Sentenza n. 85 del 2014

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SENTENZA N. 85

ANNO 2014

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Gaetano                       SILVESTRI                                  Presidente

-           Luigi                            MAZZELLA                                  Giudice

-           Sabino                         CASSESE                                            

-           Giuseppe                     TESAURO                                           

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                   

-           Giuseppe                     FRIGO                                                 

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                      

-           Paolo                           GROSSI                                               

-           Giorgio                        LATTANZI                                          

-           Aldo                            CAROSI                                               

-           Marta                           CARTABIA                                         

-           Sergio                          MATTARELLA                                              

-           Mario Rosario              MORELLI                                            

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                        

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 6, commi 1 e 2, 16, 42, comma 2, 44, 45, comma 2 e 46 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2012), e dell’art. 1 della legge della Regione Abruzzo 29 ottobre 2012, n. 51 (Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2012” in applicazione dell’art. 17, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 16-20 marzo 2012 e il 2-8 gennaio 2013, depositati in cancelleria il 23 marzo 2012 e l’11 gennaio 2013 ed iscritti al n. 61 del registro ricorsi 2012 e al n. 4 del registro ricorsi 2013.

            Visti gli atti di costituzione della Regione Abruzzo; 

            udito nell’udienza pubblica del 14 gennaio 2014 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

            uditi l’avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Alessandro Arredi per la Regione Abruzzo.

Ritenuto in fatto

            1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 16-20 marzo 2012, depositato il successivo 23 marzo, ha promosso questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 16, 1, comma 1, 6, commi 1 e 2, 42, comma 2, 44, 45, comma 2, e 46 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2012, n. 1, (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 20122014 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2012).

            1.1. Il ricorrente premette che:

            a) l’articolo 16 ha introdotto modifiche alla legge regionale n. 25 del 3 agosto 2011 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore dei territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenza pubbliche), prevedendo, al comma 2, che «al comma 1, dell’articolo 12 (Aggiornamenti del costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche) della legge regionale n. 25/2011, le parole "di potenza nominale concessa o riconosciuta, in € 27,50” sono sostituite con le parole "di potenza efficiente, riportata nei rapporti annuali dell’anno precedente, dal GSE, in € 35,00”»;

             b) l’art. 1, comma 1, ha disposto il rifinanziamento della legge regionale 28 aprile 2000, n. 72 (Contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicap psicofisici che applicano il "Metodo Doman” e altri metodi riconosciuti dalla comunità scientifica);

             c) l’art. 6, comma 1, ha disposto che «Le economie di stanziamento relative agli importi iscritti in bilancio per il rimborso dell’anticipazione di liquidità di cui al comma 98 dell’art. 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”, sono destinate al finanziamento delle spese relative al servizio di trasporto pubblico locale regionale»;

            d) l’art. 6, comma 2, ha abrogato il comma 2 dell’articolo 83 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2004), che prevedeva che l’introito derivante dalla maggiorazione della tassa automobilistica regionale, pari ad euro 10.000.000,00, fosse destinato alla copertura dei disavanzi finanziari sanitari maturati a decorrere dall’esercizio 2001; ha inoltre stabilito che l’importo delle maggiorazioni della tassa automobilistica regionale, non utilizzato per il finanziamento del programma operativo del Servizio sanitario regionale, venga riprogrammato e destinato al pagamento delle rate di rimborso dei mutui e dei prestiti relativi al comparto sanitario;

            e) l’art. 42, comma 2, ha aggiunto l’art. 12-bis all’art. 12 della legge regionale 8 aprile 2011, n. 6 (Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali), demandando alla Giunta regionale la definizione delle linee di indirizzo per le aziende del Servizio sanitario regionale volte all’implementazione del sistema di misurazione e di valutazione della performance del personale sanitario regionale;

            f) l’art. 44 ha stabilito, poi, che la quota di compartecipazione a carico degli assistiti per le prestazioni di assistenza specialistica, comprensiva del ticket di 10 euro, non possa comunque superare il costo della prestazione previsto dal tariffario nazionale;

            g) l’art. 45, comma 2, ha modificato l’art. 3, comma 5, lettera b), della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), prevedendo che gli studi professionali singoli e associati, mono e polispecialistici, di cui al comma 2 dell’art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), possano ottenere da parte del Comune territorialmente competente il rilascio dell’autorizzazione, e il contestuale permesso di costruzione, realizzazione, ampliamento, trasformazione o trasferimento della struttura sanitaria o socio-sanitaria, senza la preventiva acquisizione del nulla osta di compatibilità, da esprimersi con parere obbligatorio e vincolante, da parte della Direzione Sanità.

             h) l’art. 46 ha previsto, infine, che fermo restando il budget assegnato la struttura privata accreditata erogante prestazioni di riabilitazione ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), possa trasferire, nell’ambito della stessa A.U.S.L., parte di tali prestazioni in sedi presenti all’interno della stessa A.U.S.L. già autorizzate ma non accreditate.

            1.2. Ciò posto, il ricorrente assume in primo luogo che l’art. 16 della citata legge regionale violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), e comma terzo, Cost.

            La norma impugnata, infatti, determinando i canoni di concessione di acque pubbliche in 35 euro, e non più attraverso il riferimento alla potenza nominale concessa o riconosciuta, ma alla potenza efficiente, si porrebbe in contrasto innanzitutto con l’art. 35 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), il quale prevede che le utenze di acqua pubblica siano sottoposte al pagamento di un canone annuo regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell’anno. L’art. 6 del medesimo testo unico prevedrebbe, altresì, una bipartizione delle utenze di acqua pubblica per la produzione di forza motrice in piccole e grandi derivazioni, a seconda della potenza nominale media annua superiore o inferiore a 3 Megawatt.

            In tale contesto normativo sarebbe evidente che la determinazione dei criteri relativi ai canoni di derivazione di acqua sia atto riconducibile alla «tutela dell’ambiente», poiché il citato regio decreto, in quanto relativo alla uniforme disciplina delle acque pubbliche, sarebbe riconducibile appunto a detta competenza esclusiva statale.

            Inoltre, la norma in esame violerebbe anche l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto determinerebbe «uno svantaggio concorrenziale a danno degli operatori insediati nel territorio della Regione Abruzzo», essendo palese che una disciplina dei canoni non omogenea da parte delle Regioni sarebbe in grado di alterare l’equilibrio concorrenziale fra i vari impianti di generazione, posto che gli operatori verrebbero a sostenere oneri e costi diversi a seconda del territorio sul quale insistono.

            Infine, la fissazione del diverso criterio di determinazione del canone violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto si porrebbe in contrasto «con i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia, fissati dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), in particolare per quanto concerne gli aspetti di funzionamento unitario dei mercati dell’energia, di non discriminazione nell’accesso alle fonti energetiche e alle relative modalità di fruizione, di economicità dell’energia offerta ai clienti finali e di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale».

            1.3. Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, poi, l’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2012, premettendo a questo proposito che la Regione Abruzzo, ha stipulato il 6 marzo 2007 un accordo con i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, comprensivo del piano di rientro dal disavanzo sanitario, che prevede una serie di interventi, da attivare nell’arco del triennio 20072009, ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005). In tale contesto, il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di rientro, nei tempi e nelle dimensioni di cui all’art. 1, comma 160, della legge n. 311 del 2004, nonché dall’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e dai successivi interventi legislativi in materia, ha, infine, determinato il commissariamento della Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 29 novembre 2007, n. 222, in attuazione dell’art. 120 Cost., nei modi e nei termini di cui all’art. 6, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

            Nella seduta dell’11 settembre 2008, il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina di un Commissario ad acta per la realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Abruzzo e, nella seduta del 12 dicembre 2009, ha individuato il Commissario nella persona del Presidente della Regione pro tempore.

            Successivamente, ai sensi dell’art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009,  il Commissario ad acta, con delibera n. 44/2010 del 3 agosto 2010, ha approvato il «Programma Operativo 2010» (successivamente integrato con la delibera n. 77/2010 del 22 dicembre 2010), con il quale ha dato prosecuzione al piano di rientro 20072009.

            Alla luce di queste premesse, il ricorrente ritiene che la norma impugnata, autorizzando il rifinanziamento della legge regionale n. 72 del 2000, la quale prevede la concessione di un contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicap psicofisici che applicano il metodo Doman, approntando ai propri residenti livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale e assumendo oneri per prestazioni sanitarie aggiuntive, sarebbe incompatibile con gli obiettivi di risanamento imposti dal suddetto piano di rientro, ed interferirebbe con l’attuazione del piano di rientro, affidata al Commissario ad acta con il mandato commissariale del 12 dicembre 2009.

            Tale disposizione si porrebbe dunque in contrasto, in primo luogo, con l’art. 120, secondo comma, Cost., alla luce della giurisprudenza costituzionale secondo cui anche qualora non sia ravvisabile un diretto contrasto con i poteri del commissario, ma ricorra comunque una situazione di interferenza sulle funzioni commissariali, tale situazione sarebbe di per sé idonea ad integrare la violazione del parametro invocato.

            La disposizione in esame, inoltre, non rispettando i vincoli posti dal piano per il rientro dal disavanzo sanitario, violerebbe comunque l’art. 117, terzo comma, Cost., eludendo un principio fondamentale della legislazione statale in materia di« coordinamento della finanza pubblica».

            1.4. Anche l’art. 6, comma 1, si porrebbe in contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost., in quanto, disponendo che «le economie di stanziamento relative agli importi iscritti in bilancio per il rimborso dell’anticipazione di liquidità di cui all’art. 2, comma 98, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), sono destinate al finanziamento delle spese relative al servizio di trasporto pubblico locale regionale», in sostanza non farebbe altro che destinare a finalità diverse da quelle sanitarie le anticipazioni di liquidità autorizzate dallo Stato per la copertura dei debiti sanitari pregressi, in violazione del principio di contenimento della spesa pubblica espresso dal citato art. 2, comma 98, della legge n. 191 del 2009.

            Il contrasto in questione sarebbe ancora più evidente alla luce dei verbali dei tavoli tecnici per la verifica del piano di rientro dai deficit sanitari (del 14 dicembre 2011, del 20 luglio 2011 e del 7 aprile 2011), dai quali risulterebbe che proprio la destinazione di tale anticipazione di liquidità alla copertura di debiti sanitari ha consentito alla Regione di essere valutata positivamente e di avere pertanto accesso ad una quota di spettanze residue.

            La disposizione impugnata, inoltre, interferirebbe con l’attuazione del piano, affidata al Commissario ad acta, menomandone le attribuzioni di cui al punto 9 del mandato commissariale, il quale demanda a tale organo straordinario l’adozione dei provvedimenti per l’individuazione sul bilancio regionale delle somme per il ripristino del finanziamento del Servizio sanitario regionale, in violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost.

            Infine, tale norma contrasterebbe con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» anche in quanto comprometterebbe la funzione di valutazione e di monitoraggio attribuita ai menzionati tavoli tecnici dall’art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), ledendo i principi fondamentali contenuti nel medesimo art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006 e nell’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali in costanza di piano di rientro è preclusa alla Regione l’adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano.

            1.5. Con analoghe motivazioni il ricorrente assume che anche l’art. 6, comma 2, della legge regionale Abruzzo n. 1 del 2012, violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost.

            L’abrogazione del comma 2 dell’art. 83 della legge regionale n. 15 del 2004, il quale prevedeva che l’introito derivante dalla maggiorazione della tassa automobilistica regionale fosse destinato alla copertura dei disavanzi sanitari, e la riprogrammazione dell’importo di tali maggiorazioni al fine del pagamento delle rate di rimborso dei mutui e dei prestiti relativi al comparto sanitario, inciderebbero sulla copertura del disavanzo sanitario attraverso le entrate fiscali e contrasterebbero sia con la stima delle coperture regionali da entrate fiscali, risultante dal Programma Operativo 2011-2012, sia con le valutazioni effettuate dai tavoli tecnici.

            Anche in questo caso sarebbero dunque violati i principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali in costanza di piano di rientro è preclusa alla Regione l’adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano, e di cui all’art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006, risultando compromessa la funzione di valutazione e di monitoraggio attribuita ai tavoli tecnici.

            1.6. Viene, poi, impugnato l’art. 42, comma 2, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost.

            La norma aggiunge l’art. 12-bis all’art. 12 della legge regionale n. 6 del 2011, demandando alla Giunta regionale la definizione delle linee di indirizzo per le aziende del Servizio sanitario regionale volte all’implementazione del sistema di misurazione e di valutazione della performance del personale sanitario regionale.

            Tale disposizione comporterebbe, a giudizio del ricorrente, un contemperamento del nuovo sistema di valutazione delle prestazioni con la metodologia della negoziazione per budget già implementata presso le A.S.L. regionali. Essa si porrebbe in contrasto con il primo punto del mandato commissariale del 12 dicembre 2009 che affida al Commissario ad acta la razionalizzazione e il contenimento del personale sanitario, determinando, anche in questo caso, una violazione dei principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui al citato art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009 e, pertanto, dell’art. 117, terzo comma, Cost.

            La medesima norma, inoltre, intervenendo in materia di organizzazione sanitaria in costanza di piano di rientro dal disavanzo sanitario, interferirebbe altresì con l’attuazione del piano, affidata al Commissario ad acta, in violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost.

            1.7. Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita, inoltre, della legittimità costituzionale dell’art. 44 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2012, il quale stabilisce che la quota di compartecipazione a carico degli assistiti per le prestazioni di assistenza specialistica, comprensiva del ticket di 10 euro, non possa comunque superare il costo della prestazione previsto dal tariffario nazionale.

            Tale disposizione contrasterebbe, a suo giudizio, con i principi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica» contenuti nell’art. 1, comma 796, lettere p) e p-bis) della legge n. 296 del 2006 e nell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, i quali non prevedono la fissazione di alcuna soglia massima di compartecipazione e dispongono che le Regioni possono applicare ticket differenti rispetto a quelli stabiliti dalla norma statale, purché dichiarati finanziariamente equivalenti a seguito di certificazione di equivalenza del competente tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’art. 12 dell’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

            La norma si porrebbe quindi in contrasto con i menzionati principi fondamentali della legislazione statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica», nonché con l’art. 81, Cost. in quanto determinerebbe un minore livello di entrate rispetto a quelle ritenute congrue per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, senza prevedere la corrispondente copertura delle spese necessarie per compensare le minori entrate.

            Inoltre, siffatta disciplina garantirebbe un livello di assistenza «ulteriore», incompatibile con gli obiettivi di risanamento imposti dal suddetto piano di rientro ed in grado di interferire con l’attuazione del piano di rientro, affidata al Commissario ad acta, in violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost.

            Infine, sarebbero lesi i principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali in costanza di piano di rientro è preclusa alla Regione l’adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano, in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.

            1.8. Il ricorrente censura, poi, l’art. 45, comma 2, della legge regionale in esame, il quale modifica l’art. 3, comma 5, lettera b), della legge regionale n. 32 del 2007, e prevede che gli studi professionali singoli e associati, mono e polispecialistici, di cui al comma 2 dell’art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, possono ottenere da parte del Comune territorialmente competente il rilascio dell’autorizzazione, e il contestuale permesso di costruzione, realizzazione, ampliamento, trasformazione o trasferimento della struttura sanitaria o socio-sanitaria, senza la preventiva acquisizione del nulla-osta di compatibilità, da esprimersi con parere obbligatorio e vincolante, da parte della Direzione Sanità.

            Tale disposizione esentando gli studi medici indicati dall’acquisizione del prescritto nulla-osta regionale, contrasterebbe con i principi fondamentali in materia di «tutela della salute» di cui all’art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, a norma del quale: «Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture».

            La disposizione statale, applicabile a tutte le strutture che necessitano di autorizzazione, consente sia di garantire livelli essenziali di sicurezza delle strutture, sia di poter disporre di uno strumento di governo della domanda e dell’offerta di prestazioni sanitarie a livello locale.

            La norma impugnata, dunque, violerebbe tali principi e si porrebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma,  Cost., integrando un contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di «tutela della salute» (sentenza n. 245 del 2010, resa proprio su una legge regionale dell’Abruzzo; sentenza n. 150 del 2010, resa sulla legge reg. Puglia n. 45 del 2008; sentenza n. 19 del 2009).

            La menzionata disciplina, inoltre, interferendo con l’attuazione del piano di rientro e con il mandato commissariale, contenenti specifiche indicazioni circa l’adeguamento della normativa regionale alle norme nazionali in tema di accreditamento e autorizzazione, si porrebbe in contrasto anche con l’art. 120, secondo comma, Cost., ledendo peraltro anche i principi fondamentali di cui all’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009 in materia di «coordinamento della finanza pubblica», in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.

            1.9. Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l’art. 46 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2012, il quale prevede che, fermo restando il budget assegnato, la struttura privata accreditata che eroga prestazioni di riabilitazione ai sensi dell’art. 26 della legge n. 833 del 1978 possa trasferire, nell’ambito della stessa A.U.S.L., parte di tali prestazioni in sedi presenti all’interno della A.U.S.L., già autorizzate ma non accreditate.

            La disposizione si porrebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto violerebbe i principi fondamentali in materia di «tutela della salute» ed in particolare l’art. 8-bis del d.lgs. n. 502 del 1992, secondo il quale «La realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l’esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 8-ter, dell’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater, nonchè alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies».

            A giudizio del ricorrente, consentire lo svolgimento di attività sanitarie presso strutture autorizzate, ma non accreditate, non garantirebbe che la struttura sia in possesso anche dei requisiti ulteriori previsti per l’accreditamento e che, quindi, sia in grado di poter erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale.

            Anche tale norma, inoltre, interferendo con l’attuazione del piano di rientro e con il mandato commissariale del 12 dicembre 2009, che prevedono l’adozione di un piano della rete territoriale e della rete residenziale e semiresidenziale dopo aver provveduto a determinare il fabbisogno della Regione, violerebbe l’art. 120, secondo comma, Cost., ponendosi peraltro anche in contrasto con i richiamati principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, e, dunque con l’art. 117, terzo comma, Cost.

            2. Si è costituita nel giudizio la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, con atto depositato il 24 aprile 2012, deducendo l’infondatezza delle censure e chiedendone il rigetto.

            2.1. Quanto alla questione relativa all’art. 16, in materia di determinazione del canone per le derivazioni idroelettriche, si contesta l’esistenza stessa di una "riserva esclusiva statale” in materia, in quanto, come sarebbe stato confermato da recenti decisioni della Corte di cassazione, la potestà regionale si fonderebbe sul trasferimento ad esse delle funzioni afferenti, fra l’altro, alla determinazione dei canoni di concessione relativi alle derivazioni di acqua pubblica, in virtù dell’art. 89, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,  n. 59). Inoltre, sarebbe del tutto erronea la riconduzione della modifica dei canoni nell’ambito materiale della «tutela dell’ambiente».

            2.2. In merito alle censure relative all’art. 1, comma 1, poi, la difesa regionale precisa che la disposizione costituirebbe un rifinanziamento dell’originaria disposizione della legge regionale 21 giugno 1996, n. 39 (Contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicap psicofisici che applicano il "Metodo Doman”) e che tale disposto sarebbe riconducibile all’attuazione del dettato normativo della legge statale 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88), che all’art. 3, comma 5 aveva disposto che, con decreto del Ministro della sanità, sono determinati i criteri di fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all’estero, per prestazioni che non siano ottenibili tempestivamente in Italia.

            Emanati i relativi decreti ministeriali, le successive direttive del Ministero della sanità (prot. n. 500.6 AG 13/1371/900 e n. 100.IX/2868) avevano richiesto alle autorità regionali di procedere al rimborso per sostenere l’utilizzazione del "Metodo Doman”, «in attesa del parere richiesto ad apposita commissione ministeriale».

            In tale contesto, quindi, anche alla luce delle numerose sentenze del giudice amministrativo che aveva sanzionato i dinieghi di autorizzazione per prestazioni all’estero relative al "Metodo Doman”, e «nelle more del riconoscimento statale», la Regione aveva deciso di assecondare le richieste assistenziali per le gravi patologie interessate, evitando ulteriori aggravi economici riconducibili alle pronunce giurisdizionali.

            2.3. La Regione Abruzzo, poi, con riferimento all’asserita illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2012, assume che non avrebbe fatto ricorso all’anticipazione di liquidità di cui all’art. 2, comma 98, della legge n. 191 del 2009, essendo stata prevista dal Commissario ad acta una «possibile diminuzione del pregresso debito sanitario». Pertanto, non avendo goduto dell’anticipazione e non avendo assunto il mutuo triennale previsto dall’art. 9 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2011), per il rimborso delle anticipazioni statali, le risorse destinate al pagamento delle rate, ed a tale scopo iscritte in bilancio, sarebbero rientrate nella disponibilità della Regione, con conseguente possibilità di riprogrammazione.

            2.4. Con riguardo all’art. 6, comma 2, poi, vengono respinte le censure relative sia all’abrogazione del vincolo di destinazione alla copertura dei disavanzi finanziari sanitari della maggiorazione delle tasse automobilistiche, sia alla riprogrammazione per il pagamento delle rate di rimborso dei mutui e prestiti relativi al comparto sanitario.

            Secondo la resistente, dal tenore letterale della norma emergerebbe, infatti, che soltanto le somme "non utilizzate” sarebbero oggetto della menzionata riprogrammazione, con conseguente insussistenza della paventata diminuzione delle somme disponibili per il ripianamento del disavanzo sanitario.

            Inoltre, si rileva come nei verbali dei tavoli tecnici emergano risultati positivi che avrebbero consentito al Commissario di richiedere la possibilità di svincolare i proventi delle maggiorazioni fiscali relative all’esercizio 2012.

            2.5. In ordine all’asserita illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 2, relativa alla definizione delle linee di indirizzo per la valutazione della performance del personale sanitario regionale, la difesa regionale sottolinea come l’intervento debba iscriversi nell’ambito di un modello di organizzazione e funzionamento della struttura sanitaria diretto a ridurre gli eccessi dei costi per la gestione del personale. In tale contesto, quindi, essendo la norma diretta al contenimento della spesa ed operando in un ambito diverso rispetto al mandato commissariale, le censure sarebbero infondate, anche con riferimento all’art. 120 Cost.

            2.6. Quanto alle censure riguardanti l’art. 44, relativo alla quota di compartecipazione ed al ticket, la Regione Abruzzo sottolinea che il ricorso muoverebbe dall’erroneo presupposto che il tetto alla quota riguardi la quota dovuta "dagli assistiti”, nel mentre la lettera della norma indicherebbe chiaramente che è il contributo dovuto "agli assistiti” ad essere limitato nell’ambito dell’intero costo della prestazione. Conseguentemente, non risulterebbero introdotti nuovi oneri, ma piuttosto un limite alla spesa.

            2.7. In riferimento all’art. 45, comma 2, invece la difesa regionale specifica in primo luogo che il richiamato art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 riguarderebbe soltanto le strutture sanitarie e non anche l’apertura di studi medici e di altre professioni sanitarie, per i quali la norma di riferimento andrebbe ravvisata nel successivo comma 2, a mente del quale sarebbe necessaria la sola autorizzazione all’esercizio della professione sanitaria.

            La norma impugnata, quindi, non solo non sarebbe affetta dai vizi denunciati, ma addirittura sarebbe stata imposta dalla necessità di superare il regime autorizzatorio di natura edilizia operante unicamente nella Regione Abruzzo. Del resto lo stesso Commissario ad acta avrebbe disposto la sospensione dell’art. 3, comma 5, lettera b), della legge regionale 31 luglio 2007, limitatamente alla frase «per gli studi professionali singoli e associati, mono o polispecialistici, di cui al comma 2 dell’art. 8-ter del d.lgs n. 502 del 1992». A conforto di tale tesi vi sarebbe inoltre un parere del Ministero della salute (del 2 marzo 2012) che qualificherebbe come «provvedimento necessario ai fini del rispetto delle scadenze previste» l’abrogazione dell’art. 3, comma 5, lettera b), della legge regionale n. 32 del 2007.

            2.8. Infine, con riguardo all’art. 46, relativo alla possibilità di trasferire le prestazioni assistenziali di riabilitazione verso strutture autorizzate ma non accreditate, la Regione sottolinea che la norma sarebbe giustificata dalla necessità di «tutelare adeguatamente la concreta domanda assistenziale della popolazione regionale» e che essa troverebbe applicazione nelle more del riordino del fabbisogno sanitario attuato e diretto dal Commissario ad acta. Inoltre la norma consentirebbe alle strutture provvisoriamente accreditate, secondo provvedimenti rilasciati dalla Giunta regionale, di erogare prestazioni, purché nel medesimo territorio della ASL e fermo restando il budget in sede contrattuale.

            3. In data 19 ottobre 2012, la Regione Abruzzo ha depositato memoria difensiva, ribadendo tutte le argomentazioni già svolte nell’atto di costituzione. In particolare viene segnalato che, successivamente alla proposizione del ricorso, con legge regionale 17 luglio 2012, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 recante: "Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche”, integrazione alla legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 recante: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo – legge finanziaria regionale 2003”, modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 recante "Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo” e modifica all’art. 63 della L.R. n. 1/2012 recante: Legge finanziaria regionale 2012), risulta introdotta una ulteriore modifica dell’art. 12 della legge regionale n. 25 del 2011, già oggetto di modifica da parte dell’impugnato art. 16 della legge regionale n. 1 del 2012. La difesa sottolinea, a tal proposito, che il nuovo disposto normativo non risulta oggetto di impugnazione, e, laddove la Corte ritenesse permanere una residua attualità dell’impugnazione, ribadisce comunque le difese già contenute nella precedente memoria.

            4. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato ulteriore memoria, in data 20 novembre 2012, ribadendo le argomentazioni già sviluppate nel ricorso.

            5.– All’udienza del 20 novembre 2012 veniva disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.

            6.– Nelle more della nuova fissazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 2-8 gennaio 2013, depositato il successivo 11 gennaio, ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 29 ottobre 2012, n. 51 (Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2012” in applicazione dell’art. 17, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98), in riferimento agli artt. 3, 97, 81, 117, terzo comma, e 120 Cost.

            6.1.– La legge in questione, adottata su proposta del Commissario ad acta, in applicazione dell’art. 17, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, ha disposto che le norme impugnate con il primo ricorso, di cui agli artt. 1, comma 1, 42, comma 2, 44 e 46, sono sospese «sino alla conclusione del piano di rientro», in conseguenza della previsione della citata norma statale, la quale prevede che, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei piani di rientro, gli organi responsabili dell’attuazione, in presenza di provvedimenti legislativi regionali che siano di ostacolo, li trasmettono al Consiglio regionale che, nei successivi sessanta giorni, «apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga».

            6.2.– A giudizio del ricorrente questa disposizione, nel sospendere, l’applicazione di talune disposizioni della legge finanziaria regionale per il 2012 avrebbe in realtà nuovamente inciso sulle competenze statali in materia, disciplinando una materia che, sospettata di incostituzionalità, era stata già oggetto di impugnazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

            Il legislatore regionale avrebbe sostanzialmente riaffermato la validità e vigenza delle norme impugnate, differendone unicamente gli effetti, così incorrendo nei medesimi vizi di costituzionalità che erano stati ravvisati e che avevano indotto alla loro impugnazione.

            Pertanto, il Presidente del Consiglio dei ministri, riproponendo nuovamente e pedissequamente le censure formulate con riferimento agli artt. 16, 1, comma 1, 6, commi 1 e 2, 42, comma 2, 44, 45, comma 2, e 46 della legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2012, chiede dunque che l’art. 1 della legge regionale n. 51 del 2012, sia dichiarato illegittimo sulla base delle stesse censure a suo tempo sviluppate nel ricorso n. 61 del 2012.

            6.3.– Ciò posto, a giudizio del ricorrente la legge impugnata violerebbe autonomamente l’art. 117, terzo comma, Cost., ponendosi in contrasto con i commi 80 e 95 dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009 che imporrebbero al legislatore regionale l’obbligo di «rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del Piano di rientro».

            Infine, le disposizioni in parola violerebbero anche gli artt. 3 e 97 Cost. incidendo sui fondamentali canoni di ragionevolezza e di buon andamento dell’azione amministrativa, in quanto non solo creerebbe incertezza e confusione sulle disposizioni effettivamente vigenti, ma, finirebbe col regolamentare la materia al momento attuale, senza tener conto (non potendo tener conto) della situazione normativa e organizzativa che si sarà consolidata nel momento in cui sarà finalmente realizzato il Piano di rientro.

            6.4.– Successivamente, in data 8 maggio 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, in considerazione del fatto che l’art. 38, comma l, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2013), ha sostituito l’art. 6, comma 2, della legge regionale n. l del 2012, ha depositato un atto di rinuncia, limitatamente a tale disposizione.

            7.– La Regione Abruzzo si è costituita anche in questo giudizio, contestando le ragioni dell’impugnazione, richiamando in particolare la norma statale di cui all’art. 17, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011 e ribadendo nel merito le difese relative alle singole disposizioni impugnate di cui alla legge regionale n. 1 del 2012.

            La Regione ha poi depositato, in data 10 dicembre 2013, memorie difensive distinte in relazione ad entrambi i ricorsi, ribadendo le argomentazioni già sottoposte alla Corte in sede di costituzione.

            8.– Nelle more è intervenuta la legge regionale 16 luglio 2013, n. 21 (Abrogazione della L.R. 29 ottobre 2012, n. 51 «Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2012” in applicazione dell'art. 17, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98» e abrogazione di disposizioni di cui alla L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012- 2014 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2012”), pubblicata, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo 24 luglio 2013, n. 27, la quale ha disposto l’abrogazione della legge di sospensione n. 51 del 2012, nonché l’abrogazione degli artt. 1, comma 1; 42, comma 2; 44; 45, comma 2; e 46 della legge regionale n. 1 del 2012, originariamente impugnati con il ricorso n. 61 del 2012.

            9.– Successivamente il Presidente del Consiglio dei ministri notificava il 30 dicembre 2013 e depositava atto di rinuncia parziale in riferimento agli artt. 1, comma 1, 42, comma 2, 44, 45, comma 2, e 46 (reg. ric. n. 61 del 2012), nonché, con atto notificato il 27 dicembre 2013, atto di rinuncia all’impugnazione della legge regionale n. 51 del 2012 (reg. ric. n. 4 del 2013). Le rinunce sono poi state accettate dalla Regione con atti depositati successivamente all’udienza pubblica del 14 gennaio 2014, e precisamente in data 5 febbraio 2014.

Considerato in diritto

            1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale degli artt. 16, 1, comma 1, 6, commi 1 e 2, 42, comma 2, 44, 45, comma 2, e 46 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2012), in riferimento agli artt. 81, 117, secondo comma, lettere e) ed s), terzo comma, e 120 della Costituzione; nonché della legge della Regione Abruzzo 29 ottobre 2012, n. 51 (Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo Legge finanziaria regionale 2012”, in applicazione dell’art. 17, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98), in riferimento agli artt. 3, 97, 81, 117, terzo comma, e 120 Cost.

            2.– Preliminarmente, va disposta la riunione dei suddetti giudizi in ragione della sostanziale identità delle questioni di costituzionalità promosse.

            2.1. Ancora in via preliminare occorre considerare che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato all’impugnazione, prima dell’art. 6, comma 2, e, poi, degli artt. 1, comma 1, 42, comma 2, 44, 45, comma 2, e 46, in relazione al ricorso iscritto al reg. ric. n. 61 del 2012, nonché, successivamente, all’impugnazione della legge regionale n. 51 del 2012 (reg. ric. n. 4 del 2013). Le rinunce sono state accettate dalla Regione Abruzzo con atti depositati ritualmente, sicché è necessario dichiarare, in relazione a tali norme, l’intervenuta estinzione del processo.

            3.– Ciò posto, le restanti disposizioni, ossia l’art. 16 e l’art. 6, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2012, possono essere scrutinate secondo l’ordine ad esse attribuito dal ricorrente.

            4.– Il Presidente del Consiglio dei ministri assume in primo luogo che l’art. 16 della citata legge regionale violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), e terzo comma, Cost.

            La norma impugnata, infatti, determinando i canoni di concessione di acque pubbliche in 35 euro, non più attraverso il riferimento alla potenza nominale concessa o riconosciuta, ma alla potenza efficiente, si porrebbe in contrasto innanzitutto con l’art. 35 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), il quale prevede che le utenze di acqua pubblica siano sottoposte al pagamento di un canone annuo regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell’anno. L’art. 6 del medesimo testo unico prevedrebbe, altresì, una bipartizione delle utenze di acqua pubblica per la produzione di forza motrice in piccole e grandi derivazioni, a seconda della potenza nominale media annua superiore o inferiore a 3 Megawatt.

            In tale contesto normativo sarebbe evidente che la determinazione dei criteri relativi ai canoni di derivazione di acqua sia atto riconducibile alla «tutela dell’ambiente», poiché il citato regio decreto, in quanto relativo alla uniforme disciplina delle acque pubbliche, sarebbe riconducibile appunto a detta competenza esclusiva statale.

            Inoltre, la norma in esame violerebbe anche l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto determinerebbe «uno svantaggio concorrenziale a danno degli operatori insediati nel territorio della Regione Abruzzo», essendo palese che una disciplina dei canoni non omogenea da parte delle Regioni sarebbe in grado di alterare l’equilibrio concorrenziale fra i vari impianti di generazione, posto che gli operatori verrebbero a sostenere oneri e costi diversi a seconda del territorio sul quale insistono.

            Infine, la fissazione del diverso criterio di determinazione del canone violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto si porrebbe in contrasto «con i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia, fissati dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), in particolare per quanto concerne gli aspetti di funzionamento unitario dei mercati dell’energia, di non discriminazione nell’accesso alle fonti energetiche e alle relative modalità di fruizione, di economicità dell’energia offerta ai clienti finali e di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale».

            4.1.– La questione è in parte inammissibile, in parte infondata.

            4.2.– L’art. 16 in esame è stato modificato dalla legge regionale 17 luglio 2012, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 recante: "Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche”, integrazione alla legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 recante: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo – legge finanziaria regionale 2003”, modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 recante "Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo” e modifica all’art. 63 della L.R. n. 1/2012 recante: Legge finanziaria regionale 2012), che all’art. 3, a modifica ed integrazione dell’art. 12 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche), ha così riscritto i commi 1 e 1-bis: «1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis il costo unitario per l’uso idroelettrico, di cui alla lettera c) del comma 5 dell’art. 93 della L.R. n. 7/2003, è stabilito per le utenze con potenza nominale superiore a 220 kw, per ogni kw di potenza efficiente, riportata nei rapporti annuali dell’anno precedente, dal GSE, in euro 35,00 a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge. 1-bis. Per il triennio successivo all’entrata in vigore della presente legge, di vigenza del Fondo speciale di cui al comma 1 dell’articolo 1, per le utenze con potenza nominale superiore a 220 kw, il costo unitario per l’uso idroelettrico di cui al comma 1 è stabilito per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta».

            Il contenuto normativo risultante appare prima facie sostanzialmente immodificato, dal momento che il nucleo delle censure attiene alle modalità di determinazione del canone, legate alla potenza efficiente, e tale riferimento permane anche nella nuova formulazione. Questa Corte ha costantemente affermato che, qualora dalla disposizione legislativa sopravvenuta sia desumibile una norma sostanzialmente coincidente con quella impugnata, la questione – in forza del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via d’azione – deve intendersi trasferita sulla nuova norma (tra le molte, sentenza n. 40 del 2010). Conseguentemente la questione è trasferita sulla norma così come modificata.

            4.3. Ciò posto, va ricordato che, fin dalla sentenza n. 133 del 2005, questa Corte ha ricostruito il quadro normativo in materia di derivazioni di acqua a scopo idroelettrico nel seguente modo.

            Fino al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), relativamente alle derivazioni site nel territorio delle Regioni a statuto ordinario, la competenza in materia apparteneva allo Stato, al quale spettavano, a titolo dominicale, i canoni di concessione, quando le grandi derivazioni afferivano al demanio idrico statale.

            L’art. 86 del d.lgs. n. 112 del 1998 ha conferito alle Regioni competenti per territorio l’intera gestione del demanio idrico e il successivo art. 88 ha poi specificato che detta gestione comprende tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all’introito dei relativi proventi.

            Nel conferire tali funzioni, il citato decreto ha peraltro fatto temporaneamente salva (art. 29, comma 3) la competenza dello Stato in materia di grandi derivazioni, prevedendo che, fino all’entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 19 dicembre 1996 n. 96/92/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), le concessioni sono rilasciate dallo Stato d’intesa con la Regione interessata ovvero, in caso di mancata intesa nel termine di sessanta giorni, dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Successivamente, con decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) è stata data attuazione alla direttiva 96/92/CE e si è pertanto realizzata la condizione cui l’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998 subordinava il trasferimento delle competenze alle Regioni.

            Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2000 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio idrico), si è infine provveduto a dare definitiva attuazione al disegno prefigurato dal legislatore del 1997, prevedendosi il trasferimento alle Regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2001, del personale, dei mezzi strumentali e di tutti gli atti relativi agli affari pendenti in materia di derivazioni di acque pubbliche.

            La giurisprudenza citata dal ricorrente, con riferimento all’asserita competenza statale, fa sostanzialmente riferimento al servizio idrico integrato, che, a norma dell’art. 61 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), consiste nell’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, ambito questo ben diverso da quello afferente alle derivazioni a scopo idroelettrico, rispetto al quale non può ritenersi che si verta in materia di tutela dell’ambiente, quanto piuttosto prevalentemente in materia di energia.

            In riferimento a tale ambito competenziale, peraltro, la misura dei canoni secondo il criterio di cui all’art. 35 del regio decreto n. 1775 del 1933 (importo fisso per ogni cavallo nominale di forza motrice), neppure potrebbe costituire principio fondamentale, trattandosi invece di disposizione dettata per l’esercizio di una funzione di spettanza dello Stato, che non può limitare l’autonomia legislativa regionale e provinciale acquisita in materia. Inoltre, l’unico principio fondamentale della materia è quello della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all’utilità economica che il concessionario ne ricava.

            4.4. Va rilevato, quanto alle censure proposte con riferimento alla materia della «tutela della concorrenza» ed alla violazione dei principi fondamentali in materia di produzione di energia elettrica, che esse sono evidentemente inammissibili, in quanto non risulta in alcun modo specificato nel ricorso, come il riferimento alla potenza efficiente influisca sui costi e quale sia il "verso economico” di tale effetto. Inoltre, posto il trasferimento alle Regioni delle funzioni relative alla determinazione dei canoni di concessioni idroelettriche (di cui innanzi), la questione risulta connotata da un’indubbia astrattezza in quanto nulla viene riferito sui presupposti di fatto della lamentata violazione delle regole della concorrenza, se non il generico riferimento al t.u. n. 1775 del 1933.

            Quanto, poi, all’asserito contrasto «con i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia, fissati dalla legge n. 239 del 2004», risulta altresì generica la censura di violazione dei principi di non discriminazione nell’accesso alle fonti energetiche e alle relative modalità di fruizione, di economicità dell’energia offerta ai clienti finali e di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, senza ulteriore specificazione delle singole disposizioni violate.

            5.– Il Presidente del Consiglio dei ministri censura anche l’art. 6, comma 1, della medesima legge regionale n. 1 del 2012. Siffatta norma, disponendo che «le economie di stanziamento relative agli importi iscritti in bilancio per il rimborso dell’anticipazione di liquidità di cui all’art. 2, comma 98, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), sono destinate al finanziamento delle spese relative al servizio di trasporto pubblico locale regionale», si porrebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., perché destinerebbe a finalità diverse da quelle sanitarie le anticipazioni di liquidità autorizzate dallo Stato per la copertura dei debiti sanitari pregressi, in violazione del principio di contenimento della spesa pubblica espresso dall’art. 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), in violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» contenuti nell’art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), e nell’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali in costanza di piano di rientro è preclusa alla Regione l’adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano, compromettendo peraltro anche la funzione di valutazione e di monitoraggio attribuita ai tavoli tecnici dall’art. 1, comma 796, lettera b), della l. n. 296 del 2006 .

            La disposizione violerebbe altresì l’art. 120, secondo comma, Cost., perché interferirebbe con l’attuazione del piano, affidata al Commissario ad acta, menomandone le attribuzioni di cui al punto 9 del mandato commissariale, il quale demanda a tale organo straordinario l’adozione dei provvedimenti per l’individuazione sul bilancio regionale delle somme per il ripristino del finanziamento del Servizio sanitario regionale.

            5.1. La questione è fondata.

            5.2.– Questa Corte ha ripetutamente affermato che «l’autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell’ ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenza n. 193 del 2007). Pertanto, il legislatore statale può «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obbiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 91 del 2012, n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010).

            Su queste premesse, è stato anche più volte ribadito che la norma di cui all’art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006 «può essere qualificata come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica» (sentenze n. 163 e n. 123 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010). Tale norma ha, infatti, reso vincolanti – al pari dell’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009 – per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli accordi di cui all’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), finalizzati a realizzare il contenimento della spesa sanitaria ed a ripianare i debiti anche mediante la previsione di speciali contributi finanziari dello Stato.

            In tale contesto, la norma impugnata, destinando a finalità diverse da quelle sanitarie le anticipazioni di liquidità autorizzate dallo Stato per la copertura dei debiti sanitari pregressi, si pone in aperta violazione del principio di contenimento della spesa pubblica espresso dall’art. 2, comma 98, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), nonché dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» contenuti nell’art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006 e nell’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali, in costanza di piano di rientro, è preclusa alla Regione l’adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano, anche in vista della funzione di valutazione e di monitoraggio attribuita ai tavoli tecnici dall’art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006. L’interferenza con il piano di rientro è evidente, mentre le difese regionali sono smentite dalle dichiarazioni stesse del Commissario ad acta nella riunione del 14 dicembre 2011, il quale sulla premessa di non aver terminato la ricognizione delle partite debitorie, afferma che «la Regione si riserva di ricorrere a tale anticipazione una volta terminata tale ricognizione».

            Risulta pertanto evidente che la norma impugnata incide negativamente, modificandolo, sull’impegno delle somme destinate a coprire il ricorso all’anticipazione di liquidità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

            riuniti i giudizi,

            1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della legge della Regione Abruzzo del 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2012);

            2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 della legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

            3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 della legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

            4) dichiara l’estinzione del processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, 6, comma 2, 42, comma 2, 44, 45, comma 2 e 46, della legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2012, nonché alla questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 29 ottobre 2012, n. 51 (Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2012” in applicazione dell’art. 17, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi indicati in epigrafe.

            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 7 aprile 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2014.