ORDINANZA
ANNO 2008
letta all’udienza del 26 febbraio 2008, allegata alla sentenza 28 marzo 2008, n. 76
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- FrancoBILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- UgoDE SIERVO "
- AlfioFINOCCHIARO "
- AlfonsoQUARANTA "
- FrancoGALLO "
- LuigiMAZZELLA "
- GaetanoSILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- GiuseppeTESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ALLEGATO:
ORDINANZA
Rilevato
che nei presenti giudizi incidentali di legittimità costituzionale è
intervenuta Federfarma, Federazione Nazionale
Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani;
che tale soggetto non è parte dei giudizi a quibus;
che, per costante giurisprudenza di questa Corte, possono
partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti
del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato,
immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (da ultimo,
ordinanza n. 414
del 2007);
che l’interveniente si dichiara portatore di un interesse
collettivo proprio della generalità dei farmacisti;
che tale interesse è tuttavia privo di correlazione con le
specifiche e peculiari posizioni soggettive dedotte nei giudizi a quibus;
che Federfarma non vanta una
posizione giuridica individuale, suscettibile di essere pregiudicata
immediatamente e irrimediabilmente dall’esito del giudizio incidentale;
che l’intervento è pertanto inammissibile.
PER QUESTI
MOTIVI
dichiara inammissibile l’intervento di Federfarma, Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di
Farmacia Italiani.
F.to: Franco
Bile, Presidente