ordinario di Aosta solleva questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e 97 della Costituzione, dell’art. 11, comma 2-bis, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), introdotto dall’art. 17 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 13 febbraio 2012, n. 3, recante «Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l’organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste), e alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale)».
La disposizione censurata stabilisce che «[s]ono altresì incarichi dirigenziali fiduciari i posti di Comandante e Vicecomandante regionali dei vigili del fuoco» e che a tali incarichi «si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1», della medesima legge regionale. Quest’ultima norma, riferita agli incarichi dirigenziali fiduciari di Segretario generale, Capo di Gabinetto e Vice Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, dispone che essi siano conferiti, su proposta del Presidente della Regione, con deliberazione della Giunta regionale all’inizio della legislatura e ad ogni successiva vacanza di incarico. Aggiunge che «[t]ali incarichi sono revocabili in qualsiasi momento su richiesta del Presidente della Regione e sono, in ogni caso, correlati alla durata in carica di quest’ultimo. Gli incarichi continuano ad essere esercitati dai titolari fino al successivo conferimento».
Il giudice a quo lamenta, dunque, l’estensione, operata dalla disposizione censurata, al Comandante regionale dei vigili del fuoco del particolare regime stabilito dal citato art. 10, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 22 del 2010.
In primo luogo, egli sostiene, tale estensione determinerebbe la lesione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni spetterebbe alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, rientrando nella materia «ordinamento civile», mentre la legge regionale non avrebbe alcuna potestà legislativa in ordine alla disciplina del «pubblico impiego contrattualizzato» e in ogni caso, qualora legiferi in tale materia, non potrebbe contenere norme difformi rispetto a quelle statali.
In secondo luogo, il giudice rimettente sottolinea che l’introduzione di un’ipotesi di revoca ad libitum di incarichi dirigenziali non apicali – quale sarebbe, in tesi, quello di Comandante regionale dei vigili del fuoco – determinerebbe la lesione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Attraverso il richiamo di un esteso passaggio della sentenza n. 224 del 2010, egli assume, infatti, che una tale revoca del dirigente sarebbe possibile soltanto per gli incarichi di carattere apicale, nel quale sussiste uno «stretto intuitus personae tra l’organo politico e il dirigente che deve curare l’esecuzione delle fondamentali direttive ai livelli più elevati»; mentre per gli altri livelli dirigenziali, fra i quali sarebbe da ricomprendere l’incarico di Comandante regionale dei vigili del fuoco, la revoca sarebbe consentita solo a seguito dell’accertamento dei risultati conseguiti, all’esito di un giusto procedimento che consenta all’interessato di svolgere le proprie difese e che si concluda con un formale provvedimento, motivato e sindacabile in sede giurisdizionale.
2.– La difesa della Regione Valle d’Aosta eccepisce l’inammissibilità della questione sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché il giudice rimettente non avrebbe considerato le disposizioni dello statuto speciale che conferiscono alla Regione Valle d’Aosta potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione, di stato giuridico ed economico del personale, e di servizi antincendi (art. 2, lettere a e z, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante «Statuto speciale per la Valle d’Aosta»).
2.1.– L’eccezione è fondata.
L’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), limita l’applicabilità dell’art. 117 Cost., nel testo introdotto da quest’ultima legge, alle parti in cui esso assicura forme di autonomia più ampie rispetto alle disposizioni statutarie. Laddove venga sottoposta a censura di legittimità costituzionale una disposizione di legge di un soggetto ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell’oggetto del giudizio, onere di cui è gravato il giudice rimettente, non può pertanto prescindere dall’indicazione delle competenze legislative assegnate dallo Statuto speciale, tanto più se queste risultino astrattamente pertinenti all’oggetto del giudizio principale. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice a quo avrebbe dovuto, quanto meno, spiegare in quale rapporto esse si trovino con l’invocato parametro di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., illustrando le ragioni per le quali tale ultima norma costituzionale dovrebbe assumersi a parametro in luogo delle previsioni contenute nello statuto speciale (con riferimento al giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, ordinanza n. 247 del 2016; in relazione a giudizi in via principale, sentenze n. 252 e n. 58 del 2016, n. 254, n. 151 e n. 142 del 2015).
L’assenza di tale illustrazione determina l’inammissibilità della censura.
3.– La questione è, invece, fondata in relazione all’art. 97 Cost.
3.1.– Con l’art. 17 della legge reg. Valle d’Aosta n. 3 del 2012 il legislatore regionale ha inteso estendere agli incarichi dirigenziali di Comandante e Vice Comandante regionali dei vigili del fuoco il particolare regime previsto dall’art. 10, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 22 del 2010 per alcuni incarichi dirigenziali fiduciari e di diretta collaborazione con l’organo di governo (Segretario generale, Capo di Gabinetto e Vice Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione). Questi ultimi incarichi, conferiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, all’inizio della legislatura e ad ogni successiva vacanza di incarico, sono revocabili in qualsiasi momento su richiesta dello stesso Presidente e sono in ogni caso correlati alla durata del suo mandato.
La chiara intenzione del legislatore regionale di estendere tale regime agli incarichi di Comandante e Vice Comandante regionali dei vigili del fuoco risulta dal tenore letterale del rinvio operato dalla disposizione censurata, la quale, dopo aver qualificato come fiduciari gli incarichi ricordati, aggiunge che ad essi «si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1».
Benché il giudice a quo non s’interroghi sul punto, la perentoria formulazione letterale della disposizione di rinvio conduce ad escludere l’applicabilità, al regime di nomina e revoca dei due incarichi in questione, di altre disposizioni pure contenute nella legge reg. Valle d’Aosta n. 22 del 2010, e in particolare degli artt. 28, 29 e 31, dedicati specificamente ai casi e alle modalità di revoca dei dirigenti, alla loro responsabilità, nonché al sistema di misurazione e valutazione della loro attività.
Su tali premesse, e alla luce della propria giurisprudenza, questa Corte deve dunque verificare se l’esclusiva applicazione del particolare regime di cui all’art. 10, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 22 del 2010 all’incarico di Comandante regionale dei vigili del fuoco, di cui è questione nel giudizio principale, sia conforme ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.).
3.2.– La considerazione complessiva delle disposizioni regionali dedicate alla figura del Comandante regionale dei vigili del fuoco restituisce con chiarezza la natura non apicale e tecnica dell’incarico.
Non vi è traccia, nella legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l’organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste) – che stabilisce i requisiti per la nomina a tale incarico ed elenca le funzioni del Comandante – di attribuzioni che segnalino una sua collaborazione al processo di formazione dell’indirizzo politico regionale in materia di servizi antincendi, né di un suo immediato rapporto, in tale materia, con l’organo politico regionale che conferisce l’incarico, cioè di due indici cui la giurisprudenza costituzionale annette rilievo per individuare incarichi dirigenziali apicali e caratterizzati dalla necessaria consentaneità politica tra organo nominante e dirigente nominato (da ultimo, sentenze n. 269 e n. 20 del 2016). Le pertinenti disposizioni della legge appena citata riconoscono, invece, al Comandante regionale dei vigili del fuoco funzioni di natura prevalentemente tecnico-esecutiva, attinenti alla direzione e all’organizzazione dei servizi antincendio nella Regione.
In aderenza ai contenuti della legge, la deliberazione della Giunta della Regione Valle d’Aosta 11 settembre 2015 n. 1303 (Ridefinizione della struttura organizzativa dell’amministrazione regionale, a integrazione e modificazione della DGR 708/2015, a decorrere dal 15 settembre 2015) inquadra il Comandante regionale dei vigili del fuoco al livello dirigenziale 2 (con graduazione A), in posizione sotto-ordinata rispetto al Coordinatore regionale del dipartimento protezione civile e vigili del fuoco (collocato invece al livello dirigenziale 1). Ed è a quest’ultimo che tale deliberazione invero attribuisce, oltre alla gestione generale dello stesso dipartimento, funzioni apicali di raccordo con i ministeri, le istituzioni nazionali e internazionali, nonché il potere di formulare proposte alla Giunta regionale al fine dell’elaborazione di programmi, direttive, progetti di legge o altri atti di competenza dell’amministrazione: si vedano, in particolare, le lettere b, d e i dell’allegato B2 alla medesima deliberazione, intitolato «Funzioni e graduazioni delle strutture organizzative. Requisiti oggettivi per il conferimento dell’incarico dirigenziale», nella parte recante i «Requisiti specifici per il conferimento dell’incarico di Capo della protezione civile (Coordinatore)».
È ulteriormente significativo che al medesimo Coordinatore spetti (lettera j dell’appena citato allegato) la verifica del raggiungimento degli obbiettivi assegnati ai dirigenti del dipartimento, fra i quali figura il medesimo Comandante dei vigili del fuoco, risultando così evidente l’inesistenza di relazioni istituzionali dirette tra quest’ultimo e i vertici dell’amministrazione regionale.
Non è peraltro decisiva, al fine di affermare la natura apicale e non tecnica dell’incarico in questione, la sua qualificazione fiduciaria, operata dall’art. 11, comma 2-bis, della legge reg. Valle d’Aosta n. 22 del 2010. L’art. 40 della legge reg. Valle d’Aosta n. 37 del 2009 prevede, infatti, specifici titoli e requisiti professionali che delimitano la platea degli aspiranti fra i quali l’amministrazione può scegliere. Fra questi, la scelta del nominato può avvenire discrezionalmente, ma presuppone una forma di selezione che, per quanto non abbia natura concorsuale, è tuttavia basata sull’apprezzamento oggettivo delle qualità professionali e del merito degli aspiranti.
Il carattere fiduciario rileva unicamente nella fase di conferimento dell’incarico, e si esaurisce nel momento della individuazione, tra gli aspiranti dotati degli specifici requisiti professionali richiesti, del soggetto ritenuto idoneo a svolgere la funzione (in tal senso, Consiglio di Stato, sezione quinta, 12 gennaio 2017, n. 677).
È perciò da escludere, in primo luogo, che la nomina possa avvenire in base ad una mera valutazione soggettiva di consentaneità politica e personale fra nominante e nominato.
In secondo luogo, il carattere fiduciario dell’incarico – rilevante, nei limiti anzidetti, nella fase del suo conferimento – non può condizionare anche il concreto esercizio delle funzioni tecniche affidate al Comandante regionale dei vigili del fuoco, da svolgere in posizione di neutralità e nell’esclusivo interesse pubblico. Per questo, tale carattere non implica che l’interruzione del rapporto possa avvenire con un margine di apprezzamento tale da escludere l’applicazione delle disposizioni (presenti, come detto, nella stessa legge reg. Valle d’Aosta n. 22 del 2010, agli artt. 28, 29 e 31) che specificano le cause e le modalità di revoca, e consentono la misurazione e valutazione dell’attività svolta dai dirigenti, previa contestazione degli addebiti nel rispetto dei principi del giusto procedimento e del contraddittorio (analogamente, sentenze n. 269 del 2016 e n. 224 del 2010). Non ha dunque pregio l’argomento prospettato dalla difesa regionale, secondo la quale la stessa natura fiduciaria dell’incarico conferito direttamente dal vertice politico-amministrativo regionale renderebbe legittima la disciplina censurata.
3.3.– Questa Corte ha più volte affermato l’incompatibilità con l’art. 97 Cost. di disposizioni di legge, statali o regionali, che prevedono meccanismi di revocabilità ad nutum o di decadenza automatica dalla carica, dovuti a cause estranee alle vicende del rapporto instaurato con il titolare, non correlati a valutazioni concernenti i risultati conseguiti da quest’ultimo nel quadro di adeguate garanzie procedimentali (sentenze n. 15 del 2017, n. 20 del 2016, n. 104 e n. 103 del 2007), quando tali meccanismi siano riferiti non al personale addetto agli uffici di diretta collaborazione con l’organo di governo (sentenza n. 304 del 2010) oppure a figure apicali, per le quali risulti decisiva la personale adesione agli orientamenti politici dell’organo nominante, ma a titolari di incarichi dirigenziali che comportino l’esercizio di funzioni tecniche di attuazione dell’indirizzo politico (sentenze n. 269 del 2016, n. 246 del 2011, n. 81 del 2010 e n. 161 del 2008).
Le medesime considerazioni non possono che valere anche nel caso in esame, nel quale la legge regionale estende al Comandante regionale dei vigili del fuoco il particolare regime previsto per incarichi di diretta collaborazione con l’organo politico-amministrativo di vertice della Regione, caratterizzato dalla revocabilità ad nutum su richiesta del Presidente della Regione, nonché dal meccanismo di spoils system, che correla la durata dell’incarico alle vicende del mandato di quest’ultimo. Tale estensione finisce per ancorare la cessazione dell’incarico a eventi esterni al rapporto (la richiesta discrezionale di revoca da parte del Presidente della Regione ovvero la scadenza o l’interruzione, per qualsiasi causa, del suo mandato), non correlati ad una specifica valutazione dell’attività svolta e senza applicazione delle necessarie garanzie procedimentali (esclusa dal perentorio rinvio effettuato dalla disposizione censurata al solo regime stabilito dall’art. 10, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 22 del 2010).
Ciò determina l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 11, comma 2-bis, della legge reg. Valle d’Aosta n. 22 del 2010, nella parte in cui dispone che «si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1» all’incarico di Comandante regionale dei vigili del fuoco, di cui è questione nel giudizio principale. La caducazione di tale rinvio, che imponeva l’applicazione della ricordata disciplina speciale, comporta la riespansione della normativa regionale dettata per la dirigenza pubblica del comparto unico regionale, cui pure il Comandante regionale dei vigili del fuoco appartiene (ciò che, per inciso, svuota di significato le eccezioni prospettate dalla difesa regionale intorno all’asserito vuoto di disciplina in tesi provocato dall’accoglimento della questione di legittimità costituzionale).
4.– Ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa, in via consequenziale, alla medesima disposizione, nella parte in cui prevede che anche all’incarico di Vice Comandante regionale dei vigili del fuoco si applichi il regime previsto dall’art. 10, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 22 del 2010. All’evidenza, infatti, tale parte di disposizione fa corpo con la porzione di norma censurata, producendo gli accertati effetti lesivi anche nei confronti di quest’ultimo incarico, subordinato a quello di Comandante regionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2-bis, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), nella parte in cui prevede che si applicano le disposizioni di cui all’art. 10, comma 1, della medesima legge all’incarico di Comandante regionale dei vigili del fuoco;
2) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2-bis, della legge reg. Valle d’Aosta n. 22 del 2010, nella parte in cui prevede che si applicano le disposizioni di cui all’art. 10, comma 1, della medesima legge all’incarico di Vice Comandante regionale dei vigili del fuoco;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2-bis, della legge reg. Valle d’Aosta n. 22 del 2010 sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Tribunale ordinario di Aosta, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2017.