Sentenza n.16 del 2004

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SENTENZA N. 16

ANNO 2004

 

Commenti alla decisione di

 

I. Matteo Barbero, Tipizzazione delle entrate di Regioni ed Enti locali e modalità di finanziamento delle funzioni amministrative: la posizione della Corte costituzionale (per gentile concessione della Rivista telematica federalismi.it)

 

II. Carmela Salazar, L’art. 119 Cost. tra (in)attuazione e “flessibilizzazione” (per gentile concessione del Forum di Quaderni costituzionali)

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

- Riccardo       CHIEPPA                                            Presidente

- Gustavo        ZAGREBELSKY                                  Giudice

- Valerio          ONIDA                                                       ”

- Carlo             MEZZANOTTE                                          ”

- Fernanda      CONTRI                                                     ”

- Guido           NEPPI MODONA                                      ”

- Piero Alberto CAPOTOSTI                                             ”

- Annibale       MARINI                                                     ”

- Franco          BILE                                                           ”

- Giovanni Maria FLICK                                                    ”

- Francesco     AMIRANTE                                               ”

- Ugo              DE SIERVO                                               ”

- Romano        VACCARELLA                                         ”

- Alfio             FINOCCHIARO                                        ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 25, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), promosso con ricorso della Regione Umbria, notificato il 26 febbraio 2002, depositato in cancelleria l’8 marzo successivo ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2002.

  Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nell’udienza pubblica del 17 giugno 2003 il Giudice relatore Valerio Onida;

  uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Umbria e l’avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

 

1. – Con ricorso notificato il 26 febbraio 2002, e depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 8 marzo (reg. ric. n. 24 del 2002), la Regione Umbria impugna numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), censurando, tra l’altro, l’articolo 25, comma 10, per violazione degli articoli 117 e 119, quinto comma, della Costituzione.

La norma denunciata prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’interno, del Fondo per la riqualificazione urbana dei Comuni. Si tratta di un Fondo istituito ex novo per il 2002, ma destinato a permanere negli esercizi successivi, diretto a finanziare l’adozione di programmi di sviluppo e riqualificazione del territorio da parte dei Comuni: una quota non inferiore all'85% è riservata ai Comuni minori (con popolazione non superiore a 40.000 abitanti), in particolare delle Regioni meridionali. La norma prevede ancora che le modalità degli interventi e la ripartizione del Fondo “tra gli enti interessati” saranno disciplinate con regolamento governativo, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Ad avviso della ricorrente, si tratta di intervento diretto dello Stato a favore dei Comuni che, sia per quanto riguarda la definizione della tipologia dei Comuni beneficiari, sia per ciò che attiene alla ripartizione tra le Regioni di appartenenza, sia infine per la disciplina attuativa, esclude qualsiasi ruolo delle Regioni. L’unico titolo che lo Stato potrebbe vantare in materia è la competenza concorrente in materia di “governo del territorio”. Ma la Regione Umbria ritiene che tale competenza non possa includere generici “programmi di sviluppo e riqualificazione del territorio” adottati dai Comuni, e prevalentemente dai Comuni minori, privi di qualunque impatto strategico sul territorio; ed in ogni caso la competenza statale in ordine alla definizione dei principi fondamentali della materia non potrebbe giustificare che lo Stato istituisca proprie autonome linee di intervento diretto, frazionato sul territorio, riservandosene la disciplina.

Sarebbero pertanto lese le attribuzioni legislative regionali, sia in generale sia con riferimento ai limiti posti dall'articolo 117, sesto comma, della Costituzione (illegittima attribuzione di poteri regolamentari statali); ne resterebbe altresì leso il principio di leale collaborazione, che non potrebbe essere soddisfatto da un generico richiamo “di stile” al d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (specie dopo che la disposizione ha espressamente previsto che sia la sola Conferenza Stato-città ed autonomie locali ad essere sentita); ne sarebbe vulnerata, infine, l'autonomia finanziaria delle Regioni, garantita dall'articolo 119 della Costituzione, poiché questo finanziamento, di non trascurabile grandezza, verrebbe sottratto ai trasferimenti finanziari verso le Regioni.

Sotto quest’ultimo profilo, la Regione ricorrente esclude che il Fondo contestato possa essere ricondotto alla previsione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. Tale disposizione prevede infatti che lo Stato, per motivi specificamente elencati (promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale; rimuovere gli squilibri economici e sociali; favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona; provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni), possa destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali, purché a favore di determinati enti locali o Regioni. In questo caso, invece, il finanziamento sarebbe rivolto verso destinatari indeterminati, poiché il particolare favor per i Comuni minori, specialmente del Mezzogiorno, sarebbe posto soltanto come criterio cui deve ispirarsi la futura disciplina regolamentare.

2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in giudizio e ha concluso per la non fondatezza della questione.

Ad avviso dell’Avvocatura, limite intrinseco della legislazione riguardante il rapporto Stato-Regioni sarebbe l’interesse nazionale che, nel caso in questione, si rifletterebbe nel principio riguardante la legislazione esclusiva dello Stato in materia di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (articolo 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione).

Inoltre, la norma denunciata rientrerebbe nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 119, quinto comma, della Costituzione circa il potere dello Stato di destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni “per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni”. Questa disposizione costituirebbe l’esatto pendant, in materia di autonomia finanziaria, di quanto previsto nella lettera m del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione.

Né alcun rilievo avrebbe la deduzione della Regione ricorrente circa l’indeterminatezza degli enti destinatari delle risorse, posto che l’articolo 25, comma 10, della legge n. 448 del 2001 prevede, proprio al fine di rispettare l’autonomia degli enti interessati, che la ripartizione del Fondo non sia stabilita a priori ma avvenga, avuto riguardo alle esigenze concrete, su proposta del Ministro dell’interno, “sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.

3. – Nella memoria depositata in prossimità dell’udienza, la Regione Umbria osserva che il Fondo per la riqualificazione urbana dei Comuni si colloca in quella logica della settorializzazione della finanza pubblica – sicuramente contrastante con l’articolo 119 della Costituzione – in base alla quale, in passato, si sono sottratte alle Regioni risorse finanziarie ad esse spettanti per attribuirne la gestione a singoli Ministeri.

Attraverso la costituzione di questo Fondo si tenderebbe a ricreare il “corto circuito” tra Governo (Ministero dell’interno) ed enti locali, escludendo le Regioni dagli interventi e dalla relativa potestà normativa.

Replicando alla difesa dell’Avvocatura, la Regione ritiene che l’interesse nazionale non costituisca più limite generale della competenza regionale. La tesi contraria costituirebbe una diretta e radicale contraddizione con il fondamentale impianto del nuovo Titolo V: a nulla infatti servirebbe l’accurata delimitazione delle materie e dei compiti rispettivi, compiuta dai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 117 della Costituzione, ove l’interesse nazionale dovesse poi essere considerato quale clausola generale in grado di fondare la competenza statale in qualunque materia.

Secondo la Regione, anche la competenza esclusiva statale di cui alla lettera m del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, concernente la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, sarebbe priva di qualsiasi collegamento con la norma denunciata, detta competenza non potendo essere presa in considerazione quando vengano in rilievo specifiche competenze regionali, in tal caso lo Stato essendo abilitato ad intervenire al più in via sostitutiva ex articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Né a fondare la legittimità della norma denunciata varrebbe il richiamo all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione, il quale, ad avviso della Regione, riguarda enti territoriali specificatamente indicati e non categorie di enti.

Considerato in diritto

 

1.– La Regione Umbria ha impugnato, unitamente ad altre disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l’articolo 25, comma 10, ai sensi del quale “Per l’anno 2002, ai fini dell’adozione di programmi di sviluppo e riqualificazione del territorio, è istituito presso il Ministero dell’interno il Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [vale a dire con regolamento governativo di esecuzione], su proposta del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le disposizioni per l’attuazione del presente comma e per la ripartizione del Fondo tra gli enti interessati, assicurando ai comuni con popolazione non superiore a 40.000 abitanti compresi nelle aree di cui all’articolo 44 della presente legge [cioè nei Comuni siti nelle Regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nonché nelle Regioni Abruzzo e Molise, e nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento in cui il tasso medio di disoccupazione sia superiore alla media nazionale e che siano confinanti con le aree del c.d. ‘obiettivo 1’ definito dalla Comunità europea] una quota non inferiore all’85 per cento del totale delle disponibilità del Fondo. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 gennaio 1997, n. 281 [che disciplina l’attività della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata risultante dalla riunione di quest’ultima con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali]”. Il successivo comma 11 fissa in 103.291.379,82 euro l’entità delle risorse del Fondo per l’anno 2002.

La Regione, osservato che si tratta di un Fondo destinato a permanere anche negli anni successivi al 2002, e che esso realizza interventi diretti dello Stato che escludono qualsiasi ruolo della Regione sia per la definizione della tipologia dei Comuni beneficiari, sia per la ripartizione del Fondo stesso, sia infine per la disciplina attuativa, ritiene che lo Stato non abbia titolo ad effettuare interventi diretti, frazionati sul territorio, per programmi, come quelli in questione, adottati dai Comuni, prevalentemente minori, e privi di qualunque impatto strategico, per di più escludendo qualsiasi partecipazione delle Regioni.

Sarebbero lese dunque le attribuzioni legislative regionali; sarebbe violato il divieto di attribuzione di potestà regolamentare allo Stato in materie in cui esso non abbia competenza legislativa esclusiva; sarebbe altresì violato il principio di leale collaborazione, e sarebbe lesa l’autonomia finanziaria delle Regioni, poiché il finanziamento in questione verrebbe sottratto ai trasferimenti finanziari a favore delle Regioni.

2. – La presente decisione concerne esclusivamente la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell’articolo 25, comma 10, della legge n. 448 del 2001, restando riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni sollevate col ricorso della Regione Umbria.

3. – La questione è fondata.

Il Fondo in esame ha i suoi antecedenti in diversi provvedimenti legislativi statali anteriori alla riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione recata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. In particolare, l’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, aveva previsto la formazione di “programmi integrati” promossi dai Comuni al fine di “riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale”, e caratterizzati dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati. Il contributo statale alla realizzazione dei programmi integrati faceva carico ai fondi per i programmi di edilizia agevolata di cui all’art. 4-bis del decreto legge 12 settembre 1983, n. 462 (convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637). A tali programmi si riferisce la sentenza n. 393 del 1992 di questa Corte, che dichiarò l’illegittimità costituzionale dei commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 16 della legge n. 179 del 1992, per violazione delle competenze regionali in materia urbanistica e di edilizia residenziale pubblica.

Dopo le modifiche apportate alla legge n. 179 del 1992 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, il finanziamento di “programmi di riqualificazione urbana” fu disposto ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, successivamente più volte modificato e integrato con altri decreti ministeriali.

L’articolo 11 del decreto legge n. 398 del 1993 prevedeva a sua volta dei “programmi di recupero urbano” che godevano di contributo statale.

L’articolo 54, comma 1, lettera e, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha mantenuto in capo allo Stato le sole funzioni relative “alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato”. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1998 ha disposto la destinazione delle somme non utilizzate per i programmi di riqualificazione urbana alla promozione, alla partecipazione e alla realizzazione di programmi innovativi in ambito urbano denominati “programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio”. Un conflitto di attribuzioni sollevato, in relazione a detto decreto, dalla Regione Veneto (sempre in riferimento alla disciplina costituzionale anteriore alla riforma di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001), è stato dichiarato inammissibile da questa Corte con la sentenza n. 507 del 2002.

4. – La presente questione di legittimità costituzionale deve invece essere esaminata e decisa alla stregua del nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione.

Rilevano a questo proposito, da un lato, i nuovi principi relativi alla attribuzione delle funzioni legislative a Stato e Regioni, e delle funzioni amministrative a Comuni, altri enti locali, Regioni e Stato; dall’altro lato i nuovi principi in tema di autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali.

Per quanto attiene alle funzioni amministrative, la legge statale non è più competente a determinare “le funzioni” dei Comuni e delle Province, né ad attribuire loro le funzioni “di interesse esclusivamente locale” nelle materie di competenza regionale, come accadeva alla stregua degli articoli 128 e 118, primo comma, del vecchio testo, ma solo a disciplinare le “funzioni fondamentali” degli enti locali territoriali (articolo 117, secondo comma, lettera p). Per il resto, il legislatore statale può dettare norme nelle sole materie di competenza esclusiva elencate nell’articolo 117, secondo comma, e principi fondamentali in quelle di competenza concorrente elencate nell’articolo 117, terzo comma.

Sul piano finanziario, in base al nuovo articolo 119, gli enti locali e le Regioni hanno “autonomia finanziaria di entrata e di spesa” (primo comma) e godono di “risorse autonome” (secondo comma). Tributi ed entrate proprie, da essi stessi stabiliti secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica, compartecipazioni al gettito di tributi statali riscossi sul loro territorio, e accesso ad un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale, da utilizzarsi “senza vincoli di destinazione”, sono le risorse che debbono consentire a Regioni ed enti locali di “finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite” (secondo, terzo e quarto comma). Per il resto, è prevista solo la possibilità che lo Stato destini risorse aggiuntive ed effettui interventi finanziari speciali “in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni” per gli scopi indicati, o “diversi dal normale esercizio delle loro funzioni” (quinto comma).

5. – In questo contesto, non possono trovare oggi spazio interventi finanziari diretti dello Stato a favore dei Comuni, vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di competenza di questi ultimi, fuori dall’ambito dell’attuazione di discipline dettate dalla legge statale nelle materie di propria competenza, o della disciplina degli speciali interventi finanziari in favore di determinati Comuni, ai sensi del nuovo articolo 119, quinto comma. Soprattutto non sono ammissibili siffatte forme di intervento nell’ambito di materie e funzioni la cui disciplina spetta invece alla legge regionale, pur eventualmente nel rispetto (quanto alle competenze concorrenti) dei principi fondamentali della legge dello Stato.

Gli interventi speciali previsti dall’articolo 119, quinto comma, a loro volta, non solo debbono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale (articolo 119, quarto comma) delle funzioni spettanti ai Comuni o agli altri enti, e riferirsi alle finalità di perequazione e di garanzia enunciate nella norma costituzionale, o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, ma debbono essere indirizzati a determinati Comuni o categorie di Comuni (o Province, Città metropolitane, Regioni). L’esigenza di rispettare il riparto costituzionale delle competenze legislative fra Stato e Regioni comporta altresì che, quando tali finanziamenti riguardino ambiti di competenza delle Regioni, queste siano chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto dei fondi all’interno del proprio territorio.

Ove non fossero osservati tali limiti e criteri, il ricorso a finanziamenti ad hoc rischierebbe di divenire uno strumento indiretto ma pervasivo di ingerenza dello Stato nell’esercizio delle funzioni degli enti locali, e di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza.

6. – La norma impugnata non rispetta i criteri ed i limiti ora indicati. Essa istituisce infatti un Fondo per il finanziamento di interventi comunali definiti in modo alquanto generico, come diretti allo “sviluppo e riqualificazione del territorio” o alla “riqualificazione urbana dei comuni”. Finalità la cui genericità è resa evidente dal fatto che ogni intervento sul territorio può di per sé essere presentato come volto allo “sviluppo” o alla “riqualificazione” del territorio medesimo. E del resto lo schema di decreto sottoposto dal Ministero dell’interno alla Conferenza Stato-città per l’attuazione della norma in questione (e non tradottosi finora in un provvedimento approvato), prevede che possono essere concessi i finanziamenti, nella misura dal 20 al 50 per cento della spesa complessiva, per la “progettazione e realizzazione di opere pubbliche” e per “istituzione, incremento e miglioramento di servizi pubblici” (articolo 2); e, nell’elencare, all’articolo 3, i tipi di interventi ammissibili al finanziamento per i tre settori (essi stessi comprensivi pressoché della totalità dei compiti dei Comuni) dei “servizi a rete”, dei “trasporti e telecomunicazioni” e dei “servizi alla collettività”, indica praticamente tutto l’universo degli interventi, dei servizi e delle infrastrutture comunali: dagli impianti relativi ad acqua, fognatura, depurazione, gas, smaltimento dei rifiuti, ai servizi e alle infrastrutture di trasporto e mobilità, alle infrastrutture di ogni genere (scolastiche, di assistenza, di tempo libero), agli interventi “destinati a stimolare l’aggregazione sociale” o di “risanamento e restauro ambientale”.

E’ palese come si sia in presenza semplicemente di uno strumento di finanziamento, fra l’altro sempre solo parziale, di normali opere e servizi comunali, cui possono accedere tutti i Comuni, salva la sola riserva di una quota non inferiore all’85 per cento del Fondo a favore di Comuni piccoli e medio-piccoli (con meno di 40.000 abitanti) situati nelle Regioni meridionali (nonché in Abruzzo e in Molise) o in altri territori svantaggiati in termini di occupazione.

Uno strumento di finanziamento che non può in alcun modo configurarsi come appartenente alla sfera degli “interventi speciali” di cui al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione, sia perché non risulta alcuna specifica finalità qualificante degli stessi, diversa dal “normale esercizio” delle funzioni dei Comuni (cui spetta sviluppare e riqualificare il proprio territorio), sia perché esso è disposto in favore non già di “determinati” Comuni, ma della generalità degli enti, sia pure con un criterio di preferenza a favore di Comuni di dimensioni date, situati in alcune aree del paese, individuate a loro volta con un criterio assai generico.

D’altra parte la “riqualificazione urbana” dei Comuni rappresenta una finalità non riconducibile a materie o compiti di competenza esclusiva dello Stato, e riconducibile invece a materie e ambiti di competenza concorrente (a partire dal “governo del territorio”) o “residuale” delle Regioni. La norma impugnata non prevede peraltro alcun ruolo delle Regioni volta a volta interessate nella attribuzione dei finanziamenti, mentre si limita a chiamare la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (nemmeno la Conferenza Stato-Regioni o la Conferenza unificata) ad esprimere un parere sul regolamento di attuazione, restando oscuro e sostanzialmente privo di portata normativa il generico richiamo (“resta fermo”) alle disposizioni del d.lgs. n. 281 del 1997.

In definitiva l’intervento in questione si atteggia come prosecuzione di una pratica di trasferimento diretto di risorse dal bilancio dello Stato ai Comuni per scopi determinati dalla legge statale, in base a criteri stabiliti, nell’ambito della stessa legge, dall’amministrazione dello Stato: pratica che ha trovato nel passato frequente impiego, sulla base della premessa per cui la finanza locale era materia rimessa alla legislazione statale e alla gestione amministrativa del Ministero dell’interno (al quale, significativamente, la norma impugnata attribuisce il compito di disporre dei finanziamenti in questione), ma che oggi risulta del tutto estranea al quadro costituzionale delineato dal nuovo articolo 119 della Costituzione.

E’ ben vero che, per quanto riguarda l’assetto dei tributi locali, l’attuazione di tale norma costituzionale richiede il preventivo intervento del legislatore statale, che detti principi e regole di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, non potendosi ammettere, in mancanza di ciò, l’emanazione di discipline autonome delle singole Regioni o dei singoli enti locali (cfr. sentenze n. 296, n. 297 e n. 311 del 2003). Ma ciò non vale, invece, per quanto riguarda la disciplina della spesa e il trasferimento di risorse dal bilancio statale: in questo campo, fin d’ora lo Stato può e deve agire in conformità al nuovo riparto di competenze e alle nuove regole, disponendo i trasferimenti senza vincoli di destinazione specifica, o, se del caso, passando attraverso il filtro dei programmi regionali, coinvolgendo dunque le Regioni interessate nei processi decisionali concernenti il riparto e la destinazione dei fondi, e rispettando altresì l’autonomia di spesa degli enti locali.

Né, infine, la previsione del Fondo può giustificarsi, come vorrebbe l’Avvocatura erariale, sulla base di un presunto interesse nazionale, che si rifletterebbe, nella specie, nella attribuzione allo Stato della competenza esclusiva in materia di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (art. 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione). Da un lato, infatti, l’interesse nazionale non è più, oggi, un limite autonomo della legislazione regionale, né può essere autonomo fondamento di un intervento legislativo statale in materie di competenza regionale (cfr. sentenze n. 303 e n. 370 del 2003). Dall’altro lato, è palese che le finalità del Fondo in questione non hanno nulla a che fare con la garanzia, su tutto il territorio nazionale, di livelli essenziali di prestazioni concernenti diritti delle persone.

La norma impugnata deve dunque essere dichiarata costituzionalmente illegittima. Poiché la caducazione di tale norma – a differenza di altre, contenute nella stessa legge, oggetto di pronunzie di accoglimento di questa Corte (sentenze n. 370 del 2003 e n. 13 del 2004) – non comporta diretto e immediato pregiudizio per diritti delle persone, non sussistono ragioni di ordine costituzionale che si oppongano ad una dichiarazione di incostituzionalità in toto: con la conseguenza che i fondi in questione dovranno essere assoggettati, se del caso, ad una nuova disciplina legislativa, rispettosa della Costituzione, per essere destinati alla finanza locale.

per questi motivi

 

la corte costituzionale

 

riservata ogni decisione sulle ulteriori questioni sollevate col ricorso in epigrafe,

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 25, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2004.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2004.