Ordinanza n. 165 del 2013

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ORDINANZA N. 165

ANNO 2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Franco                    GALLO                                               Presidente

-    Luigi                      MAZZELLA                                          Giudice

-    Gaetano                 SILVESTRI                                                ”

-    Sabino                    CASSESE                                                   ”

-    Giuseppe                TESAURO                                                  ”

-    Paolo Maria            NAPOLITANO                                          ”

-    Giuseppe                FRIGO                                                        ”

-    Alessandro             CRISCUOLO                                             ”

-    Paolo                      GROSSI                                                      ”

-    Giorgio                   LATTANZI                                                 ”

-    Aldo                       CAROSI                                                     ”

-    Marta                     CARTABIA                                                ”

-    Sergio                     MATTARELLA                                         ”

-    Mario Rosario        MORELLI                                                  ”

-    Giancarlo               CORAGGIO                                               ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 3 della legge della Regione Marche del 1° agosto 2012, n. 26 (Misure urgenti in tema di contenimento della spesa), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-8 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 9 ottobre 2012 ed iscritto al n. 135 del registro ricorsi 2012.

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2013 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che, con ricorso spedito per la notifica il 4 ottobre 2012 e depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il successivo 9 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3 della legge della Regione Marche del 1° agosto 2012, n. 26 (Misure urgenti in tema di contenimento della spesa), in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione;

che la disposizione regionale impugnata stabilisce che: «Al fine dell’attuazione dell’articolo 48, comma 2, primo capoverso, della legge statutaria 8 marzo 2005, n. l (Statuto della Regione Marche) e della riduzione della spesa di personale ai sensi dell’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007), la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa includono i soggetti vincitori delle selezioni di cui alla legge regionale 15 ottobre 200l, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) ed alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale) nelle dotazioni previste dall’articolo 34 della legge regionale 20/2001»;

che il riportato articolo prevede, pertanto, l’inserimento nelle dotazioni organiche dirigenziali della Regione Marche (cosiddetto ruolo ordinario ai sensi dell’art 34 legge reg. n. 20 del 2001) dei dipendenti di ruolo della stessa Regione, appartenenti a varie qualifiche funzionali, ai quali, sulla base di una semplice prova selettiva riservata, erano stati conferiti incarichi dirigenziali a tempo determinato;

che, secondo il ricorrente, la norma regionale impugnata, così disponendo, verrebbe a configurare un inquadramento riservato senza concorso e, quindi, violerebbe i principi, costituzionalmente sanciti dall’art. 97 Cost., dell’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico per garantire i principi di efficienza e di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché quello di ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost.;

che il concorso pubblico – prosegue il ricorrente − in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza della pubblica amministrazione, costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale (sono citate le sentenze n. 127 del 2011, n. 159 del 2005, n. 205 e n. 39 del 2004);

che sarebbe stato costantemente precisato come la facoltà del legislatore di introdurre deroghe a tale principio vada «delimitata in modo rigoroso, […] considerando legittime tali deroghe solamente nel caso che risultino funzionali […] al buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle» (vengono richiamate le sentenze n. 195, n. 150 e n. 100 del 2010 e n. 293 del 2009);

che, per di più, la giurisprudenza costituzionale avrebbe più volte ribadito che «al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio (sentenze n. 150 del 2010, n. 293 del 2009, n. 205 de1 2004)» (la citazione è riferita alla sentenza n. 90 del 2012);

che, conclusivamente, alla luce di quanto sopra esposto, con il ricorso si richiede la dichiarazione dell’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge reg. n. 26 del 2012 in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost.;

che la Regione Marche non si è costituita;

che, dopo la proposizione del ricorso, la Regione Marche, con l’art. 26 della legge reg. 27 novembre 2012, n. 37 (Assestamento del bilancio 2012), ha abrogato la norma impugnata;

che, a seguito di tale abrogazione, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato, in data 8 maggio 2013, atto di rinuncia al ricorso, chiedendo che ne sia dichiarata l’estinzione, essendo venute meno le ragioni dell’impugnazione.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3 della legge della Regione Marche 8 agosto 2012, n. 26 (Misure urgenti in tema di contenimento della spesa), in riferimento agli articoli 3, 97, e 117, terzo comma, della Costituzione;

che la Regione Marche non si è costituita;

che, nelle more del giudizio, la legge della Regione Marche 27 novembre 2012, n. 37 (Assestamento del bilancio 2012), in particolare con l’art. 26, ha abrogato 1a disposizione impugnata;

che, a seguito di ciò, il ricorrente ha rinunciato al ricorso;

che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l’intervenuta rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 37 del 2013 e n. 302 del 2012).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI