ORDINANZA N. 37
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco GALLO Presidente
- Gaetano SILVESTRI Giudice
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 9, comma 1, e 19, comma 2, della legge della Regione Marche 10 aprile 2012, n. 7 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 18-21 giugno 2012, depositato in cancelleria il 22 giugno 2012 ed iscritto al n. 97 del registro ricorsi 2012.
Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.
Ritenuto che, con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 18-21 giugno 2012 e depositato il successivo 22 giugno (reg. ric. n. 97 del 2012), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 9, comma 1, e 19, comma 2, della legge della Regione Marche 10 aprile 2012, n. 7 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”), in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
che l’art. 9, comma 1, prevede che i cacciatori che hanno scelto la caccia da appostamento fisso possano esercitare anche quella da appostamento temporaneo o vagante alla selvaggina migratoria, per un massimo di dieci giornate nell’intera stagione venatoria;
che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, tale disposizione contrasterebbe con l’art. 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in base al quale il cacciatore non potrebbe in alcun caso praticare insieme le tre forme di caccia appena indicate;
che l’art. 19, comma 2, della legge impugnata, inoltre, derogherebbe, con riferimento alla caccia di selezione agli ungulati, al divieto di cacciare su terreni nevosi, formulato dall’art. 21, comma 1, lettera m), della legge n. 157 del 1992;
che entrambe le disposizioni statali indicate sarebbero espressive della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, che la legge impugnata avrebbe perciò violato;
che, nelle more del giudizio, la legge della Regione Marche 1° agosto 2012, n. 27 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e modifica alla legge regionale 10 aprile 2012, n. 7), ha abrogato le disposizioni impugnate;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 13 novembre 2012, ha rinunciato al ricorso.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 9, comma 1, e 19, comma 2, della legge della Regione Marche 10 aprile 2012, n. 7 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”), in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
che la Regione Marche non si è costituita;
che, nelle more del giudizio, la legge della Regione Marche 1° agosto 2012, n. 27 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e modifica alla legge regionale 10 aprile 2012, n. 7), ha abrogato le disposizioni impugnate;
che, a seguito di ciò, il ricorrente ha rinunciato al ricorso;
che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l’intervenuta rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 302 e n. 283 del 2012).
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2013.