Ordinanza n. 129 del 2015

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ORDINANZA N. 129

ANNO 2015

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Alessandro             CRISCUOLO                                     Presidente

-    Paolo Maria            NAPOLITANO                                    Giudice

-    Giuseppe                FRIGO                                                       ”

-    Paolo                      GROSSI                                                     ”

-    Giorgio                   LATTANZI                                                ”

-    Aldo                       CAROSI                                                     ”

-    Marta                     CARTABIA                                               ”

-    Mario Rosario        MORELLI                                                  ”

-    Giuliano                 AMATO                                                     ”

-    Silvana                   SCIARRA                                                  ”

-    Daria                      de PRETIS                                                 ”

-    Nicolò                    ZANON                                                     ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 71 del codice di procedura penale e dell’art. 159, primo comma, del codice penale, promosso dal Giudice di pace di Prato nel procedimento penale a carico di F.C., con ordinanza del 24 aprile 2014, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Udito nella camera di consiglio del 13 maggio 2015 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto che, con ordinanza del 24 aprile 2014 (r.o. n. 197 del 2014), il Giudice di pace di Prato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 71 del codice di procedura penale e dell’art. 159, primo comma, del codice penale, «in combinato disposto», nella parte in cui prevedono che il procedimento penale sia sospeso anche nelle ipotesi in cui sia accertata l’irreversibilità dell’incapacità dell’imputato di partecipare coscientemente ad esso «con correlativa sospensione della prescrizione»;

che, secondo il giudice a quo, nel caso di temporanea incapacità dell’imputato, l’art. 71 cod. proc. pen. assicurerebbe una tutela effettiva del diritto di difesa, in quanto il procedimento verrebbe sospeso, ma riprenderebbe il suo corso in seguito alla guarigione, e sarebbe correlativamente sospesa, a norma dell’art. 159 cod. pen., anche la prescrizione;

che, invece, nel caso in cui l’imputato sia «in condizioni d’incapacità irreversibili», la sospensione del processo penale sine die, e la conseguente sospensione della prescrizione, lo renderebbero un “eterno giudicabile”;

che, in caso di guarigione dopo un lungo periodo di tempo, l’imputato non potrebbe difendersi «in maniera pregnante» e conforme al dettato costituzionale;

che, oltre all’art. 24 Cost., le norme impugnate violerebbero anche l’art. 3 Cost., in quanto, una volta accertata la sua irreversibile malattia, l’imputato, “eterno giudicabile”, si troverebbe in una situazione diversa dagli imputati in condizioni di incapacità temporanea, nei confronti dei quali il processo penale potrebbe riprendere in tempi ragionevoli;

che risulterebbe violato pure l’art. 111 Cost., perché i procedimenti penali celebrati nei confronti degli “eterni giudicabili” verrebbero ad incidere sul «buon andamento della Giustizia, anche relativamente alle spese afferenti la protrazione di periodiche perizie a tempo indeterminato», e sul diritto dell’imputato ad ottenere una «pronuncia in ragionevoli tempi, come componente del diritto ad un equo processo (art. 6 par. 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle sue libertà fondamentali)»;

che, in punto di rilevanza, il Giudice di pace di Prato precisa che l’imputato, dal 2008, era stato sottoposto a perizie medico-legali, dalle quali era emersa la sua incapacità di partecipare coscientemente al processo, derivante da «patologie degenerative irreversibili», consistenti in un «disturbo depressivo maggiore con componente psicotica in deterioramento cognitivo da vascopatia cerebrale cronica»;

che, in seguito a ciò, il processo era stato sospeso, con conseguente sospensione della prescrizione.

Considerato che il Giudice di pace di Prato dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 71 del codice di procedura penale e dell’art. 159, primo comma, del codice penale, «in combinato disposto», nella parte in cui prevedono che i processi penali siano sospesi anche nelle ipotesi in cui sia accertata l’irreversibilità dell’incapacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo «con correlativa sospensione della prescrizione»;

che la questione concerne il «combinato disposto» degli artt. 71 cod. proc. pen. e 159, primo comma, cod. pen., per effetto del quale la sospensione della prescrizione è destinata a non avere fine nel caso in cui l’incapacità dell’imputato risulti irreversibile;

che, con la sentenza n. 45 del 2015, successiva all’ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato l’«illegittimità costituzionale dell’art. 159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui, ove lo stato mentale dell’imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile»;

che, pertanto, in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 45 del 2015, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, perché divenuta priva di oggetto (ex multis, ordinanze n. 252 e n. 83 del 2014).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 71 del codice di procedura penale e dell’art. 159, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Prato, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2015.