Ordinanza n. 464 del 2007

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ORDINANZA N. 464

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Franco                      BILE                                    Presidente

-    Giovanni Maria           FLICK                                    Giudice

-    Francesco                  AMIRANTE                                "

-    Ugo                          DE SIERVO                                "

-    Paolo                        MADDALENA                             "

-    Alfio                         FINOCCHIARO                          "

-    Alfonso                     QUARANTA                               "

-    Franco                      GALLO                                       "

-    Luigi                         MAZZELLA                                "

-    Gaetano                     SILVESTRI                                 "

-    Sabino                       CASSESE                                   "

-    Maria Rita                 SAULLE                                     "

-    Giuseppe                   TESAURO                                   "

-    Paolo Maria               NAPOLITANO                            "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 129, comma 8, della legge della Provincia autonoma di Trento del 5 settembre 1991 n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come modificato dall’art. 66 della legge della Provincia di Trento dell’11 settembre 1998 n. 10 (Misure collegate con l’assestamento del bilancio per l’anno 1998), promosso con ordinanza del 12 febbraio 2007 dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento sul ricorso proposto dal Condominio Residenza Francesca contro il Comune di Riva del Garda ed altri, iscritta al n. 407 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2007.

Visto l’atto di intervento della Provincia autonoma di Trento;

udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 12 febbraio 2007, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 4 ed 8 dello Statuto  Trentino-Alto Adige, all’art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e all’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. - Testo A), questione di legittimità costituzionale dell’art. 129, comma 8, della legge della Provincia di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come modificato dall’art. 66 della legge della Provincia di Trento dell’11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l’assestamento del bilancio per l’anno 1998);

che, riferisce il rimettente, con ricorso riassunto in data 19 maggio 2006, il condominio «Residenza Francesca» ed i condomini Matteotti Ginetta e Menapace Rosalba hanno impugnato un provvedimento di concessione edilizia in sanatoria, rilasciato alla società Ital.Co.Ge. S.r.l. dal comune di Riva del Garda;

che il Tribunale, dopo aver affermato la rilevanza della questione, in punto di non manifesta infondatezza richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 1993, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma di cui all’art. 129, commi 1 e 3, legge prov. Trento n. 22 del 1991;

che, riferisce sempre il rimettente, tale norma, nella precedente formulazione, dichiarata illegittima dalla Corte con la citata sentenza, disponeva la sanabilità dell’opera abusiva conforme ai soli strumenti urbanistici in vigore all’epoca del rilascio della concessione in sanatoria, in contraddizione con i principi posti dall’art. 13 della legge n. 47 del 1985, il quale invece richiede la conformità dell'opera alla normativa vigente sia al tempo della sua realizzazione, sia a quello del rilascio della concessione (cosiddetta «doppia conformità»);

che, prosegue il rimettente, nella odierna formulazione introdotta, dopo la declaratoria di incostituzionalità, dall’art. 66 della legge prov. Trento n. 10 del 1998, l’art. 129 prevede, al comma 1, la sanabilità dell’opera abusiva quando essa «risulta conforme agli strumenti urbanistici in vigore e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell’opera sia al momento della presentazione della domanda»; mentre al comma 8 dispone che «resta salvo il potere di rilasciare la concessione edilizia quando sia regolarmente richiesta e conforme al momento del rilascio alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate, anche se l’opera per la quale è richiesta sia già stata realizzata abusivamente»;

che il Tribunale amministrativo precisa che il comune di Riva del Garda ha inteso concedere la sanatoria dell’opera abusiva de qua sulla base del citato comma 8 dell’art. 129 della legge prov. Trento n. 22 del 1991, e cioè sulla base della semplice conformità dell’opera (abusiva) alla normativa urbanistica vigente al momento della domanda;

che, in tal modo, secondo il rimettente, la norma adottata a fondamento della concessione in sanatoria, analogamente a quella già oggetto della citata sentenza della Corte, sarebbe in palese contrasto con la statuizione posta dalla stessa in ordine al requisito della “duplice conformità”, secondo i principi fissati dall’art. 13 della legge n. 47 del 1985 e recepiti dall’art. 36 del t.u. n. 380 del 2001, in riferimento al combinato disposto degli artt. 4 ed 8 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e per altro verso confliggerebbe con il comma 1 dello stesso art. 129, che appunto richiede per la concessione in sanatoria la “duplice conformità”;

che è intervenuta nel giudizio di costituzionalità la Provincia autonoma di Trento, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;

che, con memoria tempestivamente depositata, la stessa Provincia autonoma, illustrando le proprie conclusioni, ha sottolineato che la disposizione censurata (art. 129, comma 8) ha dato ingresso, nell’ordinamento provinciale, alla cosiddetta sanatoria “impropria”, istituto che, essendo inidoneo a produrre effetti estintivi del reato, non confliggerebbe con i principi fondamentali dettati dalla legislazione statale.

Considerato che il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento dubita, in riferimento agli artt. 4 ed 8 dello Statuto  Trentino-Alto Adige, all’art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e all’art. 36 del d.P.R 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. - Testo A), della legittimità costituzionale dell’art. 129, comma 8, della legge della Provincia di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come modificato dall’art. 66 della legge della Provincia di Trento dell’11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l’assestamento del bilancio per l’anno 1998);

che il Tribunale, pur dando atto che con il comma 1 dell’art. 129, introdotto contestualmente alla norma censurata, prevede, per il rilascio della sanatoria, in conformità alla legislazione nazionale ed alla sentenza di questa Corte n. 231 del 1993, il requisito della “doppia conformità”, ritiene che, in contrasto con tale disposizione, il successivo comma 8 richieda la conformità con la normativa vigente al solo momento del rilascio;

che il Tribunale rimettente non ha fornito alcuna motivazione sulle ragioni che lo hanno indotto a scegliere, tra le possibili interpretazioni della norma, quella che identifica la fattispecie del comma 1 a quella del comma 8, con disciplina da esso ritenuta contraddittoria;

che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nessuna disposizione di legge può essere dichiarata costituzionalmente illegittima sol perché suscettibile di essere interpretata in contrasto con precetti costituzionali, ma deve esserlo soltanto quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione (si vedano, in tal senso, la sentenza n. 188 del 1995, le ordinanze nn. 272, 187, 143 e 57 del 2006, n. 306 del 2005 e n. 63 del 1989);

che il rimettente, al contrario, si è sottratto all’obbligo di verificare la praticabilità di diverse soluzioni ermeneutiche, finendo con il chiedere sostanzialmente alla Corte un avallo interpretativo della norma censurata piuttosto che il collaudo di legittimità della stessa;

che, pertanto, la questione deve ritenersi manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 129, comma 8, della legge della Provincia di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), sollevata, in riferimento agli artt. 4 ed 8 dello Statuto Trentino-Alto Adige, all’art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e all’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. - Testo A), dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento con l’ordinanza in epigrafe;

         Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2007.