ORDINANZA N. 302
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 28, comma 1, della legge della Regione Umbria 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell’Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27 febbraio-1° marzo 2012, depositato in cancelleria il 5 marzo 2012 ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2012.
Udito nell’udienza pubblica del 6 novembre 2012 il Presidente Franco Gallo, in luogo e con l’assenso del Giudice relatore Giorgio Lattanzi;
udito l’avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 febbraio 2012 e depositato il successivo 5 marzo 2012 (reg. ric. n. 55 del 2012), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 28, comma 1, della legge della Regione Umbria 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell’Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione;
che, nell’ambito di una legge volta ad individuare misure e interventi strategici di razionalizzazione, semplificazione e riordino del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali, la norma impugnata ha istituito l’Agenzia forestale regionale, alla quale sono stati attribuiti i compiti di gestione, di tutela e di valorizzazione dei beni agro-forestali della Regione e le altre funzioni elencate nell’art. 19;
che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, il primo comma dell’art. 28, in combinato disposto con l’art. 19 della stessa legge, nella parte in cui attribuisce all’Agenzia forestale regionale il potere di realizzare lavori ed opere attinenti o funzionali alle proprie competenze in amministrazione diretta fino all’importo di 200.000 euro, risulta in evidente contrasto con l’art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
che il contrasto della norma regionale sussisterebbe sia con il comma 5 dell’art. 125, il quale pone un limite massimo di spesa pari a 50.000 euro per l’assunzione in amministrazione diretta, sia con il comma 6 dello stesso articolo, che, come rileva il ricorrente, «in via generale consente la realizzabilità dei lavori in economia soltanto in presenza delle specifiche condizioni ivi previste, tra le quali la natura manutentiva di opere o impianti già esistenti dei lavori e l’impossibilità di realizzarli previo esperimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente»;
che le limitazioni suddette, individuando in modo rigoroso gli esatti confini entro i quali è consentito agli enti pubblici eseguire i lavori in deroga al principio della gara pubblica, rientrerebbero nella tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., con la conseguenza che la violazione dei predetti limiti da parte della Regione determinerebbe una palese violazione della norma costituzionale;
che, secondo il ricorrente, la dilatazione delle ipotesi di assunzione dei lavori in amministrazione diretta previste dal legislatore statale viola anche l’art. 4, comma 3, del citato d.lgs. n. 163 del 2006, il quale, in attuazione della riserva di potestà legislativa esclusiva attribuita allo Stato nella materia della tutela della concorrenza ed in quella dell’ordinamento civile di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. preclude alla Regione di prevedere una disciplina diversa da quella recata dal codice degli appalti in materia di qualificazione e selezione dei concorrenti, di procedure di affidamento e di criteri di aggiudicazione;
che la Regione Umbria non si è costituita;
che, successivamente al ricorso, l’art. 28 in questione è stato abrogato dall’art. 22 della legge della Regione Umbria 4 aprile 2012, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);
che il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 21 giugno 2012, ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 28, comma 1, della legge della Regione Umbria 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell’Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione;
che la Regione Umbria non si è costituita;
che successivamente il ricorrente ha rinunciato al ricorso;
che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l’intervenuta rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex plurimis, sentenze n. 32 del 2012 e n. 217 del 2011; ordinanze n. 98 del 2012 e n. 204 del 2011).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012.