Sentenza n. 403/97

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SENTENZA N.403

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in relazione all'art. 79 della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1997 dal Tribunale per i minorenni di Cagliari, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto in fatto

1.- Nel corso di un giudizio per l'impugnazione, promossa dal pubblico ministero, del provvedimento di concessione di un permesso premio ad un detenuto minorenne all'epoca del reato, il Tribunale per i minorenni di Cagliari ha sollevato d'ufficio, con ordinanza emessa il 20 gennaio 1997, pervenuta a questa Corte il 3 marzo 1997, iscritta al n. 121 del R.O. del 1997, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 31, secondo comma, e 24 della Costituzione, dell'art. 30-ter, comma 6 (recte: comma 5), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), articolo introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663: si tratta della norma, in tema di permessi premio, secondo cui "nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione [del permesso premio] é ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto".

Il giudice a quo premette in fatto che nella specie l'impugnazione, da parte del pubblico ministero, del provvedimento che aveva concesso il permesso premio, nonostante che il detenuto, minorenne all'epoca del reato per cui fu condannato, risultasse indagato per il reato di oltraggio, era fondata sulla circostanza che l'interessato era stato rinviato a giudizio per detto reato di oltraggio, e dunque aveva assunto qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 del codice di procedura penale; e osserva che la questione é rilevante, in quanto la dichiarazione di incostituzionalità della disposizione impugnata rimuoverebbe la causa ostativa della concessione del beneficio richiesto.

In punto di non manifesta infondatezza, il remittente richiama anzitutto la giurisprudenza di questa Corte (in particolare, sentenza n. 125 del 1992) che ha sottolineato l'essenziale finalizzazione al recupero che deve caratterizzare tutte le fasi del trattamento penale del minore, ivi compresa quella di esecuzione della pena, ed ha rilevato come la pura e semplice estensione ai detenuti minorenni della disciplina generale dell'ordinamento penitenziario (disposta in via provvisoria dall'art. 79 dell'ordinamento medesimo) contrasti con le esigenze - discendenti dalla considerazione unitaria degli artt. 3, 27, terzo comma, 30 e 31 della Costituzione - del recupero e della risocializzazione dei minori devianti, esigenze che comportano la necessità di differenziare il trattamento dei minorenni rispetto ai detenuti adulti.

Rileva poi che il rigido e indifferenziato divieto di concedere permessi premio ad un minore che abbia commesso un reato durante l'espiazione della pena urta contro i principi richiamati, e in particolare viola l'art. 3 della Costituzione, in quanto si disciplina in maniera identica la condizione penitenziaria di soggetti tra loro profondamente diversi, nonchè l'art. 31, primo comma, della Costituzione, sulla protezione della gioventù, poichè non si tiene conto della particolare finalità di reinserimento sociale che deve avere la pena per i minori, nel cui programma di trattamento é fondamentale la concessione dei permessi premio, finalizzata alla cura degli interessi affettivi e dei contatti con il mondo del lavoro e della scuola, allo scopo di permettere di sviluppare la loro personalità in formazione.

Nell'ordinanza si osserva che la privazione automatica e non discrezionale della possibilità di avere contatti con l'esterno per tutta la durata della detenzione - posto che le pene inflitte ai minorenni hanno normalmente una durata inferiore ai due anni - si traduce in un ingiustificato arresto dei processi educativi attivati ed in una immotivata esclusione della possibilità per il giudice minorile di valutare caso per caso se la commissione del nuovo reato sia significativa di una vera personalità deviante, o piuttosto un fatto episodico. Ad avviso del giudice a quo, in sostanza, per i minorenni le esigenze educative e di risocializzazione dovrebbero necessariamente prevalere su quelle meramente custodialistiche, afflittive e di tutela della collettività.

Infine, secondo il remittente, la norma in questione apparirebbe in contrasto con la garanzia giurisdizionale di cui all'art. 24 della Costituzione, in quanto lascerebbe unicamente al pubblico ministero il potere di escludere dai permessi premio i detenuti rinviati a giudizio per un nuovo reato, senza alcun controllo da parte del giudice.

Il giudice a quo chiede pertanto che la norma impugnata sia dichiarata in toto incostituzionale, "salvo che la Corte si voglia limitare a dichiarare incostituzionale detto comma per la parte in cui non prevede la sua inapplicabilità a coloro che espiano una pena per reati commessi da minorenni".

2.- E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata in parte inammissibile e in parte infondata.

L'Avvocatura osserva che questa Corte, nel ribadire che il fine del recupero e del reinserimento deve caratterizzare l'esecuzione della pena nei confronti dei minori, ha affermato che la scelta degli adattamenti e dei correttivi alla disciplina ordinaria, richiesti dalla specifica condizione minorile, spetta alla discrezionalità del legislatore. Anche volendo ammettere che la parificazione fra adulti e minori non sia conforme alle accennate esigenze di trattamento differenziato, resterebbe il fatto che la differenziazione potrebbe essere realizzata secondo diverse modalità, e non necessariamente facendo cadere in toto il divieto di concessione dei permessi premio, ma per esempio riducendo, per i minori, il periodo di durata del divieto medesimo.

Considerato in diritto

1.- Il giudice remittente solleva in realtà due questioni, logicamente subordinate l'una all'altra. La prima, più ampia, riguarda il dubbio di illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 5 (erroneamente indicato come comma 6), della legge di ordinamento penitenziario, sul divieto di concessione di permessi premio nei due anni che fanno seguito ad una condanna o ad una imputazione per un nuovo delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale: e tale dubbio, riferito all'intera portata normativa della disposizione impugnata, si fonda sulla asserita violazione dell'art. 24 della Costituzione, in relazione alla circostanza che il divieto in parola opera a seguito della sola richiesta di rinvio a giudizio per il nuovo reato, senza controllo da parte del giudice. La seconda questione, più ristretta, riguarda la censura mossa alla stessa norma, ma nella sola parte in cui si applica ai detenuti per reati commessi durante la minore età: e i parametri indicati a questo proposito sono gli artt. 3, primo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, in quanto verrebbe contraddetta la preminente finalità di risocializzazione che deve caratterizzare l'esecuzione della pena nei confronti del minore.

2.- La prima questione é infondata.

Questa Corte ha già esaminato una analoga questione, in cui si denunciava l'automatismo dell'esclusione in esame sotto i profili della asserita violazione del principio di eguaglianza, di quello di presunzione di non colpevolezza, del principio di rieducatività della pena e di quello di soggezione del giudice soltanto alla legge, e l'ha dichiarata non fondata, con la sentenza n. 296 del 1997.

In particolare, la Corte ha osservato che "la presunzione di non colpevolezza é (...) coessenzialmente legata al fatto di reato per cui é stata elevata la nuova imputazione e non può essere estesa ad aspetti che nel caso di specie concernono il trattamento penitenziario conseguente al delitto per cui é in corso l'esecuzione della pena", non potendosi ritenere vulnerato l'art. 27, secondo comma, "tutte le volte in cui vi sia un effetto collegato, non irragionevolmente, o all'esercizio dell'azione penale o alla pronuncia di sentenza di condanna non ancora passata in giudicato" (n. 5 del Considerato in diritto); che non ogni automatismo, quando non determini una esclusione assoluta o definitiva da un beneficio, compromette l'osservanza dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, onde può giustificarsi una preclusione di questa fatta, purchè "ci si trovi di fronte, ovviamente, ad un procedimento penale che, per quanto non ancora pervenuto alla pronuncia giudiziale definitiva, implichi la presa di contatto del pubblico ministero con il giudice"; e che la funzione rieducativa della pena non risulta compromessa "quando la preclusione sia inquadrata nel presupposto di quella regolare condotta del condannato che é essenziale per la concedibilità di permessi premio" (n. 7 del Considerato in diritto): pur concludendo poi con un invito al legislatore a rivedere l'automatismo in questione, in relazione alle tipologie di delitti "la cui commissione effettivamente comprometta il giudizio sulla regolarità della condotta e, conseguentemente, faccia presumere la pericolosità del condannato", nonchè in relazione "alla indifferenziata durata del periodo di esclusione dal beneficio" (ibidem).

In quella occasione la norma era stata denunciata anche sotto il profilo della violazione dell'art. 24 della Costituzione, ma senza alcuna argomentazione sul punto, così che questa Corte non dovette occuparsene espressamente. Tuttavia le richiamate motivazioni, impiegate per negare la fondatezza degli altri profili indicati, valgono in sostanza anche ad escludere la violazione dell'art. 24. Infatti la preclusione, per due anni, alla concessione di permessi premio non attiene all'accertamento del nuovo reato commesso durante l'esecuzione della pena o di una misura restrittiva della libertà, e dunque non compromette in alcun modo il diritto di difesa relativamente a tale nuovo fatto di reato. Essa piuttosto rappresenta il frutto di una sorta di presunzione legale di assenza del requisito della regolarità della condotta, richiesto per la concessione dei permessi premio, ai sensi dell'art. 30-ter, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, presunzione legata, non irragionevolmente, alla circostanza di fatto della avvenuta imputazione di un nuovo delitto doloso commesso durante l'esecuzione della pena o della misura restrittiva di libertà; nè é vietato, in generale, al legislatore far discendere dalla pendenza di un nuovo procedimento penale conseguenze, non irragionevoli, in ordine alla concessione di benefici penitenziari.

3.- E' viceversa fondata la questione concernente il contrasto con gli artt. 3 e 31, secondo comma, della Costituzione, della norma denunciata nella parte in cui si applica ai detenuti di età minore.

Tale applicabilità consegue, come si sa, al fatto che il legislatore non ha ancora provveduto a dettare una specifica disciplina per quanto concerne l'esecuzione delle pene nei confronti dei minori, onde continua a valere l'estensione ai minorenni - considerata dallo stesso legislatore provvisoria - della disciplina stabilita dall'ordinamento penitenziario generale (art. 79 della legge n. 354 del 1975).

Questa Corte ha più volte sottolineato come l'assoluta parificazione tra adulti e minori in questa materia possa confliggere con le esigenze di specifica individualizzazione e di flessibilità del trattamento del detenuto minorenne (sentenze nn. 125 del 1992, 109 del 1997). Ora, nel caso dell'art. 30-ter, comma 5, proprio tale contrasto si verifica.

Il rigido automatismo dell'esclusione, legata alla imputazione di qualsiasi delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione della misura restrittiva, e che impedisce qualsiasi valutazione, da parte del giudice, della condotta del minore, e qualsiasi prognosi individualizzata circa la idoneità e la efficacia risocializzante, in concreto, della misura; la durata indifferenziata dell'esclusione, tale da comportare in effetti, nella più parte dei casi - data la durata più breve generalmente propria delle pene inflitte ai minori -, l'impossibilità di concedere permessi premio lungo l'intero arco dell'esecuzione della pena; la conseguente impossibilità di utilizzare nei riguardi del condannato minore uno strumento (il permesso premio) spesso insostituibile per evitare che la detenzione impedisca del tutto di coltivare "interessi affettivi, culturali o di lavoro" (art. 30-ter, comma 1) - tanto che, non a caso, lo stesso legislatore ha ampliato, nei riguardi dei condannati minorenni, sia la durata massima dei singoli permessi, portata a venti giorni, sia la durata complessiva consentita nell'anno, portata a sessanta giorni (art. 30-ter, comma 2) -, e dunque impedisca di perseguire efficacemente quel progressivo reinserimento armonico della persona nella società, che costituisce l'essenza della finalità rieducativa, assolutamente preminente nell'esecuzione penale minorile (sentenze n. 168 del 1994, n. 109 del 1997): tutto ciò conduce a ritenere irrimediabilmente compromesse, dalla norma in questione in quanto applicata indifferenziatamente ai minori, le specifiche esigenze costituzionali che debbono informare il diritto penale minorile.

Il venir meno dell'esclusione automatica, prevista da tale norma, non esclude, ovviamente, che la condanna o l'imputazione per il nuovo delitto sia valutata dal giudice sotto il profilo della regolarità della condotta, presupposto di carattere generale per la concessione del permesso premio, ai sensi dell'art. 30-ter, comma 1, dell'ordinamento penitenziario.

4.- La norma denunciata deve dunque essere dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui é applicabile nei confronti dei minori. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, recante le norme di attuazione del processo penale a carico di imputati minorenni, essa sarà inapplicabile anche nei confronti di coloro per i quali il citato art. 24 stabilisce che le pene e le misure cautelari si eseguano "secondo le norme e con le modalità prescritte per i minorenni".

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Cagliari, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui si riferisce ai minorenni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Valerio ONIDA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.