ONLINE
Letta all’udienza del 31 marzo 2009, allegata alla sentenza 8 maggio 2009, n. 151
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
Francesco AMIRANTE Presidente
Ugo DE SIERVO Giudice
Paolo MADDALENA "
Alfio FINOCCHIARO "
Alfonso QUARANTA "
Franco GALLO "
Luigi MAZZELLA "
Gaetano SILVESTRI "
Sabino CASSESE "
Maria Rita SAULLE "
Giuseppe TESAURO "
Paolo Maria NAPOLITANO "
Giuseppe FRIGO "
Alessandro CRISCUOLO "
Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
ALLEGATO:
ORDINANZA
Rilevato che nel giudizio di legittimità costituzionale introdotto
con ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio reg. ord. n. 159
del 2008 sono intervenute l’Associazione Cecos Italia, le Associazioni Luca
Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, Amica Cicogna Onlus, Madre
Provetta Onlus, Cerco un bimbo, L’altra Cicogna Onlus e www.unbambino.it,
nonché
che nel giudizio introdotto con ordinanza del Tribunale di Firenze reg. ord. n. 323 del 2008 sono intervenuti l’Associazione Sos Infertilità Onlus, l’Associazione Hera Onlus, nonché C.M. e G.R., nessuno dei quali è stato parte nel giudizio a quo;
che nel giudizio introdotto con ordinanza del Tribunale di Firenze reg. ord. n. 382 del 2008 sono intervenute l’Associazione Hera Onlus, l’Associazione Sos Infertilità Onlus, l’Associazione Cittadinanzattiva Toscana Onlus, l’Associazione Cecos Italia, nonché le Associazioni Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, Amica Cicogna Onlus, Madre Provetta Onlus, Cerco un bimbo, L’altra Cicogna Onlus e www.unbambino.it, nessuna delle quali è stata parte nel giudizio a quo;
che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenza n. 96 del 2008; ordinanze n. 393 del 2008, n. 414 del 2007, ordinanza pronunciata all’udienza del 26 febbraio 2008);
che l’inammissibilità dell’intervento non viene meno in forza della pendenza di un procedimento analogo a quello principale, posto che l’ammissibilità di tale intervento contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l’accesso delle parti a detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo (sentenza n. 220 del 2007; ordinanza n. 393 del 2008, cit., ordinanze pronunciate alle udienze del 3 luglio 2007 e del 19 giugno 2007).
per questi motivi
dichiara inammissibili gli interventi dell’Associazione Cecos Italia, delle Associazioni Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, Amica Cicogna Onlus, Madre Provetta Onlus, Cerco un bimbo, L’altra Cicogna Onlus e www.unbambino.it, nonché della S.I.S.Me.R. s.r.l. – Società Italiana Studi di Medicina della Riproduzione s.r.l., nel giudizio introdotto con ordinanza reg. ord. n. 159 del 2008; gli interventi dell’Associazione Sos Infertilità Onlus, dell’Associazione Hera Onlus nonché di C.M. e G.R., nel giudizio introdotto con ordinanza reg. ord. n. 323 del 2008; gli interventi dell’Associazione Hera Onlus, dell’Associazione Sos Infertilità Onlus, dell’Associazione Cittadinanzattiva Toscana Onlus, dell’Associazione Cecos Italia, nonché delle Associazioni Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, Amica Cicogna Onlus, Madre Provetta Onlus, Cerco un bimbo, L’altra Cicogna Onlus e www.unbambino.it, nel giudizio introdotto con ordinanza reg. ord. n. 382 del 2008.
F.to: Francesco Amirante, Presidente