Sentenza n. 297 del 2009

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SENTENZA N. 297

ANNO 2009

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Francesco                                                   AMIRANTE                Presidente

-  Ugo                                                            DE SIERVO                Giudice

-  Paolo                                                          MADDALENA                     “

-  Alfio                                                           FINOCCHIARO                   “

-  Alfonso                                                      QUARANTA                        “

-  Franco                                                        GALLO                                 “

-  Luigi                                                           MAZZELLA                         “

-  Gaetano                                                      SILVESTRI                           “

-  Sabino                                                        CASSESE                              “

-  Maria Rita                                                  SAULLE                                “

-  Giuseppe                                                    TESAURO                             “

-  Paolo Maria                                                NAPOLITANO                     “

-  Giuseppe                                                    FRIGO                                   “

-  Alessandro                                                 CRISCUOLO                        “

-  Paolo                                                          GROSSI                                 “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 600, e 3, comma 162 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008),  promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 26 febbraio 2008, depositato in cancelleria il 5 marzo 2008 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2008.

            Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

            udito nell’udienza pubblica del 21 aprile 2009 il Giudice relatore Franco Gallo;

            uditi l’avvocato Mario Bertolissi per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – La Regione Veneto ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), e, tra queste, degli articoli 2, comma 600, e 3, comma 162.

2. – Il comma 600 dell’art. 2 stabilisce che «Le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine di attuare i princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da 588 a 602».

2.1. – Il richiamato comma 588 stabilisce che, a decorrere dall’anno 2008, «la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell’ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non può superare i 1.600 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile».

Il comma 589 detta disposizioni volte ad incentivare  – «per le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali» – l’utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni di documenti (come previsto dall’art. 47, primo comma, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale»), a tal fine stabilendo, in caso di «mancato adeguamento alle predette disposizioni in misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata», una «riduzione, nell’esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell’anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea». Il successivo comma 590 demanda l’individuazione delle modalità attuative del comma 589 ad un «decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore» della legge denunciata.

Il comma 591 introduce nel corpo dell’art. 78 del menzionato decreto legislativo n. 82 del 2005 i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, i quali: a) stabiliscono che le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, «inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie», «sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi “Voce tramite protocollo Internet” (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP»; b) demandano al CNIPA il compito di effettuare azioni di monitoraggio e di verifica del rispetto di tali previsioni; c) prevedono a carico degli enti inadempienti, in caso di mancato adeguamento a dette disposizioni, una «riduzione, nell’esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell’anno in corso per spese di telefonia». Il successivo comma 592 demanda l’individuazione delle modalità attuative dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater ad un «decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore» della legge denunciata. Il comma 593 quantifica i risparmi di spesa prodotti dalle misure di cui al comma 591, stabilendo altresí che, «in caso di accertamento di minori economie, si provvede alle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali nei confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti».

I commi 594, 595, 596, 597, 598 e 599 – non oggetto di autonoma impugnazione – disciplinano l’adozione di «piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio; b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali». Tali piani si riferiscono genericamente alle «amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» – e cioè, secondo quest’ultima disposizione, a: «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300» – e sono finalizzati al contenimento delle spese di funzionamento delle strutture di dette amministrazioni.

Il comma 595 chiarisce che, nei piani concernenti le dotazioni strumentali, «sono altresí indicate le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze».

In dipendenza dell’adozione dei piani medesimi, gli ulteriori commi indicati: a) dettano disposizioni inerenti alla documentazione che deve corredare la dismissione delle dotazioni strumentali (comma 596); b) prevedono la trasmissione di una relazione agli organi di controllo interno ed alla sezione regionale della Corte dei conti competente (comma 597); c) disciplinano la pubblicità di detti piani triennali (comma 598) e d) introducono specifici obblighi di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze dei dati relativi ai beni immobili ad uso abitativo o di servizio su cui i soggetti destinatari della misura medesima vantino a qualunque titolo diritti reali – o comunque dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità – distinguendo tali beni in base al relativo titolo (comma 599).

Il comma 601 riduce da quattro a due il numero dei componenti del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che è un organo collegiale che opera, in forza dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera mm, della L. 23 ottobre 1992, n. 421), presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 602 detta infine una disciplina transitoria – applicabile fino «al 2 agosto 2009» – per la composizione di detto organo collegiale.

2.2. – Al riguardo, la ricorrente deduce, con un primo motivo di censura, che la disposizione denunciata, nel rendere applicabili anche alle Regioni «i princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da 588 a 602», incide illegittimamente sulla competenza legislativa residuale regionale in materia di «organizzazione amministrativa interna della regione e degli enti pubblici regionali». Pertanto – conclude la Regione – detta disposizione víola «l’art. 117, quarto comma, Cost. e, conseguentemente, gli artt. 118 e 119 Cost.».

Con un secondo motivo di censura, dedotto in via subordinata, la ricorrente – sulla base: a) della sentenza della Corte costituzionale n. 282 del 2002; b) dell’art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), il quale prevede che «Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell’ambito dei princípi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti»; nonché c) dell’art. 1, comma 4, della medesima legge n. 131 del 2003 – rileva che, anche qualora si ammettesse che la disposizione impugnata debba essere inquadrata nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», detta disposizione violerebbe comunque l’art. 117, terzo comma, Cost. perché, nel caso di specie, «lo Stato non ha affatto fissato i princípi fondamentali» della materia in modo “espresso”, «ma ha rimesso alla regione l’individuazione degli stessi a partire dalle norme di cui ai commi dal 588 al 602 dell’art. 2 della legge finanziaria per il 2008», in «palese violazione» dell’evocata disposizione costituzionale.

Con un terzo motivo di censura, dedotto in via ulteriormente gradata, la Regione Veneto afferma che la disposizione denunciata víola gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., come costantemente interpretati dalla Corte costituzionale (nel ricorso vengono richiamate le sentenze n. 36 e n. 390 del 2004; n. 417 e n. 449 del 2005; n. 88 del 2006; n. 169 del 2007), in quanto detta disposizione introduce un limite puntuale a singole voci di spesa e non lascia alla Regione alcuna libertà in ordine all’allocazione delle risorse fra i diversi possibili ambiti e obiettivi di spesa. Da ciò, sempre secondo la ricorrente, consegue, «de plano, la violazione dell’art. 118 Cost. sull’autonomia amministrativa».

3. – Il comma 162 dell’art. 3 della legge n. 244 del 2007 stabilisce invece che le disposizioni della legge n. 244 del 2007 «costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali».

3.1. – La ricorrente – dopo aver affermato, sia pure «in via generale ed introduttiva», che «non può certamente rivestire alcun significato una norma come quella di cui all’art. 3, comma 162»; e ciò perché non è «sufficiente etichettare una norma (rectius tutte le norme della legge finanziaria per l’anno 2008) come di coordinamento della finanza pubblica perché questa (o queste) assuma(no) effettivamente tale carattere» – deduce che la disposizione denunciata víola l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto «lo Stato, nella materia “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”, deve limitarsi a determinare i soli princípi fondamentali regolatori della materia», mentre «le norme contenute nella legge finanziaria per l’anno 2008 non possono certamente dirsi tutte norme di principio».

4. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni promosse dalla Regione Veneto siano dichiarate inammissibili o comunque infondate.

4.1. – In particolare, la difesa erariale ha chiesto, quanto alle censure aventi ad oggetto l’art. 2, comma 600, della legge n. 244 del 2007, che dette questioni siano dichiarate infondate, perché volte nella sostanza a denunciare una disposizione «che si limita a disciplinare le modalità di attuazione di norme che rappresentano, e sono per la loro intrinseca natura, veri e propri princípi fondamentali» della materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», e cioè di una materia che rientra, in forza dell’art. 117, terzo comma, Cost., nell’ambito della potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni. Nello specifico, tale qualificazione si evince, secondo la medesima difesa erariale, dal fatto che la disposizione denunciata affida alle regioni, alle province autonome ed agli enti del Servizio sanitario nazionale il «compito di adottare, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza per l’attuazione dei princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica» desumibili dai commi da 588 a 602.

4.2. – Quanto invece alle censure poste in riferimento all’art. 3, comma 162, della legge n. 244 del 2007, l’Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che le medesime questioni siano dichiarate «infondate o inammissibili perché del tutto apodittiche e immotivate».

Considerato in diritto

1. – Il giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Veneto ha per oggetto varie disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), tra le quali il comma 600 dell’art. 2 ed il comma 162 dell’art. 3. Saranno qui trattate solo le questioni relative a tali disposizioni, ritenendosi opportuno procedere ad un esame distinto delle questioni, promosse con il medesimo ricorso, riguardanti le altre disposizioni della medesima legge finanziaria.

2. – Il censurato comma 600 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007 stabilisce che «Le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine di attuare i princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da 588 a 602».

I commi da 588 a 602, richiamati dalla suddetta disposizione, introducono cinque articolate misure volte a: a) ridurre la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate nell’ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato (comma 588); b) incentivare l’utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni, prevedendo, in caso di mancato adeguamento alle disposizioni ivi dettate, una riduzione delle risorse stanziate per le spese di invio della corrispondenza cartacea (commi 589 e 590); c) incentivare l’utilizzo dei servizi “Voce tramite protocollo Internet” (VoIP) per le comunicazioni telefoniche, anche in questo caso prevedendo, nell’ipotesi di mancato adeguamento alle disposizioni ivi dettate, una riduzione delle risorse stanziate per le spese di telefonia (commi 591, 592 e 593); d) adottare e disciplinare piani triennali finalizzati alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio delle «amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» (commi da 594 a 599); e) ridurre da quattro a due il numero dei componenti del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (comma 601), a tal fine dettando una disciplina transitoria della composizione di tale organo collegiale (comma 602).

2.1. – La ricorrente deduce che il comma 600, in combinato disposto con i richiamati commi da 588 a 602, víola: a) l’art. 117, quarto comma, della Costituzione e, «conseguentemente», gli artt. 118 e 119 Cost., perché la disposizione denunciata incide illegittimamente sulla competenza legislativa residuale della Regione in materia di «organizzazione amministrativa interna della regione e degli enti pubblici regionali»; b) l’art. 117, terzo comma, Cost., perché detta disposizione «non ha affatto fissato i princípi fondamentali» della materia in modo espresso, «ma ha rimesso alla regione l’individuazione degli stessi a partire dalle norme di cui ai commi dal 588 al 602 dell’art. 2 della legge finanziaria per il 2008»; c) gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché «de plano» l’art. 118 Cost., in quanto la medesima disposizione denunciata introduce un limite puntuale a singole voci di spesa specificamente individuate.

2.2. – Le questioni relative al comma 600, poste dalla Regione Veneto con riferimento all’art. 118 Cost., devono essere dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione. Al riguardo, la ricorrente si limita a dedurre, nel primo e nel terzo motivo di censura, che la violazione di detto parametro consegue alla violazione delle competenze legislative regionali garantite dall’art. 117 Cost., senza, però, spiegare le ragioni per cui la violazione di quest’ultimo parametro comporti anche la lesione dell’art. 118 Cost., il quale si riferisce, invece, alle sole competenze amministrative. La Regione, cosí prospettando le questioni, non ha rispettato il principio piú volte affermato da questa Corte, secondo cui il ricorso principale, a pena di inammissibilità, non solo deve identificare esattamente la questione nei suoi termini specifici, ma deve anche contenere una adeguata, ancorché sintetica, motivazione delle ragioni poste a base della richiesta declaratoria d’incostituzionalità (ex plurimis, sentenze n. 120 del 2008; n. 38 del 2007; n. 233 del 2006).

2.3. – Nel merito, devono essere dichiarate non fondate le questioni di legittimità, poste con riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., del medesimo comma 600, nella parte in cui rende applicabili alle Regioni i princípi «desumibili» dai commi da 594 a 602.

2.3.1. - Quanto ai commi da 594 a 599, la ricorrente muove dalla premessa che essi si applicano alle Regioni non in via diretta, ma esclusivamente in forza del richiamo operato dal suddetto comma 600, e limita, perciò, la sua censura a tale ultima disposizione.

Tale premessa è erronea, perché dall’interpretazione letterale dei suddetti commi risulta che questi, nel disciplinare i «piani triennali finalizzati alla razionalizzazione dell’utilizzo» delle dotazioni delle pubbliche amministrazioni (comma 594), si riferiscono a tutte le «amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e, quindi, secondo il chiaro enunciato di quest’ultima disposizione, a «tutte le amministrazioni dello Stato» ed alle «Regioni». Dall’erroneità della ricostruzione - da parte della ricorrente - del quadro normativo di riferimento consegue, dunque, il rigetto della questione.

2.3.2. - Quanto ai commi 601 e 602, la ricorrente muove dalla premessa che essi, sia pure per il tramite del censurato comma 600, si applichino alle Regioni.

Anche tale premessa è erronea, perché detti commi non contengono norme applicabili alle Regioni neanche in via indiretta. Essi si limitano, infatti, a disciplinare la composizione, a regime e in via transitoria, del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione. Quest’ultimo costituisce uno specifico organo collegiale che, in forza dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera mm, della Legge 23 ottobre 1992, n. 421), «opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione delle politiche del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio». Si tratta, quindi, di un organo statale che, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, non trova omologhi in ambito regionale e la cui disciplina, pertanto, non può in alcun modo riguardare le Regioni.

2.3.3. – Per quanto attiene alla parte della disposizione censurata che impone alle Regioni di «attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica» desumibili dai commi da 588 a 593 dello stesso art. 2, è invece fondata la questione posta con riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 Cost.

Va preliminarmente osservato che i citati commi da 588 a 593, diversamente dai commi da 594 a 599, si riferiscono soltanto all’amministrazione statale e, pertanto, si applicano alle Regioni esclusivamente in forza del censurato comma 600, secondo il quale, come visto, queste ultime devono adottare gli atti di loro competenza «al fine di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili» da detti commi. La questione è, quindi, ammissibile.

Nel merito, occorre ribadire quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di individuazione dei princípi di contenimento della spesa pubblica; e cioè che le «norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenze n. 289 e n. 120 del 2008; analogamente, le sentenze n. 412 e n. 169 del 2007, nonché n. 88 del 2006). In altri termini, la legge statale può stabilire solo un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza n. 36 del 2004), e non può fissare vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli enti locali, tali da ledere l’autonomia finanziaria di spesa garantita dall’art. 119 Cost. (sentenze n. 120 del 2008; n. 169 del 2007; n. 417 del 2005; n. 36 del 2004).

Ciò posto, va rilevato che il censurato comma 600 non qualifica direttamente come princípi fondamentali le norme dei commi da 589 a 593 ma, come già visto, assegna alle Regioni il compito di attuare i princípi «desumibili» da detti commi. Il che impone a questa Corte di verificare specificamente se da tali commi possano essere desunti princípi fondamentali che rispondano all’indicata duplice condizione richiesta dalla giurisprudenza costituzionale. La Corte è chiamata, cioè, a verificare, al di là della terminologia impiegata dal legislatore statale, l’idoneità del «carattere sostanziale della norma» a tradursi in principio fondamentale attraverso un procedimento di astrazione (sentenza n. 29 del 1995).

Nella specie, le disposizioni richiamate dal censurato comma 600 stabiliscono che il contenimento della spesa pubblica deve essere perseguito dalle Regioni attraverso gli specifici strumenti della riduzione della cilindrata media delle autovetture di servizio nonché dell’uso sia della posta elettronica, in luogo della corrispondenza cartacea, sia dei servizi internet (VoIP), in luogo delle ordinarie comunicazioni telefoniche. Come è evidente, dette disposizioni non si prestano in alcun modo, per il loro livello di estremo dettaglio, ad individuare, neppure in via di astrazione, un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quale limite complessivo, anche se non generale, della spesa corrente. Esse sono idonee solo a incidere sulle indicate singole voci di spesa, in quanto introducono vincoli puntuali e specifiche modalità di contenimento della spesa medesima. Di conseguenza, la disposizione censurata, nella parte in cui afferma che possono essere desunti «principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica» da norme che, per il loro contenuto, sono inidonee a esprimere tali princípi, realizza un’inammissibile ingerenza nell’autonomia finanziaria regionale. Di qui, la sua illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.

La fondatezza della questione comporta l’assorbimento delle altre questioni sollevate dalla ricorrente Regione Veneto con riguardo alla medesima disposizione.

3. – La ricorrente denuncia altresí - con riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. - l’illegittimità del comma 162 dell’art. 3 della legge n. 244 del 2007, il quale stabilisce che le disposizioni della medesima legge «costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali».

La questione è inammissibile, perché formulata in modo contraddittorio o comunque perplesso.

La Regione Veneto premette, al riguardo, che «etichettare una norma (rectius: tutte le norme della legge finanziaria per l’anno 2008) come di coordinamento della finanza pubblica» non è sufficiente «perché questa (o queste) assuma(no) effettivamente tale carattere», dal momento che le norme richiamate dalla disposizione impugnata «non possono certamente dirsi tutte norme di principio». Da tale premessa, tuttavia, la ricorrente non trae la logica conseguenza che la disposizione censurata non comporta, di per sé, alcuna lesione della sfera delle proprie competenze, ma, sul contrario presupposto della efficacia dell’autoqualificazione legislativa, censura il suddetto comma 162 perché, in violazione dell’evocato parametro, avrebbe qualificato come «norme di coordinamento della finanza pubblica» disposizioni che non hanno tale natura. Di qui la rilevata inammissibilità della questione, perché la censura proposta smentisce la stessa premessa da cui muove la ricorrente (sulla inammissibilità di questioni sollevate in via principale per contraddittorietà o perplessità nella formulazione della censura, sentenze n. 10 del 2008 e n. 401 del 2007, punto 6.4. del Considerato in diritto).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), promosse con il ricorso indicato in epigrafe:

dichiara l’illegittimità costituzionale del comma 600 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui impone alle Regioni di «attuare i princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica» desumibili dai commi da 588 a 593 dello stesso art. 2;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 600 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007, promossa – in riferimento all’art. 118 della Costituzione – dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 162, della medesima legge n. 244 del 2007, promossa – in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione – dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del medesimo comma 600 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui impone alle Regioni di «attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica» desumibili dai commi da 594 a 602 dello stesso art. 2, promossa – in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione – dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2009.