ORDINANZA N. 3
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Ugo DE SIERVO Presidente
- Paolo MADDALENA Giudice
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promossi dal Giudice di Pace di Orvieto con ordinanze del 27 ottobre (nn. 2 ordinanze), del 10 novembre (nn. 2 ordinanze) e del 29 dicembre 2009 e dal Giudice di Pace di Vigevano con ordinanze del 23 novembre (nn. 3 ordinanze), del 30 novembre e del 14 dicembre 2009 (nn. 3 ordinanze), del 18 gennaio (nn. 3 ordinanze) e del 25 gennaio 2010, ordinanze rispettivamente iscritte ai nn. da 6 a 9, 80, da 101 a 106, da 153 a 157 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 5, 12, 15 e 22, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2010 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.
Ritenuto che, con cinque ordinanze di analogo tenore, emesse il 27 ottobre 2009 (r.o. n. 6 e n. 9 del 2010), il 10 novembre 2009 (r.o. n. 7 e n. 8 del 2010) e il 29 dicembre 2009 (r.o. n. 80 del 2010), il Giudice di pace di Orvieto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), denunciando la violazione degli artt. 2, 3, 10, 25, secondo e terzo comma, «in relazione agli artt. 13 e 27 della Costituzione», nonché dell’art. 111 Cost.;
che, ad avviso del rimettente, la norma incriminatrice censurata – che punisce l’ingresso e il soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato – si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza, in quanto priva di ratio giustificatrice: da un lato, perché il fine con essa perseguito – allontanare lo straniero «clandestino» dal territorio nazionale – sarebbe già conseguibile tramite l’istituto dell’espulsione amministrativa; dall’altro, perché la pena pecuniaria comminata per la violazione rimarrebbe solo «teorica», dovendo essere applicata a persone nullatenenti e prive di «sicura domiciliazione», di modo che anche la sua conversione in lavoro sostitutivo «non otterrebbe alcun risultato utile»;
che risulterebbero violati, inoltre, i principi di offensività e proporzionalità, giacché, come chiarito da questa Corte costituzionale con la sentenza n. 78 del 2007, il mancato possesso di un titolo valido per il soggiorno nello Stato non è, di per sé, sintomo di una particolare pericolosità sociale: pericolosità sociale che, per contro – alla luce dell’espressione «fatto commesso», contenuta nell’art. 25, secondo comma, Cost., nonché del principio di personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.) e del criterio dell’extrema ratio – costituirebbe condizione imprescindibile affinché possano irrogarsi sanzioni di natura penale;
che la norma censurata violerebbe, ancora, gli artt. 2 e 10 Cost., per contrasto con il principio di solidarietà – posto tra «i valori fondamentali dell’uomo» da plurime convenzioni internazionali – assumendo un «connotato discriminatorio» nei confronti di persone che versano in condizioni di bisogno, considerate «possibili fonti di atti delinquenziali»;
che un ulteriore e conclusivo profilo di irrazionalità della norma si connetterebbe alla circostanza che, in rapporto alla fattispecie dell’illegale trattenimento nel territorio dello Stato, non sia stata introdotta una disciplina transitoria, «quale quella prevista per le colf e badanti»: con la conseguenza che il migrante clandestino, già presente in Italia alla data di entrata in vigore della novella legislativa, non avrebbe alcuna possibilità di evitare i rigori della legge penale;
che, con undici ordinanze, di analogo tenore, emesse il 23 novembre 2009 (r.o. n. 101, n. 102 e n. 103 del 2010), il 30 novembre 2009 (r.o. n. 154 del 2010) il 14 dicembre 2009 (r.o. n. 104, n. 105 e n. 106 del 2010), il 18 gennaio 2010 (r.o. n. 153, n. 155 e n. 156 del 2010) e il 25 gennaio 2010 (r.o. n. 157 del 2010), nel corso di processi penali nei confronti di stranieri imputati del reato previsto dalla norma censurata, il Giudice di pace di Vigevano ha sollevato questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 97 Cost.;
che, secondo il rimettente, la nuova fattispecie si porrebbe in contrasto con l’art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e richiede l’adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale;
che essa violerebbe, inoltre, l’art. 3 Cost., per la irragionevolezza della scelta legislativa di «criminalizzare» l’ingresso e la permanenza illegali nel territorio dello Stato;
che l’obiettivo perseguito con l’introduzione della nuova fattispecie di reato è, infatti, quello di allontanare lo straniero “irregolare” dal territorio dello Stato, come si desumerebbe chiaramente dal fatto che il giudice di pace può applicare la misura dell’espulsione come sanzione sostitutiva (art. 16 del d.lgs. n. 286 del 1998) e che l’esecuzione dell’espulsione in via amministrativa costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale; prospettiva nella quale, peraltro, la nuova incriminazione si rivelerebbe del tutto inutile, giacché il suo ambito di applicazione coinciderebbe perfettamente con quello della preesistente misura amministrativa dell’espulsione;
che il rimettente denuncia, altresì, l’irragionevolezza del trattamento sanzionatorio della nuova fattispecie criminosa, complessivamente considerato: non soltanto, cioè, della comminatoria della pena dell’ammenda – pena che, se pur elevata e insuscettibile di oblazione, risulterebbe priva di ogni efficacia deterrente nei confronti di soggetti di regola totalmente impossidenti, quali gli stranieri clandestini – ma anche del divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena e della facoltà, concessa al giudice, di sostituire la pena pecuniaria con una sanzione più grave, quale l’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni;
che l’art. 3 Cost. sarebbe violato anche sotto l’ulteriore profilo dell’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie criminosa, pure più grave, contemplata dall’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, che punisce la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine di allontanamento impartito dal questore, solo quando abbia luogo «senza giustificato motivo»: «scriminante», questa, non prevista dalla norma impugnata;
che il giudice a quo reputa lesi, inoltre, gli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., in quanto la nuova figura di reato solo apparentemente sanzionerebbe una condotta (l’ingresso o il mancato allontanamento dal territorio dello Stato), mentre, in realtà, sarebbe diretta a colpire una condizione personale e sociale dello straniero, legata al mancato possesso di un titolo abilitativo all’ingresso o al soggiorno in detto territorio: condizione che verrebbe arbitrariamente considerata come sintomatica di pericolosità sociale;
che risulterebbe vulnerato, ancora, l’art. 97, primo comma, Cost., giacché la previsione di due distinti procedimenti – amministrativo e penale – diretti allo stesso fine influirebbe negativamente sulla ragionevole durata del processo penale, oltre a provocare un incremento dei costi e degli «incombenti»;
che la questione sarebbe, altresì, rilevante, giacché nel caso di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata gli imputati non andrebbero incontro a nessuna conseguenza penale;
che nei giudizi di costituzionalità relativi alle cinque ordinanze di rimessione del Giudice di pace di Orvieto e all’ordinanza r.o. n. 101 del 2010 del Giudice di pace di Vigevano è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili per difetto di motivazione sulla rilevanza, o comunque infondate.
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o analoghe, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione;
che i giudici a quibus dubitano, in riferimento a plurimi parametri, della legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato;
che le ordinanze di rimessione presentano carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito delle questioni;
che, in rapporto alle ordinanze di rimessione del Giudice di pace di Orvieto, l’indicato difetto di descrizione e di motivazione è totale;
che, dal canto suo, il Giudice di pace di Vigevano si limita – quanto alla descrizione della fattispecie concreta – a riprodurre, nell’epigrafe delle ordinanze di rimessione, i capi di imputazione, i quali si risolvono, peraltro, nella sostanza, in una mera e generica parafrasi della norma incriminatrice – persino quanto al riferimento in via alternativa alle condotte di ingresso e di permanenza illegale nello Stato – senza che, di nuovo, venga riferito alcunché sulle vicende che hanno dato origine al giudizio principale e sulla loro effettiva riconducibilità al paradigma punitivo censurato; mentre la motivazione sulla rilevanza si esaurisce nella altrettanto generica affermazione che, «in caso di declaratoria di illegittimità della norma denunciata, l’imputato finirebbe per non avere conseguenza alcuna sotto il profilo penale»;
che, pertanto – conformemente a quanto già deciso da questa Corte in rapporto ad analoghe ordinanze di rimessione dei medesimi giudici rimettenti (ordinanza n. 253 del 2010; per ipotesi similari, altresì, ordinanze n. 343, n. 329, n. 320 del 2010) – le questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 25, secondo e terzo comma, 27, 97 e 117 della Costituzione, dal Giudice di pace di Orvieto e dal Giudice di pace di Vigevano con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2011.