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SENTENZA N. 191
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo GROSSI Giudice
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 60, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, nel procedimento vertente tra L.M. e il Ministero della difesa con ordinanza dell’11 novembre 2014, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2015.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 giugno 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza dell’11 novembre 2014 (r.o. n. 249 del 2014), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, nel corso di un giudizio per l’accertamento del diritto della ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 60, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) e, «per connessione», dell’art. 60, primo comma, dello stesso decreto. Tali commi stabiliscono che «Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare o del civile, alla madre spetta la metà della pensione già attribuita al padre o che potrebbe a questo spettare» (terzo comma) e che «Alla madre vedova è equiparata quella che, alla data del decesso del figlio viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti» (primo comma). La connessione fra terzo e primo comma induce il rimettente a sollevare questioni di legittimità costituzionale per la parte in cui il diritto della madre del militare deceduto per fatto bellico o a causa del servizio – che viva separata dal di lui padre – a beneficiare del trattamento pensionistico di reversibilità è subordinato alla condizione della mancata corresponsione degli alimenti, a prescindere dalla valutazione della sua situazione reddituale complessiva ex art. 70, comma primo, del d.P.R. n. 915 del 1978.
1.1.– Il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto, di essere investito del ricorso, proposto nei confronti del Ministero della difesa, che aveva respinto l’istanza con la quale L.M., madre di un giovane deceduto durante il servizio militare, separatasi dal marito, padre dello stesso giovane, successivamente alla morte del figlio, aveva rivendicato il diritto a percepire la metà della pensione privilegiata di reversibilità, già attribuita al padre del ragazzo, con riguardo al periodo dal 1° agosto 2000 al 31 ottobre 2002, rappresentando, tra l’altro, che nel 1999 il suo reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non risultava superiore al limite reddituale stabilito dall’art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978, ai fini del conferimento dei trattamenti e degli assegni pensionistici.
In data posteriore al 4 ottobre 2000, la competente divisione del Ministero della difesa comunicava a L.M. di aver rigettato l’istanza, poiché, in base alla normativa vigente (legge 17 ottobre 1967, n. 974 recante «Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio» e d.P.R. n. 915 del 1978), titolare avente causa era da intendersi il padre del giovane deceduto. La posizione espressa dal Ministero della difesa si fondava sulla costatazione che, pur essendo L.M. “legalmente separata”, ella percepiva dal coniuge separato, come da sentenza di separazione acquisita agli atti dell’ufficio, un assegno di mantenimento. Successivamente all’accoglimento di un ricorso per la modifica del provvedimento di separazione, previa rinuncia all’assegno di mantenimento, L.M. aveva inoltrato una nuova istanza al Ministero della difesa, al fine di ottenere la propria parte della menzionata pensione privilegiata di reversibilità, provvidenza che le era stata concessa a decorrere dal 10 novembre 2002.
Nel giudizio pendente dinanzi alla Corte rimettente la difesa di L.M. aveva lamentato l’illegittimità del diniego opposto dal Ministero della difesa alla prima delle domande presentate dalla propria assistita, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 60, terzo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978. L’inciso «ferme restando le altre condizioni», fa riferimento, tra le altre, alla condizione – prevista dal primo comma dello stesso art. 60 – che la madre del militare viva effettivamente separata dal marito «senza comunque riceverne gli alimenti». Tuttavia, all’epoca dell’istanza e dell’impugnato provvedimento di diniego, la richiedente riceveva dal marito non un assegno alimentare, ma un assegno di mantenimento. Qualora l’assegno alimentare fosse stato considerato comprensivo del mantenimento, l’art. 60 del d.P.R. n. 915 del 1978 avrebbe violato l’art. 3 Cost., introducendo un’irragionevole discriminazione. Il padre del militare morto per fatto bellico o a causa del servizio e separato (o divorziato) dalla moglie, avrebbe potuto vantare il diritto a percepire l’intera pensione di reversibilità se, in presenza degli altri requisiti richiesti, fosse stato in possesso, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a un determinato importo. Sarebbe invece stato negato alla madre dello stesso militare, separata (o divorziata) dal marito, la metà del medesimo trattamento pensionistico di reversibilità, qualora la stessa avesse percepito gli alimenti o il mantenimento, a prescindere dall’entità degli stessi, ovvero dalla circostanza che, se aggiunti a altri eventuali redditi, superassero il limite reddituale previsto per il marito separato.
Altra irragionevole discriminazione sarebbe riscontrabile tra la madre del militare morto per fatto bellico o a causa del servizio e separata dal marito che percepisca dallo stesso, a titolo di alimenti o di mantenimento, un reddito minimo – privata del diritto alla metà della pensione di guerra, anche se con reddito inferiore al limite legale – e la vedova del militare morto per fatto bellico o a causa del servizio, che contrae nuove nozze. A quest’ultima, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1993, è riconosciuto il diritto, che ha natura risarcitoria, all’intera pensione di guerra, a prescindere dal reddito del nuovo coniuge (art. 1 del d.P.R. n. 915 del 1978).
La difesa di L.M. aveva chiesto, in via principale, l’accoglimento del ricorso e la declaratoria del diritto della ricorrente a percepire la metà della pensione privilegiata di reversibilità nel biennio 2000-2002. In via subordinata, la difesa aveva chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 60 del d.P.R. n. 915 del 1978, nella parte in cui subordina il diritto della moglie separata a percepire il trattamento pensionistico di reversibilità alla mancata corresponsione degli alimenti, a prescindere dalla valutazione della situazione reddituale complessiva della stessa ai sensi del citato art. 70, del medesimo decreto.
1.2.– Il giudice rimettente sviluppa alcune considerazioni in punto di diritto.
1.2.1.– Prima di prendere in esame la normativa censurata, rammenta che, a norma dell’art. 1, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 974 (Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio), «ai congiunti dei militari caduti per causa di servizio o deceduti per infermità contratta o aggravata per causa di servizio, è attribuita la pensione privilegiata ordinaria nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra». Il giudice rimettente evidenzia inoltre che l’art. 57, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978, prevede un «ordo successionis» tra i congiunti del militare morto per causa di servizio, atteso che, solo in mancanza del coniuge e di figli del de cuius, il diritto al trattamento pensionistico si trasmette al padre, purché abbia raggiunto i 58 anni o sia comunque inabile a un proficuo lavoro. In mancanza del padre, il trattamento è devoluto alla «madre vedova». In tale ultimo caso, afferma ancora il rimettente, la maturazione del diritto alla pensione è subordinata al solo stato vedovile e non alle condizioni di età o di inabilità a un proficuo lavoro richieste per il padre dalla lettera a) del primo comma dell’art. 57 del d.P.R. n. 915 del 1978. Tale conclusione risulterebbe confermata dall’art. 66, primo comma, dello stesso decreto. La stessa interpretazione sarebbe stata fatta propria anche dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 275 del 2002.
1.2.2.– Passando all’esame della normativa censurata, il giudice rimettente rileva il carattere non innovativo della stessa, poiché un’identica disciplina era dettata dall’art. 76, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) e dall’art. 69 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra). Egli afferma che, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata del censurato terzo comma dell’art. 60 del d.P.R. n. 915 del 1978, tra le «altre condizioni» alle quali esso rinvia, deve essere compresa anche quella, prevista dal primo comma dello stesso articolo, che la madre del militare o del civile deceduto non percepisca dal marito «gli alimenti». Argomentando a fortiori, gli «alimenti» dovrebbero intendersi comprensivi dell’assegno di mantenimento, in quanto il trattamento risulterebbe «maggiore» di quello alimentare. Il quadro normativo dovrebbe pertanto, sempre ad avviso della Corte rimettente, così riassumersi: a) l’art. 57 del d.P.R. n. 915 del 1978 devolve il trattamento pensionistico, in caso di premorienza del figlio, privo di coniuge e di prole, al padre, purché questi abbia raggiunto l’età di 58 anni, ovvero sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro e abbia un reddito inferiore alla soglia stabilita, mentre solo in caso di decesso del padre, pregresso o successivo, la pensione è attribuita, o si consolida, in favore della madre vedova, senza alcun ulteriore accertamento; b) l’art. 60 dello stesso decreto pone la madre vedova sullo stesso piano della madre separata, che sia tale al momento del decesso del figlio o che lo sia divenuta per effetto di una separazione posteriore; c) in tale caso, a prescindere dalla verifica dei requisiti di cui all’art. 57 in capo al padre, la pensione è devoluta in favore della madre, in ragione della metà, purché essa non percepisca dal marito l’assegno di mantenimento o gli alimenti. Ne deriverebbe che, nel caso di separazione dei coniugi, anche se sopravvenuta alla morte del figlio militare di leva, si determina in capo ai genitori una vera e propria contitolarità del diritto a ricevere il trattamento pensionistico privilegiato, in deroga all’ordo successionis previsto dall’art. 57 del d.P.R. n. 915 del 1978, così come emergerebbe anche dalla già citata ordinanza n. 275 del 2002 della Corte costituzionale. La madre separata, similmente alla madre vedova, diverrebbe titolare di un autonomo diritto alla pensione privilegiata.
1.3.– Sulla base di tali premesse, il giudice a quo afferma, in punto di non manifesta infondatezza, che il terzo comma e, «per connessione», il primo comma dell’art. 60 del d.P.R. n. 915 del 1978, «nella parte in cui subordinano il diritto della madre del militare deceduto per fatto bellico o a causa del servizio, che viva separata dal di lui padre, a beneficiare del trattamento pensionistico di reversibilità a condizione della mancata corresponsione degli “alimenti” a prescindere dalla valutazione della sua situazione reddituale complessiva ex art. 70, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 915/1978», si pongono in contrasto con gli invocati parametri costituzionali sotto diversi profili.
1.3.1.– Le norme impugnate violerebbero, anzitutto, l’art. 3 Cost., in considerazione dell’irragionevole disparità di trattamento riservato alla madre del militare deceduto per fatto bellico o a causa del servizio separata dal marito, il cui diritto alla pensione privilegiata ordinaria di reversibilità risulta subordinato alla condizione della mancata percezione degli alimenti (ancorché inferiori al limite di reddito stabilito ai sensi dell’art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978 per la liquidazione di tale beneficio ai genitori, collaterali e assimilati), rispetto alla madre vedova, il cui diritto alla medesima pensione è riconosciuto a prescindere dal superamento del reddito indicato.
L’irragionevolezza di tale disparità di trattamento sarebbe resa palese, secondo il rimettente, dal fatto che la madre separata è titolare, al pari della madre vedova, di un autonomo diritto alla pensione, per la cui liquidazione dovrebbe perciò tenersi conto soltanto della situazione reddituale della genitrice, a prescindere dagli alimenti da lei percepiti e dalle condizioni economiche dell’ex (o di un eventuale nuovo) marito, al momento dell’insorgenza, così come al momento dell’attribuzione del diritto. Il giudice a quo sottolinea altresì che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 361 del 1993, ha chiarito la natura risarcitoria del trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità, nonché l’autonomia del diritto a tale beneficio della vedova del militare deceduto per fatto bellico o a causa del servizio, rispetto al contesto reddituale in cui ella si viene a trovare per effetto delle nuove nozze. Lo stesso rimettente asserisce infine che al trattamento pensionistico attribuibile ai genitori e, in particolare, alla madre vedova o separata del militare deceduto, dovrebbe riconoscersi la stessa funzione di «sostentamento del coniuge superstite che prima era assicurato dal reddito del de cuius, garantendo al beneficiario la protezione dalle conseguenze negative derivate dalla morte del congiunto» riconosciuta al trattamento pensionistico di reversibilità dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 70 del 1999, n. 495 del 1993 e n. 286 del 1987 e, per le pensioni di guerra, con la sentenza n. 405 del 1993.
1.3.2.– I commi terzo e primo dell’art. 60 del d.P.R. n. 915 del 1978 violerebbero inoltre l’art. 3 Cost. «per manifesta irragionevolezza e disparità di trattamento», poiché risulterebbero «parificati emolumenti di natura completamente diversa», costituiti, da un lato, dagli assegni alimentari e di mantenimento e, dall’altro, dal trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità. A proposito di tale diversa natura degli emolumenti, il rimettente rappresenta che l’assegno alimentare assolve a una funzione meramente solidaristica, così come, in parte, l’assegno di mantenimento, che ha anche la funzione di «riequilibrare il rapporto coniugale, (stante l’ultrattività dell’obbligo di solidarietà economica e morale di cui all’art. 143 c.c.)». Quest’ultimo assegno, a norma dell’art. 156 del codice civile, non presuppone lo stato di bisogno né la prova dell’impossibilità di procurarsi propri redditi da parte del coniuge richiedente.
Diversamente, il trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità avrebbe una finalità prevalentemente risarcitoria (Corte costituzionale n. 361 del 1993). Mentre gli assegni periodici costituiscono, per il coniuge che li percepisce, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 50, primo comma, lettera i, e 52, primo comma, lettera c, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»), il trattamento pensionistico di guerra, anche nel caso di reversibilità, è irrilevante, oltre che ai fini fiscali, anche ai fini previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 915 del 1978.
1.3.3.– Secondo la Corte rimettente, le norme censurate violerebbero, in terzo luogo, gli artt. 3 e 29 Cost. perché comporterebbero un’irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi.
Con riguardo a tale profilo di censura, il giudice a quo ricorda che la Corte costituzionale ha in più occasioni affermato l’estraneità della disciplina dei trattamenti pensionistici rispetto ai diritti e doveri reciproci all’interno della famiglia. L’art. 29 della Costituzione salvaguarda essenzialmente i contenuti e gli scopi etico-sociali della famiglia (sentenza n. 70 del 1999).
Lo stesso giudice prosegue affermando che: a) l’art. 29 Cost. ha trovato attuazione nell’introduzione, da parte del legislatore ordinario, di una struttura della famiglia di tipo orizzontale o paritario fondata proprio sul principio dell’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi previsto da tale disposizione costituzionale; b) poiché la separazione personale non determina la cessazione del matrimonio, i princípi costituzionali che governano il «menage coniugale sopravvivono, pur venendo meno l’obbligo di convivenza e fedeltà»; c) in caso di separazione personale, stante la cessazione dell’unità familiare, non dovrebbero «trovare spazio» i «limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare» menzionati nel secondo comma dell’art. 29 Cost.
In considerazione di ciò, ad avviso del rimettente, non si comprenderebbe la ragione della scelta legislativa per cui, mentre il diritto del marito all’intero trattamento pensionistico è subordinato alle già indicate condizioni del raggiungimento del limite di età di 58 anni oppure dell’inabilità a qualsiasi lavoro, se il suo reddito non supera il limite previsto dall’art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978, la moglie separata, benché equiparata alla madre vedova, non possa beneficiare di neanche metà della pensione solo in quanto percepisca un assegno alimentare o di mantenimento, anche se inferiore all’indicato limite reddituale.
1.3.4.– Secondo la Corte rimettente, le norme censurate violerebbero, infine, l’art. 3 Cost., poiché, condizionando il diritto alla pensione della moglie separata alla mancata percezione degli alimenti, introdurrebbero una deroga alla disciplina generale dell’art. 58 del d.P.R. n. 915 del 1978, in tema di condizioni economiche per la liquidazione della pensione ai genitori (oltre che ai collaterali e assimilati), così irragionevolmente discriminando la madre separata.
A tale proposito, il giudice a quo evidenzia che il limite reddituale previsto dall’art. 70, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978, cui fa rinvio il secondo comma del citato art. 58, è stato progressivamente elevato, dapprima con decreti del Ministro del tesoro e, successivamente, dall’art. 2 della legge 18 agosto 2000, n. 236 (Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra).
Ad avviso del giudice a quo non si comprenderebbe per quale ragione il «tetto» reddituale, applicabile ai genitori in quanto tali, debba subire una «sostanziale elusione» nel caso della madre separata, specialmente se quest’ultima, per effetto della morte del figlio e della sopravvenuta separazione, venga a soffrire di una situazione di particolare bisogno e vulnerabilità, anche sotto il profilo morale.
1.4.– Quanto alla rilevanza delle questioni, la rimettente Corte dei conti sottolinea che esse si presentano nel ricorso sottoposto al proprio esame separate e distinte dal petitum (Corte costituzionale n. 38 del 2009 e n. 4 del 2000). Quest’ultimo consiste nell’accertamento del diritto della ricorrente alla metà del trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità, dopo la morte del figlio per causa di servizio, nel periodo in cui la stessa godeva, in conseguenza della sopravvenuta separazione, dell’assegno di mantenimento corrispostole dal marito.
Il giudice a quo precisa inoltre che le disposizioni in materia di pensioni di cui al d.P.R. n. 915 del 1978 sono rilevanti per effetto del rinvio operato dall’art. 92, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato). In virtù dello stesso, la disciplina in materia di assegnazione della pensione indiretta di guerra è applicabile con riguardo all’individuazione dei requisiti necessari per la concessione della pensione privilegiata indiretta in favore dei genitori del dipendente pubblico deceduto per causa di servizio. Conclude il rimettente che il mancato esercizio del diritto di opzione previsto dal terzo comma del citato art. 92, «rende attuale e rilevante la questione di legittimità».
2.– È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili o infondate.
2.1.− La difesa statale eccepisce anzitutto la manifesta irrilevanza delle questioni, poiché l’impugnato art. 60, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978 condiziona il diritto alla pensione della madre separata al mancato ricevimento, da parte della stessa, «degli alimenti», mentre la ricorrente nel giudizio a quo percepiva non gli alimenti di cui all’art. 433 cod. civ., ma l’assegno di mantenimento previsto dall’art. 156, primo comma, cod. civ. Contrariamente a quanto sostenuto nell’ordinanza di rimessione, non sarebbe possibile interpretare la menzionata locuzione come comprensiva dell’assegno di mantenimento, stante il tenore testuale della stessa.
2.2.− Per il caso in cui si ritenesse invece di accogliere l’opposta più ampia interpretazione del termine «alimenti», nel merito delle sollevate questioni, l’Avvocatura generale dello Stato, premette che dalla motivazione della già menzionata ordinanza n. 275 del 2002 della Corte costituzionale emerge che l’equiparazione della madre separata alla madre vedova ha lo scopo di attribuire alla prima un diritto alla pensione autonomo, eventualmente concorrente con quello del marito. Deduce, inoltre, che le due situazioni della vedovanza e della separazione non sono tra loro comparabili e che la scelta legislativa di attribuire alla moglie separata metà della pensione spettante al marito separato, solo nel caso in cui la prima non riceva gli alimenti, appare ragionevole e non discriminatoria proprio in ragione delle intrinseche ed evidenti differenze tra i due status.
Infine, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 275 del 2002, non sarebbe possibile prospettare una disparità di trattamento tra i coniugi, né sarebbe utile invocare l’art. 29 Cost., tenuto conto di quanto asserito dalla stessa Corte costituzionale nella già citata sentenza n. 70 del 1999, circa l’esclusione della normativa pensionistica dalle norme che governano diritti e doveri all’interno della famiglia.
Considerato in diritto
1.– La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 60, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) e «per connessione» dell’art. 60, primo comma, dello stesso decreto «nella parte in cui subordinano il diritto della madre del militare deceduto per fatto bellico o a causa del servizio, che viva separata dal di lui padre, a beneficiare del trattamento pensionistico di reversibilità alla condizione della mancata corresponsione degli “alimenti” a prescindere dalla valutazione della sua situazione reddituale complessiva ex art. 70, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 915/1978».
Le disposizioni impugnate sono collocate nell’àmbito della disciplina del diritto alle pensioni indirette di guerra. L’art. 60 del d.P.R. n. 915 del 1978 riguarda, in particolare, il diritto alla pensione dei genitori separati e della madre vedova passata a nuove nozze. I commi impugnati stabiliscono, rispettivamente, che «Alla madre vedova è equiparata quella che, alla data del decesso del figlio viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti» (primo comma) e che «Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare o del civile, alla madre spetta la metà della pensione già attribuita al padre o che potrebbe a questo spettare» (terzo comma).
Il giudice rimettente precisa di essere investito del giudizio sul ricorso per l’accertamento del diritto alla metà della pensione privilegiata di reversibilità, proposto dalla madre di un giovane deceduto per causa di servizio durante il servizio militare. La madre, successivamente separatasi dal marito, riceveva da quest’ultimo un assegno di mantenimento.
Secondo il giudice a quo, le disposizioni impugnate, subordinando il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità della madre del militare (o del civile) deceduto, che viva separata dal marito, alla condizione che ella non riceva da questi gli alimenti, si pone in contrasto con i princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall’art. 3 Cost. Si creerebbe, infatti, un’irragionevole discriminazione della madre separata rispetto alla madre vedova. Il diritto alla pensione è riconosciuto ai genitori alla sola condizione che questi non superino il limite di reddito di cui all’art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978. Gli alimenti sarebbero irragionevolmente parificati al trattamento pensionistico di reversibilità, nonostante la diversa natura degli emolumenti.
Ad avviso dello stesso rimettente, la normativa denunciata víola inoltre gli artt. 3 e 29 Cost., in quanto comporta un’irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi e, in particolare, un deteriore trattamento della madre separata rispetto al marito, padre del militare deceduto. Al padre il diritto alla pensione è infatti riconosciuto, una volta raggiunto il limite di età di 58 anni o quando sia divenuto inabile a qualsiasi proficuo lavoro, alla sola condizione che non superi il limite reddituale di cui al citato art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978.
2.– Preliminarmente vengono in rilievo alcuni profili relativi all’incidentalità ed alla rilevanza delle sollevate questioni.
2.1.– Sotto il primo aspetto, deve osservarsi che – come adeguatamente motivato dalla Corte rimettente – il petitum su cui essa è chiamata a pronunciarsi è separato e distinto dalle questioni di legittimità costituzionale sollevate. Queste ultime si configurano come meramente strumentali rispetto alla tutela richiesta al rimettente e, pertanto, ammissibili (ex plurimis, sentenze n. 38 del 2009 e n. 84 del 2006).
2.2.– Sotto il secondo aspetto, il giudice a quo assume, in particolare, che per l’individuazione delle condizioni di spettanza della pensione privilegiata di reversibilità ai congiunti del militare deceduto per causa di servizio deve farsi applicazione della disciplina dettata in materia di pensioni indirette di guerra.
2.2.1.– L’interpretazione del rimettente non è implausibile. Infatti, essa discende dal fatto che l’art. 1, comma 1, della legge 17 ottobre 1967, n. 974 (Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio), rinvia alle «disposizioni in materia di pensioni di guerra», nel cui àmbito sono compresi i censurati commi primo e terzo dell’art. 60 del d.P.R. n. 915 del 1978. Analogo rinvio alle «disposizioni in materia di pensioni di guerra» è operato dall’art. 92, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), per l’individuazione delle «condizioni» di spettanza della pensione privilegiata di reversibilità ai congiunti del dipendente statale che sia deceduto per causa di servizio.
Il rimettente dà conto del mancato esercizio, da parte della ricorrente, della facoltà di opzione prevista dal secondo comma dell’art. 1 della legge n. 974 del 1967 e dal terzo comma, primo periodo, dell’art. 92 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che consentono di scegliere un trattamento pensionistico diverso da quello risultante dall’applicazione delle disposizioni in materia di pensioni di guerra.
2.2.2.– L’Avvocatura generale dello Stato ha dedotto l’irrilevanza delle questioni sollevate, in considerazione del fatto che la lettera dell’art. 60, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978, condiziona il diritto alla pensione della madre separata al mancato ricevimento degli «alimenti», mentre la ricorrente nel giudizio principale riceveva dal marito non gli alimenti ma un assegno di mantenimento. L’eccezione proposta dall’Avvocatura generale non è fondata. Anche in questo caso, infatti, l’interpretazione fatta propria dal rimettente, secondo cui la locuzione «alimenti» deve intendersi comprensiva dell’assegno di mantenimento, deve ritenersi non implausibile, alla stregua dell’argomento a fortiori – utilizzato dallo stesso giudice a quo – per cui l’esclusione del diritto alla pensione per la madre che riceva dal marito gli alimenti e, quindi, un assegno diretto a venire incontro alle sole più elementari esigenze di vita, dovrebbe valere, a maggior ragione, anche nel caso in cui ella vanti nei confronti del coniuge un diritto di contenuto più ampio, quale è quello al mantenimento, volto a soddisfare qualsivoglia esigenza di vita, anche non strettamente necessaria alla sopravvivenza (nel senso che l’assegno alimentare rappresenta un “minus” necessariamente ricompreso in quello di mantenimento, si è espressa, del resto, anche la prima sezione civile della Corte di cassazione; ex plurimis, sentenze 8 maggio 2013, n. 10718 e 28 gennaio 2008, n. 1761).
2.2.3.– Sempre a proposito della rilevanza delle questioni, il giudice a quo ha precisato che la ricorrente nel giudizio principale, negli anni per cui ha richiesto l’accertamento del proprio diritto alla pensione, era in possesso, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare non superiore al limite stabilito ai sensi dell’art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978.
3.– Nel merito, la questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. per l’ingiustificata disparità di trattamento della madre separata rispetto alla madre vedova è fondata.
3.1.– Occorre preliminarmente chiarire che l’esame di tale questione dovrebbe, a rigore, essere limitato alla disciplina che subordina alla condizione del mancato ricevimento degli alimenti il diritto alla pensione della madre che si sia separata dopo il decesso del figlio. A ciò fa riferimento la normativa che regola la fattispecie oggetto del giudizio principale. Tuttavia, poiché anche il diritto alla pensione della madre che, al momento del decesso del figlio, già viveva effettivamente separata dal marito, è sottoposto a identica disciplina, la valutazione di questa Corte involge necessariamente anche quest’ultima, da intendersi intrinsecamente collegata alla prima. Lo stesso petitum del rimettente, del resto, prescinde dalla circostanza dell’anteriorità o della posteriorità della separazione della madre rispetto al decesso del figlio.
3.2.– Nell’ordinamento delle pensioni di guerra, l’attribuzione della pensione ai genitori è regolata, anzitutto, dall’art. 57 del d.P.R. n. 915 del 1978. Tale disposizione – espressione del rigido ordine di precedenza nell’attribuzione del trattamento che caratterizza, con poche eccezioni, il sistema pensionistico di guerra (sentenza n. 399 del 1994; ordinanza n. 275 del 2002) – stabilisce, al primo comma, che, in mancanza del coniuge o di figli con diritto a pensione del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra, il trattamento pensionistico è attribuito, in via prioritaria, al padre, purché abbia raggiunto l’età di 58 anni ovvero sia comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro, e, soltanto in via successiva, alla madre vedova, indipendentemente dalla sua età e abilità al lavoro (ordinanza n. 275 del 2002). Il diritto della madre alla pensione, dunque, sussiste solo se il padre non è più in vita (ordinanza n. 275 del 2002).
In caso di separazione tra i coniugi, i censurati primo e terzo comma dell’art. 60 del d.P.R. n. 915 del 1978, equiparando alla madre vedova quella effettivamente separata dal marito – che sia tale alla data della morte del figlio (primo comma) o che sia divenuta tale per effetto di una separazione successiva (terzo comma) – riconoscono a quest’ultima, pur essendo in vita il padre, un autonomo diritto alla pensione. Si tratta di un diritto sottoposto alla condizione che la madre separata non riceva dal marito gli alimenti. A norma del secondo comma dello stesso art. 60, la pensione deve essere divisa in parti uguali tra i genitori, nel caso in cui il marito sia il padre del militare o del civile deceduto e possegga i requisiti di legge per conseguirla. In questa ipotesi si determina una contitolarità del diritto alla pensione in capo a entrambi i genitori.
In aggiunta ai menzionati requisiti soggettivi, l’art. 58 del d.P.R. n. 915 del 1978 stabilisce le condizioni economiche che consentono la liquidazione della pensione ai genitori. Questi ultimi, a causa della morte del figlio, potrebbero trovarsi privi dei «necessari mezzi di sussistenza, tenendo conto dell’aiuto che lo stesso loro prestava al momento della morte». La ratio della norma è tale da configurare una potenziale partecipazione del figlio deceduto alla conduzione della famiglia, sulla scorta di una presunzione circa il sostegno economico che lo stesso avrebbe potuto fornire. Per questo, l’accesso al trattamento pensionistico privilegiato deve essere negato quando le condizioni economiche superano la soglia prevista dall’art. 70.
L’art. 70 prevede, infatti, che il trattamento pensionistico sia liquidato al richiedente quando lo stesso, in presenza degli altri requisiti richiesti, sia in possesso, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a un determinato ammontare (più volte innalzato e da ultimo elevato, dall’art. 2, comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 236, recante «Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra»). Lo stesso limite reddituale è inoltre adeguato automaticamente ogni anno ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera g), della legge 6 ottobre 1986, n. 656, recante «Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra»). Con riguardo alla funzione del limite reddituale previsto dall’art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978, questa Corte ha chiarito che la discrezionalità del legislatore nella materia è correlata alle politiche di bilancio e di allocazione della spesa pubblica. L’atto risarcitorio, costituito dalla pensione di guerra, da intendersi quale espressione della solidarietà nazionale, ben può essere attribuito solo a quanti non abbiano un reddito superiore a una certa soglia (sentenza n. 405 del 1993).
3.3.– Dal quadro normativo prima delineato si ricava che il trattamento previsto per la madre separata si discosta dalle condizioni per l’attribuzione della pensione ai genitori del militare o del civile deceduto. Solo per la madre separata si profila, secondo i censurati commi primo e terzo dell’art. 60 del d.P.R. n. 915 del 1978, la condizione del mancato ricevimento degli alimenti da parte del marito.
Nell’attribuire rilievo alla titolarità del diritto agli alimenti, in senso ostativo alla liquidazione della pensione, quando ne sia beneficiaria la donna separata e nel caso di obbligo posto a carico del marito di lei, le norme impugnate riflettono una non più accettabile concezione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, da ritenersi superata nel costume e nella coscienza sociale diffusa. Essa è caratterizzata dalla dipendenza economica della moglie separata dal marito, cui è riconosciuto, in via prioritaria, il ruolo di provvedere al suo sostentamento.
In tutti i casi in cui – come nella fattispecie oggetto del giudizio principale – l’ammontare degli alimenti (o, secondo la non implausibile interpretazione del rimettente, del mantenimento) sia inferiore al limite di cui al menzionato art. 70, il possesso del reddito derivante dagli stessi viene a costituire, per la madre separata, un vero e proprio elemento ostativo alla concessione della pensione.
Da questo dato oggettivo si ricava l’ingiustificata disparità di trattamento riservata alla madre separata rispetto alla madre vedova. Una tale discriminazione non trova idonea giustificazione nella particolare natura del reddito derivante dall’assegno periodico alimentare (o di mantenimento) corrisposto dal coniuge. Essa lascia trapelare una concezione dei rapporti familiari caratterizzata da una mancanza di autonomia economica della moglie, superata dall’ormai acquisito principio della parità tra i coniugi. L’origine del reddito non può costituire una valida ragione giustificativa della ravvisata disparità di trattamento.
Deve, pertanto, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione del principio di eguaglianza invocato dal giudice rimettente quale parametro di costituzionalità, dell’art. 60, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978, nella parte in cui subordinano il diritto alla pensione della madre del militare o del civile deceduto, che viva effettivamente separata dal marito, alla condizione del mancato ricevimento dallo stesso degli alimenti, anche nel caso in cui questi ultimi, aggiunti ad altri eventuali redditi diano luogo a un ammontare non superiore al limite di reddito stabilito ai sensi dell’art. 70 dello stesso decreto.
4.– In conseguenza dell’accoglimento delle questioni sotto i profili scrutinati, resta assorbito l’esame delle ulteriori censure prospettate dal rimettente.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 60, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di .pensioni di guerra), nella parte in cui subordinano il diritto alla pensione della madre del militare o del civile deceduto, che viva effettivamente separata dal marito, alla condizione del mancato ricevimento dallo stesso degli alimenti, anche nel caso in cui questi ultimi, aggiunti ad altri eventuali redditi, siano di ammontare non superiore al limite di reddito stabilito ai sensi dell’art. 70 dello stesso decreto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 settembre 2015.