ANNO 2012
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO
Giudice
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo
Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario
Rosario MORELLI ”
Allegata alla
sentenza n. 272 del 2012
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità
costituzionale introdotto con ordinanza del Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio (TAR) depositata il 12 aprile 2011 (n. 268 Reg. ordinanze 2011);
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità
costituzionale introdotto con ordinanza del Tribunale di Genova depositata il
18 novembre 2011 (n. 108 Reg. ordinanze 2012);
rilevato
che nel primo dei detti giudizi di
legittimità costituzionale (R. O. n. 268 del 2011) sono intervenuti: il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano; la Società Italiana
Conciliazione Mediazione e Arbitrato (SIC&A), s. r. l.; l’Associazione Nazionale
Mediatori e Conciliatori; l’Unioncamere – Unione Italiana delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura; la Camera di commercio di
Cagliari; la Camera di commercio di Firenze; la Camera di commercio di Milano;
la Camera di commercio di Palermo; la Camera di commercio di Potenza; la Camera
di commercio di Roma; la Camera di commercio di Torino; la Camera di commercio
di Venezia; ASSOMEDIAZIONE – Associazione italiana organismi Privati di
Mediazione e di Formazione per la Mediazione;
che nel secondo dei detti giudizi di
legittimità costituzionale (R. O. n. 108 del 2012) è intervenuto, con atto
depositato il 26 giugno 2012, il Consiglio Nazionale Forense;
che i soggetti e gli enti sopra indicati
non sono stati parti nei giudizi a quibus;
che, per costante giurisprudenza di
questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di
legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei Ministri e,
nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale), le sole
parti del giudizio principale, mentre l’intervento di soggetti estranei a
questo è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato,
inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in
giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o
dalle norme oggetto di censura (ex plurimis: ordinanza letta
all’udienza del 23 marzo 2010, confermata con sentenza n. 138 del
2010; ordinanza
letta all’udienza del 31 marzo 2009, confermata con sentenza n. 151 del
2009; sentenze
n. 94 del 2009, n. 96 del 2008,
n. 245 del 2007);
che, nei giudizi da cui traggono origine
le questioni di legittimità costituzionale in discussione, i rapporti
sostanziali dedotti in causa concernono profili attinenti alla mediazione nel
processo civile, che possono anche riguardare interessi professionali della
classe forense o delle Camere di commercio, ma concernono più in generale le
posizioni che le parti intendono azionare nel processo e non mettono in gioco
le prerogative del Consiglio Nazionale Forense, dei Consigli dell’Ordine degli
Avvocati o delle dette Camere di commercio, nonché, a maggior ragione, degli
altri soggetti sopra indicati;
che l’ammissibilità d’interventi ad
opera di terzi, titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel
giudizio principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio
di legittimità costituzionale, in quanto l’accesso delle parti al detto
giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta
infondatezza della questione da parte del giudice a quo;
che, pertanto, gli interventi spiegati
nei giudizi di legittimità costituzionale sopra indicati dai soggetti di cui in
motivazione devono essere dichiarati inammissibili.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi spiegati dai soggetti
di cui in motivazione nei giudizi di legittimità costituzionale R. O. n. 268
del 2011 e n. 108 del 2012.
F.to: Alfonso Quaranta, Presidente