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Letta all’udienza del 26 febbraio 2013, allegata
alla sentenza 29
marzo 2013, n. 59
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità
costituzionale promosso, con ordinanza del Tribunale di Lucca, in funzione di
giudice del lavoro, depositata il 14 aprile 2011 (r.o.
n. 232 del 2011);
visti
gli atti relativi al giudizio di
legittimità costituzionale promosso, con ordinanza del Tribunale di Lucca, in
funzione di giudice del lavoro, depositata il 14 aprile 2011 (r.o. n. 240 del 2011);
rilevato che nel primo dei detti giudizi (r.o. n. 232 del 2011) sono intervenute
che nel secondo dei detti giudizi (r.o. n. 240 del 2011) sono intervenute
che i soggetti sopra indicati non sono
stati parti nei giudizi a quibus;
che, per costante giurisprudenza di
questa Corte, sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di
legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e,
nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) le sole
parti del giudizio principale, mentre l’intervento di soggetti estranei a
questo è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato,
inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in
giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o
dalle norme oggetto di censura (ex plurimis: ordinanza letta
all’udienza del 23 ottobre 2012, confermata con la sentenza n. 272 del
2012; ordinanza
letta all’udienza del 23 marzo 2010, confermata la con
sentenza n. 138 del 2010; ordinanza letta
all’udienza del 31 marzo 2009, confermata con la sentenza n. 151 del
2009; sentenze n. 94 del 2009,
n. 96 del 2008,
n. 245 del 2007);
che nei giudizi da cui traggono origine
le questioni di costituzionalità in esame, le posizioni sostanziali dedotte in
causa concernono profili attinenti ai rapporti previdenziali tra le società
cooperative ricorrenti e l’ente previdenziale che non mettono in gioco le
prerogative delle Associazioni intervenienti, né toccano in modo diretto e
immediato le loro posizioni soggettive;
che, peraltro, l’ammissibilità di
interventi ad opera di terzi titolari di interessi soltanto analoghi a quelli
dedotti nel giudizio principale contrasterebbe con il carattere incidentale del
giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l’accesso delle parti a detto
giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non
manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo;
che, pertanto, gli interventi spiegati
nei giudizi di legittimità costituzionale sopra indicati dai soggetti di cui in
motivazione devono essere dichiarati inammissibili.
per questi motivi
dichiara
inammissibili gli interventi
spiegati dai soggetti di cui in motivazione nei giudizi di legittimità
costituzionale r.o. n. 232 del 2011 e n. 240 del
2011.
F.to: