SENTENZA N. 80
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Luigi MAZZELLA Presidente
- Gaetano SILVESTRI Giudice
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale dell’articolo 105 della legge della Regione siciliana 12 maggio
2010, n. 11 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010),
promossi dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con
quattro ordinanze del 19 dicembre 2011 e dal Tribunale amministrativo regionale
per la Sicilia, con ordinanza del 24 maggio 2012, rispettivamente iscritte ai
numeri 66, 67, 68, 83 e 192 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, numeri 17, 20 e 38, prima serie speciale,
dell’anno 2012.
Visti
gli atti di costituzione della
Regione siciliana, della S.E.R. Società Energie
Rinnovabili s.p.a., della S.E.R. 1 Società Energie
Rinnovabili 1 s.p.a. e della Alin s.p.a.;
udito nell’udienza pubblica del 13 marzo 2013 il Giudice
relatore Alessandro Criscuolo;
uditi
gli avvocati Marina Valli per la
Regione siciliana, Carlo Comandé per la S.E.R. Società Energie Rinnovabili s.p.a. e per la S.E.R. 1 Società Energie Rinnovabili 1 s.p.a. e Francesco Surdi per l’Alin s.p.a.
Ritenuto in fatto
1.— Il Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana, con ordinanza del 19 dicembre 2011 (r.o. n. 66 del 2012), ha sollevato, in riferimento agli
articoli 3, 41, 117, secondo e terzo comma, 120 della Costituzione, nonché
all’articolo 14 dello statuto della detta Regione, approvato con Regio decreto-legge
15 maggio 1946, n. 455, questione di legittimità costituzionale dell’articolo
105 della legge della Regione siciliana approvata il 12 maggio 2010, n. 11
(Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010). Tali disposizioni,
a parere del rimettente, determinerebbero una «legificazione» delle Linee Guida
al Piano Energetico Ambientale della Regione Sicilia (d’ora in avanti PEARS),
approvate con deliberazione della Giunta regionale del 3 febbraio 2009 e si
porrebbero in contrasto con i suddetti parametri costituzionali, nella parte in
cui prevedono:
– alla lettera d), del punto 2,
l’obbligo di allegare alla richiesta di autorizzazione la dichiarazione, da
parte di primaria Compagnia di assicurazione, della disponibilità alla
copertura assicurativa dei rischi da mancata erogazione del servizio di
fornitura elettrica all’ente gestore di rete;
– alla lettera e), del punto 2,
l’obbligo della comunicazione, ai fini della celerità dei procedimenti, della
sede legale istituita dal richiedente in Sicilia e l’impegno al suo
mantenimento nel territorio della Regione per il tempo di efficacia
dell’autorizzazione;
– al punto 10, l’obbligo per il soggetto
autorizzato di rilasciare, anteriormente all’inizio dei lavori e pena
l’inefficacia dell’autorizzazione, idonee garanzie a favore della Regione;
– al punto 21, che gli impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza superiore a 10 MW debbano
essere realizzati ad una distanza l’uno dall’altro non inferiore a 10 KM o,
comunque, a distanza congrua sulla base di adeguata motivazione (r.o. n. 66 del 2012).
2.— Il rimettente riferisce che la dante
causa della società S.E.R. 1 Società Energie
Rinnovabili 1 s.p.a., con due istanze presentate nell’anno 2007, ha richiesto
il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 12 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell’elettricità), per la realizzazione di due impianti eolici
destinati alla produzione di energia elettrica; che, nelle more del
procedimento istruttorio, è entrato in vigore il PEARS, approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 3 febbraio 2009, emanata con
decreto del Presidente della Regione siciliana in data 9 marzo 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, del
quale era espressamente prevista l’applicabilità anche alle domande già in
itinere.
La S.E.R. 1
s.p.a., con ricorso presentato al Tribunale amministrativo regionale per la
Sicilia sede di Palermo (d’ora in avanti, TAR), ha impugnato gli atti di
approvazione del PEARS, sostenendo, in via principale, l’inapplicabilità delle
prescrizioni previste dal nuovo piano alle domande di autorizzazione in
precedenza presentate ed, in via gradata,
l’illegittimità di molteplici disposizioni.
Il TAR, accogliendo pressoché in toto il
ricorso, ha in primo luogo stabilito che il Piano, avendo natura regolamentare,
non era applicabile a domande presentate prima della sua entrata in vigore,
pena la violazione dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale;
inoltre, nonostante il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente, ha
annullato le seguenti prescrizioni: necessità per l’impresa richiedente di
stabilire una sede legale in Sicilia; necessità di documentazione attestante la
disponibilità giuridica dell’area dell’impianto; necessità di comunicazione del
gestore della rete attestante la capacità di quest’ultima di ricevere l’energia
prodotta dal nuovo impianto; necessità della partecipazione alla Conferenza dei
servizi, in ogni caso, della Soprintendenza ai Beni Culturali Ambientali;
possibile imposizione da parte della Conferenza di misure di mitigazione
ambientale e compensazione; necessità di allegare alla richiesta l’impegno di
una Compagnia di assicurazione di rilasciare, in caso di autorizzazione,
adeguata copertura assicurativa; prestazione di idonee garanzie a favore della
Regione prima dell’inizio dei lavori; necessità di una distanza di almeno 10 Km
tra impianti di potenza superiore a 10 MW.
Il rimettente prosegue esponendo che la
sentenza del TAR è stata impugnata con atto di appello dalla soccombente
Amministrazione regionale, la quale ne ha chiesto l’annullamento previa
sospensione dell’esecutività.
Nel giudizio a quo si è costituita la
società appellata chiedendo il rigetto del gravame.
Il Consiglio rimettente, con suo
provvedimento, ha sospeso la esecutività della sentenza impugnata; le parti
hanno presentato memorie e repliche, insistendo nelle conclusioni.
All’udienza dell’ 8 giugno 2011
l’appello è stato trattenuto in decisione.
In punto di diritto il Consiglio osserva
che, al fine di enucleare i punti salienti della controversia in esame, si deve
porre in evidenza che, con la sentenza indicata, il TAR ha ritenuto il PEARS
atto di natura regolamentare. Inoltre, in virtù del principio d’irretroattività
delle norme regolamentari, ha dichiarato l’inapplicabilità del piano stesso
alle richieste di autorizzazione per la realizzazione di impianti di produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili o alternative, presentate prima
dell’approvazione di esso, come quella della società appellata; ha, tuttavia,
scrutinato la coerenza di alcune previsioni del piano rispetto alla normativa
primaria statale ed ha annullato le prescrizioni innanzi indicate.
Con il primo motivo di impugnazione
l’Amministrazione regionale pone in evidenza l’errore in cui è incorso il TAR
allorché ha qualificato l’intero PEARS come atto regolamentare. Oltre che delle
Linee Guida dettate dalla Giunta, delle quali sarebbe pacifica la natura
regolamentare, il piano consterebbe di un documento (elaborato con il
contributo di vari Dipartimenti Universitari) che affronta l’intero spettro
delle problematiche relative allo sviluppo della domanda e dell’offerta di
energia elettrica in ambito regionale in chiave programmatica e, dunque, con
valenza essenzialmente conformativa.
Al riguardo, il rimettente osserva come
le considerazioni svolte dall’Amministrazione appellante siano condivisibili,
ma non rilevanti, dal momento che la sentenza del TAR – ad avviso del
rimettente – avrebbe ad oggetto esclusivo le Linee Guida approvate dalla Giunta
in sostituzione di quelle contenute nell’allegato A al progetto di PEARS
sottoposto alla Giunta stessa dal competente assessore.
Il presente giudizio concernerebbe
esclusivamente le Linee Guida e cioè l’atto avente valenza normativa e non il
PEARS inteso quale documento programmatorio.
Con il secondo motivo, l’amministrazione
appellante sostiene che la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere le
Linee Guida inapplicabili alle istanze proposte prima della loro entrata in
vigore.
Al riguardo il rimettente osserva che
«questo mezzo è da ritenersi fondato in base alla regola della immediata
applicabilità nel procedimento in corso della norma sopravvenuta».
In ossequio al principio tempus regit actum
ciascuna fattispecie dovrebbe realizzarsi nell’osservanza della norma vigente
al momento in cui questa si perfeziona, con la conseguenza che ciascuno degli
atti che si susseguono nella sequenza procedimentale dovrebbe essere posto in
essere nel rispetto della norma vigente al momento dell’emissione.
Pertanto, l’atto finale del
procedimento, cioè l’autorizzazione – in difetto di norme transitorie –
dovrebbe essere adottato nel rispetto di quanto previsto dal nuovo regolamento,
risultando irrilevante sotto questo specifico motivo l’affidamento maturato dal
titolare dell’interesse pretensivo alla luce del
vecchio quadro normativo (restando impregiudicate eventuali questioni
risarcitorie derivanti dalla pretesa inosservanza dell’originario termine di
conclusione del procedimento). Come, poi, rilevato dall’Avvocatura, anche le
Linee Guida statali (Decreto ministeriale adottato ai sensi dell’art. 12 del
d.lgs. n. 387 del 2003) risulterebbero generalmente applicabili ai procedimenti
in corso, con obbligo del proponente di integrare la documentazione
originariamente presentata.
Ad avviso del rimettente, alla luce
delle argomentazioni esposte, resterebbero assorbite tutte le osservazioni
svolte dall’appellante in ordine all’errore in procedendo in cui sarebbe
incorso il TAR, allorché ha inteso comunque scrutinare le singole disposizioni
del piano, pur avendone decretato l’inapplicabilità alle iniziative della
ricorrente.
Sarebbe evidente che la sentenza
impugnata (richiamando il criterio legittimante dell’operatore di settore che
sembra non pertinente alla fattispecie) non si è data cura di verificare
adeguatamente se la ricorrente vantasse un interesse processualmente
qualificato all’ulteriore impugnazione di norme a lei non applicabili.
Ciò posto, osserva il giudice a quo che,
una volta stabilita l’applicabilità del regolamento alle iniziative non ancora
valutate dalla Conferenza, da un lato la richiamata questione processuale
perderebbe rilevanza, dall’altro, lo scrutinio delle singole disposizioni si
imporrebbe trattandosi – diversamente da quanto sostiene l’Avvocatura – di
norme impugnabili direttamente a causa del loro contenuto analitico e
immediatamente precettivo.
Tanto premesso, in relazione
all’originaria natura ed alla immediata applicabilità con conseguente diretta
impugnabilità delle Linee Guida regionali, dovrebbe rilevarsi che, nelle more
della definizione del giudizio di appello, è entrata in vigore (quando
l’esecutività della sentenza di primo grado era già stata sospesa) la legge
della Regione siciliana n. 11 del 2010, e quindi l’art. 105, comma 5, di essa.
Ad avviso del Collegio, si tratterebbe
di una disposizione che – con il rinvio recettizio,
nella parte finale, al decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2009,
avente ad oggetto la emanazione della delibera della Giunta regionale 3
febbraio 2009, n. 1, e quindi con il richiamo alle Linee Guida del PEARS –
avrebbe prodotto l’effetto di «legificare»
sostanzialmente le suddette Linee Guida, come sostenuto dall’Avvocatura. «Non
può infatti ragionevolmente negarsi – come fa invece l’appellata nella
approfondita memoria del 18 maggio 2011 – che le disposizioni del regolamento
trovino oramai adeguata copertura legislativa». Pertanto, premessa
l’applicabilità delle Linee Guida all’iniziativa della società appellata e
preso atto del sopravvenuto recepimento a livello normativo superiore
dell’originaria fonte regolamentare, il rimettente osserva che «dovrebbe
limitarsi ad accogliere l’appello dell’amministrazione e ad annullare la
sentenza impugnata, essendo evidente, secondo il consolidato indirizzo
giurisprudenziale, l’impraticabilità di un sindacato di legittimità
amministrativa nei confronti di un atto normativo primario».
Ciò posto, il rimettente osserva che,
come chiarito dalla Corte costituzionale (è citata la sentenza n. 241 del
2008) con riferimento all’ipotesi affine delle leggi provvedimento (volte,
cioè, a legificare scelte di regola spettanti
all’autorità amministrativa), la tutela dei soggetti incisi da tali atti viene
a connotarsi, stante la preclusione di un sindacato da parte del giudice
amministrativo, secondo il regime tipico dell’atto legislativo adottato,
trasferendosi dall’ambito della giustizia amministrativa a quello proprio della
giustizia costituzionale.
Dovendo, quindi, fare applicazione
dell’art. 105 della legge reg. Sicilia n. 11 del 2010, il Consiglio di
giustizia amministrativa riconosce, «in linea generale e salvo quanto poi si
dirà», la fondatezza delle critiche svolte dall’appellante alla sentenza
impugnata, svolgendo al riguardo una serie di considerazioni. All’esito
dichiara di dubitare della legittimità costituzionale di alcune disposizioni
contenute nelle Linee Guida citate e ritiene dimostrata, alla luce di quanto
sopra osservato, la rilevanza delle relative questioni.
«Infatti, l’annullamento della sentenza
impugnata per effetto della legificazione delle norme regolamentari da essa
annullate presuppone la legittimità costituzionale –sui punti che ora si
esamineranno – della norma legificante».
Il Collegio precisa che alla Corte
costituzionale debbono essere sottoposte solo «quelle problematiche
concretamente controverse nel presente giudizio», dovendosi ritenere
irrilevante ogni pur possibile dubbio di costituzionalità riguardante profili
delle Linee Guida non evocati in questa fase del giudizio (quale, ad esempio,
quello della priorità dell’esame delle iniziative a filiera interamente
regionale).
In punto di non manifesta infondatezza,
il giudice a quo reputa necessario premettere alcuni rilievi sulle competenze
legislative della Regione Sicilia in materia di produzione di energia da fonti
rinnovabili.
Come osservato dal TAR, per costante
giurisprudenza della Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 383 del
2005, la materia in oggetto sarebbe riconducibile alla «produzione
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» e sarebbe, quindi, oggetto di
legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.
Ciò varrebbe, ai sensi dell’art. 10
della legge costituzionale n. 3 del 2001, anche per le Regioni il cui statuto
speciale non contempli l’indicato ambito materiale (è citata la sentenza n. 168 del
2010).
Ad avviso del rimettente, questo sarebbe
il caso anche della Regione Sicilia, non potendosi condividere la tesi
dell’Avvocatura, secondo cui la materia in esame andrebbe ricondotta a quella
dell’industria e commercio, oggetto di competenza esclusiva legislativa
regionale, ai sensi dell’art. 14, comma primo, lettera d), dello statuto.
Ne conseguirebbe che la competenza
legislativa esercitata dalla Regione Sicilia, là dove con l’art. 105 citato ha
recepito a livello primario le Linee Guida regolamentari, sarebbe di tipo
concorrente e, quindi, subordinata al rispetto dei principi sanciti in detta
materia dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.
Ciò posto con riferimento al punto 2,
della lettera d), il rimettente pone in rilievo che il TAR ha annullato tale
prescrizione rilevando che la stessa non appare funzionale alla tutela di un
interesse pubblico di cui sia titolare la Regione.
Al riguardo il rimettente osserva che
detta disposizione per un verso esorbita – oltre che dalle competenze
legislative regionali di cui all’art. 14 dello statuto – dalle attribuzioni autorizzatorie che l’art. 12 del citato d.lgs. demanda alle
Regioni; per l’altro «impinge direttamente
nell’ambito dei rapporti contrattuali tra produttori di energia e gestore della
rete, disciplinato in modo uniforme a livello nazionale».
Pertanto, l’art. 105 della legge
regionale n. 11 del 2010, nel recepire il punto 2, lettera d) delle Linee Guida
– ad avviso del rimettente – risulterebbe in contrasto con l’art. 14 dello
statuto regionale e con l’art.117, secondo comma, Cost., il quale riserva alla
potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile;
inoltre, sarebbe in contrasto con lo stesso art. 117, terzo comma, Cost. nella
parte in cui demanda alla competenza legislativa concorrente delle Regioni la
materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia».
Con riferimento alla lettera e) del
punto 2 delle Linee Guida, il Consiglio pone in rilievo che il TAR ha annullato
detta disposizione, ritenendola in contrasto, oltre che con i principi comunitari
in tema di libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi,
anche con il criterio di ragionevolezza, in quanto l’adempimento richiesto
sarebbe sproporzionato rispetto all’esigenza di garantire celeri comunicazioni
procedimentali.
Ad avviso del rimettente detta
prescrizione, anche interpretata secondo tale limitato senso, introdurrebbe in
ogni caso una ingiustificata e protezionistica discriminazione tra le imprese
su base territoriale, un ostacolo alla libera circolazione delle persone e
delle cose tra le Regioni e, comunque, una sia pure larvata limitazione della
libertà economica dell’impresa appellata, la quale risulta avere una sede
legale e operativa in altra Regione. Detta prescrizione verrebbe a configurare
una condizione di ammissibilità della richiesta non contemplata dall’art. 12
del d.lgs. n. 387 del 2003 e irragionevolmente destinata ad essere mantenuta
anche dopo il rilascio dell’autorizzazione.
Ne conseguirebbe che la norma censurata,
recependo detta prescrizione – ad avviso del collegio rimettente – si porrebbe
in contrasto con gli artt. 3, 41 e 120 Cost. e con lo stesso art. 117, terzo
comma, Cost., nella parte in cui demanda alla competenza legislativa
concorrente delle Regioni la materia «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia».
Con riferimento al punto 10 delle Linee
Guida, il rimettente rileva che il Tar ha ritenuto viziata detta disposizione
per assoluta indeterminatezza, non essendo chiaro quale tipologia di garanzia
sia richiesta e rispetto a quale parametro possa valutarsene la congruità. Ad
avviso dell’appellante tale prescrizione realizza l’esigenza di garantire
l’effettiva costruzione dell’impianto autorizzato.
Al riguardo, osserva il Collegio che
detta disposizione, oltre a demandare alla Regione un apprezzamento
irragionevolmente discrezionale, esorbiterebbe dalle competenze autorizzatorie che l’art. 12 del d.lgs. citato demanda alle
Regioni. La disposizione censurata, inoltre, subordinerebbe l’efficacia del
titolo ad un adempimento contrattuale da parte del beneficiario (la prestazione
di garanzia in favore della Regione autorizzante) non previsto a livello
nazionale e del quale non si comprenderebbe la finalità.
Sussisterebbe, pertanto, contrasto con
gli artt. 3, 117, secondo e terzo comma, Cost., in materia di ordinamento
civile, e in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia».
Con riferimento, infine, al punto 21
delle Linee Guida, in tema di limiti di potenza e distanze, il rimettente
osserva che il TAR – il quale ha annullato la prescrizione perché viziata per
eccesso di potere e disparità di trattamento – ha ritenuto che il criterio
adottato in merito alle distanze minime non risulterebbe ancorato ad alcun
plausibile parametro scientifico.
Il giudice a quo, invece, afferma che la
individuazione della distanza minima, come sostiene l’appellata, non
risulterebbe effettuata sulla scorta di criteri predefiniti, idonei a
dimostrarne l’effettiva ragionevolezza e congruità.
A parte tale profilo, osserva il
Collegio come sia noto che, in base all’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387
del 2003, l’indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di
specifiche tipologie di impianti potrebbe avvenire soltanto sulla base di Linee
Guida approvate nella Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di
interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), su proposta del Ministro
delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività
culturali.
Come affermato in più occasioni dalla
Corte costituzionale, l’emanazione delle Linee Guida nazionali per il corretto
inserimento nel paesaggio di tali impianti sarebbe da ritenere espressione
della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente.
Ne conseguirebbe che l’individuazione –
in un momento in cui le Linee Guida nazionali non erano state adottate – di
criteri di distribuzione territoriale preclusivi all’installazione di impianti
eolici e fotovoltaici, non ottemperando alla necessità di ponderazione
concertata degli interessi rilevanti in questo ambito in ossequio al principio
di leale cooperazione, risulterebbe in contrasto con il citato art. 12, comma
10, del d.lgs. n. 387 del 2003.
Pertanto, a giudizio del Collegio,
sussisterebbe contrasto con l’art. 3 e con l’art. 117, terzo comma, Cost. nella
parte in cui rinvia alla competenza legislativa concorrente delle Regioni in
materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia».
Sulla base delle considerazioni che
precedono, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
solleva questioni di legittimità costituzionale dell’art. 105, comma 5, della
legge reg. sic. n. 11 del 2010, recante «legificazione delle Linee Guida al
PEARS approvate con deliberazione della G. R. n. 1 del 3 febbraio 2009», nei
termini sopra indicati.
3.— Con atto depositato in data 11
maggio 2012, si è costituita nel presente giudizio di legittimità costituzionale
la Regione siciliana, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e
difesa dall’Avvocatura regionale, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o infondata.
Dopo aver proceduto ad un riepilogo
delle argomentazioni del collegio rimettente, la difesa della Regione
siciliana, in punto di diritto osserva quanto segue.
In ordine alla questione pregiudiziale,
il rimettente non avrebbe posto in essere il tentativo di interpretare la
disposizione impugnata in modo da renderla conforme al dettato costituzionale,
atteso che il principio di conservazione degli atti giuridici comporta che le
leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime se esiste la possibilità
di dare loro un significato compatibile con i precetti costituzionali (ex plurimis
viene citata l’ordinanza
n. 115 del 2005); al riguardo sono, altresì, evocate le ordinanze nn. 464 e 85 del 2007 e n. 89 del 2005.
Ad avviso della difesa regionale – posto
che la norma impugnata rinvia al dettagliato regolamento di cui alle Linee
Guida, aventi natura e finalità amministrative con le garanzie proprie del
giusto procedimento, e che la predetta legge regionale di mero rinvio alle
stesse non attribuisce ad esse valore di legge e non assume il significato di
conversione dell’atto contenente le Linee Guida – gli eventuali vizi dei
provvedimenti di emanazione adottati dalla Giunta regionale, nonché le
eventuali violazioni dello specifico procedimento amministrativo di formazione,
adozione, verifica e partecipazione non rimarrebbero sottratti all’ordinario
sindacato giurisdizionale sulle scelte amministrative incidenti su situazioni
giuridiche soggettive (sul punto sono evocate le sentenze n. 226 del 1999
e n. 143 del
1989).
Inoltre, l’ordinanza di rimessione non
fornirebbe alcuna spiegazione circa le ragioni per le quali la norma impugnata
– sopravvenuta rispetto all’instaurazione del giudizio di appello, il cui atto
introduttivo è stato depositato il 13 aprile 2010 – dovrebbe trovare
applicazione nel medesimo giudizio, carenza che si tradurrebbe in vizio di
carente motivazione sulla rilevanza della questione (sotto tale profilo è
richiamata l’ordinanza
n. 101 del 2011).
Sempre in punto di inammissibilità, la
Regione osserva che il rimettente sembra avere esaurito la potestà decisionale
non risultando, dal contenuto dell’ordinanza di rimessione, se la concessa
misura cautelare si sia fondata, quanto al fumus boni iuris,
sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
(è citata la sentenza
n. 25 del 2006), poiché in tal caso la sospensione dell’efficacia del
provvedimento impugnato sarebbe di carattere provvisorio sino alla ripresa del
giudizio cautelare dopo l’incidente di legittimità costituzionale.
Ancora, per quanto concerne i parametri
che si assumono violati, la difesa regionale rileva come le motivazioni addotte
a fondamento della loro violazione siano apodittiche e non pertinenti, sicché
le censure dovrebbero essere dichiarate inammissibili per assoluta genericità.
Analoghe considerazioni sarebbero valide
per la violazione dell’art. 14 dello statuto; si tratterebbe di censure
generiche che non consentirebbero di individuare quale materia di competenza
esclusiva della Regione Sicilia sia stata violata. Ne conseguirebbe
ulteriormente l’impossibilità di valutare la rilevanza della questione ai fini
della decisione del giudizio a quo (è richiamata la sentenza n. 360 del
2010).
Sempre in punto di inammissibilità, in
ordine ai parametri di cui agli artt. 117, secondo comma (ordinamento civile) e
terzo comma, (produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia), e
120 Cost., si osserva che l’ordinanza «sembra sottrarsi all’insegnamento di
codesta Corte la quale ha costantemente ribadito, sin dalla sentenza n. 213 del
2003, la necessità di tenere conto, nell’individuazione del parametro di
costituzionalità, della perdurante vigenza delle forme e condizioni di
autonomia stabilite negli Statuti speciali e, dunque, l’impossibilità di
invocare direttamente ed unicamente norme del Titolo V della Costituzione senza
argomentare sull’applicabilità dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001».
Al riguardo, la difesa regionale prosegue osservando che in tale ipotesi
sarebbero inammissibili i ricorsi dello Stato nei confronti di leggi delle
Regioni autonome a statuto speciale i quali, nel caso in cui intendano far
valere la violazione del riparto di competenze, dovrebbero essere fondati sulla
ricostruzione di un parametro articolato, nel quale siano considerate sia le
attribuzioni riconosciute alle titolari della potestà legislativa dagli statuti
speciali, sia quelle loro spettanti in seguito alla riforma costituzionale del
2001. Sotto tale profilo è richiamata la sentenza n. 8 del
2004.
Ebbene, la medesima censura di
inammissibilità refluirebbe sui ricorsi delle Regioni autonome a statuto
speciale, ove invochino norme del nuovo Titolo V senza argomentare circa
l’applicabilità, ai sensi dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, di tali
disposizioni (è richiamata la sentenza n. 424 del 2009).
A ciò farebbe eccezione il parametro
costituito dal quinto comma dell’art. 117 Cost., il quale fa esplicito
riferimento, tra i suoi destinatari, anche alle Regioni speciali (è citata la sentenza n. 239 del
2004).
Pertanto, in ossequio al detto
orientamento ribadito anche con l’ordinanza n. 250
del 2007 e la sentenza
n. 360 del 2010, in relazione a questioni incidentali, il rimettente – ad
avviso della difesa regionale – avrebbe dovuto «fornire elementi riguardo alla
possibile estensione anche alla Regione Siciliana delle disposizioni contenute
nella Costituzione in ordine alla suddivisione delle competenze legislative tra
lo Stato e la Regione stessa (sentenza n. 360 del
2010). L’ordinanza di rimessione, invece, prescinderebbe dall’indicare le
ragioni per le quali le disposizioni costituzionali garantirebbero una maggiore
autonomia della regione e sarebbero perciò applicabili, in luogo di quelle
statutarie, ai sensi dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001».
Infine, nel merito, la difesa regionale
osserva che dall’esame del disposto della norma sospettata di illegittimità
costituzionale, risulterebbe palese che il legislatore regionale non ha
travalicato il limite posto dall’art. 14 dello statuto – genericamente
individuato – che circoscrive l’esercizio delle competenze legislative
esclusive della Regione siciliana.
4.— Con atto depositato in data 16
maggio 2012, si è costituita nel presente procedimento la società S.E.R. 1 Società Energie Rinnovabili 1 s.p.a., chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile e, se ritenuta ammissibile,
fondata.
In primo luogo, la parte privata osserva
che l’art. 105 della legge regionale n. 11 del 2010 non può considerarsi idoneo
a «legificare» le disposizioni recate dalla delibera
della Giunta regionale n. 1 del 2009, trattandosi di norma che si limita a
disporre l’ultrattività della applicazione della
predetta delibera sino alla adozione del nuovo regolamento recante le linee
guida regionali in materia di fonti rinnovabili. Le disposizioni in esame,
quindi, continuerebbero ad avere natura regolamentare, e, pertanto,
configurandosi come atti amministrativi a contenuto generale, sarebbero
soggette al sindacato del giudice amministrativo e non della Corte
costituzionale. Da ciò discenderebbe l’inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale in esame.
In subordine, se ritenuta ammissibile,
la questione sarebbe fondata, in ragione dell’evidente contrasto esistente tra
le disposizioni oggetto del presente giudizio e i principi recati dall’art. 12
del d.lgs. n. 387 del 2003, principi che dovrebbero costituire il limite
all’esercizio della potestà legislativa della Regione siciliana nella materia
della produzione, distribuzione e trasporto dell’energia, ai sensi dell’art.
117, terzo comma, Cost. Inoltre, le disposizioni di asserita «legificazione»
della lettera d) del punto 2 e del punto 10 della detta delibera sarebbero in
contrasto anche con l’art. 117, secondo comma, lett. l) Cost.
5.— Con memoria depositata in data 18
febbraio 2013 la Società S.E.R. 1 Società Energie
Rinnovabili s.p.a. ha ribadito quanto dedotto nella memoria di costituzione.
6.— In prossimità dell’udienza di
discussione la difesa della Regione siciliana ha depositato una memoria con la
quale ha ulteriormente sviluppato le argomentazioni in precedenza svolte. In
particolare, essa si sofferma sul decreto presidenziale del 18 luglio 2012, n.
48, col quale è stato emanato il nuovo regolamento, recante norme di attuazione
dell’art. 105, comma 5, della legge reg. Sicilia n. 11 del 2010. Al riguardo,
rileva come la questione debba essere dichiarata inammissibile, in quanto lo
stesso art. 105, nel fare richiamo all’art. 12 dello statuto regionale, dispone
che il provvedimento debba avere la forma del regolamento, che in quanto tale
potrebbe essere censurato solo in sede di conflitto. È richiamata, inoltre, la
norma transitoria di cui all’art. 13, alla luce della quale il nuovo
regolamento si applica alla fattispecie oggetto del giudizio a quo, nonché
l’art. 1 del detto nuovo regolamento il cui contenuto non fa che richiamare la
normativa statale in conformità con le previsioni del d.m.
del 10 settembre 2010. Alla luce di queste considerazioni chiede che la Corte
voglia disporre la restituzione degli atti al giudice rimettente perché
rivaluti la rilevanza della questione, e, nel merito, ribadisce le
argomentazioni già svolte.
7.— Il Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana, con ordinanza del 19 dicembre 2011,
solleva, in riferimento agli articoli 3, 117, secondo e terzo comma, Cost. ed
all’art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con r.d.l. n. 455
del 1946, questione di legittimità costituzionale dell’art. 105 della legge
reg. Sicilia n. 11 del 2010, recante, a parere del rimettente, «legificazione»
delle Linee Guida al Piano Energetico Ambientale della Regione Sicilia (PEARS),
approvate con deliberazione della Giunta regionale del 3 febbraio 2009, nella
parte in cui prevedono:
– alla lettera d) del punto 2, l’obbligo
di allegare alla richiesta di autorizzazione la dichiarazione da parte di
primaria Compagnia di Assicurazione della disponibilità alla copertura
assicurativa dei rischi di mancata erogazione del servizio di fornitura elettrica
all’ente gestore di rete;
– al punto 10, l’obbligo per il soggetto
autorizzato di rilasciare, anteriormente all’inizio del lavori e pena
l’inefficacia dell’autorizzazione, idonee garanzie a favore della Regione;
– al punto 21, che gli impianti di produzione
di energia da fonti rinnovabili di potenza superiore a 10 MW devono essere
realizzati ad una distanza l’uno dall’altro non inferiore a 10 KM o, comunque,
a distanza congrua sulla base di adeguata motivazione (r.o.
n. 67 del 2012).
8.— In punto di fatto il giudice
rimettente premette di pronunziare la citata ordinanza nell’ambito del giudizio
di appello proposto dalla Presidenza della Regione siciliana, dalla Giunta
regionale siciliana e dall’Assessorato regionale all’industria (oggi
dell’energia e dei servizi di pubblica utilità), contro la S.E.R.
– Società energie rinnovabili s.p.a. – per l’annullamento della sentenza del
TAR per la Sicilia, sede di Palermo, sezione seconda, del 12 febbraio 2010,
n.1850.
Ciò posto, il rimettente riferisce che
la dante causa della società appellata, con due istanze presentate nell’anno
2007, ha richiesto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 12 del
d.lgs. n. 387 del 2003 per la realizzazione nei comuni di San Mauro Castelverde (PA) e Castronovo di
Sicilia (PA) di due impianti eolici per la produzione di energia elettrica;
che, nelle more del procedimento istruttorio, è entrato in vigore il Piano
Energetico Ambientale della Regione Siciliana (PEARS), approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 3 febbraio 2009, emanato con
decreto del Presidente della Regione siciliana in data 9 marzo 2009, pubblicato
in G.U.R.S. n. 13 del 27 marzo 2009, del quale è
espressamente prevista l’applicabilità anche alle domande già in itinere.
La S.E.R. 1
s.p.a., con ricorso presentato al TAR di Palermo, ha impugnato gli atti di
approvazione del PEARS sostenendo, in via principale, l’inapplicabilità delle
prescrizioni previste dal nuovo piano alle domande di autorizzazione in
precedenza presentate, ed in via gradata
l’illegittimità di molteplici disposizioni.
Il TAR con la sentenza in epigrafe
indicata, accogliendo pressoché in toto il ricorso, ha in primo luogo stabilito
che il Piano, avendo natura regolamentare, non è applicabile a domande
presentate prima della sua entrata in vigore, pena la violazione dell’art. 11
delle disposizioni sulla legge in generale; inoltre, nonostante il sopravvenuto
difetto di interesse della ricorrente, il TAR ha annullato le seguenti
prescrizioni: necessità di documentazione attestante la disponibilità giuridica
dell’area dell’impianto; necessità di comunicazione del gestore della rete
attestante la capacità di quest’ultima di ricevere l’energia prodotta dal nuovo
impianto; necessità della partecipazione, in ogni caso, della Soprintendenza ai
Beni Culturali ed Ambientali alla Conferenza dei Servizi; possibile imposizione
da parte della Conferenza di misure di mitigazione ambientale e compensazione;
necessità di allegare alla richiesta l’impegno di una Compagnia di
assicurazione di rilasciare, in caso di autorizzazione, adeguata copertura
assicurativa; prestazione di idonee garanzie a favore della Regione prima
dell’inizio dei lavori; necessità di una distanza di almeno 10 Km tra impianti
di potenza superiore a 10 MW.
Il rimettente, dunque, dà atto che detta
sentenza è stata impugnata con l’atto di appello in esame dalla soccombente
amministrazione regionale, la quale ne ha chiesto l’annullamento previa
sospensione dell’esecutività.
Nel giudizio a quo si è costituita la
società appellata chiedendo il rigetto dell’appello.
Con ordinanza n. 438 del 28 aprile 2010,
il Consiglio rimettente ha sospeso la esecutività della sentenza impugnata; le
parti hanno presentato memorie e repliche, insistendo nelle conclusioni.
All’udienza dell’ 8 giugno 2011
l’appello è stato trattenuto in decisione.
In punto di diritto il rimettente
formula argomentazioni identiche a quelle svolte nell’ordinanza di rimessione r.o. n. 66 del 2012, con esclusivo riferimento al punto 2,
della lettera d), al punto 10, ed al punto 21, delle Linee Guida.
9.— Con atto depositato in data 11
maggio 2012 si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale la
Regione siciliana, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e
difesa dall’Avvocatura regionale, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile e/o infondata, formulando argomentazioni identiche a quelle già
esposte nel giudizio originato dall’ordinanza n. 66 del 2012.
10.— Con atto depositato in data 16
maggio 2012, si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale la
società S.E.R. Società Energie Rinnovabili s.p.a.,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, se ritenuta
ammissibile, fondata, formulando argomentazioni identiche a quelle esposte in
relazione all’ordinanza r.o. n. 66 del 2012.
11.— Con memoria depositata in data 18
febbraio 2013, la detta società ha ribadito quanto dedotto nell’atto di
costituzione, svolgendo le medesime considerazioni esposte nella memoria
prodotta nell’ambito del giudizio originato dall’ordinanza r.o.
n. 66 del 2012.
In prossimità dell’udienza la difesa
della Regione siciliana ha depositato una memoria contenente argomentazioni
identiche a quelle svolte nell’atto depositato in relazione al giudizio di
legittimità costituzionale originato dall’ordinanza n. 66 del 2012
12.— Il Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana, con ordinanza del 19 dicembre 2011, ha
sollevato, in riferimento agli articoli 3, 117, secondo e terzo comma, Cost.,
ed all’art. 14 dello Statuto della Regione siciliana approvato con r.d.l. n.
455 del 1946, questione di legittimità costituzionale dell’art. 105 della legge
della detta Regione n. 11 del 2010, ritenuta «di legificazione» delle Linee
Guida al Piano Energetico Ambientale della Regione Sicilia, (PEARS), approvate
con deliberazione della Giunta regionale del 3 febbraio 2009, nella parte in
cui prevedono:
– alla lettera d) del punto 2, l’obbligo
di allegare alla richiesta di autorizzazione la dichiarazione, da parte di primaria
Compagnia di assicurazione, di disponibilità alla copertura assicurativa dei
rischi di mancata erogazione del servizio di fornitura elettrica all’ente
gestore di rete;
– al punto 10, l’obbligo per il soggetto
autorizzato di rilasciare, anteriormente all’inizio del lavori e pena
l’inefficacia dell’autorizzazione, idonee garanzie a favore della Regione;
– al punto 21, che gli impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza superiore a 10 MW devono
essere realizzati ad una distanza l’uno dall’altro non inferiore a 10 KM o,
comunque, a distanza congrua sulla base di adeguata motivazione (r.o. n. 68 del 2012).
13.— In punto di fatto il giudice
rimettente premette di pronunziare la presente ordinanza nell’ambito del
giudizio di appello proposto dalla Presidenza della Regione siciliana, dalla
Giunta regionale siciliana e dall’Assessorato regionale all’industria (oggi
dell’energia e dei servizi di pubblica utilità), contro la ZEFIRA s.r.l. e nei
confronti di D.M. e L.M. (interventori
ad adiuvandum nel giudizio di primo grado), per
l’annullamento della sentenza n. 1775 del TAR per la Sicilia, sede di Palermo,
sezione seconda, in data 9 febbraio 2010.
Ciò posto, il rimettente riferisce che
la società appellata, con istanza presentata nel mese di novembre 2005, ha
richiesto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387
del 2003 per la realizzazione, nei comuni di Centuripe
(En) e Paternò (CT), di un impianto eolico per la produzione di energia
elettrica; che all’esito di un procedimento particolarmente complesso, in data
31 marzo 2009, è stata convocata la Conferenza dei servizi competente a
pronunciarsi sull’autorizzazione; che in quella sede l’Assessorato regionale
Territorio e Ambiente – ARTA – ha formulato un parere negativo all’accoglimento
dell’istanza, rilevando, tra l’altro, l’incoerenza del progetto e della
documentazione ad esso allegata rispetto alle prescrizioni del Piano Energico
Ambientale della Regione siciliana (PEARS), medio tempore approvato con deliberazione
della Giunta regionale n. 1 del 3 febbraio 2009, emanato con decreto del
Presidente della Regione siciliana in data 9 marzo 2009, pubblicato in G.U.R.S. n. 13 del 27 marzo 2009; che, trattandosi di
dissenso qualificato di una amministrazione preposta alla tutela dell’ambiente,
il procedimento era stato sospeso e la decisione finale era rimessa, ai sensi
dell’art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
e 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2012, alla Giunta regionale.
La ZEFIRA s.r.l., con ricorso presentato
al Tar di Palermo, ha impugnato gli atti di approvazione del PEARS sostenendo,
in via principale, l’inapplicabilità delle prescrizioni previste dal nuovo
piano alle domande di autorizzazione in precedenza presentate, ed in via gradata l’illegittimità di molteplici disposizioni.
Il TAR, con la sentenza impugnata,
accogliendo pressoché in toto il ricorso, ha in primo luogo stabilito che il Piano,
avendo natura regolamentare, non è applicabile a domande presentate prima della
sua entrata in vigore, pena la violazione dell’art. 11 delle disposizioni sulla
legge in generale; inoltre, nonostante il sopravvenuto difetto di interesse
della ricorrente, il TAR ha annullato le seguenti prescrizioni: necessità di
documentazione attestante la disponibilità giuridica dell’area dell’impianto;
necessità di comunicazione del gestore della rete, attestante la capacità di
quest’ultima di ricevere l’energia prodotta dal nuovo impianto; necessità della
partecipazione, in ogni caso, della Soprintendenza ai Beni Culturali e
Ambientali alla Conferenza dei Servizi; possibile imposizione, da parte della
Conferenza, di misure di mitigazione ambientale e compensazione; necessità di
allegare alla richiesta l’impegno di una Compagnia di assicurazioni di
rilasciare, in caso di autorizzazione, adeguata copertura assicurativa;
prestazione di idonee garanzie a favore della Regione prima dell’inizio dei
lavori; necessità di una distanza di almeno 10 Km tra impianti di potenza
superiore a 10 MW.
Il rimettente, dunque, dà atto che detta
sentenza è stata impugnata con l’atto di appello in esame dalla soccombente
amministrazione regionale, la quale ne ha chiesto l’annullamento previa
sospensione dell’esecutività.
Nel giudizio a quo si è costituita la
società appellata chiedendo il rigetto dell’appello.
Si sono costituiti i soggetti già
intervenuti ad adiuvandum nel giudizio di primo
grado.
Con ordinanza n. 273 del 22 marzo 2010 il
Consiglio rimettente ha sospeso la esecutività della sentenza impugnata; le
parti hanno presentato memorie e repliche, insistendo nelle conclusioni.
All’udienza dell’ 8 giugno 2011
l’appello è stato trattenuto in decisione.
In punto di diritto il rimettente
formula le medesime considerazioni svolte nelle ordinanze n. 66 e 67 del 2012.
14.— Con atto depositato in data 11
maggio 2012 si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale la
Regione siciliana, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e
difesa dall’Avvocatura regionale, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o infondata. Al riguardo ha formulato argomentazioni identiche a
quelle già espresse nei giudizi di legittimità costituzionale originati dalle
ordinanze nn. 67 e 66 del 2012.
In prossimità dell’udienza la difesa
della Regione siciliana ha depositato una memoria contenente argomentazioni
identiche a quelle svolte nell’atto depositato in relazione ai giudizi di
legittimità costituzionale originati dalle ordinanze nn.
66 e 67 del 2012.
15.— Il Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana, con ordinanza del 19 dicembre 2011, ha
sollevato, in riferimento agli articoli 3, 117, secondo e terzo comma, della
Costituzione, ed all’art. 14 dello Statuto della Regione Sicilia approvato con
r.d.l. n. 455 del 1946, questione di legittimità costituzionale dell’art. 105
della legge della Regione suddetta n. 11 del 2010, ritenuta «di legificazione»
delle Linee Guida al Piano Energetico Ambientale della Regione Sicilia, (PEARS)
approvate con deliberazione della Giunta regionale del 3 febbraio 2009, nella
parte in cui prevedono:
– alla lettera d) del punto 2, l’obbligo
di allegare alla richiesta di autorizzazione la dichiarazione da parte di
primaria Compagnia di assicurazioni della disponibilità alla copertura
assicurativa dei rischi derivanti da mancata erogazione del servizio di
fornitura elettrica all’ente gestore di rete;
– al punto 10, l’obbligo per il soggetto
autorizzato di rilasciare, anteriormente all’inizio del lavori e pena
l’inefficacia dell’autorizzazione, idonee garanzie a favore della Regione;
– al punto 21, che gli impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza superiore a 10 MW devono
essere realizzati ad una distanza l’uno dall’altro non inferiore a 10 KM o,
comunque, a distanza congrua sulla base di adeguata motivazione (r.o. n. 83 del 2012).
16.— In punto di fatto il giudice
rimettente premette di pronunziare la presente ordinanza nell’ambito del
giudizio di appello proposto dalla Presidenza della Regione siciliana, dalla
Giunta regionale siciliana e dall’Assessorato regionale all’industria (oggi
dell’energia e dei servizi di pubblica utilità), contro la SOLARENERGY s.r.l.
per l’annullamento della sentenza n. 1852 del TAR per la Sicilia, sede di
Palermo, sezione seconda, del 12 febbraio 2010.
Ciò posto, il rimettente riferisce che
la società appellata, ha richiesto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art.
12 del d.lgs. n. 387 del 2003 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico
per la produzione di energia elettrica; che nelle more del procedimento autorizzatorio è entrato in vigore il Piano Energetico
Ambientale della Regione Siciliana, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 1 del 3 febbraio 2009, emanato con decreto del Presidente della
Regione siciliana in data 9 marzo 2009, pubblicato in G.U.R.S.
n. 13 del 27 marzo 2009, del quale è espressamente prevista l’applicabilità
anche alle domande già in itinere.
La SOLARENERGY s.r.l., con ricorso
presentato al TAR di Palermo, ha impugnato gli atti di approvazione del PEARS
sostenendo, in via principale, l’inapplicabilità delle prescrizioni previste
dal nuovo piano alle domande di autorizzazione in precedenza presentate, ed in
via gradata l’illegittimità di molteplici
disposizioni.
Il TAR, con la sentenza indicata,
accogliendo pressoché in toto il ricorso, ha in primo luogo stabilito che il
Piano, avendo natura regolamentare, non è applicabile a domande presentate
prima della sua entrata in vigore, pena la violazione dell’art. 11 delle
disposizioni sulla legge in generale; inoltre, nonostante il sopravvenuto
difetto di interesse della ricorrente, ha annullato le seguenti prescrizioni:
necessità di documentazione attestante la disponibilità giuridica dell’area
dell’impianto; necessità di comunicazione del gestore della rete, attestante la
capacità di quest’ultima di ricevere l’energia prodotta dal nuovo impianto;
necessità della partecipazione, in ogni caso, della Soprintendenza ai Beni
Culturali e Ambientali alla Conferenza dei Servizi; possibile imposizione, da
parte della Conferenza, di misure di mitigazione ambientale e compensazione;
necessità di allegare alla richiesta l’impegno di una Compagnia di
assicurazioni di rilasciare, in caso di autorizzazione, adeguata copertura
assicurativa; prestazione di idonee garanzie a favore della Regione prima
dell’inizio dei lavori; necessità di una distanza di almeno 10 Km tra impianti
di potenza superiore a 10 MW.
Il rimettente, dunque, dà atto che detta
sentenza è stata impugnata con l’atto di appello in esame dalla soccombente
amministrazione regionale, la quale ne ha chiesto l’annullamento previa
sospensione dell’esecutività.
Nel giudizio a quo si è costituita la
Società appellata chiedendo il rigetto dell’appello.
Con ordinanza n. 434 del 30 aprile 2010
il Consiglio di giustizia amministrativa ha sospeso la esecutività della
sentenza impugnata; le parti hanno presentato memorie e repliche, insistendo
nelle conclusioni.
All’udienza dell’8 giugno 2011 l’appello
è stato trattenuto in decisione.
In punto di diritto il rimettente
formula le medesime considerazioni svolte nelle ordinanze nn.
66, 67 e 68 del 2012.
17.— Con atto depositato in data 31
maggio 2012 si è costituita nel presente giudizio di legittimità costituzionale
la Regione siciliana, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e
difesa dall’Avvocatura regionale, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile e/o infondata. Al riguardo ha formulato argomentazioni identiche
a quelle già formulate nei giudizi di legittimità costituzionale originati
dalle ordinanze nn. 66, 67 e 68 del 2012.
In prossimità dell’udienza la difesa
della Regione siciliana ha depositato una memoria contenente argomentazioni
identiche a quelle svolte negli atti depositati in relazione ai giudizi di
legittimità costituzionale originati dalle ordinanze n. 66, 67 e 68 del 2012.
18.— Il Tribunale Amministrativo
regionale per la Sicilia, con ordinanza del 24 maggio 2012, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, terzo
comma, Cost. e all’art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, dell’art. 105
della legge di detta Regione n. 11 del 2010, nella parte in cui prevede al
punto 28 delle Linee Guida del Piano Energetico Ambientale della Regione
siciliana, l’obbligo per il produttore di energia di rifornirsi di biomasse
(per almeno il 50 per cento del fabbisogno) da aree dislocate in un raggio non
superiore a Km 70 dall’impianto; e nel caso in cui tali biomasse non siano
disponibili entro tale perimetro, di rifornirsi esclusivamente di biomasse
provenienti dal territorio regionale (r.o. n. 192 del
2012).
19.— Il rimettente espone che in data 21
maggio 2010 la società Alin s.p.a. presentava allo
sportello unico per le attività produttive del Comune di Termini Imerese una richiesta di autorizzazione per la costruzione
e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato a
biomasse, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003; che l’istanza era
inoltrata direttamente al Comune in cui ricadeva l’area industriale nella quale
doveva essere localizzato l’insediamento produttivo, in conformità a quanto
previsto dall’art. 28, comma 3, della delibera di Giunta regionale n. 1 del
2009, con cui è stato approvato il PEARS, il quale dettava una procedura
semplificata per l’acquisizione di autorizzazioni alla realizzazione di
impianti che «utilizzano biocombustibili ottenuti da piante oleaginose anche no
food per la cogenerazione di energia elettrica e
calore»; che, contestualmente, era presentata istanza di rilascio dei
prescritti pareri e /o nulla osta alle varie Amministrazioni preposte alla cura
ed alla tutela degli interessi coinvolti; che, però, l’Assessorato all’Energia
comunicava al Comune di Termini l’intenzione di avocare a sé la competenza al
rilascio dell’autorizzazione, pur essendo già stata avviata la procedura
semplificata prevista dal comma 3 dell’art. 28 del PEARS; che il Comune di
Termini Imerese comunicava la predetta circostanza
alla società Alin s.p.a.; che, pertanto,
quest’ultima, con nota protocollo n. 14364 del 28 ottobre 2010, formulava una
nuova istanza di rilascio dell’autorizzazione direttamente all’Assessorato
all’Energia, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 (nella specie,
una istanza diretta ad ottenere l’autorizzazione per la realizzazione di un
impianto alimentato integralmente a biocombustibile – olio vegetale – di tipo cogenerativo, della potenza termica di 6,348 Mwt e della potenza elettrica di 2,709 Mwe,
situato in contrada Notarbartolo, nella zona
industriale del Comune di Termini Imerese), che, con
nota protocollo n. 15023 del 20 aprile 2011, l’Assessorato Regionale
all’Energia invitava tutte le Amministrazioni, a diverso titolo coinvolte nel
procedimento, ad esprimere i pareri e o i nulla osta di propria competenza,
nonché a partecipare all’adunanza della Conferenza di Servizi per l’adozione
della determinazione conclusiva; che in data 29 aprile 2011 era celebrata
l’adunanza della Conferenza di Servizi indetta a tale scopo, nella quale si
constatava il positivo rilascio dei pareri favorevoli (alcuni condizionati) e/o
nulla osta da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte; che
l’Amministrazione regionale dava, altresì, atto che Alin
s.p.a. aveva documentato il possesso dei requisiti di cui alla delibera della
Giunta Regionale n. 1 del 3 febbraio 2009; che la Conferenza dei Servizi
dichiarava positivamente concluso l’iter autorizzativo,
raccomandando il rispetto delle prescrizioni e dei vincoli impartiti e
vincolando il definitivo rilascio dell’autorizzazione esclusivamente a taluni
pareri ritenuti imprescindibili (pareri dell’Agenzia delle Dogane e
dell’Assessorato alle Infrastrutture, che venivano rilasciati in data 5 maggio
2011).
Il rimettente aggiunge che, infine, con
DRS n. 311 del 28 giugno 2011, l’Assessorato Regionale provvedeva al rilascio
della "autorizzazione unica” per la realizzazione e gestione dell’impianto, ma
subordinava l’efficacia del provvedimento autorizzatorio
al rispetto del vincolo previsto dal comma 2, punto 28, del PEARS (sopra
riportato); che detta condizione non era stata deliberata in sede di Conferenza
dei Servizi decisoria (ed anzi l’Amministrazione regionale aveva
originariamente escluso l’applicabilità di tale cosiddetto "vincolo di
approvvigionamento territoriale”, in quanto si era ritenuto che l’impianto
rientrasse nel regime speciale di cui al comma 3 del punto 28 del PEARS,
recante un regime derogatorio rispetto a quello generale di cui al comma 2);
che, pertanto, la società Alin s.p.a., con note del 4
luglio 2011 e del 20 settembre 2011, aveva contestato l’apposizione di tale
prescrizione, ma, non avendo ottenuto positivo riscontro, l’aveva impugnata con
il ricorso introduttivo, chiedendo l’annullamento della prescrizione stessa.
Tutto ciò premesso, il TAR riferisce i
motivi proposti dalla ricorrente ed espone che l’Amministrazione si è
ritualmente costituita, adducendo l’inammissibilità e l’infondatezza
dell’impugnazione.
Osserva, poi, che – come affermato dal
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nell’ordinanza
n. 1024 del 19 dicembre 2012 – con l’art. 105 della legge della Regione
siciliana n. 11 del 2010, il legislatore siciliano ha «legificato»,
ovvero approvato con legge regionale e dunque elevato al rango di legge, il
PEARS e le sue Linee Guida; il TAR, inoltre, rileva che il punto 28 delle dette
Linee Guida, «divenuto oramai norma di legge regionale», introduce l’obbligo
per il produttore di energia che intenda realizzare biomasse, di rifornirsi di
queste ultime, per almeno il 50 per cento del fabbisogno, da aree dislocate in
un raggio non superiore a Km 70 dall’impianto; e, nel caso in cui non siano
disponibili entro tale perimetro, di rifornirsi esclusivamente di biomasse
provenienti dal territorio regionale.
Il TAR prosegue deducendo che l’art. 14
dello statuto siciliano attribuisce alla Regione potestà legislativa esclusiva
in materia di «industria e commercio», ma che in tale materia non può essere
fatta rientrare anche la disciplina della «produzione di energia», perché
l’art. 117, terzo comma, Cost. la considera oggetto specifico di potestà
legislativa concorrente; e ciò vale, come chiarito dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 168 del 2010, anche per le Regioni a statuto
speciale – come la Regione siciliana – che non l’abbiano riservata
espressamente alla propria potestà legislativa esclusiva.
Ne consegue, ad avviso del rimettente,
che in detta materia la potestà legislativa della Regione siciliana deve essere
esercitata nel rispetto dei principi sanciti dalla legislazione statale e,
nella specie, dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003. Osserva, ancora, il TAR
che il «vincolo di approvvigionamento territoriale» si concreta in una
cosiddetta «riserva di fornitura» in favore dei produttori regionali ed è
certamente più rigido rispetto a quelli contemplati dall’art. 12 del d.lgs.
citato. Detto vincolo, inoltre, costituendo una forma di «aiuto alle imprese
locali» finisce con l’alterare il regime della libera concorrenza e quindi
pregiudica l’impresa ricorrente.
Pertanto la disposizione in esame si
porrebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. e con l’art. 14 dello
Statuto della Regione siciliana, che non contempla tra le materie oggetto di
potestà legislativa esclusiva la disciplina della produzione di energie.
In punto di rilevanza, il TAR rileva che
la soluzione della questione di legittimità costituzionale sarebbe
pregiudiziale ai fini della decisione della causa in quanto da essa
dipenderebbe il destino del vincolo di approvvigionamento.
Infine, in punto di non manifesta
infondatezza il rimettente osserva che l’introduzione di norme non
qualificabili come norme di dettaglio, per di più volte a derogare norme di
principio poste dallo Stato, costituisce una evidente rottura del regime di
riparto delle competenze legislative.
Alla luce di tali considerazioni il TAR
solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 105 della legge
regionale n. 11 del 2010 nei termini sopra indicati.
20.— Con atto depositato in data 12
ottobre 2012, è intervenuta nel presente giudizio di costituzionalità la
Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore.
La difesa regionale, dopo aver
riepilogato le argomentazioni del rimettente, rileva che successivamente al
deposito dell’ordinanza presso la Cancelleria del Tar è stato pubblicato il
decreto presidenziale 18 luglio 2012, n. 48 (Regolamento recante norme di
attuazione dell’art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n.
11), che ha adeguato la disciplina regionale in materia di procedimenti
autorizzativi aventi ad oggetto biomasse, bioliquidi
e biocarburi.
Alla luce della sopravvenienza di detto
regolamento la difesa regionale osserva che la Corte costituzionale, in
ossequio a costante orientamento giurisprudenziale, dovrebbe disporre la
restituzione degli atti al rimettente per ius superveniens.
Il nuovo regolamento avrebbe adeguato la
disciplina regionale in materia di procedimenti autorizzativi aventi ad oggetto
biomasse, bioliquidi e biocarburi
ai dettami della disciplina statale. L’art. 1 del citato decreto presidenziale
contiene un espresso richiamo alle disposizioni statali che disciplinano i
requisiti per l’installazione di impianti di generazione elettrica alimentati
da biomasse; ciò comporta che alla fattispecie sottoposta all’esame del giudice
rimettente sia applicabile il disposto dell’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387
del 2003, secondo cui «l’autorizzazione non può essere subordinata né prevedere
misure di compensazione a favore delle regioni e delle province».
Poiché detta disciplina – ad avviso
della difesa regionale – è applicabile ai sensi dell’art. 13 ai procedimenti in
corso, la Corte dovrebbe disporre la restituzione degli atti al TAR perché
proceda ad una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta
infondatezza.
In via gradata
chiede che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.
21.— Con atto depositato in data 16
ottobre 2012 si è costituita nel presente giudizio di legittimità
costituzionale Alin s.p.a., chiedendo alla Corte di
dichiarare l’inammissibilità della questione e, in subordine, la fondatezza
della stessa.
L’esponente osserva come la norma di cui
all’art. 105 della legge regionale impugnata non conferirebbe al PEARS rango di
norma primaria, limitandosi a costituire base giuridica postuma ad un atto
amministrativo chiamato in via suppletiva e transitoria a fornire le
prescrizioni di dettaglio nelle more dell’emanazione del nuovo regolamento
d’attuazione.
L’intenzione del legislatore regionale
si è, infatti, tradotta nel dettare, a regime, le modalità di realizzazione
degli interventi previsti dal d.lgs. n. 387 del 2003 mediante l’adozione di un
regolamento di attuazione che, per sua natura, certamente non possiede il rango
di norma primaria; regolamento, appunto, approvato con la deliberazione della
Giunta regionale n. 202 del 21 giugno 2012, esternata con decreto del
Presidente della Regione Siciliana del 18 luglio 2012, n. 48 (Regolamento
recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12
maggio 2010, n. 11), pubblicato sulla GURS del 17 agosto 2012, n. 34.
Il PEARS, ad avviso della parte privata,
avrebbe, dunque, mantenuto il rango di atto di normazione
secondaria anche successivamente all’entrata in vigore dell’art. 105 della
legge reg. Sicilia n. 11 del 2010.
Nel merito, l’esponente osserva come il
dettato dell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, regolante la
realizzazione e gestione degli impianti, al quale il legislatore regionale fa
espresso rinvio, è univoco nell’escludere che le Regioni possano introdurre
limiti o divieti alla realizzazione degli impianti al di fuori dell’indicazione
di aree e siti non idonei all’ubicazione degli stessi.
Ciò trova conferma anche nelle Linee
Guida nazionali di cui al d.m. 10 settembre 2010 che,
al punto 14.5., prevedono che l’eventuale superamento di eventuali vincoli di
tipo programmatico contenuti nel PEARS sia inidoneo a precludere la conclusione
del procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione unica.
Pertanto, la previsione del cosiddetto
vincolo di approvvigionamento della biomassa si rivelerebbe sprovvista di
adeguata copertura legislativa, non potendosi desumere dall’analisi delle
finalità e dei contenuti della disciplina di settore alcuna previsione idonea a
fondare l’introduzione di una regola derogatoria.
Il vincolo in questione, ad avviso
dell’esponente, non si tradurrebbe nell’asserita promozione e incentivazione
dell’agricoltura regionale, ma in un blocco alla realizzazione degli impianti,
integrante una indebita restrizione della libertà di iniziativa economica,
della concorrenza e della libera circolazione delle merci. Il punto 28 del
PEARS configurerebbe, poi, un invalicabile divieto alla installazione di
impianti di energia alimentati a biomasse sul territorio regionale,
pregiudicando il libero accesso al mercato. Detto vincolo sarebbe anche in
contrasto con gli obiettivi che gli Stati membri sono chiamati a conseguire, in
ossequio alla corretta applicazione dei principi contenuti nelle direttive
2001/77/CE e 29/2009/CE.
In punto di diritto l’esponente osserva
come la legificazione della norma regolamentare impugnata sia in contrasto con
gli articoli 3, 41 e 117 Cost. e con l’art. 14 dello Statuto della Regione
siciliana e con le norme del Trattato CE.
Ciò posto, la difesa della parte privata
sostiene che il vincolo posto dal punto 28 del PEARS stride irrimediabilmente
con le prerogative che l’art. 12 del d.lgs. citato demanda alle Regioni e viola
i principi generali per l’incentivazione delle energie rinnovabili fissati
dall’art. 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria
2008).
La preclusione in via generale
dell’utilizzo della biomassa prodotta fuori dal territorio regionale, inoltre,
violerebbe anche l’art. 23 del Trattato CE e l’art. 117, Cost. interferendo nel
mercato dei biocombustibili e degli oli vegetali, anch’esso soggetto alla
disciplina della concorrenza ed al regolamento (CE) del Consiglio n. 73 del
2009.
Infine, l’esponente osserva che, nelle
more del giudizio di legittimità costituzionale, con deliberazione della Giunta
regionale n. 202 del 21 giugno 2012, emanata con DPRS n. 48 del 2012, la
Regione siciliana ha adottato il nuovo regolamento recante norme di attuazione
dell’art. 105, comma 5, della legge regionale n. 11 del 2010 (linee guida regionali
in materia di energie rinnovabili) che, all’art. 9, nel disciplinare la
realizzazione degli interventi nel settore delle biomasse, non contempla più
l’obbligo di approvvigionamento della biomassa regionale. Tuttavia, ai sensi
dell’art. 13, la nuova regolamentazione troverebbe applicazione solo ai
procedimenti avviati successivamente all’entrata in vigore del regolamento o
«ancora in corso e non ancora definiti con Conferenza dei servizi».
Detto atto di resipiscenza, ad avviso
dell’esponente, troverebbe fondamento nelle osservazioni contenute nel parere
reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana,
sezione consultiva, n. 184 del 2012, reso nell’Adunanza del 6 marzo 2012, e
nella nota protocollo n. 3815 – 286.4 del 23 dicembre 2011 dell’ufficio
legislativo e legale, con cui venivano evidenziati profili di illegittimità
costituzionale sulla riproposizione, anche nel nuovo regolamento, del «vincolo
di approvvigionamento».
22.— In prossimità dell’udienza di
discussione Alin s.p.a. ha depositato una memoria,
con la quale ribadisce le argomentazioni in precedenza svolte. In particolare,
nell’atto in questione si sofferma sulla sopravvenienza del regolamento
approvato con d. Pres. reg. sic. n. 48 del 2012, sostenendo che esso, alla luce
dell’art. 13, non troverebbe applicazione nel caso di specie, essendo
applicabile ai soli procedimenti ancora in corso e non ancora definiti con
conferenza di servizi decisoria. Da ciò conseguirebbe la perdurante rilevanza
della questione dal momento che il punto 28 del PEARS dovrebbe ritenersi
applicabile al caso di specie.
Considerato in diritto
1.— Il Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana, con le quattro ordinanze di analogo
tenore indicate in epigrafe (r.o. nn.
66, 67, 68 e 83 del 2012), ha sollevato – in riferimento agli articoli 3, 41,
117, secondo e terzo comma, 120 della Costituzione, nonché all’articolo 14
dello Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto-legge 15
maggio 1946, n. 455 – questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 105
della legge della Regione suddetta 12 maggio 2010, n. 11 (Disposizioni
programmatiche e correttive per l’anno 2010), recante, ad avviso del
rimettente, «legificazione delle linee guida al PEARS approvate con deliberazione
della G. R. n. 1 del 3 febbraio 2009», nella parte in cui esse prevedono: alla
lettera d), del punto 2, l’obbligo di allegare alla richiesta di autorizzazione
la dichiarazione, da parte di primaria compagnia di assicurazioni, della
disponibilità alla copertura assicurativa dei rischi di mancata erogazione del
servizio di fornitura elettrica all’ente gestore di rete; alla lettera e), del
punto 2, l’obbligo della comunicazione, ai fini della celerità dei
procedimenti, della sede legale istituita dal richiedente in Sicilia ed impegno
al suo mantenimento nel territorio della Regione per il tempo di efficacia
dell’autorizzazione (questo punto è censurato soltanto con l’ordinanza n. 66
del 2012); al punto 10, l’obbligo per il soggetto autorizzato di rilasciare,
anteriormente all’inizio dei lavori e pena l’inefficacia dell’autorizzazione,
idonee garanzie a favore della Regione; al punto 21, che gli impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza superiore a 10 MW devono
essere realizzati ad una distanza l’uno dall’altro non inferiore a 10 KM o,
comunque, a distanza congrua sulla base di adeguata motivazione.
Il rimettente, come s’è detto, muove dal
presupposto che il citato art. 105 della legge reg. Sicilia n. 11 del 2010,
attraverso il rinvio recettizio contenuto nel comma 5
(parte finale) della norma ora menzionata, abbia sostanzialmente «legificato» le Linee Guida al piano energetico ambientale
della Regione suddetta, con la conseguenza che esse troverebbero ormai adeguata
copertura legislativa. Alcune di tali disposizioni, peraltro, si porrebbero in
contrasto con la Costituzione.
In particolare, il Collegio sottopone
allo scrutinio di questa Corte le seguenti questioni:
a) se l’art. 105 della citata legge
regionale, rinviando alla lettera d), del punto 2, delle indicate Linee Guida,
che prevede l’obbligo di allegare alla richiesta di autorizzazione la
dichiarazione, da parte di primaria compagnia di assicurazioni, della
disponibilità alla copertura assicurativa dei rischi di mancata erogazione del
servizio di fornitura elettrica all’ente gestore di rete, violi: 1) l’art. 117,
secondo comma, lettera l), Cost., in quanto si tradurrebbe in un’ingerenza nei
rapporti contrattuali tra produttori dell’energia e gestore della rete,
disciplinati in modo uniforme a livello nazionale, così invadendo la potestà
legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell’ordinamento civile; 2)
l’art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, in quanto detta disposizione
esulerebbe dalle competenze legislative regionali ivi previste; 3) l’art. 117,
terzo comma, Cost., in quanto, vertendosi nella
materia a competenza legislativa concorrente della «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia», detta previsione esorbiterebbe dai
principi sanciti dall’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(Attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità) e, segnatamente, dalle «attribuzioni autorizzatorie»
che detta norma demanda alle Regioni;
b) se l’art. 105 della citata legge
regionale, rinviando alla lettera e), del punto 2, delle indicate Linee Guida,
la quale prevede l’obbligo della comunicazione, ai fini della celerità dei procedimenti,
della sede legale istituita dal richiedente in Sicilia e l’impegno al suo
mantenimento nel territorio della Regione per il tempo di efficacia
dell’autorizzazione (questione posta soltanto con l’ordinanza n. 66 del 2012),
violi: 1) gli artt. 3, 41 e 120 Cost., in quanto introdurrebbe una
ingiustificata e protezionistica discriminazione tra le imprese su base
territoriale, un ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose
tra le Regioni e una limitazione della libertà economica delle imprese che
risultano avere una sede legale e operativa in altra Regione: ciò anche se
detta previsione sia interpretata quale necessità di «mera indicazione di una
sede operativa o recapito in ambito regionale»; 2) l’art. 117, terzo comma,
Cost., in quanto introdurrebbe una condizione di ammissibilità della richiesta
di autorizzazione non contemplata dall’art. 12 del decreto legislativo del 29
dicembre, 2003 n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell’elettricità) – costituente principio fondamentale nella
materia, di competenza legislativa concorrente, della «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia» – ed irragionevolmente destinata ad
essere mantenuta anche dopo il rilascio dell’autorizzazione;
c) se l’art. 105 della legge regionale
citata, rinviando al punto 10 delle dette Linee Guida, il quale impone al
soggetto autorizzato l’obbligo di rilasciare, anteriormente all’inizio dei
lavori e sotto pena d’inefficacia dell’autorizzazione, idonee garanzie a favore
della Regione, violi: 1) l’art. 3 Cost., in quanto demanderebbe alla Regione un
apprezzamento irragionevolmente discrezionale; 2) l’art. 117, secondo comma,
lettera l), Cost., in quanto subordinerebbe l’efficacia del titolo ad un
adempimento contrattuale da parte del beneficiario, consistente nella
prestazione di garanzie in favore della Regione autorizzante, così invadendo la
potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile; 3)
l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, vertendosi
nella materia di competenza legislativa concorrente della «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», la prescrizione de qua
esulerebbe dai principi sanciti dall’art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003 e, in
particolare, dalle "attribuzioni autorizzatorie” che
detta norma demanda alle Regioni;
d) Se l’art. 105 della citata legge
regionale, rinviando al punto 21 delle dette Linee Guida, secondo cui gli impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza superiore a 10 MW
devono essere realizzati ad una distanza l’uno dall’altro non inferiore a 10 KM
o, comunque, a distanza congrua sulla base di adeguata motivazione, violi: 1)
l’art. 3 Cost., in quanto l’individuazione della distanza minima non risulta
effettuata sulla scorta di criteri predefiniti, idonei a dimostrarne
l’effettiva ragionevolezza e congruità; 2) l’art. 117, terzo comma, Cost., in
quanto l’individuazione, in un momento in cui le linee guida nazionali non
erano state adottate, di criteri di distribuzione territoriale preclusivi
all’installazione di impianti eolici e fotovoltaici, non ottemperando alla
necessità di ponderazione concertata degli interessi rilevanti in quest’ambito,
in ossequio al principio di leale cooperazione, risulterebbe in contrasto con
l’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, secondo cui l’indicazione di
aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti
può avvenire solo sulla base di linee guida approvate nella Conferenza
unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro per i beni e le attività culturali.
2.— Il Tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia (d’ora in avanti TAR), con l’ordinanza indicata in
epigrafe (r.o n. 192 del 2012), ha sollevato, in
riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. e all’art. 14 dello Statuto della
Regione siciliana, questione di legittimità costituzionale dell’art. 105 della
legge della medesima Regione n. 11 del 2010, «nella parte in cui prevede, al
punto 28 delle linee guida del Piano Energetico Ambientale della Regione
Siciliana, l’obbligo per il produttore di energia di rifornirsi di biomasse
(per almeno il 50% del fabbisogno) da aree dislocate in un raggio non superiore
a km 70 dall’impianto; e, nel caso in cui tali biomasse non siano disponibili
entro tale perimetro, di rifornirsi esclusivamente di biomasse provenienti dal territorio
regionale».
Il TAR premette che è stato chiamato a
pronunciare sull’impugnazione proposta da una società avverso un provvedimento
dell’Assessorato regionale all’energia che, all’esito di un complesso
procedimento, aveva rilasciato alla medesima società l’autorizzazione unica per
la realizzazione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica
alimentato a biomasse, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003; che
l’efficacia del detto provvedimento autorizzatorio
era stata subordinata al rispetto del vincolo previsto dal comma 2, punto 28,
del PEARS; che, ad avviso della società ricorrente, l’apposizione di tale
prescrizione era illegittima, onde andava annullata; che, come affermato dal
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con l’art. 105
della legge della Regione n. 11 del 2010 il legislatore regionale aveva "legificato” (id est: «approvato
con legge regionale e dunque elevato al rango di legge») il piano energetico e
ambientale della Regione siciliana (PEARS) e le sue linee guida.
Su tali premesse il rimettente ritiene
che l’art. 105 della citata legge regionale, nella parte in cui prevede – al
punto 28 delle Linee Guida del PEARS – l’obbligo suddetto per il produttore di
energia, violi: 1) l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto si porrebbe in
contrasto con i principi generali stabiliti dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del
2003, nella materia di potestà legislativa concorrente della «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», poiché introdurrebbe un
«vincolo di approvvigionamento territoriale» più rigido rispetto ai vincoli
contemplati dalla menzionata disposizione statale e, costituendo una forma di
aiuto alle imprese locali, altererebbe il regime della libera concorrenza; 2)
l’art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, il quale non contempla tra le
materie oggetto di potestà legislativa esclusiva quella della produzione di
energie.
3.— Le cinque ordinanze indicate in
epigrafe, e richiamate nei punti che precedono, riguardano questioni analoghe o
strettamente connesse. Pertanto, i relativi giudizi di legittimità
costituzionale vanno riuniti, per essere definiti con unica decisione.
4.— Le questioni di legittimità
costituzionale sono inammissibili.
Punto di partenza comune è l’assunto,
enunciato dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e
fatto proprio dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, secondo
cui «Per effetto delle norme trascritte e del rinvio recettizio
in esse contenuto le Linee Guida al PEARS risultano sostanzialmente legificate, secondo quanto esattamente sostiene
l’Avvocatura.
Non può infatti ragionevolmente negarsi,
come fa invece l’appellata nella approfondita memoria del 18 maggio 2011, che
le disposizioni del regolamento trovino ormai adeguata copertura legislativa».
Il Collegio, però, dubita della
legittimità costituzionale di alcune disposizioni contenute nelle citate Linee
Guida, sulle quali richiede lo scrutinio di questa Corte, perché «l’annullamento
della sentenza impugnata per effetto della legificazione delle norme
regolamentari da essa annullate presuppone la legittimità costituzionale – sui
punti che ora si esamineranno – della norma legificante».
Questa tesi non può essere condivisa.
L’art. 105 della legge regionale sic. n.
11 del 2010, nei primi quattro commi, costituisce e regola il fondo regionale
di garanzia per l’installazione di impianti fotovoltaici. Nel comma 5, poi,
così dispone: «Il Presidente della Regione disciplina con proprio decreto le
modalità di attuazione nel territorio della Regione degli interventi da
realizzarsi per il raggiungimento degli obiettivi nazionali, derivanti
dall’applicazione della direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001, del
Parlamento e del Consiglio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea serie 283 del 27 ottobre 2001, e nel rispetto del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387 di recepimento della predetta direttiva. Tale decreto
definisce, altresì, le misure di cui all’art. 1, commi 4 e 5, della legge 23
agosto 2004, n. 239 ed è adottato nella forma prevista dall’art. 12 dello
statuto regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto
trova applicazione il D. P. Reg. 9 marzo 2009, di emanazione della Delib. G. R. 3 febbraio 2009, n. 1, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 27 marzo 2009, n. 13».
Come si vede, la norma ora trascritta
(quella sulla quale fanno leva i rimettenti per sostenere la presunta
legificazione delle linee guida al piano energetico ambientale della Regione
siciliana – PEARS – in forza dell’asserito rinvio recettizio
nella norma medesima contenuto) nei primi due periodi prevede l’atto normativo
da emanare, recante le modalità di attuazione nel territorio della Regione
siciliana degli interventi e degli obiettivi previsti dalla disciplina
comunitaria e nazionale e finalizzati alla promozione dell’energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità
(d.lgs. n. 387 del 2003).
Si tratta, senza alcun dubbio, di un
atto avente forma e natura di regolamento e come tale, infatti, è stato
adottato con decreto del Presidente della Regione in data 18 luglio 2012, n.
48, sotto il titolo «Regolamento recante norme di attuazione dell’art, 105,
comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n.11».
Il terzo periodo, invece, reca una
disposizione di carattere transitorio, stabilendo che, fino alla data di
entrata in vigore del nuovo atto regolamentare, si applica il decreto del
Presidente della Regione 9 marzo 2009, avente ad oggetto l’emanazione della
delibera della Giunta regionale n. 1 del 2009.
Ciò posto, si deve escludere che, con
tale disposizione, il citato art. 105 abbia inteso effettuare un rinvio recettizio o materiale, con efficacia novatrice della
fonte, alle regole richiamate. Un tale effetto – che produce una forma di
recezione o incorporazione della norma richiamata in quella richiamante – non
può essere riconosciuto a qualsiasi forma di rimando, ma è ravvisabile soltanto
quando la volontà del legislatore di recepire mediante rinvio sia espressa
oppure sia desumibile da elementi univoci e concludenti. Non è sufficiente
rilevare che una fonte ne richiama testualmente un’altra, per concludere che la
prima abbia voluto incidere sulla condizione giuridica della seconda o dei suoi
contenuti.
Nel caso in esame, non soltanto i
suddetti elementi mancano, ma dal dettato della norma asseritamente
rinviante si desumono argomenti che inducono ad escludere l’ipotizzato effetto
di recezione.
Infatti, sul piano del testuale dettato
dell’art. 105, comma 5, ultimo periodo, della legge regionale Sicilia n. 11 del
2010, esso si limita a disporre che, fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui ai periodi precedenti, trova applicazione il decreto del
Presidente della Regione del 9 marzo 2009. Non si è in presenza, dunque, di un
rinvio recettizio o materiale, ma piuttosto della
sola indicazione della fonte destinata a disciplinare il settore nel periodo
transitorio, senza alcun elemento idoneo a rivelare un intento del legislatore
regionale diretto ad incorporare il testo regolamentare in quello legislativo.
Si tratta piuttosto di una norma che si limita a disporre l’ultrattività
del decreto del Presidente della Regione, ora citato, fino all’adozione del
nuovo regolamento recante le linee guida regionali in materia di fonti
rinnovabili.
L’assenza di un intento del legislatore
regionale, diretto a conferire rango di fonte primaria alla disciplina
contenuta nell’atto di approvazione del PEARS trova riscontro, peraltro, nel
rilievo che all’art. 105 della legge regionale, come sopra si è notato, è stata
data attuazione mediante l’emanazione di un altro regolamento (18 luglio 2012,
n. 48), recante le nuove Linee Guida regionali in materia di autorizzazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Invero, non è logico ritenere
che il legislatore regionale abbia inteso, da un lato, regolare in via
definitiva la materia attraverso l’adozione di un atto certamente avente natura
regolamentare e, al contempo, «legificare» un atto
amministrativo in via transitoria e con efficacia limitata nel tempo.
Da quanto esposto consegue che le
questioni di legittimità costituzionale, sollevate con le ordinanze indicate in
epigrafe, devono essere dichiarate inammissibili. Invero, non vertendosi in tema di rinvio recettizio
o materiale, ma di mera indicazione della fonte della disciplina sostanziale
applicabile nell’arco di tempo considerato (né rileva, in tale sede,
approfondire se si tratti o meno di rinvio formale), le disposizioni denunciate
sono contenute in un atto che, essendo sprovvisto di forza di legge, non è
suscettibile di essere oggetto di giudizio incidentale di legittimità
costituzionale (ex plurimis;
sentenza n. 311
del 1993; ordinanza
n. 484 del 1993).
Ogni altro profilo resta assorbito.
per
questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara
inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 105 della legge della Regione
siciliana 12 maggio 2010, n. 11 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2010), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 41, 117, secondo e terzo
comma, 120 della Costituzione, nonché all’articolo 14 dello Statuto della
Regione siciliana approvato con regio decreto-legge del 15 maggio 1946, n. 455,
dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dal
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2013.
F.to:
Luigi MAZZELLA, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 maggio
2013.