Ordinanza dibattimentale 23 febbraio (sent. n. 59)

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Letta all’udienza del 26 febbraio 2013, allegata alla sentenza 29 marzo 2013, n. 59

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale promosso, con ordinanza del Tribunale di Lucca, in funzione di giudice del lavoro, depositata il 14 aprile 2011 (r.o. n. 232 del 2011);

visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale promosso, con ordinanza del Tribunale di Lucca, in funzione di giudice del lavoro, depositata il 14 aprile 2011 (r.o. n. 240 del 2011);

rilevato che nel primo dei detti giudizi (r.o. n. 232 del 2011) sono intervenute la Confederazione Cooperative Italiane e la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;

che nel secondo dei detti giudizi (r.o. n. 240 del 2011) sono intervenute la Confederazione Cooperative Italiane, la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e l’Associazione Generale Cooperative Italiane, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;

che i soggetti sopra indicati non sono stati parti nei giudizi a quibus;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) le sole parti del giudizio principale, mentre l’intervento di soggetti estranei a questo è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis: ordinanza letta all’udienza del 23 ottobre 2012, confermata con la sentenza n. 272 del 2012; ordinanza letta all’udienza del 23 marzo 2010, confermata la con sentenza n. 138 del 2010; ordinanza letta all’udienza del 31 marzo 2009, confermata con la sentenza n. 151 del 2009; sentenze n. 94 del 2009, n. 96 del 2008, n. 245 del 2007);

che nei giudizi da cui traggono origine le questioni di costituzionalità in esame, le posizioni sostanziali dedotte in causa concernono profili attinenti ai rapporti previdenziali tra le società cooperative ricorrenti e l’ente previdenziale che non mettono in gioco le prerogative delle Associazioni intervenienti, né toccano in modo diretto e immediato le loro posizioni soggettive;

che, peraltro, l’ammissibilità di interventi ad opera di terzi titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l’accesso delle parti a detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo;

che, pertanto, gli interventi spiegati nei giudizi di legittimità costituzionale sopra indicati dai soggetti di cui in motivazione devono essere dichiarati inammissibili.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi spiegati dai soggetti di cui in motivazione nei giudizi di legittimità costituzionale r.o. n. 232 del 2011 e n. 240 del 2011.

F.to: Franco GALLO, Presidente