Sentenza n. 66 del 2016

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SENTENZA N. 66

ANNO 2016

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Marta                          CARTABIA                                      Presidente

-      Giuseppe                    FRIGO                                                Giudice

-      Paolo                          GROSSI                                                    ”

-      Aldo                           CAROSI                                                    ”

-      Mario Rosario             MORELLI                                                 ”

-      Giancarlo                    CORAGGIO                                             ”

-      Giuliano                      AMATO                                                    ”

-      Silvana                        SCIARRA                                                 ”

-      Daria                           de PRETIS                                                ”

-      Nicolò                         ZANON                                                    ”

-      Franco                        MODUGNO                                             ”

-      Augusto Antonio      BARBERA                                               ”

-      Giulio                         PROSPERETTI                                         ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio), promosso dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste con ricorso spedito per la notifica il 12 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 17 febbraio 2015 ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 23 febbraio 2016 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l’avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con il ricorso indicato in epigrafe la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio), in riferimento all’art. 116 della Costituzione ed agli artt. 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), in relazione agli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), 3, secondo comma, 4, terzo comma, e 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta), ed all’art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta), nonché in riferimento al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.

In particolare, l’art. 1, comma 1, della legge n. 186 del 2014, inserendo nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori) – convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 227 – gli articoli da 5-quater a 5-septies, ha istituito e disciplinato una nuova procedura di collaborazione volontaria attraverso la quale i contribuenti di cui all’art. 4, comma 1, del d.l. n. 167 del 1990 possono spontaneamente indicare all’amministrazione le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero e definire, attraverso il versamento di quanto dovuto, anche a titolo di sanzione, le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014 «in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto», nonché le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta.

Il comma 2 del medesimo art. 1 estende la fruibilità di detta procedura di collaborazione volontaria – con le integrazioni prescrizionali dettate dai successivi commi 3 e 4 – anche a contribuenti diversi da quelli indicati dal citato art. 4 del d.l. n. 167 del 1990.

Infine, l’art. 1, comma 7, della legge n. 186 del 2014 prevede che «Le entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotti dal comma 1, nonché quelle derivanti dall’attuazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione: a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l’esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno; b) all’esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell’Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione; c) agli investimenti pubblici; d) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

1.1.– La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste lamenta che il citato comma 7, devolvendo integralmente all’Erario le somme riscosse all’esito delle nuove procedure di collaborazione volontaria a titolo di imposte sui redditi e delle relative addizionali, di imposte sostitutive di quelle sui redditi, di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di imposta sul valore aggiunto (IVA) e di dichiarazione dei sostituti d’imposta, violi l’autonomia finanziaria riconosciutale dalla legge n. 690 del 1981, adottata ai sensi dell’art. 50 dello statuto.

In particolare, la norma censurata contrasterebbe: con l’art. 2, primo comma, lettere a) e b), della legge n. 690 del 1981, che attribuisce alla Regione «il gettito delle sotto indicate imposte erariali sul reddito e sul patrimonio percette nel territorio regionale, nonché delle imposte sostitutive: a) imposta sul reddito delle persone fisiche; b) imposta sul reddito delle società»; con l’art. 3, secondo comma, della medesima legge, secondo cui «È altresì attribuito alla regione Valle d’Aosta l’intero gettito dell’imposta sul valore aggiunto, compresa quella relativa all’importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, determinato assumendo a riferimento i consumi finali rilevati nell’ultimo triennio disponibile»; con il successivo art. 4, terzo comma, secondo cui «Sono, altresì, attribuiti alla regione Valle d’Aosta i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, comunque denominate, percette nel territorio regionale, ad eccezione di quelle relative ai giochi pubblici».

Il mancato rispetto delle citate disposizioni – relative all’ordinamento finanziario regionale alla stregua di quanto loro demandato dall’art. 116, primo comma, Cost. per il tramite dell’art. 50 dello statuto e modificabili solo con il procedimento di cui all’art. 48-bis dello statuto medesimo ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 320 del 1994 – si risolverebbe anche in una violazione dei citati parametri costituzionali e statutari.

Secondo la ricorrente, inoltre, la norma censurata non potrebbe trovare fondamento nell’art. 8 della legge n. 690 del 1981, secondo cui «Il provento derivante alla regione Valle d’Aosta da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti, disposte successivamente alla entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1065, ove sia destinato per legge, ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, per la copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale, è riversato allo Stato.

L’ammontare di cui al comma precedente è determinato per ciascun esercizio finanziario con decreto dei Ministri delle finanze e del tesoro, d’intesa con il presidente della giunta regionale».

Da un lato, infatti, nella fattispecie non si riscontrerebbe alcuna maggiorazione di aliquota o altra modificazione dei tributi in considerazione, trattandosi del recupero di somme dovute fin dall’origine ed evase. Dall’altro, l’ammontare devoluto avrebbe dovuto essere determinato d’intesa con il Presidente della Giunta regionale e non unilateralmente, come in concreto avvenuto, in violazione dell’art. 8, secondo comma, della legge n. 690 del 1981 e del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., anche nel caso in cui il legislatore avesse inteso perseguire scopi perequativi o solidaristici, circostanza da escludere alla luce della destinazione impressa alle somme riservate.

2.– Con atto depositato il 1° aprile 2015 si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’infondatezza del ricorso.

2.1.– L’intervenuto sostiene che la normativa censurata, in attuazione delle direttive 10 giugno 1991, n. 91/308/CEE (Direttiva del consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite), 4 dicembre 2001, n. 2001/97/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite) e 26 ottobre 2005, n. 2005/60/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), avrebbe la finalità di consentire l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali occultate all’estero allo scopo di permettere una migliore tracciabilità dei movimenti internazionali di capitale e così accrescere le possibilità di intervento preventivo e repressivo del riciclaggio internazionale. In tale ottica andrebbe intesa l’attenuazione dell’ordinario regime sanzionatorio che, tra l’altro, esclude la punibilità per i fatti di riciclaggio che l’adesione alla collaborazione volontaria abbia fatto emergere, al contempo aggravando le pene per quelli commessi in futuro.

Tanto premesso, la devoluzione all’Erario di quanto riscosso per effetto delle procedure di collaborazione volontaria, senza differenziazioni territoriali, sarebbe giustificata dalla necessità di immettere nuovamente le somme «nel circuito dell’economia lecita» attraverso le destinazioni loro impresse dall’art. 1, comma 7, della legge n. 186 del 2014. Tale esigenza impedirebbe di tenere conto delle norme di attuazione statutaria che in via generica attribuiscono alle autonomie speciali il gettito integrale o parziale di entrate erariali. Ove ciò non fosse, le nuove misure si tradurrebbero in un vantaggio per gli autori delle violazioni non adeguatamente compensato da un equivalente beneficio pubblico, in violazione della discrezionalità del legislatore che li avrebbe correlati e degli artt. 3 e 53 Cost.

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, le medesime ragioni impedirebbero differenziazioni temporali nell’attuazione della manovra, come accadrebbe se, con riferimento alla ricorrente, si dovesse attendere il raggiungimento dell’intesa. Peraltro, essendo prevista la destinazione del gettito, anche mediante riassegnazione, e l’adozione di più decreti per stabilire criteri e modalità di ripartizione delle nuove entrate tra le finalità indicate dalle norme censurate, nonché di attribuzione delle somme per ciascuna di esse, il principio di leale collaborazione potrebbe trovare applicazione in dette sedi.

Infine, in via subordinata, quand’anche si volesse considerare la normativa in esame alla stregua di un condono fiscale, mancherebbe il presupposto della percezione delle entrate in questione nel territorio regionale, ossia un collegamento territoriale tra esse e la ricorrente. A seguito della costituzione o del trasferimento all’estero, infatti, in virtù della procedura in esame la base imponibile assumerebbe un connotato di extraterritorialità che separerebbe la componente «estera» dal coacervo delle altre, in deroga al principio di unicità della base imponibile.

2.2.– Con memoria depositata il 2 febbraio 2016 l’Avvocatura generale dello Stato, evidenziata la correlazione della disciplina della procedura di collaborazione volontaria con la lotta all’evasione fiscale e con le linee tratteggiate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), sostiene che lo strumento in considerazione non possa essere inteso come relativo alle ordinarie imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società. In particolare, dal fatto che il contribuente possa corrispondere, ai sensi dell’art. 5-quinquies, comma 8, del d.l. n. 167 del 1990, una somma forfettaria in deroga alla determinazione analitica e dal fatto che la modalità ordinaria di cui all’art. 5-quater, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge rappresenti in realtà una determinazione transattiva si desumerebbe la scissione della percezione delle imposte, che qui vengono in rilievo, dal territorio dello Stato e da una sua particolare area e che la procedura di collaborazione concordata esuli dagli schemi statutari di compartecipazione al relativo gettito, risultando una forma di adempimento dello Stato al complesso delle obbligazioni internazionali.

Considerato in diritto

1.– Con il ricorso indicato in epigrafe la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio), in riferimento all’art. 116 della Costituzione ed agli artt. 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), in relazione agli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), 3, secondo comma, 4, terzo comma, e 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta), ed all’art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta), nonché in riferimento al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.

1.1.– In particolare, l’art. 1 della legge n. 186 del 2014, nei commi precedenti a quello impugnato, ha istituito e disciplinato procedure di collaborazione volontaria attraverso le quali i contribuenti possono spontaneamente definire, mediante il versamento di quanto dovuto, anche a titolo di sanzione, le violazioni «in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto», nonché le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, con riferimento ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute anche all’estero.

Il censurato comma 7 prevede che le entrate derivanti dall’attuazione delle procedure poc’anzi menzionate affluiscono ad un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente destinate a specifiche finalità indicate nella disposizione medesima.

La ricorrente lamenta che la norma, devolvendo integralmente all’Erario le somme riscosse, violi l’autonomia finanziaria riconosciutale dalla legge n. 690 del 1981, adottata ai sensi dell’art. 50 dello statuto e modificabile solo con il procedimento di cui all’art. 48-bis del statuto medesimo.

In particolare, la disposizione impugnata contrasterebbe con quelle dell’ordinamento finanziario regionale che attribuiscono alla Regione, se percepito nel suo territorio, il gettito delle imposte erariali sul reddito delle persone fisiche e delle società, nonché delle imposte sostitutive, il gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e – per nove decimi – il provento di tutte le altre entrate tributarie erariali, comunque denominate, ad eccezione di quelle relative ai giochi pubblici.

Secondo la ricorrente, inoltre, la norma censurata non potrebbe trovare fondamento nell’art. 8 della legge n. 690 del 1981, che disciplina la deroga al descritto regime di devoluzione, consentendo la riserva all’Erario di quanto altrimenti di spettanza regionale. Da un lato, infatti, nella fattispecie non si riscontrerebbe alcuna modificazione dei tributi in considerazione, trattandosi del recupero di somme originariamente dovute ed evase; dall’altro, l’ammontare devoluto avrebbe dovuto essere determinato d’intesa con il Presidente della Giunta regionale e non unilateralmente, come in concreto avvenuto. Ciò anche in violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.

2.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, della legge n. 186 del 2014, in riferimento agli artt. 48-bis e 50 dello statuto Valle d’Aosta ed in relazione agli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), 3, secondo comma, 4, terzo comma, e 8 della legge n. 690 del 1981 ed all’art. 1 del d.lgs. n. 320 del 1994, è fondata.

Le entrate in contestazione riguardano il gettito tributario originariamente evaso attraverso la violazione degli obblighi dichiarativi e, successivamente, “emerso” in applicazione delle citate procedure.

In ragione del richiamo operato dal comma 7 ai precedenti commi 1 e 2 dell’art. 1 della legge n. 186 del 2014, si tratta del gettito delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e delle imposte sostitutive, del gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell’IVA nonché di quello derivante dai sostituti di imposta, ossia da chi «in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto […]» (art. 64, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»).

Come dedotto in ricorso, l’ordinamento finanziario della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (legge n. 690 del 1981) attribuisce integralmente alla stessa Regione il gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società, delle relative imposte sostitutive (art. 2, primo comma, lettere a e b), dell’IVA (art. 3, secondo comma), nonché, per i nove decimi, quello di tutte le altre entrate tributarie erariali, comunque denominate, «percette» nel territorio regionale (art. 4, terzo comma). Dunque, il censurato comma 7, sottraendo alla Regione, in tutto o in parte, il gettito, ottenuto grazie alle procedure di collaborazione volontaria, di tributi erariali ad essa spettante, si pone in contrasto con le evocate disposizioni dell’ordinamento finanziario regionale che tale devoluzione prevedono.

Non è applicabile al caso in esame l’art. 8, primo comma, della legge n. 690 del 1981, il quale prevede – in deroga alla regola generale – che «Il provento derivante alla regione Valle d’Aosta da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti, disposte successivamente alla entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1065, ove sia destinato per legge, ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, per la copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale, è riversato allo Stato». Infatti, la disciplina delle procedure di collaborazione volontaria non determina alcuna maggiorazione di aliquota né una generale modifica dei tributi, trattandosi, a legislazione fiscale sostanzialmente immutata, del gettito tributario originariamente dovuto ed illecitamente sottratto.

2.1.– È destituita di fondamento la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale giustifica la destinazione in deroga alle previsioni dell’ordinamento finanziario della Valle d’Aosta con la necessità di immettere nuovamente le somme percepite «nel circuito dell’economia lecita» attraverso le destinazioni loro impresse dall’art. 1, comma 7, della legge n. 186 del 2014. Occorre a tal fine considerare che le procedure di collaborazione volontaria sono adottate con lo scopo di contrastare i fenomeni di evasione e di elusione fiscale, in conformità alle linee guida tracciate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), le quali mirano a conciliare l’esigenza di ottenere un maggior gettito nel breve periodo con quella di migliorare il tasso di adempimento agli obblighi fiscali nel lungo periodo. Ciò attraverso la favorevole opzione di attenuare il regime sanzionatorio per chi vi aderisce versando quanto originariamente dovuto a titolo d’imposta.

In tale prospettiva la concreta devoluzione del gettito assume un connotato di assoluta neutralità, poiché la nuova immissione delle somme percepite nel circuito dell’economia lecita avviene sia nel caso di destinazione allo Stato che in quello di devoluzione alla Regione. Diversamente opinando, vale a dire ritenendo che la devoluzione alla Regione non risponda a tale scopo, si perverrebbe all’implicita affermazione che detta destinazione, pur necessaria secondo le disposizioni dell’ordinamento finanziario regionale, non costituirebbe impiego lecito o rispondente all’interesse pubblico.

In definitiva la pretesa correlazione – sostenuta dalla difesa erariale – tra procedure di collaborazione volontaria e specifica destinazione del gettito allo Stato non emerge dalla obiettiva configurazione delle norme che hanno introdotto tale istituto, tutte orientate alla finalità di contrasto dell’evasione fiscale.

2.2.– Non si può neppure condividere la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo cui le entrate in considerazione non sarebbero «percette» nel territorio valdostano, in quanto mancherebbe un collegamento territoriale per effetto della connotazione “estera” dell’imponibile (trattandosi di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio nazionale). Anzitutto, il gettito tributario destinato al bilancio dello Stato non deriva soltanto dalla procedura di collaborazione volontaria internazionale, ma anche da quella nazionale afferente a violazioni riguardanti obblighi di dichiarazione per attività detenute in Italia (commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 1 della legge n. 186 del 2014). Inoltre, occorre evidenziare come la disciplina delle procedure di collaborazione volontaria non innovi l’ordinamento quanto a modalità di pagamento dei tributi, onde la configurabilità della loro percezione nel territorio della Regione ricorrente.

Tale conclusione non è smentita dall’art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153 (Misure urgenti per la finanza pubblica) – come modificato, in sede di conversione, dall’art. 1, comma 1, della legge 20 novembre 2015, n. 187 – secondo cui «[…] la competenza alla gestione delle istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015 e all’emissione dei relativi atti, compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, per tutte le annualità oggetto della procedura di collaborazione volontaria, è attribuita all’articolazione dell’Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima, da emanare entro la data di entrata in vigore della presente disposizione». Detta disposizione, diversamente dalla fattispecie scrutinata da questa Corte con la sentenza n. 89 del 2015, la quale riguardava la diversa ipotesi di collegamento tra il luogo di versamento e la sede centrale delle amministrazioni erogatrici dei compensi assoggettati ad imposta «senza che vengano in considerazione né il domicilio fiscale del dipendente, né la localizzazione degli impianti e stabilimenti dell’amministrazione presso i quali viene svolta l’attività lavorativa», non incide sulla fase di riscossione dei tributi, ma comporta soltanto l’eventuale spostamento al di fuori del territorio regionale della competenza alla gestione delle istanze di collaborazione volontaria presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015.

D’altra parte, occorre rammentare come, a presidio dell’autonomia speciale, l’art. 5, secondo comma, della legge n. 690 del 1981 disponga che nell’ammontare dei proventi erariali devoluti alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste «sono comprese anche le entrate afferenti all’ambito regionale ed affluite, per esigenze amministrative, dal territorio della regione stessa ad uffici situati fuori del territorio medesimo». Tale previsione evita che il regime di compartecipazione regionale possa essere pregiudicato da interventi normativi che, senza determinare un mutamento della disciplina delle modalità di pagamento dei tributi, dirottino il relativo afflusso da uffici finanziari situati nel territorio regionale ad uffici ubicati all’esterno di esso solo per contingenti esigenze «amministrative» (contabili o di organizzazione interna) degli uffici finanziari stessi (sentenza n. 116 del 2010).

2.3.– Infine, non può essere accolta neppure la tesi dell’Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale l’intesa prevista dall’art. 8, secondo comma, della legge n. 690 del 1981 potrebbe essere posticipata ad un secondo momento, in particolare a quello dell’adozione dei decreti di cui all’art. 1, comma 8, della legge n. 186 del 2014, previsti per i criteri e le modalità di ripartizione delle nuove entrate tra le finalità indicate dal comma precedente e per l’attribuzione delle somme a ciascuna di esse. La posticipazione dell’intesa nelle sedi indicate non è realizzabile in ragione del fatto che l’art. 8, secondo comma, della legge n. 690 del 1981 si riferisce alla diversa fattispecie della preventiva determinazione dell’ammontare del gettito riscosso nel territorio regionale da riversare all’Erario. È opportuno ricordare in proposito che l’orientamento espresso da questa Corte secondo cui, a certe condizioni, allo Stato è consentito di prescindere dall’accordo con la Regione e di assumere determinazioni normative unilaterali afferenti all’assetto delle reciproche relazioni finanziarie, riguarda le sole ipotesi per le quali l’unilaterale determinazione trovi giustificazione nella tempistica della manovra finanziaria e nella temporaneità di tale soluzione (sentenza n. 19 del 2015). Tale opzione è, infatti, configurabile solo quando l’indifferibilità degli adempimenti connessi alla manovra finanziaria impone allo Stato di rispettare senza indugi i vincoli di bilancio previsti o concordati in seno all’Unione europea, realizzando comunque «la [successiva] negoziazione di altre componenti finanziarie attive e passive, ulteriori rispetto al concorso fissato nell’ambito della manovra di stabilità» (sentenza n. 19 del 2015).

3.– In conclusione, l’art. 1, comma 7, della legge n. 186 del 2014 contrasta con gli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), 3, secondo comma, 4, terzo comma, e 8 dell’ordinamento finanziario regionale di cui alla legge n. 690 del 1981. Essendo quest’ultimo contemplato dall’art. 50, quinto comma, dello statuto e suscettibile di modificazione solo secondo le procedure previste dall’art. 48-bis dello statuto medesimo, così come disposto dalle norme di attuazione (art. 1 del d.lgs. n. 320 del 1994), la disposizione impugnata, non adottata con la procedura statutaria, è costituzionalmente illegittima (analogamente, sentenze n. 125 del 2015 e n. 133 del 2010).

4.– Restano assorbiti gli ulteriori motivi di censura.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio), nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2016.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2016.