SENTENZA N. 32
ANNO 2016
Commenti alla decisione di
I. Guglielmo Leo, Prime valutazioni della Corte costituzionale sulla liberazione anticipata speciale, per g.c. di Diritto Penale Contemporaneo
II. Leonardo Pace, «Il buono, il brutto e il cattivo» della prima questione di legittimità costituzionale sulla liberazione anticipata speciale. Riflessioni a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2016, per g.c. della Rivista AIC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Marta CARTABIA Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 10, promosso dal Tribunale per i minorenni di Milano con ordinanza del 10 marzo 2015, iscritta al n. 138 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2015.
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2016 il Giudice relatore Nicolò Zanon.
Ritenuto in fatto1.– Con ordinanza del 10 marzo 2015 il Tribunale per i minorenni di Milano ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 10.
Il Tribunale procede quale giudice del reclamo proposto dal detenuto Z.I.C. contro un provvedimento del Magistrato di sorveglianza territorialmente competente. Il reclamante è ristretto in esecuzione della pena complessiva della reclusione per dieci anni ed otto mesi, inflittagli per il delitto di omicidio volontario aggravato e per altri reati minori, tutti commessi nell’ottobre del 2007, epoca nella quale era persona minore d’età. La fine della pena era prevista, al momento dell’ordinanza di rimessione, per il 19 febbraio 2017.
L’impugnativa concerne un provvedimento del 20 gennaio 2015 con il quale il Magistrato di sorveglianza, in rapporto al più recente semestre di esecuzione della sanzione detentiva, aveva accordato al richiedente la liberazione anticipata prevista dalla legge di ordinamento penitenziario, nella misura ordinaria di quarantacinque giorni. Secondo il reclamante, in applicazione dell’art. 4 del d.l. n. 146 del 2013, come modificato in sede di conversione, la riduzione di pena avrebbe dovuto ammontare invece a settantacinque giorni. Ben vero, infatti, che la pena in esecuzione era stata inflitta anche per un reato compreso nell’elenco di cui all’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come tale escluso dalla previsione speciale di allungamento dei periodi di liberazione anticipata, tuttavia l’esclusione non dovrebbe operare – sempre secondo il reclamante – nei confronti di persone minori d’età al momento del fatto, pena la violazione degli artt. 3 e 27 Cost.
Il Tribunale ritiene la questione rilevante e non manifestamente infondata.
Dopo aver osservato come, nella perdurante attesa di disposizioni ad hoc, l’esecuzione della pena per reati commessi da minorenni sia tuttora regolata dalle disposizioni generali sulla materia (art. 79 della legge n. 354 del 1975), il giudice a quo rammenta che, comunque, la giurisprudenza costituzionale ha progressivamente introdotto alcuni «correttivi», relativamente a norme confliggenti con i «principi ispiratori del diritto penale minorile» (sono menzionate le sentenze n. 436 del 1999, n. 450 del 1998 e n. 403 del 1997).
Il rimettente afferma che nel caso concreto si riscontrerebbe, «operando un’interpretazione costituzionalmente orientata, un contrasto del dettato normativo di cui all’art. 4 della legge 10 del 2014 […] con l’esigenza di flessibilità e di protezione dell’infanzia e della gioventù (garantite dagli artt. 3 e 31 II co. della Costituzione) che caratterizza il trattamento del detenuto minorenne». Il trattamento di quest’ultimo, per consentirne il recupero sociale, dovrebbe infatti essere differenziato rispetto a quello del detenuto adulto, tenuto conto della parabola evolutiva e della formazione della personalità del minore.
Il Tribunale denuncia inoltre una violazione del principio di necessaria finalizzazione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.), poiché l’art. 4 del d.l. n. 146 del 2013, come convertito, prevederebbe un meccanismo automatico di esclusione del minore dal beneficio della liberazione anticipata speciale, elusivo come tale della necessità di una valutazione individualizzata, che rispondaalle esigenze costituzionali di protezione della personalità dello stesso minore.
Considerato in diritto
1.– Operando in funzione di giudice del reclamo avverso un provvedimento del magistrato di sorveglianza, il Tribunale per i minorenni di Milano ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 10.
Il primo comma di tale disposizione stabilisce in via generale che, per un periodo di due anni dalla sua entrata in vigore, la detrazione di pena ottenuta in virtù della concessione della liberazione anticipata “ordinaria” (prevista dall’art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà») sia pari non già a quarantacinque (come, appunto, prevede l’appena ricordato art. 54), ma a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. La parte di disposizione in esame, tuttavia, esclude esplicitamente dall’accesso al maggior beneficio i condannati per taluno dei delitti indicati dall’art. 4-bis della stessa legge n. 354 del 1975.
Osserva, dunque, il giudice a quo che il reclamante – condannato anche per un delitto ricompreso nell’elenco di cui al citato art. 4-bis, commesso quando era minore d’età – mentre può ottenere la detrazione prevista dalla liberazione anticipata cosiddetta “ordinaria”, è escluso in radice dal maggior beneficio. Da ciò, il preteso contrasto con gli artt. 3 e 31, secondo comma, della Costituzione, i quali imporrebbero flessibilità e individualizzazione nel trattamento del detenuto minorenne, al fine di tenere conto dell’evoluzione della sua personalità. E da ciò l’ulteriore contrasto della disposizione censurata con la finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost., in ragione del «meccanismo automatico di esclusione» dalla concessione del beneficio dei condannati minorenni (per delitti ricompresi nell’elenco di cui al ricordato art. 4-bis), che precluderebbe una valutazione necessariamente personalizzata del trattamento del minore anche nella fase esecutiva della pena.
2.– Così impostata, la questione è inammissibile per ragioni desumibili dal raffronto tra il tenore della disposizione censurata e gli argomenti spesi dal rimettente.
2.1.– È necessario, in via preliminare, chiarire che il giudice a quo – pur censurando, nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione, l’intero testo dell’art. 4 del d.l. n. 146 del 2013, come convertito, «nella parte in cui si applica ai condannati di età minore» – mira in realtà ad ottenere una pronuncia relativa al solo primo comma della disposizione, trattandosi, nel giudizio principale, dell’applicazione, a un detenuto minorenne (al momento del fatto), della liberazione anticipata speciale in relazione al semestre di esecuzione della pena ricompreso tra l’11 luglio 2014 e il 10 gennaio 2015.
2.2.– Originariamente introdotto con il d.l. n. 146 del 2013, l’istituto della liberazione anticipata speciale si inserisce tra le misure adottate in seguito alla condanna subìta dall’Italia ad opera della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri contro Italia), che ha sanzionato il carattere «strutturale e sistemico» del sovraffollamento delle nostre strutture carcerarie e le conseguenti gravi violazioni all’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.
La circostanza che tale istituto appartenga alle misure d’emergenza specificamente indirizzate a far cessare lasituazione di sovraffollamento (misure sollecitate dal messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica dell’8 ottobre 2013 ed evocate anche dalla sentenza n. 279 del 2013 di questa Corte) può render ragione del suo carattere transitorio (la misura è efficace per due anni dall’entrata in vigore), nonché di altri aspetti della disciplina (è sottolineata, ad esempio, la natura “compensativa” della valenza retroattiva dell’incremento di riduzione, riconosciuta anche a coloro che, alla data del 1° gennaio 2010, abbiano già usufruito della liberazione anticipata “ordinaria”, con detrazione applicabile altresì al semestre in corso di espiazione a quella data, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 4 del d.l. n. 146 del 2013, come convertito).
Nonostante la peculiare occasione che ha provocato l’intervento normativo d’urgenza, e l’evidente finalizzazione della misura da esso introdotta ad obiettivi di riduzione della popolazione carceraria, la liberazione anticipata speciale si innesta nel solco di quella “ordinaria”, disciplinata dall’art. 54 della legge n. 354 del 1975, partecipando quindi delle finalità rieducative di quest’ultima. Ciò è evidente almeno con riferimento all’unica parte della disposizione che in questa sede interessa, ossia l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 146 del 2013, come convertito, che non configura alcuna autonomia della liberazione anticipata speciale rispetto a quella “ordinaria”, né sotto il profilo delle condizioni per accedervi, né riguardo ad ogni altro aspetto che non consista nell’entità della riduzionedi pena. Non a caso, il comma in esame si riferisce direttamente e testualmente alla «detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354», solo stabilendo che la diminuzione sia pari non più a quarantacinque, ma a settantacinque giorni. Il comma in questione, inoltre, non allude ad una valutazione del giudice, ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta ai sensi del citato art. 54, che riguarda la partecipazione del condannato all’opera di rieducazione (secondo i criteri dettati all’art. 103, comma 2, del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà). Semplicemente, all’eventuale esito positivo di tale valutazione, per un periodo di due anni dall’entrata in vigore della norma, lo sconto di pena è pari (non già, si badi, “può” essere pari) a settantacinque giorni.
L’accesso al maggior beneficio – cioè alla detrazione di settantacinque giorni, restando viceversa possibile l’applicazione della riduzione di pena nella misura ordinaria – è precluso ai condannati per taluno dei delitti previsti dall’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, disposizione dedicata al trattamento differenziato dei detenuti dei quali si presume l’elevata pericolosità, identificati sulla base dell’intervenuta condanna per un complesso, eterogeneo e stratificato elenco di reati (sentenza n. 239 del 2014).
L’originaria disciplina del d.l. n. 146 del 2013, per la verità,non escludeva in principio l’applicazione del nuovo istituto nei confronti dei detenuti sottoposti al trattamento differenziale: l’art. 4, comma 4, del d.l. citato precisava infatti che la detrazione, nella misura dei settantacinque giorni, poteva essere loro concessa, ma soltanto nel caso in cui avessero «dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità». In sostanza, quanto ai condannati per delitti “ostativi”, l’accesso al maggior beneficio era condizionato ad una ulteriore, specifica valutazione, sulla base di criteri distinti da quelli, prima richiamati, relativi alla concessione della liberazione anticipata “ordinaria”.
All’esito dei lavori parlamentari, la legge di conversione ha tuttavia soppresso il ricordato comma 4 dell’art. 4 del d.l. n. 146 del 2013, ed ha aggiunto al comma 1 dello stesso articolo la previsione, ora vigente ed applicabile al caso in esame, di esclusione dall’accesso alla maggiore detrazione dei condannati per taluno dei delitti cosiddetti “ostativi”. La modifica ha reso così inequivoco il fatto che questi ultimi, per i semestri di detenzione successivi all’entrata in vigore della legge di conversione, possono aspirare al solo beneficio della liberazione anticipata “ordinaria”, nella misura e secondo i criteri dettati dall’art. 54 della legge n. 354 del 1975.
2.3.– Dopo la conversione del d.l. n. 146 del 2013, e per quel che in questa sede specificamente interessa, risulta dunque che – a parte la condizione dei condannati per delitti “ostativi” (riguardo aiquali valgono le considerazioni appena esposte) – l’accesso al maggior beneficio non è condizionato ad una ulteriore, distinta, valutazione, ma consegue automaticamente: se il detenuto può accedere al beneficio della liberazione anticipata, valutata secondo i criteri “ordinari”, la detrazione sarà non più di quarantacinque, ma di settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.
Ebbene, di quest’ultimo aspetto della normativa censurata, in particolare, il rimettente non sembra consapevole, sicché il petitum dell’ordinanza risulta contraddittorio rispetto alle premesse, ambiguo ed alla fine oscuro, conseguendone l’inammissibilità della questione (ex plurimis, e da ultimo, ordinanze n. 148, n. 104 e n. 101 del 2015, sentenze n. 220 del 2014 e n. 220 del 2012).
Evocando «l’esigenza di flessibilità e di protezione dell’infanzia e della gioventù […] che caratterizza il trattamento del detenuto minorenne», nonché richiamando – peraltro senza adattarle opportunamente al caso di specie, così da dimostrarne lo specifico rilievo – alcune sentenze di questa Corte (n. 436 del 1999, n. 450 del 1998 e n. 403 del 1997), il giudice a quo sembra perseguire un recupero di discrezionalità valutativa in ordine alla concessione, in favore deldetenuto minorenne al momento del fatto, della più estesariduzione di pena.
Ma, come appunto risulta dall’inquadramento normativo appena svolto, la disposizione censurata non si prestaad un simile obiettivo. Infatti, se questa Corte, accogliendo la questione come sollevata, stabilisse che il comma 1 dell’art. 4 del d.l. n. 146 del 2013, come convertito, è illegittimo nella parte in cui non eccettua i minorenni dal divieto di applicare il nuovo istituto in caso di condanna per delitti riconducibili all’elenco di cui all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, non ne conseguirebbe un’applicazione flessibile e individualizzata della liberazione anticipata speciale. Ne conseguirebbe, invece, una sua applicazione indiscriminata ed automatica a tutti i detenuti minorenni (al momento del fatto) condannati per delitti “ostativi”.
Un effettivo recupero di discrezionalitàimplicherebbe, inoltre,l’introduzione di specifici criteri valutativi, non desumibili in alcun modo dal tessuto normativo vigente, e la cui individuazione spetterebbe, semmai, alla discrezionalità del legislatore (potendo essi, ad esempio, coincidere con quelli originariamente previsti dal comma 4 dell’art. 4 del d.l. n. 146 del 2013, soppresso in sede di conversione, riferiti proprio ai condannati per delitti “ostativi”, ma restando perfettamente concepibili anche criteri alternativi).
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 10, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Milano, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2016.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2016.