ONLINE
ORDINANZA N. 318
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Ugo DE SIERVO Presidente
- Paolo MADDALENA Giudice
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi dal Giudice di pace di Lecco, sezione distaccata di Missaglia, con ordinanza del 26 novembre 2009, dal Giudice di pace di La Spezia con sei ordinanze del 6 ottobre e con due ordinanze del 3 novembre 2009, dal Tribunale di Trento con ordinanza del 25 settembre 2009, dal Giudice di pace di Vasto con ordinanza del 19 ottobre 2009 e dal Giudice di pace di Perugia con ordinanza del 21 dicembre 2009, ordinanze rispettivamente iscritte ai nn. 13, da 34 a 41, 73, 78 e 114 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6, 8, 12 e 17, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 2010 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto che il Giudice di pace di Lecco, sezione distaccata di Missaglia, con ordinanza del 26 novembre 2009 (r.o. n. 13 del 2010), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come introdotto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui non esclude, per i casi in cui ricorra un «giustificato motivo», la rilevanza penale dell’indebito trattenimento dello straniero sul territorio dello Stato;
che il rimettente procede nei confronti di una cittadina straniera denunciata, in occasione degli accertamenti riguardanti fatti ulteriori, per il reato di «ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato», essendosi in particolare trattenuta in Italia pur dopo la risalente scadenza del suo permesso di soggiorno;
che lo stesso rimettente dubita della conformità a Costituzione di una norma che, come quella censurata, sia priva di una clausola di esclusione della punibilità per fatti commessi in presenza di un «giustificato motivo»;
che infatti una clausola corrispondente, nell’ambito della fattispecie prevista dall’art. 14, comma 5-ter, dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998, sarebbe stata più volte valorizzata dalla Corte costituzionale quale «valvola di sicurezza» del sistema repressivo in materia di immigrazione, necessaria ad assicurare il rispetto dei principi di colpevolezza e proporzionalità (sono citate le sentenze n. 5 del 2004 e n. 22 del 2007);
che dovrebbe considerarsi, in particolare, come la Costituzione imponga un regime di scusabilità dell’ignoranza incolpevole a proposito della legge penale, e come la rilevanza del «giustificato motivo» assicuri l’effettività del principio in una materia segnata per lo straniero da difficoltà di comprensione, anche di ordine linguistico, circa le norme dell’ordinamento giuridico nazionale;
che, inoltre, sarebbe violato il principio di uguaglianza, non essendo giustificata la discriminazione tra la situazione di indebito trattenimento regolata dalla disposizione censurata e quella punita a norma dell’art. 14, comma 5-ter, del T.u. in materia di immigrazione, visto che le condotte a raffronto, pur presentando diversa gravità, sarebbero pienamente assimilabili sotto il profilo strutturale;
che il giudice a quo assume, in riferimento al caso di specie, che la difesa non avrebbe avuto la possibilità di documentare le ragioni per le quali l’imputata, dopo la scadenza del suo permesso di soggiorno, non si è allontanata dal territorio nazionale, proprio in quanto i motivi della condotta sarebbero attualmente irrilevanti;
che la necessità di conferire rilievo scriminante al «giustificato motivo» risulterebbe tanto più evidente, di contro, considerando la concreta fattispecie, ove l’imputata, quanto meno nel momento della richiesta di presentazione immediata al giudizio, si trovava detenuta per altra causa, e dunque di fatto impossibilitata a lasciare il territorio nazionale;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio mediante atto depositato in data 2 marzo 2010, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata infondata;
che la norma censurata, ad avviso della difesa dello Stato, sarebbe frutto del ragionevole esercizio della discrezionalità spettante al legislatore, anche in rapporto alla mancata previsione della «scriminante atipica»;
che sarebbe priva di fondamento la comparazione istituita dal rimettente tra la predetta norma e quella prevista all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, data l’obiettiva disomogeneità delle relative fattispecie;
che andrebbe considerata, nel caso concretamente sottoposto a giudizio, la condizione detentiva dell’imputata, tale da determinare l’irrilevanza penalistica del mancato suo allontanamento dal territorio nazionale;
che il Giudice di pace di La Spezia, con otto diverse ordinanze di identico tenore, deliberate in date comprese tra il 6 ottobre ed il 3 novembre 2009 (r.o. numeri da 34 a 41 del 2010), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, come introdotto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge n. 94 del 2009, nella parte in cui non prevede la ricorrenza di un «giustificato motivo» quale esimente della condotta sanzionata;
che, nei provvedimenti indicati, il rimettente osserva come la norma censurata, pur avendo «funzione sussidiaria» rispetto a quella contenuta nell’art. 14, comma 5-ter, dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998, non contenga un’analoga fattispecie di esclusione della punibilità;
che, su questa premessa, il giudice a quo esprime un «dubbio di legittimità costituzionale», evocando nel solo dispositivo delle proprie ordinanze, quali parametri violati, gli artt. 3 e 27 Cost.;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio r.o. n. 40 del 2010, mediante atto depositato in data 16 marzo 2010, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata «inammissibile e infondata»;
che la prospettata inammissibilità deriverebbe dalla carenza di indicazioni, ad opera del rimettente, sulle caratteristiche del fatto sottoposto a giudizio e sulla rilevanza della questione sollevata;
che detta questione sarebbe comunque infondata, poiché il legislatore avrebbe esercitato correttamente la propria discrezionalità in materia di determinazione delle condotte punibili, anche in rapporto alla mancata previsione della «scriminante atipica», e poiché, data l’obiettiva disomogeneità delle relative fattispecie, sarebbe ingiustificata la comparazione, proposta dal rimettente, tra la norma oggetto di censura e quella prevista all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998;
che il Tribunale di Trento (in composizione monocratica), con ordinanza del 25 settembre 2009 (r.o. n. 73 del 2010), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, come introdotto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge n. 94 del 2009, nella parte in cui non esclude la rilevanza penale dell’indebito trattenimento dello straniero sul territorio dello Stato quando ricorra il «giustificato motivo» di cui all’art. 14, comma 5-ter, dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998;
che nel procedimento a quo l’imputato è stato presentato per il giudizio direttissimo dopo essere stato tratto in arresto, il 21 settembre 2009, per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del T.u. in materia di immigrazione, non avendo egli ottemperato all’intimazione, rivoltagli dal questore di Alessandria dopo un pregresso decreto di espulsione, a lasciare entro cinque giorni il territorio dello Stato;
che, nel corso dell’udienza, il pubblico ministero ha contestato all’imputato il reato «concorrente» di cui all’art. 10-bis dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998, commesso fino alla data del 21 settembre 2009;
che il giudice a quo riferisce, trascrivendo per intero la relativa motivazione, d’aver deliberato sentenza di assoluzione quanto al delitto di cui all’art. 14, comma 5-ter, attesa la ricorrenza di un «giustificato motivo» per l’inottemperanza all’ordine di allontanamento;
che in particolare, secondo il Tribunale, non sarebbero stati raccolti nel giudizio elementi idonei a smentire l’assunto dell’imputato secondo cui le risorse economiche a sua disposizione non gli avrebbero permesso l’acquisto di biglietti di viaggio;
che, proprio in ragione dell’intervenuto provvedimento assolutorio, residuerebbe una responsabilità per il reato contravvenzionale di recente introduzione, dal quale l’imputato non potrebbe essere prosciolto, pur ricorrendo un «giustificato motivo» per la condotta di trattenimento, dato che la relativa fattispecie non contiene la corrispondente clausola di salvaguardia;
che la decisione sul merito dell’accusa spetterebbe al giudice a quo, data l’iniziale sua competenza a norma dell’art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in forza del rapporto di concorso formale tra la contravvenzione contestata ed il delitto posto ad oggetto dell’imputazione originaria;
che, sul piano della non manifesta infondatezza, il rimettente osserva come la nuova fattispecie contravvenzionale costituisca un «reato sussidiario» rispetto a quella sanzionata dall’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, e come dunque non si giustifichi l’omessa previsione, proprio e solo per la figura sussidiaria, del «giustificato motivo» quale causa di esclusione della punibilità;
che non varrebbe a legittimare l’indicata disparità di trattamento il rilievo della discrezionalità legislativa nella determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni;
che, infatti, il sindacato della Corte costituzionale dovrebbe comunque esercitarsi di fronte ad evidenti violazioni del canone della ragionevolezza, come nel caso, asseritamente ricorrente nella specie, di un rapporto di proporzionalità inversa tra la gravità dei fatti ed il rispettivo trattamento sanzionatorio (è citata, al proposito, la sentenza n. 22 del 2007);
che, del resto, la giurisprudenza costituzionale avrebbe già sancito l’essenzialità della clausola concernente il «giustificato motivo» come presidio del principio di colpevolezza (sono citate le sentenze n. 5 del 2004 e n. 22 del 2007);
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio mediante atto depositato in data 13 aprile 2010, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata «inammissibile e infondata»;
che la punibilità della nuova fattispecie di indebito trattenimento, per quanto non condizionata dalla ricorrenza di un «giustificato motivo», è comunque subordinata alla carenza delle ordinarie cause di esclusione, tra le quali vengono evocate, in particolare, l’ignoranza non colpevole della disposizione incriminatrice, l’inesigibilità del comportamento lecito e la cosiddetta «buona fede» nella materia contravvenzionale;
che il Giudice di pace di Vasto, con ordinanza del 19 ottobre 2009 (r.o. n. 78 del 2010), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, come introdotto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge n. 94 del 2009, nella parte in cui non esclude la rilevanza penale dell’indebito trattenimento dello straniero sul territorio dello Stato quando ricorra un «giustificato motivo» a norma dell’art. 14, comma 5-ter, dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998;
che, secondo il rimettente, la differenza di trattamento tra la fattispecie oggetto di censura e quella evocata in comparazione sarebbe ingiustificata, trattandosi in sostanza di «una stessa condotta di illecito trattenimento»;
che peraltro la disciplina censurata violerebbe il «canone della ragionevolezza», poiché la condotta di cui al citato art. 14, comma 5-ter, pur connotata da maggior gravità rispetto a quella prevista dal precedente art. 10-bis, sarebbe più favorevolmente disciplinata, con una «sproporzione sanzionatoria che non penalizza le condotte più gravi»;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio mediante atto depositato in data 13 aprile 2010, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata «inammissibile e infondata»;
che il rimettente, in primo luogo, non avrebbe fornito alcuna indicazione sulle circostanze che, nel caso sottoposto al suo giudizio, dovrebbero fondare un «giustificato motivo» per la condotta in contestazione;
che, nel merito, la questione sarebbe infondata, dato che la punibilità della nuova fattispecie di indebito trattenimento, per quanto non esclusa in base ad un «giustificato motivo», sarebbe comunque subordinata alla carenza delle ordinarie cause di esclusione, tra le quali vengono evocate, in particolare, l’ignoranza non colpevole della disposizione incriminatrice, l’inesigibilità del comportamento lecito e la cosiddetta «buona fede» nella materia contravvenzionale;
che il Giudice di pace di Perugia, con ordinanza del 21 dicembre 2009 (r.o. n. 114 del 2010), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, come introdotto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge n. 94 del 2009, nella parte in cui non esclude, quando ricorra un «giustificato motivo», la rilevanza penale dell’indebito trattenimento dello straniero sul territorio dello Stato;
che la norma censurata sarebbe illegittima, in quanto irragionevole, anche nella parte in cui non prevede un termine entro il quale, dopo l’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009, gli stranieri in condizione di soggiorno irregolare avrebbero potuto sottrarsi ad una responsabilità di tipo penale;
che ulteriori profili di illegittimità, in rapporto agli artt. 3 e 27 Cost., si connetterebbero alla previsione che il giudice, nel caso di sopravvenuta espulsione per via amministrativa dello straniero indebitamente trattenutosi in Italia, pronunci sentenza di non luogo a procedere (comma 5 del censurato art. 10-bis);
che nel giudizio principale è contestato ad un cittadino extracomunitario di essersi trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato dopo l’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009, e fino alla data del 24 settembre 2009;
che nell’ambito della fattispecie incriminatrice contestata, a parere del rimettente, la rilevanza di un «giustificato motivo» per la condotta di indebito trattenimento sarebbe palesemente esclusa, tanto da precludere ogni possibilità di una interpretazione «costituzionalmente orientata»;
che la norma censurata, dunque, sarebbe priva della «valvola di sicurezza» necessaria ad evitare che la sanzione penale colpisca condotte tenute in situazione di sostanziale inesigibilità (sono citate, in proposito la ordinanza n. 386 del 2006 e la sentenza n. 22 del 2007 della Corte costituzionale);
che l’omessa previsione della clausola sarebbe tanto più rilevante se riferita alla situazione, ricorrente anche nella specie, di stranieri presenti da anni sul territorio nazionale, e posti di fronte ad una penalizzazione della condotta senza, tra l’altro, che fossero dettate regole «transitorie» per una regolarizzazione del soggiorno o per un utile adempimento dell’obbligo di lasciare il territorio nazionale;
che la norma censurata determina una illegittima disparità di trattamento, secondo il rimettente, in rapporto alla fattispecie di cui all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, ove, pur trattandosi di condotta più grave di quella delineata nella norma oggetto di censura, è assegnata rilevanza esimente ad un «giustificato motivo» per l’indebito trattenimento;
che la disciplina nascente dal raccordo fra il comma 1 e il comma 5 dell’art. 10-bis comporterebbe una ulteriore violazione del principio di uguaglianza, posto che la punibilità viene fatta dipendere da circostanze sottratte al controllo dell’interessato, e dato che lo straniero espulso andrebbe esente dalla sanzione, mentre resterebbe perseguibile e punibile lo straniero il quale, dopo un periodo di soggiorno irregolare, decida di lasciare spontaneamente il territorio dello Stato;
che la stessa disciplina, escludendo la punizione per lo straniero espulso, frustrerebbe «anche la finalità rieducativa che è coessenziale alla pena ex art. 27 Cost. […] in difetto della quale non si giustifica la qualificazione come reato delle condotte contemplate nel comma 1 dell’art. 10-bis»;
che le questioni sollevate sarebbero rilevanti, perché dalla loro soluzione dipenderebbe l’accertamento di responsabilità rimesso al rimettente.
Considerato che i Giudici di pace di Lecco (sezione distaccata di Missaglia), La Spezia, Vasto e Perugia, ed il Tribunale di Trento (in composizione monocratica) – ciascuno con le ordinanze sopra indicate – hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come introdotto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui non esclude, per i casi in cui ricorra un «giustificato motivo», la rilevanza penale dell’indebito trattenimento dello straniero sul territorio dello Stato;
che il Giudice di pace di Perugia (r.o. n. 114 del 2010) dubita della legittimità costituzionale della norma indicata, in rapporto all’art. 3 Cost., anche nella parte in cui non prevede un termine entro il quale, dopo l’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009, gli stranieri in condizione di soggiorno irregolare avrebbero potuto sottrarsi ad una responsabilità di tipo penale;
che lo stesso rimettente censura, inoltre, il comma 1 dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione al successivo comma 5, in quanto la previsione che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere per il reato di indebito trattenimento, quando sopravvenga l’espulsione amministrativa dell’interessato, comporterebbe una violazione degli artt. 3 e 27 Cost.;
che i dubbi di legittimità costituzionale relativi all’irrilevanza del «giustificato motivo» nell’ambito della norma censurata sono argomentati, con vario accento, in base al raffronto tra la nuova previsione contravvenzionale e la fattispecie di inottemperanza delineata al comma 5-ter dell’art. 14 dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998, ove invece è prevista la corrispondente clausola di non punibilità;
che la differenza di trattamento sarebbe ingiustificata, considerando l’asserita analogia delle condotte sul piano della struttura, e valutando, per altro verso, come la legge esprima una tolleranza per il fatto di maggior gravità più ampia di quella riservata alla condotta di minor rilievo;
che l’irrilevanza del «giustificato motivo» priverebbe la fattispecie contravvenzionale della «valvola di sicurezza» necessaria ad assicurare il principio di colpevolezza e la finalizzazione rieducativa della sanzione penale;
che, secondo il Giudice di pace di Perugia, la transizione «immediata» da un regime di responsabilità amministrativa ad uno di responsabilità penale, senza la previsione di un termine per la regolarizzazione del soggiorno o per l’abbandono del territorio nazionale, avrebbe violato il principio di ragionevolezza;
che, sempre a parere dello stesso Giudice, il regime di non punibilità dello straniero espulso e quello di permanente responsabilità dello straniero allontanatosi spontaneamente dal territorio dello Stato darebbero luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento, facendo dipendere la punizione da fattori estranei al controllo dell’interessato e comportando, nel caso di proscioglimento, una violazione del principio di finalizzazione rieducativa della pena;
che, data la comunanza di oggetto delle questioni sollevate, può disporsi la riunione dei relativi procedimenti;
che tutte le indicate questioni sono manifestamente inammissibili, per ragioni diverse e, in alcuni casi, tra loro concorrenti;
che nell’ordinanza del Giudice di pace di Lecco (r.o. n. 13 del 2010) non è prospettata, neppure con riguardo a mere allegazioni difensive, alcuna circostanza che, nel caso di specie, potrebbe assumere rilievo quale «giustificato motivo»;
che tale non potrebbe considerarsi la condizione detentiva dell’imputata al momento della presentazione a giudizio, sia perché la contestazione riguarda una condotta di trattenimento indebito interrotta proprio nel giorno dell’arresto per altra causa, sia perché non potrebbe considerarsi illegittima, anche nell’attuale quadro normativo, la presenza sul territorio nazionale di uno straniero sottoposto a restrizione della libertà;
che la carenza di elementi potenzialmente giustificativi della condotta, nella descrizione della fattispecie sottoposta a giudizio, priva la questione sollevata di attuale rilevanza, o comunque non consente il necessario controllo al riguardo;
che il carattere ipotetico della questione non è escluso dalla pretesa inibizione di attività istruttorie pertinenti alle ragioni dell’indebito trattenimento, che avrebbero potuto essere almeno allegate, e che avrebbero assunto rilievo, del resto, anche a fini di quantificazione della pena da irrogare;
che anche le questioni sollevate dal Giudice di pace di La Spezia, con otto ordinanze del tutto identiche (r.o. numeri da 34 a 41 del 2010), sono manifestamente inammissibili, per una pluralità di ragioni concomitanti;
che, infatti, ciascuno dei provvedimenti è privo di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta cui si riferisce, e di una qualunque motivazione in punto di rilevanza, di talché resta inibita per questa Corte la necessaria verifica circa l’influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al rimettente;
che ciascuno dei provvedimenti in questione, inoltre, è privo di motivazione adeguata quanto alle ragioni dell’ipotizzata violazione dell’art. 3 Cost., e del pur minimo cenno ai denunciati profili di contrasto tra la norma censurata e l’art. 27 Cost.;
che la questione sollevata dal Tribunale di Trento (r.o. n. 73 del 2010) è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, posta l’incompetenza per materia del medesimo Tribunale riguardo all’attuale imputazione;
che la contestazione in udienza del reato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, attribuito alla cognizione del giudice di pace, è stata giustificata in rapporto all’unica ipotesi di connessione che determina la competenza di un giudice superiore (art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 – Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), cioè ipotizzando un «concorso formale» tra la fattispecie contravvenzionale ed il delitto di cui all’art. 14, comma 5-ter, del T.u. in materia di immigrazione;
che una siffatta prospettazione, riferita ad accuse che riguardano (anche in termini di durata) un medesimo contegno omissivo, risulta del tutto inattendibile, dato il rapporto di sussidiarietà esistente tra la contravvenzione ed il delitto, reso palese dalla clausola introduttiva che caratterizza la previsione dell’art. 10-bis («salvo che il fatto costituisca più grave reato»);
che lo stesso rimettente ha rilevato, del resto, come «il reato sussidiario previsto […] dall’art. 10-bis» debba essere apprezzato «a seguito della assoluzione» per il delitto di cui all’art. 14, comma 5-ter, descrivendo un rapporto alternativo e non certo una relazione concorsuale tra i due illeciti;
che in ogni caso, a prescindere dall’inesistenza originaria del fattore che avrebbe dovuto radicare la competenza del Tribunale, è priva di fondamento la tesi d’una perpetuatio iurisdictionis, utile a conservare la competenza del giudice superiore pur dopo la decisione assolutoria concernente i reati muniti di vis actractiva nella fase iniziale del giudizio;
che infatti, come questa Corte ha rilevato con riguardo a fattispecie per molti versi analoga all’attuale, la disciplina ordinaria della cosiddetta incompetenza per eccesso (artt. 23, comma 2, e 521, comma 1, del codice di procedura penale) trova una deroga, per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, nell’art. 48 del d.lgs. n. 274 del 2000, ove è stabilito che il giudicante, qualora «in ogni stato e grado del processo» constati che il reato perseguito appartiene alla competenza del giudice onorario, lo dichiara con sentenza ed ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero (ordinanza n. 252 del 2010);
che, dunque, l’odierno rimettente non potrebbe deliberare circa il merito dell’attuale imputazione, e procedere in ipotesi ad una condanna dell’imputata pur nella ricorrenza di un «giustificato motivo»;
che, per la costante giurisprudenza di questa Corte, va considerata irrilevante, e dunque inammissibile, la questione sollevata dal giudice che risulti palesemente privo della competenza a condurre il procedimento principale (ordinanze n. 82 del 2005 e n. 120 del 1993);
che anche la questione sollevata dal Giudice di pace di Vasto (r.o. n. 78 del 2010) è manifestamente inammissibile, per una pluralità di ragioni concomitanti;
che, infatti, l’ordinanza di rimessione è priva di riferimenti alla fattispecie concreta cui si riferisce e di una qualunque motivazione in punto di rilevanza, di talché resta inibita per questa Corte la necessaria attività di controllo circa l’effettiva influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al rimettente;
che il giudice a quo, inoltre, non ha fornito motivazione adeguata quanto alle ragioni dell’ipotizzata violazione dell’art. 3 Cost., e non ha compiuto alcun cenno ai profili del ritenuto contrasto tra la norma censurata e l’art. 27 Cost.;
che, infine, sono manifestamente inammissibili anche le questioni sollevate dal Giudice di pace di Perugia (r.o. n. 114 del 2010), attese le gravi carenze che segnano la descrizione della fattispecie concreta e la motivazione in punto di rilevanza;
che infatti nell’ordinanza di rimessione non è prospettata, neppure con riguardo a mere allegazioni difensive, alcuna circostanza che nel caso di specie potrebbe assumere rilievo quale «giustificato motivo» della condotta di indebito trattenimento;
che sono privi di pertinenza, al proposito, i cenni del rimettente all’omessa previsione di un termine per gli stranieri che volessero regolarizzare il proprio soggiorno o lasciare il territorio nazionale, sia perché non si tratta di questione concernente in fatto le ragioni della condotta omissiva, sia perché l’argomento, ove mai assumesse un senso, varrebbe per un tempo indefinito e con riguardo a tutti gli stranieri in condizione di soggiorno irregolare;
che la carenza di elementi potenzialmente giustificativi della condotta, nella descrizione della fattispecie sottoposta a giudizio, priva la questione sollevata di attuale rilevanza, o comunque non consente il necessario controllo al riguardo;
che analogo giudizio deve formularsi quanto alla questione concernente il difforme trattamento dello straniero espulso per via amministrativa (esonerato dalla punizione con sentenza di non luogo procedere) e dello straniero allontanatosi spontaneamente dal territorio dello Stato (da assoggettare comunque al processo ed all’eventuale condanna);
che infatti, a prescindere dal carattere indeterminato del petitum formulato dal rimettente al fine di eliminare la sperequazione prospettata, il giudice a quo non ha indicato se, nella specie, l’imputato si trovi ancora sul territorio nazionale e, in caso negativo, se sia stato espulso o, piuttosto, abbia volontariamente interrotto la propria permanenza illegale;
che di conseguenza non è documentata, qualunque ne sia l’oggetto, l’attuale rilevanza della questione sollevata (sentenza n. 250 del 2010);
che analoghi rilievi vanno svolti in rapporto alla questione concernente il pregiudizio che la normativa oggetto di censura recherebbe al principio di finalizzazione rieducativa della pena, pregiudizio che d’altronde il rimettente ha fatto oggetto di una mera enunciazione;
che, infine, questa Corte ha già ritenuto inammissibile la questione relativa all’omessa previsione di un termine dilatorio per gli stranieri che intendessero sottrarsi alla responsabilità penale sopravvenuta per la loro condizione di soggiornanti irregolari (sentenza n. 250 del 2010);
che la questione medesima, infatti, si risolve nella richiesta di una pronuncia additiva, dai contenuti indefiniti e non costituzionalmente obbligati, tale da investire uno spazio discrezionale di esclusiva spettanza del legislatore.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come introdotto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dai Giudici di pace di Lecco (sezione distaccata di Missaglia), La Spezia, Vasto e Perugia, e dal Tribunale di Trento, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2010.