ORDINANZA N. 34
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
composta dai signori:
- Marta CARTABIA Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 448-bis del codice
civile, promosso dal Tribunale ordinario di Brescia nel procedimento
vertente tra A.I. e A.F., con ordinanza
del 26 novembre 2014, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 2015 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2015.
Visto l’atto d’intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2016 il
Giudice relatore Mario Rosario Morelli.
Ritenuto
che − in un giudizio per prestazione
di alimenti, promosso, ai sensi dell’art. 433, primo comma, numero 2) del
codice civile, da un genitore nei confronti del figlio (maggiorenne), il quale
si opponeva alla domanda, sostenendo che il padre si era allontanato da casa e
si era disinteressato di lui fin dalla sua nascita – l’adito Tribunale
ordinario di Brescia, in composizione monocratica, ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, ed ha per ciò sollevato, con l’ordinanza in epigrafe,
questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 448-bis dello stesso codice, rubricato
«Cessazione per decadenza dell’avente diritto dalla responsabilità genitoriale
sui figli» (disposizione aggiunta dall’art. 1, comma 9, della legge
10 dicembre 2012, n. 219, recante «Disposizioni in materia di riconoscimento
dei figli naturali», e successivamente modificata dall’art. 66, comma 1,
del decreto
legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, «Revisione delle disposizioni vigenti in
materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n.
219»);
che, in particolare, secondo il
rimettente, la norma denunciata – nel disporre che «Il figlio […] e, in sua
mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all’adempimento dell’obbligo
di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata
pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale» – contrasterebbe,
appunto, con il precetto della eguaglianza, nella parte in cui non esclude la
permanenza dell’obbligo alimentare del figlio nei confronti del genitore anche
nei casi (come quello al suo esame) in cui non risulti essere stata emessa una
pronuncia di decadenza dalla responsabilità (già potestà) genitoriale da parte
dell’autorità giudiziaria (Tribunale per i minorenni o giudice penale), e ciò
malgrado vi siano state reiterate violazioni dei doveri inerenti detta
responsabilità da parte del genitore che assuma poi di aver diritto alla
prestazione degli alimenti da parte del figlio ai sensi del citato art. 433,
primo comma, numero 2) cod. civ.;
che l’irragionevolezza di siffatta
censurata disciplina deriverebbe, appunto, sempre ad avviso del Tribunale a quo, dalla circostanza che
l’esclusione dell’obbligo degli alimenti, da parte del figlio, sia collegata,
in termini di rigido automatismo, alla preesistenza di una pronunzia di
decadenza (del richiedente) dalla potestà genitoriale, tale da non consentire,
in alcun modo, al giudice – nella controversia introdotta per il riconoscimento
del diritto agli alimenti – di verificare in quale modo potrebbe essere
tutelato l’interesse di un soggetto divenuto maggiorenne e, pur tuttavia,
gravemente leso nei suoi diritti nella fase della vita in cui era minorenne,
con pesanti ed ingiusti riflessi nel periodo successivo;
che è intervenuto, nel presente
giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per
l’inammissibilità della sollevata questione incidentale e, in subordine, per la
dichiarazione della sua infondatezza.
Considerato che, nel sollevare la riferita questione, il
rimettente si è limitato ad affermarne apoditticamente la rilevanza, omettendo
qualsiasi accertamento in ordine alla (anche solo potenziale) sussistenza, nel
caso concreto, sia dello stato di bisogno e dell’impossibilità di farvi fronte,
dedotti dall’attore, sia della «indegnità» (così atecnicamente
qualificata) del genitore, eccepita dal figlio convenuto; per cui l’incidenza
della invocata declaratoria di incostituzionalità, ai fini della decisione da
adottare nel giudizio principale, risulta solo ipotetica e virtuale;
che, comunque, la pronuncia additiva,
che il Tribunale a quo richiede a
questa Corte, neppure si prospetta a contenuto "obbligato”, essendo possibili,
nella materia in esame, diversi tipi di intervento, quanto alla individuazione
dei fatti giustificativi, del giudice competente ad accertarli e del
procedimento da adottarsi, agli effetti della auspicata declaratoria "postuma”
di decadenza (ora per allora) dalla responsabilità genitoriale nei confronti
del figlio ormai maggiorenne, al fine della esclusione dell’obbligo alimentare
di quest’ultimo nei confronti del genitore, con la conseguenza, che la scelta
tra tali eventuali interventi (peraltro ampliativi di una deroga al generale
dovere di solidarietà) resta, comunque, riservata alla discrezionalità del
legislatore;
che la questione in esame è, pertanto,
sotto più profili manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 448-bis
del codice civile, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale ordinario di Brescia, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2016.
F.to:
Marta
CARTABIA, Presidente
Mario
Rosario MORELLI, Redattore