Ordinanza n. 181 del 2016

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ORDINANZA N. 181

ANNO 2016

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo                           GROSSI                                           Presidente

-           Giuseppe                     FRIGO                                               Giudice

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                          ”

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ”

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

-           Giuliano                       AMATO                                                   ”

-           Silvana                         SCIARRA                                                ”

-           Nicolò                          ZANON                                                   ”

-           Giulio                          PROSPERETTI                                        ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), promosso dal Tribunale ordinario di Piacenza, nel procedimento vertente tra C.B. e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 20 maggio 2015, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2016 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che, con ordinanza del 20 maggio 2015 (r.o. n. 189 del 2015), il Tribunale ordinario di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 e all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione medesima, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e reso esecutivo con legge n. 848 del 1955, questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di comunicazione prevista in favore dei sordomuti dall’art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti);

che il giudice a quo, ha premesso di dover decidere sulla domanda proposta da un cittadino extracomunitario, regolarmente soggiornante in Italia dall’aprile del 2008, volta ad ottenere l’erogazione della indennità di comunicazione per sordi prelinguali ultradiciottenni, negatagli dall’INPS per via del mancato possesso della carta di soggiorno;

che, in punto di rilevanza, il rimettente ha individuato nella norma impugnata, la quale subordina la concessione dell’indennità di comunicazione alla titolarità della carta di soggiorno, l’unico ostacolo all’accoglimento della domanda proposta dal ricorrente il quale risulta in possesso di tutti gli altri requisiti per il riconoscimento del beneficio;

che, ha aggiunto il Tribunale, sebbene «le sentenze  della  Corte Costituzionale citate dal ricorrente  (306/2008; 11/2009; 187/2010; 40/2013) non giustifichino una  interpretazione costituzionalmente orientata della normativa relativa alla fattispecie (con disapplicazione della normativa vigente ad opera del giudice) avendo riguardato provvidenze differenti da quella ora in discussione», tuttavia tali decisioni presentano una «sostanziale analogia» con il caso in esame;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione sollevata, il giudice a quo ha reputato irragionevole ed in contrasto con il principio di solidarietà, subordinare alla titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) l’attribuzione agli stranieri regolarmente soggiornanti di una prestazione assistenziale destinata ad aiutare soggetti portatori di impedimenti fortemente invalidanti;

che, infine, secondo il rimettente, la condizione ostativa prevista dalla norma impugnata finisce per condizionare l’attribuzione del beneficio ad un requisito di carattere meramente temporale, determinando un effetto discriminatorio verso i cittadini stranieri, in violazione degli artt. 2, 3, 38, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 14 della CEDU ed all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa.

Considerato che il Tribunale ordinario di Piacenza in funzione di giudice del lavoro dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 e all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione medesima, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e reso esecutivo con legge n. 848 del 1955, della legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di comunicazione prevista in favore dei sordomuti dall’art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti);

che, con la sentenza n. 230 del 2015, successiva all’ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di invalidità civile per sordi e della indennità di comunicazione»;

che, pertanto, in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 230 del 2015, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, perché divenuta priva di oggetto (ex multis, ordinanze n. 173 e n. 129 del 2015, n. 252 e n. 83 del 2014, n. 321 e n. 177 del 2013).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 e all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione medesima, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e reso esecutivo con legge n. 848 del 1955, dal Tribunale ordinario di Piacenza, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Carmelinda MORANO, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2016.