Sentenza n. 495 del 1993

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SENTENZA N. 495

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 22 gennaio 1993 dal Pretore di Modena nei procedimenti civili vertenti tra Ca solari Giovanni, Marzocchini Gina e Alessi Alba e l'I.N.P.S., rispettivamente iscritte ai nn. 118, 119 e 120 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Visti gli atti di costituzione di Marzocchini Gina, Alessi Alba e dell'I.N.P.S.;

 

udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

 

udito l'avv. Salvatore Cabibbo per Marzocchini Gina e Alessi Alba.

 

Ritenuto in fatto

 

1. Nel corso di tre procedimenti civili promossi contro l'I.N.P.S. da Casolari Giovanni, Marzocchini Gina e Alessi Alba, volti ad ottenere, con decorrenza rispettivamente dal 1.11.1988, l.8.1983 e l.4.1990, la riliquidazione della pensione di riversibilità già concessa loro dal cennato Istituto a seguito della morte dei rispettivi coniugi, il Pretore di Modena, con tre distinte ordinanze di identico contenuto emesse in data 22 gennaio 1993, sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui non prevede, in conformità ed in corrispondenza di quanto invece disposto dall'art. 2, secondo comma, lettera a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (quale risultante a seguito della sentenza n. 34 del 1981 della Corte costituzionale), che la pensione di riversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe avuto comunque diritto di percepire.

 

Nei giudizi a quo gli attori sostenevano che l'aliquota di riversibilità (60%) avrebbe dovuto applicarsi sull'ammontare della pensione diretta integrata al minimo che il loro dante causa già godeva e non sull'ammontare della pensione "teorica" che sarebbe spettata a quest'ultimo in relazione alla sua posizione contributiva. Fondavano la loro pretesa sulla parte del dispositivo di cui alla sentenza n. 34 del 1981 di questa Corte, con la quale si è dichiarata l'illegittimità, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2, secondo comma, lettera a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, "nella parte in cui preclude il calcolo della pensione di riversibilità I.N.P.S. calcolata in proporzione alla pensione diretta I.N.P.S. integrata al minimo che il titolare defunto avrebbe diritto di percepire...>>.

 

L'I.N.P.S., costituitosi in quei giudizi, aveva chiesto il rigetto delle domande attrici, in quanto la statuizione della Corte costituzionale era inapplicabile ai casi di specie, non avendo avuto ad oggetto le norme disciplinanti il criterio di calcolo della pensione di riversibilità, previsto dagli artt. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e 12 del R.D.L.14 aprile 1939, n. 636 (convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272), come sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

 

Il giudice remittente, condividendo la tesi dell'I.N.P.S., e ritenuto che l'art. 22 della legge n. 903 del 1965, nel prevedere che le pensione di riversibilità fosse calcolata in proporzione a quella spettante al de cuius sulla base della sua posizione contributiva e prescindendo dall'integrazione al minimo, fissasse un criterio di liquidazione già riconosciuto contrastante con l'art. 3 della Costituzione da questa Corte, seppure in relazione all'art. 2 della legge n. 1338 del 1962, concernente la problematica relativa all'integrazione al minimo della pensione I.N.P.S. in caso di cumulo con altri trattamenti pensionistici, riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale nei termini sopra indicati.

 

Evidenziava che sulla questione relativa al parametro-base cui rapportare l'aliquota della pensione di riversibilità non si era formato diritto vivente, sebbene fosse prevalente l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il trattamento di riversibilità dovesse essere calcolato sulla pensione diretta del dante causa comprensiva del trattamento minimo.

 

2. Nei giudizi davanti a questa Corte si sono costituiti Marzocchini Gina (ord. 119/93) e Alessi Alba (ord. 120/93), chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile ovvero fondata. A sostegno di tali conclusioni, le parti ritengono che la pronuncia n. 34 del 1981 di questa Corte ha introdotto nell'ordinamento un principio applicabile anche a fattispecie analoghe a quella relativa alla norma impugnata e che la Corte di Cassazione con indirizzo costante (sentenze n. 2915 del 1987, 3507 del 1988, 150 del 1989 e 7100 del 1991), ha fornito ampia argomentazione interpretativa dell'art. 22 della legge n. 903 del 1965, disponendo che la pensione di reversibilità debba essere calcolata in rapporto alla pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato. Concludono, quindi, per l'inammisbilità della questione proposta e solo in linea gradata, qualora non fosse condivisa l'interpretazione corrente, come formulata dalla Cassazione, perchè sia dichiarata l'illegittimità costi tuzionale dell'art. 22 della legge n. 903 del 1965, nella parte in cui esclude dal calcolo della pensione di reversibilità la porzione di integrazione al minimo goduta dal de cuius o che sarebbe allo stesso spettata.

 

3. Nel giudizio di cui all'ordinanza n. 118 ha presentato atto di costituzione l'I.N.P.S. in data 4 giugno 1993, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.

 

Considerato in diritto

 

1. Con tre ordinanze di identico contenuto, il Pretore di Modena dichiara rilevante e non manifestamente infondata -in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione- la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n.903 (Avviamento alla riforma e miglioramento del trattamento di pensione della previdenza sociale) nella parte in cui non prevede che la pensione di riversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire.

 

2. I tre giudizi prospettano questioni identiche e possono pertanto essere riuniti e decisi con unica sentenza.

 

3. Va preliminarmente dichiarato inammissibile l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. in quanto depositato oltre il termine previsto dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

4. Come fa notare l'ordinanza di rimessione, in riferimento alla disposizione oggetto del presente giudizio si è venuto determinando, nella giurisprudenza di merito ed in quella della Cassazione, un contrastante orientamento. Secondo la tesi interpretativa minoritaria, che fa soprattutto leva sulla dizione letterale dell'art. 22 sopra richiamato, una volta soppressa la compatibilità di più integrazioni al minimo in capo ad un titolare di una pluralità di pensioni, non può il superstite godere, neppure in percentuale, di una integrazione strettamente legata alle condizioni economiche del defunto, quando poi la legge stessa riconosce ai superstiti l'integrazione al minimo in base alle loro condizioni economiche personali. L'altra tesi esegetica, che trae conseguenze da alcuni passi contenuti nella sentenza n. 34 del 1981 di questa Corte, perviene alla conclusione che il trattamento di riversibilità deve essere calcolato sulla pensione diretta del dante causa, comprensiva del trattamento minimo, sia stato questo da lui domandato oppure no.

 

Il giudice a quo -atteso che quest'ultimo orientamento non può essere considerato "diritto vivente", e che comunque la richiamata pronuncia di questa Corte non ha inciso sull'art. 22 sopra citato, secondo cui la pensione di riversibilità deve essere calcolata su quella spettante al de cuius sulla base della sua posizione contributiva, prescindendo dalla sua integrazione al minimo- dubita della costituzionalità di questa norma, che è ancora vigente ed applicabile nel giudizio in corso.

 

5. La questione va esaminata anzitutto in ordine alla sua ammissibilità.

 

Il giudice remittente non si limita a prospettare a questa Corte il contrasto nella interpretazione della giurisprudenza ordinaria, ma, propendendo per una delle due tesi, sospetta di incostituzionalità la norma che, così interpretata, dovrebbe applicare.

 

Non può, quindi, ravvisarsi l'inammissibilità della questione per non aver scelto il giudice rimettente, tra due interpretazioni possibili, quella conforme a Costituzione.

 

6. Nel merito la questione è fondata, ravvisandosi un contrasto dell'art.22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, con l'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo della irragionevolezza che della disparità di trattamento.

 

Il trattamento minimo delle pensioni dei lavoratori, istituito con la legge 4 aprile 1952, n. 218, ha dato luogo, com'è noto, ad una serie di problemi esaminati in sede interpretativa e presi in considerazione da successivi interventi del legislatore; e tale quadro normativo è stato anche rettificato da diverse pronunce di questa Corte.

 

Nei limiti che possono in qualche modo rilevare nella presente questione, va ricordata la più volte richiamata sentenza n. 34 del 1981 in cui si è dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 2, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, anche nella parte in cui impediva "che il calcolo della pensione di riversibilità I.N.P.S., in caso di cumulo con altro trattamento di riversibilità, (fosse) rapportato all'importo integrato al minimo della pensione diretta I.N.P.S. che il defunto avrebbe dovuto percepire se avesse chiesto l'integrazione".

 

La questione allora decisa non è identica a quella presente, poichè riguardava una ipotesi di cumulo di due pensioni, in relazione alla legittimità della diversa norma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1962, n.1338, e nel quadro della disciplina vigente nel 1981.

 

Nel presente caso, invece, le ipotesi del cumulo risultano disciplinate dal sopravvenuto decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, e -per quanto riguarda l'ipotesi del calcolo dell'unica pensione di riversibilità- occorre far riferimento all'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903; il quale, nel secondo comma, prevede che "tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'art. 12 del R.d.l. 14 aprile 1939, n.639, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272".

 

Ora, da una parte, si sostiene che quest'ultima norma (così come modificata dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218) determini la pensione in ragione della posizione contributiva non integrata al minimo, per cui il superstite non potrebbe godere, neppure in percentuale, di quella integrazione, strettamente legata alle condizioni economiche del defunto.

 

Senonchè, va anzitutto rilevata l'irragionevolezza di un tale ordine di idee, dal momento che il rinvio che l'art. 22 della legge n. 903 del 1965 fa all'art. 12 sopra richiamato può ritenersi corretto solo nel senso che la pensione di riversibilità a favore del superstite sia calcolata in una percentuale della intera pensione diretta spettante al de cuius, una volta che il dante causa aveva diritto ad una determinata pensione unitariamente considerata nelle sue componenti (base contributiva più l'integrazione al minimo a lui dovuta).

 

Invero, come già affermato da questa Corte, (v., da ultimo, sentenza n. 926 del 1988), la pensione di riversibilità attua, per il coniuge superstite, una specie di proiezione oltre la morte della funzione di sostentamento assolta in vita dal reddito del de cuius, perseguendo lo scopo di porre il superstite al riparo dallo stato di bisogno che potrebbe derivargli dalla morte del coniuge. Ora, dette finalità, non verrebbero integralmente realizzate se si ammettesse che il calcolo della percentuale spettante al coniuge superstite si operasse sulla pensione c.d. contributiva e non già sull'importo effettivamente percepito dal coniuge defunto, comprensivo dell'integrazione al minimo.

 

Inoltre la tesi limitativa, riferita alla sola base contributiva, determinerebbe l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto già riconosciuto da precedenti sentenze di questa Corte (n. 34 del 1981; n.314 del 1985; n. 184 del 1988 ed altre) intese a garantire un rapporto equilibrato fra le diverse pensioni.

 

Tale prospettiva, costituzionalmente legittima, non appare ostacolata dall'asserita incompatibilità del cumulo tra la c.d. "percentualizzazione" dell'integrazione al minimo della pensione diretta spettante al de cuius e l'"autonomo diritto" dell'integrazione al minimo della pensione di riversibilità, poichè trattasi in realtà di distinti momenti e di diverse pensioni cui hanno diritto i rispettivi titolari: quella dell'assicurato defunto, comprensiva del minimo che ne costituisce parte integrante, e quella del superstite, calcolata sia nella percentuale di quella spettante al suo dante causa, sia nella sua autonoma integrazione al minimo.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui non prevede che la pensione di riversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/12/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 31/12/93.