Ordinanza n. 83 del 2014

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ORDINANZA N. 83

ANNO 2014

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Gaetano                       SILVESTRI                                Presidente

-           Luigi                            MAZZELLA                                Giudice

-           Sabino                         CASSESE                                          ”

-           Giuseppe                     TESAURO                                         ”

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                 ”

-           Giuseppe                     FRIGO                                               ”

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                    ”

-           Paolo                           GROSSI                                             ”

-           Giorgio                        LATTANZI                                        ”

-           Aldo                            CAROSI                                             ”

-           Marta                           CARTABIA                                       ”

-           Sergio                          MATTARELLA                                 ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                          ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                      ”

-           Giuliano                       AMATO                                             ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come successivamente modificato dall’art. 24, comma 31-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, promossi dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con due ordinanze dell’11 marzo 2013, iscritte ai nn. 73 e 74 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2013.

            Visti gli atti di costituzione di Masia Antonello ed altro, e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

            udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2014 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

            Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, con ordinanze dell’11 marzo 2013, iscritte al reg. ord. n. 73 e n. 74 del 2013, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come successivamente modificato dall’art. 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214;

            che, il rimettente premette che i ricorrenti titolari di pensione ordinaria diretta, hanno chiesto il riconoscimento del proprio diritto di percepire il trattamento pensionistico ordinario, privo delle decurtazioni introdotte dall’art. 18, comma 22-bis, d.l. n. 98 del 2011, temporaneamente abrogate dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, reintrodotte dall’art. 2, comma 1, della legge n. 148 del 2011 e confermate dalla legge n. 214 del 2011, nonché la condanna dell’Amministrazione ai conseguenti pagamenti, con rivalutazione monetaria e interessi;

            che la disposizione impugnata, si configurerebbe come prestazione patrimoniale imposta, ai sensi dell’art. 23 della Costituzione, nonché come prelievo forzoso di natura tributaria non rispettoso, tuttavia, dei principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) correlati a quello di capacità contributiva (art. 53 Cost.);

            che, a suo giudizio, l’imposizione del sacrificio economico individuale avrebbe tutte le caratteristiche del prelievo tributario, perché realizzato attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio, in cui il gettito scaturente da tale ablazione è destinato al fabbisogno finanziario dello Stato sotto forma di risparmio di spesa;

            che tale disciplina si porrebbe in contrasto con il principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost., coordinato con i principi di eguaglianza, parità di trattamento e capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.), nonché con gli artt. 3, 36 e 53 Cost., non solo sotto il profilo della sproporzione ed irrazionalità della misura, ma anche specificamente sotto il profilo della disparità di trattamento, in quanto non sarebbero state colpite le altre categorie di pensionati, pur se percettori di elevati trattamenti, e i contribuenti in generale titolari degli stessi redditi;

            che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza della questione e si sono costituite le parti private;

            che in entrambi i giudizi ha depositato memoria difensiva l’INPS, chiedendo di dichiarare inammissibile la questione per difetto di rilevanza e, nel merito, per l’infondatezza.

            Considerato che il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come successivamente modificato dall’art. 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214;

            che questa Corte, con la sentenza n. 116 del 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98 del 2011, come modificato dall’art. 24, comma 31-bis, del d.l. n. 201 del 2011;

            che, dunque, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile, essendo divenuta priva di oggetto.

            Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

            riuniti i giudizi,

            dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’art. 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, con le ordinanze in epigrafe.

            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2014.