Sentenza n. 183 del 2016

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SENTENZA N. 183

ANNO 2016

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Paolo                                GROSSI                                              Presidente

-    Alessandro                       CRISCUOLO                                       Giudice

-    Giorgio                             LATTANZI                                                ”

-    Aldo                                 CAROSI                                                     ”

-    Marta                                CARTABIA                                               ”

-    Mario Rosario                   MORELLI                                                  ”

-    Giancarlo                          CORAGGIO                                              ”

-    Giuliano                            AMATO                                                      ”

-    Silvana                              SCIARRA                                                  ”

-    Daria                                 de PRETIS                                                  ”

-    Nicolò                               ZANON                                                      ”

-    Franco                              MODUGNO                                               ”

-    Giulio                               PROSPERETTI                                          ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, 16, 27, 29 e 61 della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5 (Legge di stabilità regionale 2015), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1°-3 aprile 2015, depositato in cancelleria il 10 aprile 2015 ed iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2015.

Udito nell’udienza pubblica del 14 giugno 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato;

udito l’avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso spedito per la notificazione il 1° aprile 2015, ricevuto il 3 aprile 2015 e depositato il successivo 10 aprile (reg. ric. n. 48 del 2015), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 16, 27, 29 e 61 della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5 (Legge di stabilità regionale 2015).

2.– L’art. 12 prevede che «1. La spesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale, assistenza ospedaliera e assistenza riabilitativa da privato accreditato sostenuta dalle Aziende Sanitarie Locali negli anni 2015 e 2016 non può essere superiore al costo consuntivato sostenuto nell’anno 2013 al netto della mobilità sanitaria attiva. 2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina gli indirizzi di carattere generale per la definizione dei tetti di spesa alle strutture private accreditate, nel rispetto del principio di equità di accesso e di garanzia della qualità dei servizi e sentita la competente Commissione consiliare permanente che esprime parere non vincolante entro trenta giorni. 3. Le Aziende sanitarie locali provvedono, nei successivi trenta giorni, alla definizione dei tetti di spesa per ciascuna struttura privata accreditata nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente comma 2 e sentite le organizzazioni di settore rappresentative a livello regionale».

2.1.– Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, la norma impugnata sarebbe in contrasto con l’art. 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135.

Tale disposizione, infatti, prevede che la spesa per le richiamate prestazioni sia tagliata in misura percentuale fissa, in modo da ridurne l’importo annuo rispetto a quello consuntivato per il 2011. In particolare, essa stabilisce che, a decorrere dall’anno 2014, la spesa complessiva non possa superare il valore consuntivato nell’anno 2011, ridotto del 2 per cento.

Pertanto, ad avviso della difesa statale, l’importo da prendere in considerazione sarebbe quello consuntivato nel 2011, al lordo della mobilità attiva e ridotto del 2 per cento. La norma regionale, al contrario, nel determinare il livello di spesa per gli anni 2015 e 2016, prende come anno di riferimento il 2013 e non applica la prevista decurtazione di due punti percentuali.

Secondo il ricorrente, dunque, l’art. 12 sarebbe in contrasto con la richiamata disposizione statale, che va qualificata come principio fondamentale in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica; esso, pertanto, violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., nonché l’art. 81, terzo comma, Cost., in quanto si tratterebbe di una norma priva di copertura finanziaria.

3.– L’art. 16 stabilisce che «1. La Giunta regionale definisce le tariffe delle prestazioni sanitarie nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2012 anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi rispetto alle prestazioni da erogare e previa verifica dell’equilibrio economico del servizio sanitario regionale ovvero con ricorso a risorse finanziarie del bilancio regionale all’uopo destinate in sede di assestamento compatibilmente con i più generali equilibri di bilancio. 2. Nelle more che la Giunta regionale definisca le tariffe annuali di cui al comma 1 si applica, a partire dal 1° gennaio 2015, la remunerazione per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale definite dal Decreto del Ministero della Salute del 18 ottobre 2012. 3. Le prestazioni sanitarie erogate in regime di mobilità sanitaria attiva sono remunerate sulla base delle tariffe definite dal tavolo nazionale della mobilità sanitaria interregionale».

3.1.– Secondo la difesa statale, il richiamato comma 3 dispone, in favore degli erogatori privati, una remunerazione delle prestazioni che differisce a seconda della residenza del beneficiario della prestazione.

In tal modo, esso violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., per il contrasto con l’art. 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), ai sensi del quale «è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l’applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio».

Ad avviso del ricorrente, infatti, altro sarebbe la definizione delle tariffe con cui la Regione remunera gli erogatori sanitari per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti; tali tariffe, ai sensi della richiamata norma statale, devono essere definite in modo indifferenziato, sia per le prestazioni erogate ai residenti in Regione, sia per quelle erogate ai residenti fuori Regione. Altro sarebbe, invece, la remunerazione delle spese sostenute da una Regione per prestazioni erogate dagli operatori sanitari, sulla base delle predette tariffe, nei confronti di pazienti residenti in altre Regioni. Una remunerazione del genere, infatti, grava in termini di rimborso sulla Regione di residenza dell’assistito, secondo modalità definite con apposito accordo interregionale.

4.– L’art. 27 prevede che «1. Il comma 4 dell’art. 19 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8 è sostituito dal seguente:

“4. La Regione Basilicata riconosce, a partire dall’anno 2014, ai Comuni che promuovono le assunzioni in ruolo disciplinate dal precedente comma 3, un contributo pari ad euro 10.000,00. A tal fine è stanziata, per il triennio 2015/2017, la somma annua di euro 100.000,00.”. 2. Al comma 5 dell’art. 19 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8 è aggiunto il seguente periodo: “Per le finalità di cui al presente comma è disposto uno stanziamento per il triennio 2015/2017 di euro 100.000,00 per anno.”. 3. Le spese per l’attuazione del presente articolo trovano copertura nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 alla Missione 12 Programma 02».

4.1.– Secondo il ricorrente, il finanziamento disposto dalla norma impugnata sarebbe privo di copertura finanziaria per gli anni 2016 e 2017. Infatti, il bilancio di previsione 2015, alla Missione 12, Programma 2, prevederebbe uno stanziamento pari ad euro 40.000,00 per l’anno 2016 e nessuna disponibilità per il 2017.

La norma, pertanto, violerebbe l’art. 81, terzo comma, Cost.

5.– L’art. 29 stabilisce che «1. Al fine di dare seguito alle disposizioni di cui all’art. 38, comma 1 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26 volte a rafforzare la dotazione infrastrutturale destinata alla mobilità di persone e merci e a disporre di un sistema aeroportuale integrato a servizio del territorio regionale, la Giunta regionale è autorizzata alla sottoscrizione di quote consortili della Società Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano s.c. a r.l. per un limite massimo di euro 280.000,00 per l’esercizio finanziario 2015, euro 300.000,00 per l’esercizio finanziario 2016 ed euro 1.400.000,00 per l’esercizio finanziario 2017, stanziati alla Missione 10 Programma 04. 2. Al fine di consentire l’avvio delle attività di trasporto pubblico passeggeri non di linea sull’aviosuperficie pista “Enrico Mattei” di Pisticci, anche nell’ambito delle iniziative connesse alla partecipazione regionale all’evento “Expo 2015”, è autorizzata la spesa iniziale di euro 250.000,00 sulla Missione 05 Programma 02 del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 e per gli anni 2016 e 2017 di euro 250.000,00 per ciascun esercizio finanziario a valere sulla Missione 14 Programma 01. Una quota parte di queste somme, a valere sugli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017, devono essere destinate ad iniziative di turismo di ritorno nell’ambito delle attività della Commissione regionale lucani nel mondo. 3. Al fine di avviarne le attività la Giunta regionale, entro 120 giorni, promuove una manifestazione di interesse secondo le procedure di cui alla legge regionale 9 agosto 2012, n. 20 per l’utilizzo dell’Aviosuperficie di Grumento Nova in piena condivisione con l’amministrazione comunale nel pieno rispetto di emergenze ambientali e di protezione civile ed a difesa dei tre Parchi nazionali, è autorizzata la spesa iniziale di euro 150.000,00 sulla Missione 14 Programma 01 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2016. 4. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere i provvedimenti per la concreta attuazione di quanto disposto dal presente articolo».

5.1.– Secondo la difesa statale, gli oneri a carico della Missione 10, Programma 04, risulterebbero parzialmente non coperti, in quanto lo stanziamento del bilancio 2015 per l’anno 2017 è pari ad euro 1.250.000,00.

Anche tale norma, pertanto, violerebbe l’art. 81, terzo comma, Cost.

6.– Ai sensi dell’art. 61, infine, «1. Al comma 1 dell’articolo 27 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26, le parole “senza oneri finanziari aggiuntivi” sono soppresse. 2. All’articolo 27 è aggiunto il seguente comma 1-bis: “1-bis. Eventuali oneri connessi alle convenzioni di cui al comma 1 potranno gravare su programmi cofinanziati da risorse comunitarie o, in generale, sulle risorse della programmazione regionale unitaria.”».

6.1.– Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, tale disposizione sarebbe suscettibile di comportare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a fronte dei quali non è puntualmente indicata la correlata copertura finanziaria. Di qui, il suo contrasto con l’art. 81, terzo comma, Cost.

7.– Con atto depositato il 26 novembre 2015, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha rinunciato parzialmente al ricorso.

7.1.– Osserva la difesa statale che l’art. 4 della legge della Regione Basilicata 13 agosto 2015, n. 36 (Norme in materia di sanità) ha modificato l’art. 12, comma l, della legge regionale n. 5 del 2015, sostituendo alla spesa consuntivata sostenuta nell’anno 2013 quella dell’anno 2011, ridotta del 2 per cento.

Tale modifica, pertanto, ha corretto il riferimento temporale originariamente previsto e ha inserito la riduzione nella percentuale stabilita dall’art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012.

7.2.– Secondo il ricorrente, tuttavia, permarrebbe il contrasto con la normativa statale in riferimento alla «nettizzazione» della mobilità sanitaria attiva. L’art. 4 della legge regionale n. 36 del 2015, infatti, al pari della norma impugnata, esclude dal calcolo del tetto della spesa per l’acquisto di prestazioni da privato, specialistica ed ospedaliera, la quota riferita all’acquisto di tali prestazioni da privato per pazienti extra regionali.

L’art. 12, comma 1, dunque, continuerebbe a confliggere con il richiamato art. 15, comma 14, nella parte in cui continua a prevedere che la spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati, accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera, debba essere calcolata al netto della mobilità sanitaria attiva, ossia al netto della spesa sostenuta per l’acquisto delle predette prestazioni erogate nei confronti dei cittadini non residenti in Basilicata.

7.3.– L’art. 5 della legge regionale n. 36 del 2015, invece, ha abrogato l’art. 16, comma 3, della legge regionale n. 5 del 2015.

Secondo il ricorrente, tale modifica sarebbe pienamente satisfattiva delle sue pretese, in quanto l’abrogazione ha determinato il venir meno dei vizi lamentati. Pertanto, limitatamente all’art. 16, sussisterebbero i presupposti per la rinuncia parziale all’impugnativa della legge regionale n. 5 del 2015.

8.– La Regione Basilicata non si è costituita in giudizio.

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 16, 27, 29 e 61 della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5 (Legge di stabilità regionale 2015).

2.– Il ricorso contiene l’impugnazione dell’art. 12 nella sua interezza; le censure, tuttavia, vertono esclusivamente sul comma 1, ed è a questa disposizione, pertanto, che va circoscritto il thema decidendum.

3.– Ai sensi del richiamato art. 12, comma 1, la spesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale, assistenza ospedaliera e assistenza riabilitativa da privato accreditato, sostenuta dalle aziende sanitarie locali negli anni 2015 e 2016, non può essere superiore al costo consuntivato sostenuto nell’anno 2013, al netto della mobilità sanitaria attiva.

Il ricorrente ritiene che tale disposizione sia in contrasto con l’art. 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che la spesa per le richiamate prestazioni, a decorrere dal 2014, debba essere tagliata nella misura fissa del 2 per cento, rispetto a quella consuntivata per il 2011 e al lordo della mobilità attiva.

4.– Nelle more del giudizio, è sopraggiunto l’art. 4 della legge della Regione Basilicata 13 agosto 2015, n. 36 (Norme in materia di sanità), rubricato «Modifica del comma 1 dell’art. 12 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5».

L’art. 4 modifica l’impugnato art. 12, comma 1, sostituendo il riferimento «al costo consuntivato sostenuto nell’anno 2013» con quello «alla spesa di competenza consuntivata sostenuta nell’anno 2011 ridotta del 2%».

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con successiva memoria, ha rinunciato parzialmente al ricorso, in riferimento all’art. 12, comma 1, esclusivamente per la parte di questa disposizione oggetto delle richiamate modifiche.

Tale rinuncia, in mancanza di costituzione della Regione, comporta l’estinzione del processo, in parte qua, senza necessità di accettazione della rinuncia medesima (ex plurimis, sentenze n. 32 del 2012 e n. 217 del 2011).

5.– Resta pertanto da decidere la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 5 del 2015, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede la nettizzazione della mobilità sanitaria attiva dal tetto di spesa per l’acquisto delle suindicate prestazioni da privato.

6.– Nel merito, la questione è fondata.

L’art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012 fissa un generale obiettivo di riduzione della spesa relativa all’«acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera», precisando che la riduzione è «determinata dalla Regione».

Tale disposizione, dunque, può considerarsi espressione di un principio fondamentale in materia di «coordinamento della finanza pubblica», poiché riguarda «non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente» (ex plurimis, sentenze n. 218 e n. 153 del 2015, n. 289 del 2013, n. 69 del 2011) e lascia «ciascuna Regione […] libera di darvi attuazione […] in modo graduato e differenziato, purché il risultato complessivo sia pari a quello indicato nella legge statale» (ex plurimis, sentenza n. 211 del 2012).

Nel caso in esame, la Regione non ha dato un’attuazione graduata e differenziata della riduzione di spesa che le viene richiesta, in ipotesi modulando diversamente tale riduzione a seconda del tipo di prestazione o del soggetto erogatore, pur nel rispetto del «risultato complessivo» indicato dal legislatore statale.

Essa, al contrario, escludendo dal tetto di spesa per tali prestazioni la quota riferita a quelle erogate in favore dei cittadini non residenti in Basilicata, non ha conseguito quel risparmio complessivo, ponendosi così in contrasto con l’art. 15, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, che non le consentiva di operare una simile esclusione.

Di conseguenza, l’art. 12, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2015, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede che la spesa per l’acquisto delle prestazioni sanitarie da privato debba essere calcolata al netto della mobilità sanitaria attiva.

7.– Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

8.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha altresì impugnato, nella sua interezza, l’art. 16 della legge reg. Basilicata n. 5 del 2015, ma le censure riguardano il solo comma 3, il quale prevede che le tariffe da riconoscere per le prestazioni sanitarie erogate nei confronti dei residenti fuori Regione siano quelle stabilite dal tavolo nazionale della mobilità sanitaria interregionale. È esclusivamente a questa disposizione, dunque, che il ricorso va delimitato.

9.– Nelle more del giudizio, l’impugnato art. 16, comma 3, è stato abrogato dall’art. 5 della legge regionale n. 36 del 2015. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nella già richiamata memoria, ha rinunciato parzialmente al ricorso anche limitatamente a tale norma.

Pertanto, in mancanza di costituzione della Regione, deve essere dichiarata l’estinzione del processo, in riferimento all’art. 16, comma 3, senza necessità di accettazione della rinuncia medesima (ex plurimis, sentenze n. 32 del 2012 e n. 217 del 2011).

10.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 27 della legge regionale n. 5 del 2015, in riferimento all’art. 81, comma terzo, Cost., è fondata.

L’art. 27 sostituisce il comma 4 dell’art. 19 della legge della Regione Basilicata 30 aprile 2014, n. 8 (Legge di Stabilità regionale 2014), disponendo che la Regione, a partire dall’anno 2014, riconosca ai Comuni che promuovono assunzioni in ruolo dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili, nonché in lavori di pubblica utilità, un contributo pari ad euro 10.000,00. A tal fine stabilisce lo stanziamento annuo, per il triennio 2015-2017, di euro 100.000,00.

Tuttavia, per l’anno 2016 il bilancio di previsione 2015, Missione 12, Programma 2, prevede uno stanziamento pari ad euro 40.000,00. Per l’anno 2017, invece, la posta risulta del tutto priva di stanziamento.

Pertanto, «il combinato disposto dell[a] disposizion[e] impugnat[a] con i pertinenti stanziamenti di bilancio, assenti o incapienti, determina il difetto di copertura finanziaria e la conseguente illegittimità dell[a] stessa[a]» (sentenza n. 241 del 2013) per contrasto con l’art. 81, terzo comma, Cost.

11.– In riferimento all’art. 29 della legge regionale n. 5 del 2015, il ricorso contiene l’impugnazione della disposizione nella sua interezza. Anche in questo caso, le censure vanno tuttavia riferite al solo comma 1, il quale autorizza la Giunta regionale a sottoscrivere quote consortili della Società Consorzio Aereoporto Salerno Pontecagnano s.c. a r.l. per un limite massimo di euro 280.000,00 per l’esercizio finanziario 2015, di euro 300.000,00 per il 2016 e di euro 1.400.000,00 per il 2017.

Ad avviso del ricorrente, i predetti oneri, a carico Missione 10, Programma 04, risulterebbero parzialmente non coperti, in violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost. in quanto lo stanziamento del bilancio 2015 per l’anno 2017 è pari ad euro 1.250.000,00.

12.– La questione non è fondata.

La norma impugnata, infatti, nel consentire la sottoscrizione di tali quote fino a un «limite massimo», deve essere interpretata nel senso di autorizzare tale spesa entro il massimo della copertura fornita, dovendo escludersi, viceversa, che essa comporti l’autorizzazione di un indebitamento.

13.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, infine, l’art. 61 della legge regionale n. 5 del 2015, il quale, nel modificare ed integrare l’art. 27 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale 2014/2016), consente la stipula di convenzioni tra Giunta regionale e Centri di servizio i cui eventuali oneri potranno gravare su programmi cofinanziati da risorse comunitarie o, in generale, sulle risorse della programmazione regionale unitaria.

Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, tale disposizione violerebbe l’art. 81, terzo comma, perché sarebbe suscettibile di comportare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a fronte dei quali non è puntualmente indicata la correlata copertura finanziaria.

La questione è fondata.

L’indicazione del tutto generica e non analiticamente quantificata, sia degli oneri derivanti dalla nuova previsione legislativa, sia delle risorse destinate a farvi fronte, viola il principio, espresso dall’art. 81, terzo comma, Cost., secondo il quale «la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale» (ex plurimis, sentenza n. 70 del 2012).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5 (Legge di stabilità regionale 2015), nella parte in cui prevede che la spesa per l’acquisto delle prestazioni sanitarie da privato debba essere calcolata al netto della mobilità sanitaria attiva;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 27 della legge reg. Basilicata n. 5 del 2015;

3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 61 della legge reg. Basilicata n. 5 del 2015;

4) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 5 del 2015, promossa, in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara estinto il processo relativamente alla residua questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 5 del 2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 5 del 2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2016.