Ordinanza n. 196 del 2016

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ORDINANZA N. 196

ANNO 2016

 

Commento alla decisione di

 

Andrea Chibelli,

La problematica applicabilità del principio di retroattività favorevole alle sanzioni amministrative

per g.c. di Diritto Penale Contemporaneo

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo                           GROSSI                                           Presidente

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                     Giudice

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ”

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

-           Silvana                         SCIARRA                                                ”

-           Daria                            de PRETIS                                               ”

-           Nicolò                          ZANON                                                   ”

-           Franco                         MODUGNO                                             ”

-           Giulio                          PROSPERETTI                                        ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 808-ter del codice di procedura civile promosso dal Tribunale ordinario di Terni, nel procedimento vertente tra Baldelli Costruzioni srl, Terni Casa Due cooperativa edilizia a responsabilità limitata, Cardeto Costruzioni srl, Cosedil spa contro Struzzi Mauro Costruzioni srl, con ordinanza del 7 gennaio 2015, iscritta al n. 334 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 giugno 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti.

Ritenuto che, con ordinanza del 7 gennaio 2015, il Tribunale ordinario di Terni ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 808-ter del codice di procedura civile, perché ritenuto lesivo degli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui limita l’impugnabilità del lodo, reso all’esito dell’arbitrato irrituale, ai casi di gravame in esso previsti;

che il Tribunale osserva che la natura negoziale dell’arbitrato irrituale dovrebbe comportare l’impugnabilità della decisione per vizi del consenso, analogamente a quanto previsto per ogni forma di manifestazione di volontà negoziale, e, in particolare, per errore rilevante derivante dalla falsa rappresentazione della realtà da parte degli arbitri, nelle varie forme in cui esso può atteggiarsi (mancata presa visione di alcuni elementi della controversia, erronea supposizione della loro esistenza, inesatta percezione di fatti pacifici ovvero contestati); e che tale natura negoziale dovrebbe, altresì, comportare la possibilità di impugnativa della decisione per incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico o dell’arbitro stesso;

che inoltre, prosegue il rimettente, l’arbitrato irrituale avrebbe natura giudiziale, come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 376 del 2001, e che, pertanto, la decisione dell’arbitro dovrebbe essere corredata di motivazione, al pari di un qualunque provvedimento giurisdizionale, con conseguente possibilità di farne valere, in via di gravame, l’eventuale omissione;

che l’obbligo motivazionale discenderebbe, anche, dall’esigenza di consentire la verifica della diligenza dell’arbitro mandatario nell’esecuzione dell’incarico;

che, ad avviso del giudice a quo, la tassatività delle cause di invalidità e di impugnabilità del lodo previste dall’art. 808-ter cod. proc. civ., escludendo l’impugnativa per vizi del consenso e difetto di motivazione, determinerebbe una irragionevole sottrazione di tutela processuale per le parti, in violazione degli evocati parametri costituzionali;

che è intervenuto nel giudizio di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’inammissibilità della questione, per mancata prospettazione degli elementi di fatto necessari a valutarne la rilevanza;

che, nel merito, la difesa erariale ha eccepito la non fondatezza della questione poiché la materia della conformazione degli istituti processuali è devoluta alla discrezionalità del legislatore e la scelta dello strumento arbitrale, come mezzo di risoluzione delle controversie, trova la sua fonte nella volontà delle parti che, nel deferire la controversia ad arbitri, scelgono liberamente un percorso di soluzione rapido ed informale, ma si assoggettano, altrettanto liberamente, alle peculiarità della fase impugnatoria.

Considerato che il Tribunale ordinario di Terni dubita della legittimità costituzionale dell’art. 808-ter del codice di procedura civile che, circoscrivendo la possibilità di impugnativa del lodo arbitrale irrituale ai motivi in esso elencati, tra i quali non figurano i vizi del consenso, l’incapacità e l’omessa motivazione, determinerebbe una limitazione di tutela processuale per le parti tale da imporre un controllo sulla ragionevolezza della previsione, con conseguente violazione degli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione;

che la questione è manifestamente inammissibile;

che, in primo luogo, il giudice a quo ha del tutto omesso la descrizione della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, limitandosi, in un passaggio dell’ordinanza di rimessione, a rilevare che «non emergono dubbi sulla natura irrituale del lodo pronunciato dall’arbitrato unico», senza chiarire se, nel caso di specie, le parti hanno impugnato il lodo per vizi della volontà, incapacità o difetto di motivazione;

che, come affermato nella sentenza n. 338 del 2011, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte precisato che «l’omessa o insufficiente descrizione della fattispecie, non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell’atto di rimessione, preclude il necessario controllo in punto di rilevanza (ex plurimis: ordinanze nn. 6 e 3 del 2011; nn. 343, 318 e 85 del 2010; nn. 211, 201 e 191 del 2009)»;

che le lacune nella ricostruzione della fattispecie concreta si riflettono nel difetto di motivazione sulla necessità di fare applicazione della disposizione censurata e, quindi, in ordine alla rilevanza della questione rispetto al giudizio a quo (ex multis, ordinanza n. 269 del 2015);

che, inoltre, il giudice a quo, nel lamentare l’impossibilità di impugnativa del lodo arbitrale irrituale per vizi del consenso e incapacità, ha omesso di considerare l’orientamento consolidato della Corte di cassazione, fondato sui principi della disciplina contrattuale, in base al quale il lodo irrituale è soggetto al regime delle impugnative negoziali in ragione della sua natura di negozio di accertamento (Corte di cassazione, sezione prima civile, 18 novembre 2015, n. 23629; sezione seconda civile, 8 novembre 2013, n. 25258; sezione prima civile, 31 ottobre 2013, n. 24552);

che anche tale carenza motivazionale si sostanzia in un ulteriore profilo di inammissibilità (ordinanza n. 34 del 2016).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 808-ter del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Terni con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2016.