Sentenza n. 436/99

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SENTENZA N. 436

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1998 dal Tribunale per i minorenni di Palermo, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto in fatto

1.— Il Tribunale per i minorenni di Palermo, investito di un reclamo avverso la concessione ad un condannato minorenne di un permesso premio – che, stante l’avvenuta revoca, a carico del detenuto, dell’affidamento in prova al servizio sociale, si assumeva concesso in violazione dell'art. 58-quater, commi 2 e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), ai cui sensi non può fruire di assegnazione al lavoro all’esterno, di permessi premio e di affidamento in prova il condannato a cui sia stata revocata una misura alternativa (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà), per la durata di tre anni dalla revoca medesima – ha sollevato, con ordinanza emessa il 6 aprile 1998, pervenuta a questa Corte il 4 gennaio 1999, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 27 e 31 della Costituzione, di detto art. 58-quater nella parte in cui esso si applica ai condannati di età minore.

Il remittente, dopo aver ricordato che ai sensi dell'art. 79 dell'ordinamento penitenziario le norme di quest'ultimo si applicano, fino a quando non si sia provveduto con apposita legge, anche nei confronti dei condannati minorenni, rileva che il divieto in questione, se applicato ai minori, confligge con i principi – garantiti dagli artt. 27 e 31 della Costituzione e tutelati dalla dichiarazione dell'ONU del 20 novembre 1959 e dall'art. 40 della convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 – che ispirano il diritto minorile, volto al recupero e alla risocializzazione dei minori devianti, esigenze che comporterebbero la necessità di differenziare il trattamento dei medesimi rispetto ai detenuti adulti, ed escluderebbero che si possa applicare ai medesimi un rigido automatismo.

Il giudice a quo invoca in proposito quanto statuito da questa Corte, in relazione ad analoghe questioni, nelle sentenze n. 125 del 1992 e n. 109 del 1997, secondo cui l'assoluta parificazione tra adulti e minori in questa materia può confliggere con le esigenze di specifica individualizzazione e di flessibilità del trattamento dei detenuti minorenni: esigenze compromesse da un rigido automatismo che non consenta al giudice alcuna valutazione in concreto della condotta del minore ed una prognosi individualizzata circa l'efficacia risocializzante, in concreto, della misura proposta.

2.— Non vi è stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1.— La questione sollevata investe l'art. 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e specificamente – ancorché ciò non risulti in modo espresso dal dispositivo dell’ordinanza, ma dalla sua motivazione – il disposto dei commi 2 e 3 di detto articolo, ai cui sensi al detenuto al quale sia stata revocata una misura alternativa (affidamento in prova ai servizi sociali, detenzione domiciliare, semilibertà) non possono essere concessi, per un periodo di tre anni dalla emissione del provvedimento di revoca, l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio, l’affidamento in prova “ordinario” (di cui all’art. 47 dell’ordinamento penitenziario), la detenzione domiciliare e la semilibertà. Più precisamente, la questione proposta investe la statuizione del comma 2, che sancisce la predetta preclusione, mentre il comma 3, che determina solo la durata della preclusione medesima, non è oggetto di autonome censure. Il dubbio di legittimità costituzionale riguarda tale norma nella parte in cui si applica ai condannati minorenni.

Il Tribunale remittente ritiene che il divieto, applicato ai minori, sia in contrasto con i principi di rieducatività della pena e di protezione dei minori, di cui agli articoli 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, in quanto introduce un rigido automatismo, impedendo una valutazione in concreto in ordine alla concedibilità della misura, e così compromettendo le esigenze di individualizzazione e di flessibilità che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, e anche alla luce della dichiarazione ONU dei diritti del fanciullo in data 20 novembre 1959 e della convenzione in data 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (art. 40), devono caratterizzare la disciplina dell'esecuzione della pena nei riguardi del minore.

2.— L’art. 58-quater dell’ordinamento penitenziario – introdotto dall’art. 1 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successivamente integrato dall'art. 14 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 – dispone al comma 1 il divieto di concessione di una serie di benefici penitenziari (assegnazione al lavoro all’esterno, permessi premio, affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall’art. 47, detenzione domiciliare, semilibertà) al condannato per delitti previsti dall’art. 4-bis, comma 1, dello stesso ordinamento, che abbia posto in essere una condotta punibile a norma dell’art. 385 cod. pen., concernente il reato di evasione. Il comma 2 a sua volta prevede che la disposizione del comma 1 “si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell’art. 47, comma 11, dell’art. 47-ter, comma 6, o dell’art. 51, primo comma”: le ipotesi di revoca sono relative all’affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare, quando il comportamento del soggetto appaia “incompatibile con la prosecuzione” della prova o della misura; alla semilibertà, quando “il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento”. Il comma 3, relativo ad entrambe le ipotesi dei primi due commi, stabilisce che il divieto opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca di cui al comma 2.

Il Tribunale remittente non si sofferma a precisare la portata del comma 2, ma, date le caratteristiche del caso ad esso sottoposto, si deve supporre che esso abbia aderito all’interpretazione, sostenuta in giurisprudenza e discussa in dottrina, secondo cui il divieto ivi stabilito concerne tutti i condannati, e non solo i condannati per delitti di cui all’art. 4-bis, comma 1, dell’ordinamento penitenziario, cui si riferisce invece il comma 1. In ogni caso, e quale che sia la portata della norma, la questione proposta, concernente l’applicabilità della stessa ai minori, deve essere affrontata nel merito, stante la non implausibilità della interpretazione accennata.

Benché poi, nella specie, il divieto fosse invocato per contrastare la concessione di un permesso premio ad un detenuto cui era stato revocato l’affidamento in prova, la questione è sollevata dal giudice a quo con riguardo al disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 58-quater nel suo complesso (sempre limitatamente alla sua applicabilità ai condannati minorenni): e d’altra parte si tratta di una previsione che considera congiuntamente, senza distinzioni di sorta, da un lato le tre misure alternative la cui revoca fa scattare la preclusione triennale, dall’altro l’insieme dei benefici penitenziari la cui concessione resta temporaneamente preclusa. Onde la pronuncia di questa Corte deve aver riguardo al contenuto normativo citato, nella sua portata complessiva: il che non esclude che eventuali divieti più puntuali – come ad esempio quello che riguardasse solo una nuova concessione della stessa misura revocata, prima che sia trascorso un certo tempo – ove ipoteticamente disposti dal legislatore, possano essere oggetto di diversa considerazione.

3.— La questione è fondata.

Più volte questa Corte ha dovuto censurare, nella parte in cui si applicavano indiscriminatamente anche ai detenuti minorenni, norme dell’ordinamento penitenziario, o di altre leggi, che stabilivano specifiche preclusioni alla concessione di benefici penitenziari o di sanzioni alternative, in quanto, per detta parte, esse apparivano in contrasto con i principi costituzionali in tema di applicazione e di esecuzione delle pene e delle misure restrittive nei confronti dei minori, che, nelle situazioni prese in esame, esigevano una disciplina fondata su valutazioni flessibili e individualizzate circa la idoneità e la opportunità delle diverse misure per perseguire i fini di risocializzazione del condannato minore, nel rispetto delle specifiche caratteristiche della sua personalità (cfr. sentenze n. 168 del 1994, n. 109 e n. 403 del 1997, n. 16, n. 324 e n. 450 del 1998).

Per quanto riguarda, in particolare, l’applicazione delle misure alternative e degli altri benefici previsti dall’ordinamento penitenziario, da tempo questa Corte ha avvertito come l’esigenza di una disciplina speciale per i minori – solo occasionalmente introdotta dal legislatore (cfr. ad esempio l’art. 30-ter, comma 2, del medesimo ordinamento, in tema di durata dei permessi premio) – sia contraddetta dalla perdurante inerzia legislativa nel dar vita a quella “apposita legge”, nella cui attesa l’art. 79 della legge n. 354 del 1975, richiamato anche dal Tribunale remittente, prevede che le norme della stessa legge si applichino anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali.

Di tale situazione, nata come transitoria in vista della legge esplicitamente preannunciata, ma protratta nella sua attualità in forza dell’omissione legislativa, questa Corte ha già anni or sono denunciato la disarmonia rispetto ai principi costituzionali (sentenza n. 125 del 1992; e cfr. anche sentenze n. 168 del 1994, n. 107 del 1997). Poiché peraltro l’applicabilità ai minori dell’ordinamento penitenziario “generale” discende, normativamente, non tanto dalla clausola citata della legge n. 354 del 1975, quanto dall’assenza di una legislazione ad hoc, nella cui mancanza si espande naturalmente la portata generale delle norme di quell’ordinamento, e poiché non può questa Corte ovviare all’assenza dell’ “apposita legge”, operando le scelte necessarie per dar vita ad un organico ordinamento penitenziario minorile, non resta – fino a quando il legislatore non adempia all’obbligo di emanare la legge preannunciata ormai da venti anni – che continuare ad intervenire sulle singole disposizioni dell’ordinamento penitenziario comune incompatibili con le esigenze costituzionali del diritto penale minorile.

4.— Siffatta incompatibilità sussiste anche a riguardo della norma oggi denunciata.

Un divieto generalizzato e automatico, di durata triennale, di concessione di tutti i benefici penitenziari elencati, in conseguenza della revoca di una qualunque delle misure alternative dell’affidamento in prova, della detenzione domiciliare e della semilibertà, contrasta in effetti con il criterio, costituzionalmente vincolante, che esclude siffatti rigidi automatismi, e richiede sia resa possibile invece una valutazione individualizzata e caso per caso, in presenza delle condizioni generali costituenti i presupposti per l’applicazione della misura, della idoneità di questa a conseguire le preminenti finalità di risocializzazione che debbono presiedere all’esecuzione penale minorile. Può bene essere infatti che, nonostante la revoca della misura alternativa, intervenuta in quanto il comportamento del soggetto sia apparso “incompatibile con la prosecuzione della prova” (art. 47, comma 11) o “incompatibile con la prosecuzione delle misure” (art. 47-ter, comma 6), ovvero in quanto il soggetto non si sia palesato “idoneo al trattamento” di semilibertà (art. 51, primo comma) – a seguito dunque di valutazioni inerenti solo alla compatibilità della singola misura revocata –, la situazione concreta del giovane condannato faccia ritenere utile ed adatta l’applicazione di una od altra delle misure previste dall’ordinamento al fine di favorire il reinserimento sociale dei detenuti, che sarebbero invece precluse, per un lungo periodo, dall’operare della norma censurata in questa sede. Ciò, ben s’intende, ove sussistano i presupposti e le condizioni richiesti in via generale dalla legge per l’applicazione di tale misura, e sempre che l’autorità giudiziaria competente pervenga ad un apprezzamento positivo nell’ambito delle valutazioni discrezionali ad essa demandate.

5.— Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 58-quater dell’ordinamento penitenziario – da cui discende il divieto di concessione delle misure di cui al comma 1 ai condannati nei cui confronti sia stata revocata una delle misure alternative previste dal comma 2, per il periodo triennale stabilito dal comma 3 –, nella parte in cui si riferisce ai minorenni. Una volta caduto, in parte qua, il comma 2, il successivo comma 3, pure compreso nell’oggetto della questione, ma che si limita a fissare la durata della preclusione prevista dai commi 1 e 2, sopravvive con un contenuto non più riferibile alla preclusione di cui al comma 2 nei confronti dei minori, espunta dall’ordinamento in forza della presente pronuncia di illegittimità costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si riferisce ai minorenni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costitu-zionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.

Giuliano VASSALLI, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in cancelleria il 1° dicembre 1999.