ORDINANZA N. 309
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 4, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Cuneo nel procedimento vertente tra In.pro.ma – Industria Produzione Mangimi S.r.l. e il Comune di Ceresole d’Alba ed altra con ordinanza del 9 luglio 2008, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2009.
Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;
udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 2009 il Giudice relatore Ugo De Siervo.
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Cuneo ha sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 4, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti);
che, ai sensi della censurata disposizione, «i soggetti che gestiscono impianti di pre-trattamento e di trattamento di scarti animali tali quali ad alto rischio e a rischio specifico di encefalopatia spongiforme bovina BSE corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di materiale trattato nell’anno. I soggetti che gestiscono impianti di riutilizzo di scarti animali trattati ad alto rischio e a rischio specifico BSE corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,15 euro ogni 100 chilogrammi di materiale riutilizzato nell’anno»;
che, in punto di rilevanza, la rimettente Commissione riferisce che il giudizio principale verte sulla impugnazione, da parte di una società che gestisce un impianto di pretrattamento di scarti animali ad alto rischio ed a rischio specifico BSE, dell’avviso di accertamento-liquidazione con il quale è stato alla stessa ingiunto il pagamento del contributo dovuto per l’anno 2006;
che, in punto di non manifesta infondatezza, per il giudice a quo la censurata disposizione contempla non già un «contributo», bensì una «imposta» giacché il legislatore regionale avrebbe previsto un onere economico a favore di un ente pubblico ed a carico di un soggetto, per effetto del verificarsi di un presupposto di fatto di rilevanza reddituale, senza che il soggetto gravato abbia richiesto o comunque consegua dall’ente, con riferimento a tale fatto, prestazioni o servizi di sorta;
che la disposizione oggetto di censura, nell’introdurre una imposta in senso stretto, avrebbe violato gli artt. 117 e 119 della Costituzione;
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’attuazione dell’art. 119 della Costituzione richiede l’intervento del legislatore statale quale necessaria premessa per «determinare le grandi linee dell’intero sistema tributario, e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente di Stato, Regioni ed enti locali» (sentenza n. 37 del 2004);
che il denunciato “contributo” si sovrapporrebbe al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi previsto dall’art. 3, commi 24, 25, 26 e 28 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
che per il giudice rimettente il predetto tributo avrebbe come base imponibile la quantità dei rifiuti conferiti in discarica e configurerebbe, quale soggetto passivo, colui che effettua il conferimento;
che, essendo soggetti passivi del “contributo” i gestori degli impianti in oggetto, lo stesso graverebbe sui soggetti che oggettivamente favoriscono una minore produzione di rifiuti ed il recupero degli stessi, tendendo così al medesimo risultato perseguito dal «tributo speciale» di cui alla legge n. 549 del 1995;
che, con atto depositato il 24 marzo 2009, è intervenuta la Regione Piemonte la quale ha sollecitato la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Cuneo atteso che la censurata disposizione è stata abrogata dall’art. 21 della legge della Regione Piemonte 30 settembre 2008, n. 28 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie);
che, con memoria depositata il 14 aprile 2009, la Regione Piemonte ha, in via preliminare, ricostruito il quadro normativo entro cui collocare la censurata disposizione al fine di dimostrare che la sopravvenuta abrogazione è motivata dalla volontà di dirimere le incertezze applicative alimentate da una prassi giurisprudenziale non univoca circa il rapporto tra la disciplina generale in materia di rifiuti e la disciplina “speciale” sanitaria in materia di scarti animali;
che la Regione eccepisce molteplici vizi di inammissibilità non avendo il giudice a quo, da un lato, motivato sufficientemente in punto di rilevanza e, dall’altro, esperito un idoneo tentativo di conferire alla disposizione censurata un’interpretazione costituzionalmente adeguata;
che, nel merito, la difesa regionale esclude che il “contributo” in parola abbia natura di imposta in quanto detta prestazione è da ricollegarsi alla specifica esigenza di garantire alla collettività locale e, dunque, al Comune il corrispettivo dell’uso dei beni pubblici di quella specifica realtà territoriale, nonché delle prestazioni e dei servizi aggiuntivi resi dall’ente pubblico, per fare fronte ad esigenze peculiari e costi supplementari, non solo patrimoniali, derivanti al territorio per ragioni ascrivibili all’insediamento dell’impianto in quel determinato luogo;
che il contributo de quo rappresenta non solo una prestazione sinallagmatica rispetto a condizioni e servizi garantiti dalla collettività comunale, ma altresì una misura di agevolazione e promozione della localizzazione di impianti di notevole impatto come quelli qui considerati, in relazione ai quali, risulta di regola estremamente difficoltosa la collocazione in un determinato Comune;
che la prestazione dei servizi da parte del Comune avviene su basi paritetiche, essendo riconoscibile una matrice negoziale nella formazione del consenso scaturente dalla richiesta formulata dal soggetto gestore dell’impianto e dalla contestuale accettazione da parte dell’ente;
che, per la difesa della Regione Piemonte, il “contributo” è commisurato, in modo del tutto variabile, alla concreta utilizzazione dell’impianto ed è, quindi, esclusivamente rapportato alla quantità dei rifiuti conferiti e trattati;
che, comunque, con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sono stati «definitivamente smantellati i preesistenti meccanismi di finanza derivata ed è stata individuata, con la riforma degli artt. 117 e 119 Cost., una nuova struttura della finanza pubblica italiana»;
che, dunque, per la difesa regionale, l’autonomia finanziaria regionale è subordinata ora al rispetto dei soli limiti discendenti dalla Costituzione e dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
che l’attuazione dell’art. 119 Cost. esige un previo intervento del legislatore statale al fine di enunciare i principi e le regole di coordinamento della finanza pubblica (cfr., ex plurimis, sentenza n. 16 del 2004);
che, nel caso di specie, il legislatore regionale avrebbe individuato una forma di contribuzione specifica in materia di governo del territorio e di tutela dell’ambiente in piena armonia con i principi dell’ordinamento tributario nazionale.
Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Cuneo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 4, della legge della Regione Piemonte n. 24 del 2002;
che, per il giudice rimettente, la censurata disposizione, avendo introdotto una nuova imposta sovrapponibile al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3, commi 24, 25, 26 e 28 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, avrebbe violato gli artt. 117 e 119 della Costituzione;
che, successivamente alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione, la disposizione oggetto di censura è stata abrogata dall’art. 21 della legge della Regione Piemonte n. 28 del 2008;
che questa sopravvenienza normativa impone la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché questi proceda ad una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della sollevata questione di costituzionalità (ex multis, ordinanze n. 258, n. 43 e n. 26 del 2009);
che al suindicato fine la Commissione rimettente è, altresì, chiamata ad apprezzare l’incidenza, sulla questione dalla stessa prospettata, di quanto statuito da questa Corte con la sentenza n. 102 del 2008, secondo cui, nell’esercizio dell’autonomia tributaria di cui all’art. 119 della Costituzione, «le Regioni a statuto ordinario sono assoggettate al duplice limite costituito dall’obbligo di esercitare il proprio potere di imposizione in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento e dal divieto di istituire o disciplinare tributi già istituiti da legge statale o di stabilirne altri aventi lo stesso presupposto, almeno fino all’emanazione della legislazione statale di coordinamento» (punto 5 del Considerato in diritto);
che, al tempo stesso, si appalesa necessario considerare la recente giurisprudenza relativa alla specialità o meno degli scarti animali rispetto alla generalità dei rifiuti, anche alla luce della normativa comunitaria e nazionale in materia.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Cuneo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2009.